Art. 4 Legge sulle imposte dirette (LIdi), del 21 marzo 2000 - Collegamento personale
Art. 4 Legge sulle imposte dirette (LIdi), del 21 marzo 2000 - Collegamento personale · Collegamento personale
1 Le persone fisiche sono soggette all'imposta in ragione del loro legame personale quando, ai sensi del diritto fiscale, sono domiciliate o soggiornano nel cantone.
2. Una persona ha il suo domicilio nel cantone, ai sensi del diritto fiscale, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi lì in modo permanente o quando ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale.
3. Una persona soggiorna nel cantone, ai sensi del diritto fiscale, quando, senza interruzioni significative
a) vi risiede per almeno trenta giorni esercitando un'attività lucrativa;
b) vi risiede per almeno novanta giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
4. La persona che, avendo conservato il proprio domicilio fuori dal cantone o all'estero, risiede nel cantone unicamente per frequentare un istituto d'istruzione o per cure in un istituto, non si considera domiciliata né in soggiorno ai fini del diritto fiscale.