Art. 36 Legge cantonale sull'assetto del territorio (LCAT), del 2 ottobre 1991
Art. 36 Legge cantonale sull'assetto del territorio (LCAT), del 2 ottobre 1991
[54] 1 Il dipartimento determina l'importo della plusvalenza e quello del contributo al momento in cui la misura di pianificazione entra in vigore.
2. Salvo convenzione contraria tra l’alienante e l’acquirente, il debitore del contributo di plusvalenza è il proprietario del bene immobile al momento dell'entrata in vigore della misura di pianificazione.
3. Quando più persone sono proprietarie di un bene immobile, esse sono obbligate solidalmente.
4. Il diritto di procedere alla tassazione si prescrive entro cinque anni dall'entrata in vigore della misura di pianificazione. Per la sospensione e l'interruzione della prescrizione, si applica per analogia la legislazione fiscale cantonale.
5. La prescrizione del diritto di procedere alla tassazione è acquisita, in ogni caso, 15 anni dopo l'entrata in vigore della misura di pianificazione.