6 Finanze - 63 Contributi pubblici - 631 Imposte dirette dello Stato e dei comuni - PRIMA PARTE INTRODUZIONE (DBG)
Indice delle disposizioni (342)
Testo normativo (342 Articoli)
[1] 1 Il cantone percepisce, conformemente alla presente legge
a) un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche;
c) un'imposta alla fonte, presso determinate persone fisiche e giuridiche;
d) un'imposta fondiaria sugli immobili d'investimento delle persone giuridiche, dei fondi immobiliari ai sensi dell'articolo 58 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LPCC), del 23 giugno 2006, e delle persone fisiche, nonché sugli immobili delle istituzioni di previdenza;
e) un'imposta sui guadagni immobiliari.
2. I comuni possono percepire, conformemente alla presente legge
a) un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
b) un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche;
c) un'imposta fondiaria sugli immobili d'investimento delle persone giuridiche, dei fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 58 LPCC e delle persone fisiche, nonché sugli immobili delle istituzioni di previdenza;
d) un'imposta fondiaria sugli immobili appartenenti allo Stato, ad altri comuni, ai sindacati intercomunali o agli enti che ne dipendono.
3. Il diritto federale e le convenzioni internazionali rimangono riservati nelle relazioni intercantonali e internazionali.
Il Consiglio di Stato è autorizzato a prendere con altri cantoni delle misure di reciprocità riguardanti esenzioni o altre limitazioni reciproche della sovranità fiscale.
[3] 1 Le imposte dirette cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche sono determinate in base a un unico tariffario di riferimento (art. 40 e seguenti e 53).
2. L'imposta così determinata è l'imposta di base.
3. Il coefficiente dell'imposta è un fattore moltiplicatore dell'imposta di base.
4. Il Gran Consiglio stabilisce per decreto il coefficiente dell'imposta diretta cantonale dovuta dalle persone fisiche.
5. Il Consiglio generale stabilisce tramite regolamento il coefficiente dell'imposta diretta comunale dovuta dalle persone fisiche.
6. L'imposta di base e il coefficiente d'imposta non si applicano alle seguenti imposte
a) l'imposta alla fonte;
b) l'imposta sulle plusvalenze immobiliari;
c) le imposte fondiarie.
[4] 1 Le imposte dirette cantonali e comunali sul reddito e sul capitale delle persone giuridiche sono determinate secondo un unico riferimento di base (art. 94, 94d, 94e, 94f e 108).
2. L'imposta così determinata è l'imposta di base.
3. Il coefficiente dell'imposta è un moltiplicatore dell'imposta di base.
4. Il Gran Consiglio fissa con decreto il coefficiente dell'imposta cantonale sul reddito e sul capitale delle persone giuridiche e il coefficiente dell'imposta comunale sul reddito e sul capitale delle persone giuridiche.
5. L'imposta di base e il coefficiente d'imposta non si applicano alle seguenti imposte
a) l'imposta alla fonte;
b) le imposte fondiarie.
1 Le persone fisiche sono soggette all'imposta in ragione del loro legame personale quando, ai sensi del diritto fiscale, sono domiciliate o soggiornano nel cantone.
2. Una persona ha il suo domicilio nel cantone, ai sensi del diritto fiscale, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi lì in modo permanente o quando ha un domicilio legale speciale in virtù del diritto federale.
3. Una persona soggiorna nel cantone, ai sensi del diritto fiscale, quando, senza interruzioni significative
a) vi risiede per almeno trenta giorni esercitando un'attività lucrativa;
b) vi risiede per almeno novanta giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
4. La persona che, avendo conservato il proprio domicilio fuori dal cantone o all'estero, risiede nel cantone unicamente per frequentare un istituto d'istruzione o per cure in un istituto, non si considera domiciliata né in soggiorno ai fini del diritto fiscale.
[5] 1 Le persone fisiche che, ai sensi del diritto fiscale, non sono né domiciliate né soggiornano nel cantone sono soggette all'imposta in ragione del collegamento economico quando
a) sono proprietarie o usufruttuarie di un'impresa nel cantone o vi sono interessate come associate;
b) gestiscono una stabile organizzazione nel cantone;
c) sono proprietarie di un immobile situato nel cantone o sono titolari di diritti di godimento reali o di diritti personali assimilabili economicamente a diritti di godimento reali, aventi come oggetto un immobile situato nel cantone, o esercitano commercio immobiliare.
2. Si intende per stabile organizzazione qualsiasi installazione fissa nella quale si esercita tutta o parte dell'attività di un'impresa o di una persona che esercita una professione liberale. Sono considerati in particolare come stabili organizzazioni le succursali, fabbriche, officine, punti vendita, rappresentanze permanenti, miniere e altri luoghi di sfruttamento di risorse naturali, nonché i cantieri di costruzione o montaggio aperti per almeno dodici mesi.
[6] 1 Le persone fisiche che, in base al diritto fiscale, non sono né domiciliate né soggiornanti in Svizzera sono assoggettate all'imposta in ragione del loro collegamento economico quando
a) esercitano un'attività lucrativa nel cantone;
b) in qualità di membri dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica che ha la sua sede o un'istituzione stabile nel cantone, ricevono dividendi, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o altre remunerazioni;
c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da un'ipoteca immobiliare o un pegno su immobili situati nel cantone;
d) a seguito di un'attività per conto di terzi disciplinata dal diritto pubblico, ricevono pensioni, ritiri o altre prestazioni da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza che ha la sua sede nel cantone;
e) percepiscono redditi dalla previdenza professionale o da altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata provenienti da istituzioni di diritto privato aventi la loro sede o un'istituzione stabile nel cantone;
f) a causa della loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, ricevono uno stipendio o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente la sua sede o un'istituzione stabile nel cantone;
g) fungono da intermediari in operazioni commerciali riguardanti immobili situati nel cantone.
2. Quando, in luogo e vece di una delle persone sopra menzionate, la prestazione è versata a un terzo, è quest'ultimo che è assoggettato all'imposta.
[7] 1 L'assoggettamento basato su un vincolo personale è illimitato; tuttavia, non si estende alle imprese, agli stabilimenti permanenti e agli immobili situati fuori dal cantone.
2. L'assoggettamento basato su un vincolo economico è limitato alle parti del reddito e della fortuna, nonché ai guadagni immobiliari soggetti a imposizione nel cantone, secondo gli articoli 5 e 6. Almeno, il reddito acquisito nel cantone e la fortuna situata in esso devono essere tassati.
3. L'estensione dell'assoggettamento per un'impresa, uno stabilimento permanente o un immobile è definita, nelle relazioni intercantonali e internazionali, conformemente alle regole del diritto federale riguardanti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa con sede, amministrazione effettiva nel cantone compensa, sulla base del diritto interno, le perdite subite all'estero da uno stabilimento permanente con redditi ottenuti in Svizzera e tale stabilimento permanente registra guadagni nei sette anni successivi, è necessario procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'importo dei guadagni compensati presso lo stabilimento permanente; in tal caso, la perdita subita dallo stabilimento permanente all'estero dovrà essere presa in considerazione, a posteriori, solo per determinare l'aliquota dell'imposta nel cantone. Le perdite provenienti da un altro cantone messe a carico del reddito imponibile nel cantone possono essere detratte, nei sette anni successivi, dai redditi acquisiti in quell'altro cantone; in tal caso, l'importo della perdita riportata è imponibile nel cantone, al tasso del reddito globale o, almeno, al tasso corrispondente all'importo riportato. In tutte le altre ipotesi, le perdite subite all'estero devono essere prese in considerazione nel cantone solo al momento della determinazione dell'aliquota dell'imposta.
4. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni miranti a evitare la doppia imposizione.
1. Le persone fisiche che sono solo parzialmente assoggettate alle imposte sul reddito e sul patrimonio nel cantone sono soggette alle aliquote a cui sarebbero tassati il loro reddito e il loro patrimonio se tutti gli elementi fossero imponibili nel cantone.
2. Tuttavia, i contribuenti domiciliati all'estero che sono imponibili a causa di un'impresa, un esercizio stabile o un immobile situato nel cantone, sono soggetti a imposte ad aliquote corrispondenti almeno al reddito acquisito nel cantone e al patrimonio ivi situato.
1. L'assoggettamento inizia il giorno in cui sorgono nel cantone le condizioni che fondano un assoggettamento per connessione personale o economica.
2. L'assoggettamento termina il giorno del decesso del contribuente, del suo trasferimento dal cantone oppure il giorno della scomparsa dei criteri di connessione che fondano un assoggettamento limitato.
3. Nei rapporti intercantonali, gli effetti dell'inizio, di una modifica o della cessazione dell'assoggettamento fondato su una connessione personale o economica sono definiti dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni nonché dalle norme di diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.
4. In caso di trasferimento del domicilio all'estero, l'assoggettamento all'imposta nel cantone cessa dal giorno in cui il contribuente dimostra di aver creato un domicilio fiscale all'estero fondato da una connessione personale.
5. L'assoggettamento non termina in caso di trasferimento temporaneo della sede all'estero o in caso di applicazione di qualsiasi altra misura ai sensi della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del paese.
1. Il reddito e il patrimonio dei coniugi che vivono in comunione domestica sono sommati, indipendentemente dal regime matrimoniale.
2. In caso di matrimonio, i coniugi sono tassati congiuntamente per l'intero periodo fiscale durante il quale il loro matrimonio ha avuto luogo.
3. In caso di decesso di uno dei coniugi, i coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso; il decesso determina la fine dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e l'inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.
4. In caso di divorzio o di separazione giudiziale o di fatto, ciascun coniuge è tassato separatamente per l'intero periodo fiscale in corso.
5. Il reddito e il patrimonio dei figli sotto autorità parentale vengono aggiunti a quelli del titolare dell'autorità parentale fino alla fine dell'anno precedente a quello in cui i figli diventano maggiorenni; è tuttavia riservato il reddito dell'attività lucrativa sul quale il figlio minore è tassato separatamente.
[8] 1 Nella presente legge, i partner registrati ai sensi della legge federale sul partenariato hanno lo stesso status dei coniugi.
2. Sono interessate anche le contribuzioni di mantenimento ricevute o versate durante il periodo di partenariato registrato federale, così come le contribuzioni di mantenimento e la liquidazione dei beni in caso di sospensione della convivenza o di scioglimento giudiziale del partenariato.
3. I paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 10 si applicano per analogia in caso di partenariato registrato federale.
[9] 1 Ciascuno degli eredi o dei soci aggiunge ai propri elementi imponibili la sua quota di reddito e di patrimonio dell'eredità, della società semplice, della società in nome collettivo o della società in accomandita.
2. Tuttavia, l'eredità è considerata contribuente e soggetta al regime previsto per le persone fisiche quando tutti gli aventi diritto sono domiciliati o hanno la loro sede nel cantone e i loro diritti non sono sufficientemente conosciuti; il domicilio dell'eredità è determinato dall'ultimo domicilio del defunto.
3. Ciascuno degli investitori aggiunge ai propri elementi imponibili la sua quota di reddito e di patrimonio, relativi a investimenti collettivi, ai sensi della legge federale sugli investimenti collettivi (LISF), ad eccezione degli investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta.
Le società commerciali estere e le altre comunità estere di persone senza personalità giuridica che sono soggette a imposta per un vincolo economico sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.
I beni gravati da usufrutto e i loro redditi si aggiungono a quelli dell'usufruttuario.
[10] 1 Gli eredi di un contribuente defunto gli succedono nei suoi diritti e nelle sue obbligazioni. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi sulla successione.
2. Il coniuge superstite è responsabile fino a concorrenza della sua quota ereditaria e, se riceve, a causa del suo regime matrimoniale, una quota del beneficio o della comunione superiore alla sua quota legale secondo il diritto svizzero, fino a concorrenza di tale ammontare aggiuntivo.
3. Il partner registrato superstite è responsabile fino a concorrenza della sua quota ereditaria e dell'ammontare ricevuto in virtù di una convenzione sui beni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge federale sull'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso (LPart), del 18 giugno 2004.
4. Lo Stato può esigere delle garanzie. L'articolo 244, commi 2 a 4, è applicabile per analogia.
1. I coniugi che vivono in un ménage comune rispondono solidalmente dell'importo globale dell'imposta. Tuttavia, ciascun coniuge risponde dell'importo corrispondente alla propria quota dell'imposta totale quando sia stata accertata l'insolvenza di uno di loro. Sono inoltre solidalmente responsabili della quota dell'imposta totale che grava sul reddito e il patrimonio dei figli.
2. Sono solidalmente responsabili con il contribuente
a) i figli sotto la sua potestà genitoriale, nei limiti della loro quota dell'imposta totale;
b) i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita che hanno domicilio in Svizzera, nei limiti della loro quota sociale, per il pagamento delle imposte dovute dai soci domiciliati all'estero;
c) il venditore di un immobile situato nel cantone nei limiti del 3% del prezzo di vendita, per il pagamento delle imposte dovute dal commerciante o intermediario al quale si è rivolto, se questi non ha domicilio in Svizzera ai fini fiscali;
d) le persone incaricate della liquidazione di imprese o stabilimenti stabili situati nel cantone, dell'alienazione o della realizzazione di immobili situati nel cantone o di crediti garantiti da tali immobili, nei limiti del prodotto netto, quando il contribuente non ha domicilio in Svizzera ai fini fiscali;
e) il nudo proprietario, per l'imposta relativa ai beni soggetti a usufrutto.
3. L'amministratore di una successione e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali del defunto delle imposte dovute da quest'ultimo, fino alla concorrenza dell'importo che deve essere destinato al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione al giorno del decesso. Sono liberati da ogni responsabilità se provano di aver preso tutte le cure richieste dalle circostanze.
[11] 1 Le persone fisiche hanno il diritto di essere tassate sulla base della spesa anziché pagare l'imposta sul reddito e sul patrimonio se soddisfano le seguenti condizioni
a) non avere la nazionalità svizzera;
b) essere assoggettate in via illimitata (art. 4) per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni;
c) non esercitare attività lucrativa in Svizzera.
2. I coniugi che vivono in regime di comunione domestica devono soddisfare entrambi le condizioni del capoverso 1.
[12] 1 L'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali del contribuente e delle persone a suo carico effettuate durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero per garantire il loro tenore di vita, ma almeno in base al più elevato dei seguenti importi
a) 400.000 franchi;
b) per i contribuenti capofamiglia: sette volte l'affitto annuale o il valore locativo ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b;
c) per gli altri contribuenti: tre volte il prezzo della pensione annuale per l'alloggio e il vitto nel luogo di domicilio ai sensi dell'articolo 4.
2. L'imposta sul reddito è percepita secondo il tariffario ordinario. Lo sconto d'imposta non è applicabile.
3. L'imposta sulla fortuna è calcolata sul valore dei beni mobili e immobili situati in Svizzera, ma almeno sulla base imponibile determinante per l'imposta sul reddito moltiplicata per cinque.
4. L'imposta sulla fortuna è percepita secondo il tariffario ordinario.
5. L'importo dell'imposta in base alla spesa deve essere almeno pari alla somma delle imposte sul reddito e sulla fortuna calcolate secondo il tariffario ordinario sull'importo totale dei seguenti elementi lordi
1. la fortuna immobiliare sita in Svizzera e i redditi che ne derivano;
2. gli oggetti mobili presenti in Svizzera e i redditi che ne derivano;
3. i capitali mobili collocati in Svizzera, comprese le credenze garantite da pegno immobiliare, e i redditi che ne derivano;
4. i diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi sfruttati in Svizzera e i redditi che ne derivano;
5. le pensioni, rendite e contributi provenienti da fonti svizzere;
6. i redditi per i quali il contribuente richiede un abbattimento parziale o totale di imposte estere in applicazione di una convenzione stipulata dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
6. Se i redditi provenienti da uno Stato estero sono esonerati condizionatamente al fatto che la Svizzera li imponga, da soli o con altri redditi, al tasso del reddito totale, l'imposta è calcolata non solo sulla base dei redditi menzionati al comma 5, ma anche di tutti gli elementi del reddito provenienti dallo Stato-fonte che sono attribuiti alla Svizzera in virtù della convenzione corrispondente per evitare le doppie imposizioni.
7. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie alla tassazione e alla percezione dell'imposta sulla spesa.
[13] Il Consiglio di Stato indica una volta per legislatura nel suo rapporto di gestione il numero di contribuenti che beneficiano di un'imposizione secondo la spesa.
[14] 1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali previste all'articolo 2, comma 2, della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché gli aiuti finanziari concessi come Stato ospitante (legge sullo Stato ospitante, LSO), del 22 giugno 2007 [15], sono esentate dalle imposte nella misura prevista dal diritto federale.
2. In caso di assoggettamento parziale, è applicabile l'articolo 8, comma 1.
3. Sono riservate le disposizioni che disciplinano l'imposta sui guadagni immobiliari.
1. L'imposta sul reddito si applica a tutti i redditi del contribuente, che siano unici o periodici, in denaro o in natura e indipendentemente dalla loro origine.
2. Le prestazioni in natura, in particolare la pensione e l'alloggio, così come i prodotti e le merci che il contribuente preleva dalla sua attività e che sono destinati al consumo personale, sono valutati al loro valore di mercato.
3. I guadagni di capitale realizzati con l'alienazione di elementi del patrimonio privato non sono imponibili; resta riservata l'imposizione separata dei guadagni immobiliari.
[16] 1 Sono imponibili tutti i redditi provenienti da un'attività esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro, sia esso regolato dal diritto privato o dal diritto pubblico, inclusi i redditi accessori, come le indennità per prestazioni speciali, le commissioni, le allocazioni, i premi per anzianità di servizio, le gratificazioni, le mance, i dividendi, i benefici valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore e gli altri benefici valutabili in denaro.
1bis Indipendentemente dal loro ammontare, le spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali assunte dal datore di lavoro, comprese le spese di riconversione, non costituiscono benefici valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.
[17] 1 Sono considerate come partecipazioni di collaboratore propriamente dette
a) le azioni, i buoni di godimento, i buoni di partecipazione, le quote sociali e qualsiasi altra partecipazione che il datore di lavoro, la società madre o un'altra società del gruppo offre al collaboratore;
b) le opzioni che danno diritto all'acquisizione delle partecipazioni citate alla lettera a.
2. Sono considerate come partecipazioni di collaboratore impropriamente dette le aspettative su semplici indennità in contanti.
[18] 1 I vantaggi in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore propriamente dette, ad eccezione delle opzioni non negoziabili o non quotate in borsa, sono imponibili come reddito derivante da un'attività lucrativa salariata al momento della loro acquisizione. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito, se del caso, del suo prezzo di acquisizione.
2. Nel calcolo della prestazione imponibile delle azioni di collaboratore, si tiene conto dei termini di blocco mediante uno sconto del 6% sul valore venale delle azioni per ogni anno di blocco. Lo sconto è limitato a dieci anni.
3. I vantaggi in denaro derivanti da opzioni di collaboratore non negoziabili o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni. La prestazione imponibile è pari al valore venale dell'azione meno il prezzo di esercizio.
[19] I vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore impropriamente dette sono imponibili al momento dell'incasso dell'indennità.
[20] Se il contribuente non era né domiciliato né residente in Svizzera ai sensi del diritto fiscale durante tutto l'intervallo tra l'acquisizione e la nascita del diritto di esercizio dell'opzione per collaboratori non negoziabile (art. 20b, cpv. 3), i vantaggi in denaro derivanti da questa opzione sono tassati proporzionalmente al rapporto tra l'intero intervallo e il periodo trascorso in Svizzera.
[21] 1 Sono imponibili tutti i redditi derivanti dallo sfruttamento di un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, dall'esercizio di una professione liberale o di qualsiasi altra attività lucrativa indipendente.
2. Tutti i guadagni in conto capitale derivanti dalla alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi del patrimonio commerciale fanno parte del prodotto dell'attività lucrativa indipendente. Il trasferimento di elementi del patrimonio commerciale nel patrimonio privato o in un'impresa o stabilimento stabile situato all'estero è assimilato a una alienazione.
3. Il patrimonio commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono, interamente o principalmente, all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per le partecipazioni di almeno il 20% nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, nella misura in cui il detentore le dichiari come patrimonio commerciale al momento della loro acquisizione. L'articolo 21b è riservato.
4. L'articolo 84 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e dovuta forma.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di immobili agricoli o forestali sono soggetti all'imposta sul reddito per la parte del guadagno rappresentata dalla differenza tra il valore totale dei beni prima degli ammortamenti e il loro valore contabile al momento dell'alienazione; il profitto costituito dalla differenza tra il valore di alienazione e il valore totale degli investimenti è, invece, assoggettato all'imposta sui guadagni immobiliari.
[22] 1 Quando un immobile dell'attivo immobilizzato viene trasferito dal patrimonio commerciale al patrimonio personale, il contribuente può richiedere che solo la differenza tra le spese d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito sia tassata al momento del trasferimento. In tal caso, le spese d'investimento costituiscono il nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione della restante parte delle riserve latenti come reddito dell'attività lucrativa indipendente è differita fino alla cessione dell'immobile.
2. La locazione di un'azienda commerciale è considerata un trasferimento nel patrimonio personale solo su richiesta del contribuente.
3. Quando, in caso di divisione ereditaria, solo una parte degli eredi continua l'attività commerciale, questi possono richiedere che l'imposizione delle riserve latenti sia differita fino alla realizzazione successiva, a condizione che siano ripresi i valori determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.
[23] 1 I dividendi, le quote di partecipazione agli utili, gli eccedenzi di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a responsabilità limitata, quote in società cooperative e da buoni di partecipazione, nonché gli utili derivanti dall'alienazione di tali diritti di partecipazione, sono imponibili, dopo la deduzione degli oneri imputabili, al 60% quando tali diritti di partecipazione equivalgono ad almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
2. L'imposizione parziale è concessa sugli utili di alienazione solo se i diritti di partecipazione sono rimasti di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone per almeno un anno.
[24] Gli articoli 87a e 87b si applicano per analogia ai redditi derivanti da brevetti e diritti comparabili in caso di attività lucrativa indipendente.
[25] 1 Le riserve latenti di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imposte durante le ristrutturazioni, come ad esempio una fusione, una scissione o una trasformazione, purché tale impresa rimanga soggetta all'imposta in Svizzera e che gli elementi commerciali siano ripresi al loro ultimo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito
a) in caso di trasferimento di elementi patrimoniali a un'altra impresa di persone;
b) in caso di trasferimento di un'azienda o di una parte distinta di un'azienda a una persona giuridica;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o di diritti di associazione a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 1, così come in seguito a concentrazioni che equivalgono economicamente a fusioni.
2. Durante una ristrutturazione ai sensi del comma 1, lettera b, le riserve latenti trasferite sono soggette a un accertamento supplementare dell'imposta secondo la procedura prevista agli articoli 221 a 223, nella misura in cui, entro cinque anni dalla ristrutturazione, diritti di partecipazione o di associazione siano alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; in tal caso, la persona giuridica può far valere le riserve latenti corrispondenti come profitto tassato.
3. L'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni aggiuntive rimane riservata.
4. I commi 1 e 2 si applicano per analogia alle imprese gestite in comune.
[26] 1 Il rendimento della sostanza mobiliare è imponibile, in particolare
a) gli interessi su valori patrimoniali, compresi i rendimenti versati nel caso di vita o di riscatto di assicurazioni di capitali riscattabili e saldati con un premio unico, salvo che tali assicurazioni di capitali servano alla previdenza. È considerato servire alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto il 60º anno di età, in virtù di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni e purché quest'ultimo sia stato stabilito prima che l'assicurato compisse il 66º anno di età. In questo caso, la prestazione è esente;
b) i redditi derivanti dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni a interesse unico predominante (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a zero coupon) che spettano al portatore;
c) i dividendi, le quote di utile, l'eccedenza di liquidazione e tutti gli altri vantaggi valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di ogni tipo (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.), che non costituiscono un rimborso delle quote di capitale sociale esistenti; quando i diritti di partecipazione sono venduti ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno durante il quale il credito d'imposta nasce (art. 12, comma 1 e 1bis, della legge federale del 13 ottobre 1965 [27] sull'imposta preventiva); il comma 1bis è riservato.
d) i redditi provenienti dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altri diritti di godimento riguardanti beni mobili o diritti;
e) il reddito delle quote di investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta, nella misura in cui l'insieme dei redditi dell'investimento superi il rendimento di tali immobili;
f) i redditi di beni immateriali.
1bis I dividendi, le quote di utile, gli eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a responsabilità limitata, quote in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.) sono imponibili al 60% quando questi diritti di partecipazione equivalgono ad almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
2. Il ricavo dell'alienazione di diritti di sottoscrizione non fa parte del rendimento della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano al patrimonio privato del contribuente.
3. Il rimborso di apporti, agii e versamenti aggiuntivi (riserve derivanti da apporti di capitale) effettuati dai detentori dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato allo stesso modo di un rimborso del capitale azionario o del capitale sociale. Il comma 4 è riservato.
4. Se, al momento del rimborso di riserve derivanti da apporti di capitale conformemente al comma 3, una società di capitali o una società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per metà della differenza tra il rimborso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per l'importo delle altre riserve distribuibili in virtù del diritto commerciale che sono disponibili nella società.
5. Il comma 4 non si applica alle riserve derivanti da apporti di capitale
a) che sono state costituite dopo il 24 febbraio 2008 nel quadro di concentrazioni economicamente equivalenti a fusioni, tramite l'apporto di diritti di partecipazione o di diritti di associazione in una società di capitali o società cooperativa estera ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera c, o nel caso di un trasferimento transfrontaliero in una società di capitali svizzera secondo l’articolo 87, comma 1, lettera d;
b) che esistevano già all'interno di una società di capitali o di una società cooperativa estera al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera b, e comma 3, o dello spostamento della sede o dell'amministrazione effettiva dopo il 24 febbraio 2008;
c) in caso di liquidazione della società di capitali o della società cooperativa.
6. I commi 4 e 5 si applicano per analogia in caso di utilizzo di riserve derivanti da apporti di capitale per l'emissione di azioni gratuite o l'incremento gratuito del valore nominale.
7. Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o una società cooperativa quotata in una borsa svizzera e che li ha emessi, il rimborso delle riserve derivanti da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte di tale eccedenza di liquidazione imponibile è ridotta di un importo corrispondente alla metà della differenza tra questa parte e il rimborso, ma al massimo dell'importo delle riserve che sono imputabili a questi diritti di partecipazione e che sono disponibili nella società.
8. Il comma 3 non si applica agli apporti e agli agii che sono versati durante la durata di una fascia di oscillazione del capitale ai sensi degli articoli 653 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) solo nella misura in cui superano i rimborsi di riserve nel quadro della suddetta fascia di oscillazione del capitale.
[28] 1 Sono altresì considerati come redditi della sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c
a) il ricavato della vendita di una partecipazione di almeno il 20% nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa che rappresenta un trasferimento dalla sostanza privata alla sostanza commerciale di un'altra persona fisica o persona giuridica, purché la sostanza non necessaria all'esercizio esistente e suscettibile di essere distribuita ai sensi del diritto commerciale al momento della vendita venga distribuita entro cinque anni con la partecipazione del venditore; si applica lo stesso nei casi in cui diversi partecipanti procedano congiuntamente alla vendita di tale partecipazione o più partecipazioni che insieme rappresentano almeno il 20% siano vendute entro cinque anni; se la sostanza viene distribuita, il venditore è successivamente tassato, se del caso, in una procedura di richiamo d'imposta ai sensi degli articoli 221, comma 1, 222 e 223;
b) il ricavato del trasferimento di una partecipazione nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa che rappresenta un trasferimento dalla sostanza privata alla sostanza commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica nella quale il venditore o la persona che effettua l'apporto detiene una partecipazione di almeno il 50% nel capitale dopo il trasferimento, nella misura in cui il totale del corrispettivo ricevuto superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve derivanti da apporti di capitale come previsto dall’articolo 23, commi da 3 a 7; si applica lo stesso nei casi in cui più partecipanti effettuino il trasferimento congiuntamente.
2. Si considera partecipazione ai sensi del comma 1, lettera a, quando il venditore sa o avrebbe dovuto sapere che i fondi sarebbero stati prelevati dalla società per finanziare il prezzo d'acquisto e che non gli sarebbero stati restituiti.
1. Il rendimento del patrimonio immobiliare è imponibile, in particolare
a) tutti i redditi derivanti dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altri diritti di godimento;
b) il valore locativo degli immobili o parti di immobili di cui il contribuente si riserva l'uso in virtù del suo diritto di proprietà o di un diritto di godimento ottenuto a titolo gratuito;
c) i redditi derivanti da diritti di superficie;
d) i redditi derivanti dallo sfruttamento di ghiaie, sabbie o altre risorse del suolo.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce le norme per il calcolo del valore locativo in modo che, di regola, corrisponda al 70% delle somme che il contribuente dovrebbe versare a titolo di affitto o locazione per locali della stessa natura e situati nella stessa posizione, in particolare per quanto riguarda il luogo di ubicazione, la grandezza, l'allestimento e lo stato di manutenzione.
1. Sono imponibili tutti i redditi provenienti dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dall'assicurazione per l'invalidità, così come tutti quelli provenienti da istituzioni di previdenza professionale o forniti secondo forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, compresi le prestazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2. Sono in particolare considerati redditi provenienti da istituzioni di previdenza professionale le prestazioni delle casse di previdenza, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, nonché delle polizze di libero passaggio.
3. I redditi provenienti da rendite vitalizie e da contratti di mantenimento vitalizio sono imponibili nella misura del 40%.
4. È riservato l'articolo 27, lettera b.
[29] Sono altresì imponibili
a) ogni reddito acquisito in sostituzione del reddito di un'attività lucrativa;
b) le somme uniche o periodiche ottenute a seguito di decesso, di danni corporali permanenti o di lesione duratura alla salute;
c) le indennità ottenute alla cessazione di un'attività o alla rinuncia alla medesima;
d) le indennità ottenute rinunciando all'esercizio di un diritto;
e) abrogato;
f) l'assegno alimentare ottenuto per sé stesso dal contribuente divorziato o separato giudizialmente o di fatto, nonché i contributi di mantenimento ottenuti da uno dei genitori per i figli sui quali esercita l'autorità parentale.
[30] Sono esenti dall'imposta soltanto
a) i trasferimenti di fortuna a seguito di una successione, di un legato, di una donazione o della liquidazione del regime patrimoniale coniugale;
b) i versamenti provenienti da assicurazioni di capitali privati suscettibili di riscatto, ad eccezione delle polizze di libero passaggio. L'articolo 23, capoverso 1, lettera a, è riservato;
c) le prestazioni in capitale versate dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, quando il beneficiario le reinveste entro un anno in un'istituzione di previdenza professionale o le utilizza per acquisire una polizza di libero passaggio;
d) i sussidi di assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
e) le prestazioni versate in esecuzione di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti che il coniuge divorziato, separato giudizialmente o di fatto ottiene per sé stesso e dei contributi di mantenimento ottenuti da uno dei genitori per i figli sui quali ha l'autorità parentale;
f) il soldo del servizio militare e l'indennità di funzione del servizio di protezione civile, nonché il denaro di tasca delle persone sottoposte al servizio civile;
f bis) il soldo dei pompieri di milizia, fino a concorrenza di un importo annuo di 8'200 franchi, per le attività legate allo svolgimento delle loro mansioni essenziali (esercitazioni, servizio di piantone, corsi, ispezioni e interventi, in particolare per il salvataggio, la lotta contro il fuoco, la lotta contro i sinistri in generale e la lotta contro i sinistri causati da elementi naturali); le indennità supplementari forfettarie per i quadri, le indennità supplementari di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per le prestazioni fornite volontariamente non sono esenti;
g) i versamenti a titolo di riparazione del torto morale;
h) i redditi percepiti ai sensi della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
i) le vincite provenienti dai giochi da casinò gestiti nelle case da gioco e autorizzati dalla legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LJAr), purché tali vincite non derivino da un'attività lucrativa indipendente;
i bis) le vincite unitari fino a concorrenza di 1'030'000 franchi provenienti dalla partecipazione a un gioco di grande portata autorizzato dalla LJAr e dalla partecipazione online a giochi da casinò autorizzati dalla LJAr;
i ter) le vincite provenienti da un gioco di piccola portata autorizzato dalla LJAr;
j) le vincite unitari fino a concorrenza di 1.000 franchi provenienti da un gioco d'abilità o da una lotteria destinati a promuovere le vendite che non sono soggetti alla LJAr secondo l'articolo 1, capoverso 2, lettere d ed e di questa legge;
k) i redditi percepiti ai sensi della Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, del 19 giugno 2020.
Il reddito netto si calcola sottraendo dal totale dei redditi lordi le deduzioni generali e le spese menzionate agli articoli 29 a 36, nella misura in cui sono effettivamente sostenute durante il periodo di calcolo.
[33] 1. Le spese per l'acquisizione del reddito che possono essere detratte sono
a) le spese di viaggio necessarie tra il domicilio e il luogo di lavoro;
b) le spese supplementari derivanti dai pasti consumati fuori dal domicilio e il lavoro a turni;
c) le altre spese indispensabili all'esercizio della professione; l'articolo 36, comma 1, lettera k, resta riservato;
d) abrogata.
2. Le spese menzionate al comma 1, lettere a a c, sono stimate forfettariamente; nei casi del comma 1, lettere a e c, il contribuente può giustificare spese più elevate.
[34] 1 I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono dedurre le spese giustificate dall'uso commerciale o professionale.
2. Fanno parte di queste spese in particolare
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti ai sensi degli articoli 31 e 32;
b) le perdite effettive su elementi del patrimonio commerciale, a condizione che siano state contabilizzate;
c) i versamenti a istituzioni di previdenza a favore del personale dell'azienda, a condizione che sia escluso qualsiasi utilizzo contrario al loro scopo;
d) gli interessi dei debiti commerciali e gli interessi pagati sulle partecipazioni di cui all'articolo 21, comma 3;
e) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali del personale dell'azienda, comprese le spese di riconversione;
f) le sanzioni atte a ridurre l'utile, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
3. Non sono in particolare deducibili
a) i pagamenti di commissioni occulte ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese che consentono la commissione di reati o che costituiscono la contropartita alla commissione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni finanziarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.
4. Se le sanzioni ai sensi del comma 3, lettere c e d, sono state pronunciate da un'autorità penale o amministrativa straniera, sono deducibili se
a) la sanzione è contraria all'ordine pubblico svizzero, oppure
b) il contribuente può dimostrare in modo credibile di aver intrapreso tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per comportarsi conformemente alla legge.
[35] 1 Gli ammortamenti degli attivi giustificati dall’uso commerciale sono autorizzati, a condizione che siano contabilizzati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata in virtù dell’articolo 957, comma 2, CO, che compaiano in un piano speciale di ammortamenti.
2. In generale, gli ammortamenti sono calcolati sulla base del valore effettivo dei diversi elementi del patrimonio o devono essere ripartiti in funzione della probabile durata d'uso di ciascuno di questi elementi.
3. Gli ammortamenti operati su attivi che sono stati rivalutati al fine di compensare perdite sono ammessi solo se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e che le perdite potevano essere dedotte conformemente all'articolo 34, comma 1, al momento dell'ammortamento.
1. Possono essere costituite delle riserve a carico del conto economico per
a) gli impegni dell'esercizio il cui importo è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi circolanti, in particolare su merci e debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio;
d) i futuri mandati di ricerca e sviluppo affidati a terzi, fino al 10% al massimo dell’utile netto imponibile, ma complessivamente fino a un milione di franchi al massimo.
2. Le riserve che non sono più giustificate sono aggiunte all'utile imponibile.
[36] 1 Quando i beni immobilizzati necessari all’esercizio vengono sostituiti, le riserve latenti di tali beni possono essere trasferite sui beni immobilizzati acquisiti in sostituzione, a condizione che tali beni siano anch’essi necessari all’esercizio e si trovino in Svizzera. È fatta salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.
2. Quando la sostituzione non avviene durante lo stesso esercizio, può essere costituito un accantonamento corrispondente alle riserve latenti. Tale accantonamento deve essere sciolto e utilizzato per l’ammortamento dell’elemento acquisito in sostituzione o essere accreditato al conto economico entro un termine ragionevole.
3. Sono considerati necessari all’esercizio solo i beni immobilizzati che servono direttamente all’esercizio stesso; non ne fanno parte, in particolare, i beni che sono utili all’impresa solo per il loro valore d’investimento o il loro rendimento.
1 Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale possono essere detratte dal reddito di tale periodo, a condizione che non siano state prese in considerazione nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.
2 Le perdite degli esercizi anteriori che non sono ancora state detratte dal reddito possono essere sottratte dalle prestazioni di terzi destinate a bilanciare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.
[37] L'articolo 85a si applica per analogia alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo nel caso di attività lucrativa indipendente.
[38] 1 Il contribuente che possiede un patrimonio mobiliare privato può dedurre le spese necessarie di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate, né compensate.
2. Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese necessarie alla loro manutenzione, le spese di ripristino di immobili recentemente acquisiti, i premi assicurativi relativi a detti immobili e le spese di amministrazione da parte di terzi; per gli immobili locati, sono altresì deducibili le altre spese correnti non a carico del locatario.
3. In luogo dell'importo effettivo delle spese e dei premi relativi agli immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione forfettaria i cui tassi e modalità sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
4. Inoltre, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese d'investimento destinate al risparmio energetico e alla tutela ambientale, nella misura e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Stato in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze. Le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva sono assimilate alle spese di manutenzione.
4bis I costi d'investimento e le spese di demolizione in vista di una costruzione sostitutiva di cui al comma 4, sono deducibili durante i due periodi fiscali successivi, qualora non possano essere interamente considerate durante il periodo fiscale in corso, nel quale le spese sono state effettuate.
5. Sono inoltre deducibili le spese causate da lavori di restauro di monumenti storici che il contribuente intraprende in virtù di disposizioni legali, in accordo con le autorità o su loro ordine, purché non siano sovvenzionate.
[39] 1 Sono dedotti dal reddito
a) gli interessi passivi privati fino a concorrenza del rendimento imponibile della fortuna ai sensi degli articoli 23, 23a e 24, aumentato di un importo di 50.000 franchi; gli interessi sui prestiti che una società di capitali accorda a una persona fisica con la quale ha stretti legami o che detiene una parte significativa del suo capitale e le cui condizioni differiscono in modo significativo dalle clausole abitualmente convenute nelle relazioni d'affari tra terzi, non sono deducibili;
b) le spese durature e il 40% delle rendite vitalizie versate dal debirentier;
c) l'assegno alimentare versato al coniuge divorziato, separato legalmente o di fatto, nonché i contributi di mantenimento versati a uno dei genitori per i figli sui quali ha l'autorità parentale, con esclusione tuttavia delle altre prestazioni versate in esecuzione di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d) i contributi versati dal contribuente alle casse di compensazione in virtù della legislazione federale sulle assicurazioni per la vecchiaia e i superstiti, invalidità, perdite di guadagno, e alle casse di assicurazione contro la disoccupazione, nonché i premi di assicurazione contro gli infortuni obbligatori;
e) i versamenti del contribuente allo scopo di acquisire diritti in un'istituzione di previdenza professionale;
f) i versamenti del contribuente allo scopo di acquisire diritti contrattuali in un'istituzione riconosciuta di previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti del diritto federale;
g) i premi di assicurazione sulla vita, di assicurazione malattia, nonché gli interessi sui capitali di risparmio a beneficio del contribuente, se del caso del suo coniuge e delle persone a suo carico ai sensi dell'articolo 39d, fino a concorrenza di un importo complessivo di 4.900 franchi per i contribuenti sposati che vivono in comune e di un importo di 2.500 franchi per gli altri contribuenti; tali importi sono aumentati del 25% per i contribuenti che non versano contributi secondo le lettere e e f. Essi sono aumentati di 800 franchi per ciascuna persona per la quale il contribuente può far valere una deduzione ai sensi dell'articolo 39d, commi 1 e 2;
h) le spese causate dalla malattia e dagli infortuni del contribuente, se del caso del suo coniuge, o di una persona a suo carico ai sensi dell'articolo 39, quando il contribuente sostiene personalmente tali spese e per la parte che eccede il 5% del suo reddito netto, calcolato secondo l'articolo 28, ma senza le deduzioni menzionate nel presente articolo, lettere h e i;
h bis) le spese legate alla disabilità del contribuente, se del caso del suo coniuge, o di una persona a suo carico ai sensi dell'articolo 39, quando il contribuente o questa persona è disabile ai sensi della legge sull'uguaglianza per i disabili, del 13 dicembre 2002, e che il contribuente sostiene personalmente le spese;
i) le donazioni in denaro e sotto forma di altri valori patrimoniali a favore di persone giuridiche che hanno sede in Svizzera e sono esentate dall'imposta per via dei loro scopi di servizio pubblico o di utilità pubblica (art. 81, comma 1, lett. f), o a favore della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle loro istituzioni (art. 81, comma 1, lett. a a c), fino a concorrenza del 5% del reddito netto calcolato secondo l'articolo 28, ma senza la deduzione menzionata nel presente comma, a condizione che tali donazioni ammontino almeno a 100 franchi per anno fiscale;
j) i contributi e i versamenti fino a concorrenza di un importo di 5.200 franchi a favore di un partito politico, a una delle seguenti condizioni
1. essere iscritti al registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale sui diritti politici (LDP), del 17 dicembre 1976 [40];
2. essere rappresentati in un parlamento cantonale;
3. aver ottenuto almeno il 3% dei voti alle ultime elezioni per il parlamento di un cantone.
k) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali, comprese le spese di riconversione, fino a concorrenza di 12.400 franchi purché il contribuente soddisfi una delle seguenti condizioni
1. è titolare di un diploma di grado secondario II;
2. ha compiuto 20 anni e segue una formazione che miri al conseguimento di un diploma diverso da un primo diploma di grado secondario II.
2. Quando i coniugi vivono in convivenza, un importo equivalente al 25% ma al massimo 1.200 franchi, è dedotto dal reddito del lavoro meno elevato che uno dei coniugi ottiene per un'attività indipendente dalla professione, dal commercio o dall'azienda dell'altro; una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi fornisce un contributo significativo per coadiuvare l'altro nella sua professione, nel suo commercio o nella sua azienda.
3. Un importo per ciascun figlio la cui custodia è assicurata da terzi, corrispondente al massimo alla partecipazione dei rappresentanti legali ai costi dell'accoglienza extrafamiliare, come definita dalla legge sull'accoglienza dei bambini (LAE), del 28 settembre 2010 [41], e le sue disposizioni di esecuzione è dedotto dal reddito, se il bambino ha meno di 14 anni e vive nella stessa casa del contribuente che assicura il suo mantenimento e se le spese di custodia, documentate, hanno un legame di causalità diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di guadagno del contribuente.
[42] Non possono essere dedotti gli altri oneri e spese, in particolare
a) le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia e delle persone che convivono con lui o di cui egli volontariamente si fa carico delle spese di sussistenza, incluso l'affitto dell'alloggio e le spese private derivanti dalla sua situazione professionale;
b) abrogato;
c) le spese destinate al rimborso dei debiti;
d) gli interessi sui fondi propri impegnati in un commercio, un'industria o un'impresa;
e) le spese per l'acquisizione, la produzione o il miglioramento di elementi di patrimonio;
f) i salari in denaro e in natura versati al personale domestico, comprese le indennità assicurative e altre prestazioni accessorie versate per tale personale;
g) le imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, nonché le imposte straniere analoghe;
h) le imposte sulle successioni e donazioni, nonché i diritti versati in occasione dell'acquisto di un immobile a scopo non professionale;
i) abrogato.
[43] 1 I coniugi che vivono in unione domestica, così come i contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in unione domestica con figli o persone bisognose, il cui sostentamento è principalmente a loro carico, possono dedurre dal loro reddito netto un importo di 3 ' 800 franchi. Questa detrazione viene ridotta di 200 franchi per ogni tranche di 1 ' 000 franchi di reddito netto che supera 48 ' 000 franchi.
2. Gli altri contribuenti possono dedurre dal loro reddito netto un importo di 2 ' 100 franchi. Questa detrazione viene ridotta di 100 franchi per ogni tranche di 1 ' 000 franchi di reddito netto che supera 26 ' 000 franchi.
[44] 1 Per i suoi figli minorenni, o figli maggiorenni che seguono un apprendistato o studi, di cui si assume essenzialmente il mantenimento, il contribuente può dedurre
c) 6.500 franchi per il terzo figlio e ciascuno dei successivi.
La deduzione è tuttavia ridotta di 100 franchi per ogni tranche di 1.000 franchi di reddito netto che supera il limite determinante; non può tuttavia essere inferiore a 4.500 franchi per il primo figlio, a 5.000 franchi per il secondo figlio e a 5.500 franchi per il terzo figlio e ciascuno dei successivi.
2. Il limite determinante di reddito netto è di 70.000 franchi per il primo figlio; è aumentato di 10.000 franchi per ogni figlio supplementare.
3. I coniugi che vivono in ménage comune, che esercitano entrambi un'attività lucrativa a titolo principale e aventi diritto a una deduzione ai sensi del comma 1, possono dedurre le spese di custodia per ciascun bambino di età inferiore a 12 anni, quando sopportano essi stessi queste spese e per la parte che eccede il 5% del loro reddito netto, calcolato secondo l'articolo 28, ma senza le deduzioni menzionate all'articolo 36, comma 1, lettere h e i; la deduzione non può tuttavia essere superiore a 3.000 franchi per bambino. La stessa deduzione è concessa alle persone che vivono sole che esercitano un'attività lucrativa e fanno ménage comune con bambini. La concessione di una rendita AI è assimilata all’esercizio di un’attività lucrativa per l’ottenimento della deduzione. Le spese di custodia da parte di membri della famiglia o persone vicine non sono deducibili.
4. Inoltre, un importo di 3.000 franchi è dedotto per ogni persona che è priva di beni e incapace di guadagnarsi da vivere a causa di malattia, invalidità o vecchiaia, al cui mantenimento provvede il contribuente, a condizione che il suo aiuto raggiunga almeno l'importo della deduzione.
5. Quando una prestazione versata a un terzo è deducibile dal reddito del contribuente, quest’ultimo non può pretendere di beneficiare ulteriormente di una deduzione sociale ai sensi del presente articolo.
6. L’importo della deduzione per figli e persone a carico è ripartito proporzionalmente quando la carica è sostenuta da più contribuenti.
[45] 1 Per i suoi figli minorenni, o figli maggiorenni che seguono un apprendistato o degli studi, di cui il contribuente si assume essenzialmente il mantenimento, è possibile dedurre
c) 6.500 franchi per il terzo figlio e ciascuno dei successivi.
La deduzione è tuttavia ridotta di 100 franchi per fascia di 1.000 franchi di reddito netto che supera il limite determinante; essa non può tuttavia essere inferiore a 4.500 franchi per il primo figlio, a 5.000 franchi per il secondo figlio e a 5.500 franchi per il terzo figlio e ciascuno dei successivi.
2. Il limite determinante di reddito netto è di 70.000 franchi per il primo figlio; esso è aumentato di 10.000 franchi per ogni figlio supplementare.
3. Inoltre, un importo di 3.000 franchi è detratto per ogni persona che è senza mezzi e incapace di guadagnarsi da vivere a causa di malattia, invalidità o vecchiaia, al cui mantenimento il contribuente provvede, a condizione che il suo aiuto raggiunga almeno l'importo della deduzione.
4. Quando una prestazione erogata a un terzo è deducibile dal reddito del contribuente, quest'ultimo non può altresì pretendere di beneficiare di una deduzione sociale ai sensi del presente articolo.
5. L'importo della deduzione per figli e persone a carico è ripartito proporzionalmente quando la responsabilità è assicurata da più contribuenti.
[46] 1 Sono dedotte dal reddito netto per ogni figlio minorenne o maggiorenne che segue un apprendistato o degli studi, di cui il contribuente si assume essenzialmente il mantenimento
c) un importo di 6.500 franchi per ogni figlio di età superiore ai 14 anni.
2. Inoltre, è dedotto un importo di 3.000 franchi per ogni persona che sia senza patrimonio e incapace di guadagnarsi da vivere a causa di malattia, invalidità o vecchiaia, al cui mantenimento il contribuente provvede, a condizione che il suo sostegno raggiunga almeno l'importo della deduzione.
3. Quando una prestazione versata a un terzo è deducibile dal reddito del contribuente, quest'ultimo non può pretendere di beneficiare ulteriormente di una deduzione sociale ai sensi del presente articolo.
4. L'importo della deduzione per figli e persone a carico viene ripartito proporzionalmente quando l'onere è sostenuto da più contribuenti.
[47] 1 Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne o maggiorenne che prosegue un apprendistato o degli studi, il cui mantenimento è essenzialmente a carico del contribuente
c) un importo di 8.000 franchi per ogni figlio di età superiore ai 14 anni.
2. Inoltre, è dedotto un importo di 3.000 franchi per ogni persona che è priva di patrimonio e incapace di mantenersi a causa di malattia, invalidità o vecchiaia, al cui mantenimento provvede il contribuente, a condizione che il suo aiuto raggiunga almeno l'importo della deduzione.
3. Quando una prestazione versata a un terzo è deducibile dal reddito del contribuente, quest'ultimo non può pretendere di beneficiare ulteriormente di una deduzione sociale ai sensi del presente articolo.
4. L'importo della deduzione per figli e persone a carico è ripartito proporzionalmente quando il carico è assicurato da più contribuenti.
[48] 1 Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne o maggiorenne che segue un apprendistato o studi, del quale il contribuente si assume per l'essenziale il mantenimento
c) un importo di 8.200 franchi per ogni figlio di età superiore ai 14 anni.
2. Inoltre, è dedotto un importo di 3.100 franchi per ogni persona priva di patrimonio e incapace di provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia, invalidità o vecchiaia, a mantenimento della quale il contribuente provvede, a condizione che il suo aiuto raggiunga almeno l'importo della detrazione.
3. Quando una prestazione versata a un terzo è deducibile dal reddito del contribuente, quest'ultimo non può pretendere di beneficiare altresì di una detrazione sociale ai sensi del presente articolo.
4. L'importo della detrazione per figli e persone a carico è ripartito proporzionalmente quando il carico è assicurato da più contribuenti.
[49] 1 L'imposta di base sul reddito è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente scaglione
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il reddito massimo della categoria
Aliquota effettiva del massimo di ciascuna categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
5.000.–
0,00
0.–
0,000
5.001.–
a
10.000.–
2,00
100.–
1,000
10.001.–
a
15.000.–
4,00
300.–
2,000
15.001.–
a
20.000.–
8,00
700.–
3,500
20.001.–
a
30.000.–
12,00
1.900.–
6,333
30.001.–
a
40.000.–
13,00
3.200.–
8,000
40.001.–
a
55.000.–
14,00
5.300.–
9,636
55.001.–
a
75.000.–
15,00
8.300.–
11,067
75.001.–
a
110.000.–
16,00
13.900.–
12,636
110.001.–
a
150.000.–
17,00
20.700.–
13,800
150.001.–
a
180.000.–
18,00
26.100.–
14,500
2. Il reddito superiore a 180.000 franchi è tassato al 14,5%.
3. Per i coniugi che vivono in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di cui assumono per lo più il mantenimento, il reddito è assoggettato all'aliquota corrispondente al 55% del suo importo.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiori.
[50] 1 L’imposta sul reddito è determinata in base al sistema progressivo per categoria, secondo il seguente scaglione
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il reddito massimo della categoria
Aliquota reale del massimo di ciascuna categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
2. Il reddito superiore a 195.000 franchi è tassato al 14,5%.
3. Per i coniugi che vivono in convivenza, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi che vivono in convivenza con figli, di cui si assumono principalmente il sostentamento, il reddito è soggetto all'aliquota corrispondente al 55% del suo ammontare.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[51] 1 L'imposta base sul reddito è determinata secondo il sistema progressivo per categoria, secondo la seguente scala
2. Il reddito superiore a 200.000 franchi è tassato al 14%.
3. Per i coniugi che vivono in comune, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi/nubili che vivono in comune con figli, di cui si assumono essenzialmente il mantenimento, il reddito è colpito dall'aliquota corrispondente al 55% del suo importo.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
bis [52] 1 L'imposta di base sul reddito è determinata in base al sistema progressivo per categorie, secondo il seguente scaglione
2. Il reddito superiore a 400.000 franchi è tassato al 14%.
3. Per i coniugi che vivono in regime di comunione dei beni, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi che vivono in comunione familiare con figli, dei quali si assumono principalmente il mantenimento, il reddito è assoggettato all'aliquota corrispondente al 52% del suo importo.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
ter [53] 1 L’imposta di base sul reddito è determinata secondo un sistema progressivo per categorie, in base al seguente scaglione
2. Il reddito superiore a 412'000 franchi è tassato al 14%.
3. Per i coniugi che vivono in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli, di cui assumono essenzialmente il mantenimento, il reddito è colpito dal tasso corrispondente al 52% del suo importo.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
quater [54] 1 L'imposta di base sul reddito è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente scaglione
2. Il reddito superiore a 412'000 franchi è tassato al 13,86%.
3. Per i coniugi che vivono in unione domestica, così come per i contribuenti vedovi, separati, divorziati e celibi/nubili che vivono in unione domestica con figli di cui sostengono essenzialmente il mantenimento, il reddito è soggetto all'aliquota corrispondente al 52% del suo ammontare.
4. Il reddito netto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[55] 1 Per ogni figlio minorenne o maggiorenne che sta seguendo un apprendistato o degli studi e il cui mantenimento è essenzialmente a carico del contribuente, è dedotto dall'imposta cantonale sul reddito l'importo di 200 franchi. Questo importo è dedotto dall'imposta diretta cantonale dovuta determinata conformemente agli articoli 3 e 40 (imposta di base moltiplicata per il coefficiente d'imposta cantonale).
2. Questo importo è ripartito proporzionalmente quando il mantenimento del figlio è assicurato da più contribuenti.
3. Se l'imposta cantonale dovesse essere inferiore a questo importo, la differenza non dà luogo a nessun riporto o rimborso.
4. Questo importo non è applicato all'imposta cantonale calcolata secondo gli articoli 42 e 42a.
Quando il reddito comprende versamenti di capitali che sostituiscono prestazioni periodiche o versamenti in capitale al termine dei rapporti di servizio, l'imposta si calcola tenendo conto degli altri redditi e delle deduzioni autorizzate, al tasso che sarebbe applicabile se fosse servita una prestazione annuale al posto della prestazione unica.
[56] 1 Per le piccole remunerazioni derivanti da un'attività lucrativa salariata, l'imposta è prelevata al tasso del 4,5% senza tenere conto di altri redditi, né di eventuali spese professionali o deduzioni sociali, a condizione che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura semplificata prevista agli articoli 2 e 3 della legge federale sul lavoro nero (LTN), del 17 giugno 2005 [57]. L'imposta diretta cantonale e comunale sul reddito è così assolta.
2. L'articolo 142, comma 1, lettera b, è applicabile per analogia.
3. Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di versare periodicamente le imposte alla cassa di compensazione competente.
4. La cassa di compensazione AVS fornisce al contribuente un resoconto o un'attestazione che indica l'importo dell'imposta trattenuta. Versa all'autorità fiscale competente le imposte incassate.
5. Il diritto a una commissione di riscossione secondo l'articolo 143, comma 2, viene trasferito alla cassa di compensazione AVS competente.
6. Il Consiglio di Stato regola le modalità tenendo conto degli articoli 142 e 214.
[58] 1 Il totale delle riserve latenti realizzate nel corso degli ultimi due esercizi commerciali è imponibile separatamente dagli altri redditi se il contribuente ha compiuto 55 anni e cessa definitivamente di esercitare la sua attività lucrativa indipendente o se non è più in grado di proseguire tale attività a causa di invalidità. I riscatti ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera e, sono deducibili. Se tale riscatto non viene effettuato, l'imposta è applicata, allo stesso modo delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 42, sulla parte delle riserve latenti realizzate corrispondente all'importo di cui il contribuente dimostri l'ammissibilità come riscatto ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera e. Il saldo delle riserve latenti realizzate è tassato secondo la tariffa dell'articolo 40, comma 1; l'articolo 40, comma 3, è applicabile per analogia; non sono concesse le detrazioni generali e le detrazioni sociali.
2. Il comma 1 si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, a condizione che non continuino lo sfruttamento dell'azienda che hanno rilevato; il conteggio fiscale avviene entro e non oltre cinque anni civili dopo la fine dell'anno civile in cui il contribuente è deceduto.
[59] Le prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza secondo l'articolo 25, nonché le somme versate a seguito di decesso, di danni corporali permanenti o di lesioni durevoli alla salute sono imposte separatamente e soggette a un'imposta annua intera calcolata sulla base di un'aliquota che rappresenta un quarto della scala determinante per l'imposta sul reddito, ciò con le seguenti tre riserve
c) non è concessa alcuna ulteriore riduzione dell'aliquota.
[60] 1 I guadagni realizzati nei giochi d'azzardo ai sensi della LJAr, così come nelle lotterie o nei giochi di abilità destinati a promuovere le vendite che non sono soggetti alla LJAr, sono tassati separatamente dagli altri redditi e sottoposti congiuntamente a un'aliquota dell'imposta di base del 10%, purché non siano esenti da imposte ai sensi dell'articolo 27, lettere i a j.
2. Le deduzioni generali e le deduzioni sociali non sono concesse.
3. Una perdita derivante da altri elementi di reddito viene imputata sul guadagno imponibile realizzato nei giochi d'azzardo durante lo stesso periodo fiscale di tali redditi.
1 Se il reddito di un contribuente è imponibile solo in parte nel cantone, l'imposta è calcolata al tasso applicabile al reddito totale.
2. Quando una comunione ereditaria è considerata come un contribuente, il suo reddito è tassato al tasso medio che colpisce il reddito, il caso che si applica all'utile dei suoi membri.
Se solo una parte del reddito è imponibile nel cantone, le deduzioni generali e le deduzioni sociali sono ripartite conformemente alle regole del diritto federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
[61] 1 Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta che colpisce il reddito delle persone fisiche sono, in linea di principio, compensati da un adeguamento equivalente delle tariffe e delle detrazioni in franchi effettuate sul reddito. Gli importi devono essere arrotondati ai 100 franchi superiori o inferiori.
2. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un progetto di adeguamento nel corso dell'anno precedente il periodo fiscale, quando l'indice svizzero dei prezzi al consumo (IPC) è aumentato di almeno il 5% dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante il livello dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.
L'imposta sul patrimonio ha per oggetto l'insieme dei beni e dei diritti appartenenti al contribuente, qualunque ne sia la natura.
[62] Sono considerati elementi di patrimonio, in particolare
a) gli immobili;
b) i diritti, le azioni, le obbligazioni, i titoli, le opzioni e i valori mobiliari di ogni tipo;
c) i crediti ipotecari e tutti gli altri crediti;
d) il denaro contante, i saldi di conto corrente, i depositi e tutti i titoli che rappresentano una somma di denaro;
e) le quote di investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta, per la differenza tra il valore complessivo degli attivi dell'investimento e quello dei suoi immobili;
f) i capitali impegnati in un commercio, un'industria, uno sfruttamento o un'impresa;
g) il materiale, i macchinari, gli utensili, le merci, le scorte, il bestiame e il patrimonio zootecnico;
h) gli oggetti d'arte, i gioielli, l'argenteria, le collezioni e i veicoli di ogni tipo;
i) le assicurazioni sulla vita, per il loro valore di riscatto;
j) i diritti reali limitati e le concessioni che hanno un valore venale.
Il patrimonio è generalmente stimato al valore di mercato.
[63] 1 I beni immateriali e la fortuna mobiliare che fanno parte del patrimonio commerciale del contribuente sono stimati al valore contabile determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Tuttavia, per i beni relativi ai diritti di cui all'articolo 21c, viene concessa una riduzione del 75%.
2. Le merci sono valutate al loro costo di acquisto o al loro valore di mercato se quest'ultimo è inferiore al costo di acquisto.
3. Abrogato.
4. Le azioni, le quote sociali delle società cooperative e altri diritti di partecipazione non quotati in borsa sono valutati in funzione del valore di rendimento dell'impresa e del suo valore intrinseco; nel caso in cui tali partecipazioni riguardino società svizzere, viene concesso un abbattimento del 60% sul valore fiscale. In ogni caso, il valore fiscale determinato prima della concessione dell'abbattimento è determinante per il calcolo dell'aliquota dell'imposta.
5. I crediti non quotati in borsa, inclusi quelli incorporati in titoli quali cedole, obbligazioni, buoni di cassa, sono stimati al loro valore nominale. Tuttavia, nella stima di questi crediti, se sono oggetto di contenzioso o dubbi, si tiene conto del grado di probabilità del loro recupero.
6. Le assicurazioni sulla vita sono imponibili solo se hanno un valore di riscatto determinato secondo un metodo di approssimazione.
[64] 1 Le partecipazioni dei collaboratori ai sensi dell'articolo 20b, comma 1, sono valutate al loro valore di mercato. Si tiene conto dei periodi di restrizione tramite uno sconto del 6% sul valore di mercato delle azioni per ogni anno di blocco. Lo sconto è limitato a dieci anni.
2. Le partecipazioni dei collaboratori ai sensi degli articoli 20b, comma 3, e 20c, sono dichiarate senza valore fiscale al momento della loro attribuzione.
1. Il valore degli immobili corrisponde alla stima catastale.
2. Gli immobili destinati allo sfruttamento di un'impresa sono stimati al loro valore contabile aumentato delle riserve latenti considerate nel calcolo del reddito.
Non sono soggetti all'imposta sulla fortuna
a) il mobilio domestico e gli oggetti personali di uso corrente;
b) il capitale versato a titolo di risparmio a un'istituzione di previdenza professionale o sotto una forma riconosciuta di previdenza individuale vincolata ai sensi della legislazione federale, finché il contribuente non ne può disporre.
1. I debiti sono detratti dal patrimonio lordo.
2. Possono essere dedotti solo i debiti effettivamente dovuti di cui il contribuente è il debitore principale; gli altri debiti, derivanti in particolare dalla solidarietà e dalla garanzia, possono esserlo solo nella misura in cui il contribuente ne deve rispondere.
[65] 1 L'imposta di base sul patrimonio è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo la seguente tabella
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il patrimonio massimo della categoria
Aliquota reale del massimo di ciascuna categoria
Fr.
Fr.
‰
Fr.
‰
0.–
a
50.000.–
0,00
0.–
0,000
50.001.–
a
200.000.–
3,00
450.–
2,250
200.001.–
a
350.000.–
4,00
1.050.–
3,000
350.001.–
a
500.000.–
5,00
1.800.–
3,600
2. Il patrimonio superiore a 500.000 franchi è tassato al 3,6‰.
3. Il patrimonio dei coniugi che vivono insieme, così come dei contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono insieme con figli, di cui assumono principalmente il mantenimento, è tassato con l'aliquota corrispondente al 52% del suo ammontare.
4. Il patrimonio netto imponibile è arrotondato al migliaio di franchi inferiore.
1. Se il patrimonio di un contribuente è imponibile solo parzialmente nel cantone, l'imposta è calcolata al tasso applicabile al patrimonio totale.
2. Quando una comunità ereditaria è considerata come un contribuente, il suo patrimonio è tassato al tasso medio applicabile al patrimonio, o eventualmente al capitale, dei suoi membri.
Se una parte soltanto della fortuna è imponibile nel cantone, i debiti e le deduzioni sociali sono ripartiti conformemente alle norme del diritto federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
1 L'imposta si applica sui guadagni realizzati
a) in occasione dell'alienazione totale o parziale di un immobile, compresi i suoi accessori, facente parte del patrimonio privato del contribuente;
b) in occasione dell'alienazione totale o parziale di un immobile agricolo o forestale, a condizione che il guadagno sia superiore al valore totale degli investimenti;
c) in occasione dell'alienazione totale o parziale di un immobile appartenente a una persona giuridica esonerata ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettere d ad h.
2. I guadagni che non sono soggetti all'imposta sui guadagni immobiliari fanno parte del reddito o dell'utile imponibile.
1 Ogni alienazione che comporta il trasferimento della proprietà giuridica o economica di un immobile è soggetta a tassazione.
2. Sono assimilati all'alienazione di un immobile
a) gli atti giuridici che hanno gli stessi effetti economici di un'alienazione sul potere di disporre di un immobile, in particolare la cessione del diritto di acquistare un immobile;
b) il trasferimento di tutto o parte di un immobile dal patrimonio privato di un contribuente al suo patrimonio commerciale;
c) la costituzione di servitù di diritto privato su un immobile o le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, quando queste limitano lo sfruttamento o riducono il valore venale dell'immobile in maniera duratura ed essenziale e che danno luogo a un'indennità;
d) il trasferimento di uno o più titoli di partecipazione al capitale di una società immobiliare.
3. In caso di alienazione simultanea o successiva di più immobili che costituiscono un'unità economica, il guadagno globale di queste alienazioni è preso in considerazione per il calcolo dell'imposta.
[66] 1 L'imposizione è differita
a) in caso di trasferimento di proprietà per successione (devoluzione di eredità, condivisione ereditaria, sia che il bene immobiliare venga attribuito in natura o dietro il pagamento di un conguaglio, lasciti), avanzamento di eredità o donazione;
b) in caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in relazione al regime patrimoniale o in caso di risarcimento per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) o di pretese derivanti dal diritto di divorzio, purché i due coniugi siano d'accordo;
c) in caso di ricomposizione fondiaria (scambio di terreni) effettuata sia in vista di un riordino fondiario, dell'instaurazione di un piano regolatore, di rettifica di confini o di arrotondamento di una zona agricola, sia nell'ambito di una procedura di espropriazione o a causa di un'espropriazione imminente;
d) in caso di alienazione totale o parziale di un immobile agricolo o silvicolo, a condizione che il ricavo dell'alienazione venga utilizzato entro un termine ragionevole per l'acquisto di un immobile sostitutivo o per il miglioramento di immobili agricoli o silvicoli situati in Svizzera appartenenti al contribuente, e da lui stesso sfruttati;
e) in caso di alienazione dell'abitazione (casa o appartamento) che ha servito in modo durevole ed esclusivo all'uso proprio dell'alienante, nella misura in cui il ricavo così ottenuto è destinato, entro un termine appropriato, all'acquisto o costruzione in Svizzera di un'abitazione destinata al medesimo uso.
2. In caso di scambio di immobili situati nel cantone, l'imposta è percepita solo sul conguaglio, nella misura in cui esso costituisce un guadagno imponibile ai sensi della presente legge.
3. L'imposizione è altresì differita in caso di avanzamento di eredità o di donazione quando la prestazione del cessionario consiste esclusivamente nell'assunzione di un onere costituito da crediti ipotecari a favore di terzi o nella costituzione di un diritto di abitazione o di un usufrutto a favore del cedente.
4. L'imposizione non è più differita quando le prestazioni del cessionario vanno oltre quelle elencate al comma 3.
1. L'imposta è dovuta dall'alienante, indipendentemente dal luogo del suo domicilio o della sua sede.
2. Il coniuge e i figli sono tassati separatamente sui loro guadagni immobiliari. Tuttavia, quando vivono in un nucleo familiare comune, sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta.
3. La persona che, in virtù della legge o di un contratto, partecipa al guadagno realizzato durante un'operazione soggetta all'imposta sui guadagni immobiliari è assimilata all'alienante.
4. Quando vi sono più alienanti, questi sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta.
1. Il guadagno realizzato in occasione dell'alienazione è costituito dalla differenza tra il prezzo di alienazione e il prezzo di acquisto, aumentato delle imposte.
2. Il guadagno è aumentato delle indennità ricevute per la costituzione di servitù, di oneri fondiari o di restrizioni di diritto pubblico gravanti l'immobile, da una parte, e delle indennità ricevute per la rinuncia a tali servitù, oneri o restrizioni di diritto pubblico create a favore dell'immobile, dall'altra, nella misura in cui non siano state soggette all'imposta sui guadagni immobiliari.
1 Nell'alienazione di partecipazioni in società immobiliari, il guadagno imponibile è pari alla differenza tra il prezzo di alienazione e il prezzo di acquisto, detratte le spese relative all'acquisizione o all'alienazione del titolo che sono state sostenute dall'alienante.
2. Tuttavia, il guadagno è ridotto nella misura in cui l'attivo lordo della società immobiliare emittente il titolo sia composto, secondo l'ultimo bilancio redatto per il calcolo dell'imposta diretta cantonale, da beni immobili situati fuori dal cantone.
3. L'imposta non è percepita se l'attivo lordo costituito dall'insieme dei beni immobili situati sul territorio neocastellano e appartenenti alla società immobiliare emittente il titolo rappresenta meno del 25% dell'attivo lordo totale.
4. Per i contribuenti domiciliati in un altro cantone, l'imposta è dovuta solo se l'alienazione ha l'effetto di trasferire il potere di disposizione reale ed economica di un immobile.
Il **prezzo d'acquisto** e il **prezzo di alienazione** comprendono l'insieme delle prestazioni cui l'acquirente si obbliga nei confronti dell'alienante (o di terzi) per l'immobile trasferito, compresi gli accessori.
In caso di trasferimento di tutto o parte dell'immobile dal patrimonio privato al patrimonio commerciale, il prezzo di cessione corrisponde al valore con cui tale bene è registrato all'attivo del bilancio dell'impresa, purché non sia superiore al valore di mercato.
In caso di alienazione di tutto o parte di un immobile precedentemente facente parte del patrimonio commerciale, il prezzo di acquisto corrisponde al valore di trasferimento rilevato ai fini dell'imposta sul reddito.
1 In caso di alienazione di immobili precedentemente acquisiti tramite trasferimenti che giustificano un'imposizione differita, il prezzo di acquisto è quello dell'ultimo trasferimento imponibile.
2. In caso di alienazione senza reinvestimento che comporta un differimento d'imposta di un immobile situato in un altro cantone e acquisito con un'imposizione differita secondo l'articolo 58, lettera d o e, è imponibile solo il guadagno immobiliare che è stato precedentemente oggetto di un differimento di imposizione nel cantone.
1. In caso di permuta di immobili, il valore venale di ciascuno di essi, stimato al giorno dell'operazione, è considerato come prezzo di alienazione.
2. Se l'immobile alienato è stato acquisito a seguito di uno o più scambi successivi contro immobili situati nel cantone, il prezzo di acquisto determinante è quello dell'immobile ceduto per ultimo in maniera diversa da una permuta di tale natura, tenendo conto, se del caso, delle somme corrisposte o ricevute.
Quando l'alienazione riguarda solo una parte dell'immobile, la quota corrispondente del prezzo totale di acquisizione serve come base per l'imposizione dell'alienazione parziale.
1. Se il prezzo d'acquisto non può essere stabilito con certezza, si presume corrisponda al valore catastale dell'immobile alla data di acquisizione.
2. Quando l'acquisizione dell'immobile è avvenuta più di venticinque anni prima della sua alienazione, il contribuente può invocare come prezzo d'acquisto la stima catastale dell'immobile venticinque anni prima dell'alienazione.
3. Se il valore di una spesa, il valore di un'indennità ricevuta per la costituzione di una servitù, di un onere fondiario o di una restrizione di diritto pubblico gravante sull'immobile o il valore di un'indennità ricevuta per la rinuncia a tale servitù, onere o restrizione di diritto pubblico creata anteriormente a favore dell'immobile non può essere stabilito, si presume corrisponda nella misura in cui il valore catastale dell'immobile sia stato aumentato all'epoca.
4. Se il prezzo di acquisizione delle partecipazioni in società immobiliari ai sensi dell'articolo 61 non può essere stabilito con certezza, si presume corrisponda al valore di mercato del titolo all'epoca dell'acquisizione, in mancanza al suo valore di stima secondo la legislazione fiscale dello Stato di sede della persona giuridica emittente, in mancanza al suo valore nominale.
1. Sono considerati spese i costi strettamente legati all'acquisizione o all'alienazione dell'immobile, nonché le spese che hanno avuto l'effetto di aumentare il valore dello stesso.
2. Le spese comprendono in particolare
a) i diritti di prelazione;
b) le spese di acquisizione e le spese di alienazione quali le provvigioni, le spese per atti e registro fondiario, gli emolumenti amministrativi;
c) le spese per il miglioramento o l'aumento di valore dell'immobile;
d) il valore del lavoro personale del contribuente che ha aumentato il valore dell'immobile, purché sia stato soggetto all'imposta sul reddito;
e) le spese per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore dell'immobile;
f) le spese per il riscatto di servitù o di oneri fondiari gravanti sull'immobile;
g) il contributo di plusvalore versato, se del caso, in virtù della legge sull'assetto del territorio, del 2 ottobre 1991 [67].
3. Le prestazioni assicurative, le indennità versate dalla Confederazione, dal cantone o dai comuni, nonché le prestazioni di terzi, che l'alienante non reinveste o non rimborsa, sono dedotte dal prezzo di acquisizione.
4. Non sono in nessun caso considerati come spese
b) le spese che erano deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.
L'imposta sul guadagno imponibile è progressiva con un supplemento o una riduzione a seconda della durata della proprietà.
[68] 1 L'imposta di base è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente schema
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Aliquota effettiva del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
5.000.–
10
500.–
10,000
5.001.–
a
10.000.–
15
1.250.–
12,500
10.001.–
a
30.000.–
20
5.250.–
17,500
30.001.–
a
50.000.–
25
10.250.–
20,500
50.001.–
a
75.000.–
30
17.750.–
23,667
75.001.–
a
100.000.–
35
26.500.–
26,500
100.001.–
a
135.000.–
40
40.500.–
30,000
2. Il guadagno superiore a 135.000 franchi è tassato al 33%.
3. Il guadagno imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
4. L'imposta non è percepita quando il suo importo è inferiore a 100 franchi.
L'imposta calcolata secondo l'articolo 71 è aumentata per una durata di proprietà
del 60%
del 45%
del 30%
– inferiore a quattro anni
del 15%
1 L'imposta calcolata secondo l'articolo 71 è ridotta per una durata di proprietà di
del 6%
del 12%
del 18%
del 24%
del 30%
del 36%
del 42%
del 48%
del 54%
– più di 14 anni ........................................................................
del 60%
2. Il tasso massimo di riduzione non può superare il 60%.
1 Per il calcolo della durata della proprietà, è determinante
a) in generale, la data del compimento dell'atto giuridico in virtù del quale l'immobile è trasferito al momento della sua acquisizione o alienazione;
b) se l'immobile è stato acquisito o alienato in esecuzione di una promessa di vendita, di un patto di opzione, di un patto di prelazione che fissa il prezzo dell'alienazione o di un atto simile, la data di tale atto;
c) se, al momento dell'acquisizione dell'immobile, l'imposizione è stata differita, la data della precedente alienazione imponibile;
d) se l'immobile alienato proviene da più acquisizioni, la data di ciascun atto di acquisizione proporzionalmente alla rispettiva parte di essi nella formazione dell'immobile alienato.
2. Se l'immobile è stato acquisito a seguito di uno o più scambi successivi contro immobili situati nel cantone, tali atti e, se del caso, gli atti preliminari in esecuzione dei quali sono stati conclusi sono presi in considerazione per fissare la durata della proprietà se e nella misura in cui hanno dato luogo al versamento di un conguaglio.
3. La cessione del diritto di acquisire un immobile o i diritti reali menzionati all'articolo primo, nonché il trasferimento della proprietà economica di un immobile, non influenzano la durata della proprietà giuridica dell'immobile.
[69] 1 Le persone giuridiche soggette all'imposta cantonale diretta sono
a) le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e le società cooperative;
b) le associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche.
2. I fondi di investimento collettivo che possiedono immobili in proprietà diretta, ai sensi dell'art. 58 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), del 23 giugno 2006, sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società d'investimento a capitale fisso, ai sensi dell'articolo 110 LICol, sono tassate come società di capitali.
3. Le persone giuridiche straniere, così come le società commerciali e le comunità straniere di persone senza personalità giuridica, che sono soggette a imposta a causa di un collegamento economico, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere cui si avvicinano maggiormente per forma giuridica o struttura effettiva.
Le persone giuridiche sono soggette all'imposta in base al loro collegamento personale quando hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel cantone.
[71] 1 Le persone giuridiche che non hanno né la loro sede né la loro direzione effettiva nel cantone sono soggette all'imposta in ragione del loro collegamento economico, quando
a) sono associate a un'impresa stabilita nel cantone;
b) gestiscono una stabile organizzazione nel cantone;
c) sono proprietarie di un immobile situato nel cantone o hanno su tale immobile diritti di godimento reali o diritti personali assimilabili economicamente a diritti di godimento reali o fanno commercio di immobili situati nel cantone.
2. Le persone giuridiche che hanno la loro sede o la loro direzione effettiva all'estero sono, inoltre, soggette all'imposta, quando
a) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da un'ipoteca o da un pegno su immobili situati nel cantone;
b) fungono da intermediari in operazioni commerciali relative a immobili situati nel cantone.
3. Si intende per stabile organizzazione ogni installazione fissa nella quale si esercita totalmente o parzialmente l'attività dell'impresa. Sono considerati stabili organizzazioni in particolare le succursali, fabbriche, officine, punti vendita, rappresentanze permanenti, miniere ed altri luoghi di sfruttamento di risorse naturali, nonché i cantieri di costruzione o di montaggio di durata almeno pari a dodici mesi.
1. L'assoggettamento basato su un collegamento personale è illimitato; tuttavia, non si estende alle imprese, alle sedi stabili e agli immobili situati fuori dal cantone.
2. L'assoggettamento basato su un collegamento economico è limitato alla parte dell'utile e del capitale che è imponibile nel cantone secondo l'articolo 77.
3. L'estensione dell'assoggettamento per un'impresa, una sede stabile o un immobile è definita, nei rapporti intercantonali e internazionali, conformemente alle regole del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa con sede o amministrazione effettiva nel cantone compensa le perdite subite all'estero da una sede stabile con i redditi ottenuti in Svizzera e se questa sede stabile realizza profitti nei sette anni successivi, l'imposta sarà recuperata durante quegli esercizi nella misura in cui i riporto delle perdite sono compensati nello Stato in cui è situata. Le perdite relative a immobili all'estero saranno prese in considerazione solo se una sede stabile è gestita nel paese interessato. Le perdite provenienti da un altro cantone sostenute nel cantone possono essere detratte, durante i sette anni successivi, dai redditi ottenuti in quell'altro cantone; in questo caso, l'ammontare della perdita riportata è imponibile nel cantone, al tasso del reddito globale o, almeno, al tasso corrispondente all'ammontare riportato. Le disposizioni previste nelle convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione sono riservate.
4. I contribuenti che hanno la loro sede e amministrazione effettiva all'estero devono l'imposta almeno sull'utile realizzato in Svizzera e sul capitale che vi è investito.
1. L'assoggettamento inizia il giorno della fondazione della persona giuridica, dell'installazione della sua sede o della sua amministrazione effettiva nel cantone oppure il giorno in cui essa acquisisce un elemento imponibile.
2. L'assoggettamento termina il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, il giorno dello spostamento della sua sede o della sua amministrazione effettiva fuori dal cantone, oppure il giorno in cui cessa di esistere l'elemento imponibile nel cantone.
3. Nelle relazioni intercantonali, gli effetti dell'inizio, di una modifica o della fine dell'assoggettamento fondato su un legame personale o economico sono definiti dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, nonché dalle norme del diritto federale riguardanti il divieto della doppia imposizione intercantonale.
4. In caso di trasferimento degli attivi e passivi di una persona giuridica a un'altra, le imposte dovute dalla persona giuridica cedente devono essere saldate dalla persona giuridica cessionaria.
5. Il trasferimento temporaneo della sede all'estero, così come tutte le altre misure ai sensi della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del paese, non sono assimilati alla fine dell'assoggettamento.
1 Quando termina l'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente delle imposte che essa deve fino a concorrenza del prodotto della liquidazione o, se la persona giuridica trasferisce la sede o il luogo della sua amministrazione effettiva all'estero, fino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica. Esse sono liberate da ogni responsabilità se provano di aver adottato tutte le cure imposte dalle circostanze.
2. Sono solidalmente responsabili delle imposte dovute da una persona giuridica assoggettata all'imposta in ragione di un collegamento economico, fino a concorrenza del prodotto netto realizzato, le persone incaricate
a) della liquidazione di un'impresa o di una stabile organizzazione nel cantone;
b) dell'alienazione o della realizzazione di un immobile situato nel cantone o di crediti garantiti da tale immobile.
3. Quando una persona giuridica che non ha né la sede né l'amministrazione effettiva in Svizzera funge da intermediario in un'operazione relativa a un immobile situato nel cantone, gli acquirenti e i venditori dell'immobile sono solidalmente responsabili, fino a concorrenza del 3% del prezzo di acquisto, delle imposte dovute da questa persona giuridica a causa della sua attività di intermediario.
4. I membri di società commerciali e altre comunità di persone di diritto straniero senza personalità giuridica rispondono solidalmente delle imposte dovute da queste società e comunità.
[72] 1 Sono esenti dall'imposta solo
a) la Confederazione e i suoi enti, nei limiti stabiliti dalla legislazione federale;
b) il cantone e i suoi enti che non hanno una personalità giuridica propria o che sono esenti nei limiti fissati dal diritto cantonale;
c) i comuni, nonché le altre collettività territoriali del cantone, e i loro enti che non hanno una personalità giuridica propria o che sono esenti nei limiti fissati dal diritto cantonale;
d) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in Svizzera e di imprese ad esse vicine, a condizione che le risorse di queste istituzioni siano utilizzate in modo duraturo ed esclusivo per la previdenza a favore del personale;
e) le casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, in particolare le casse di disoccupazione, di assicurazione malattia, di assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, di assegni familiari, ad eccezione delle società di assicurazione concessionarie;
f) le persone giuridiche che perseguono scopi di servizio pubblico o utilità pubblica, sul reddito e sul capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. Gli scopi economici non possono essere considerati, in linea di principio, di interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni di capitale importanti in imprese hanno carattere di utilità pubblica quando l’interesse al mantenimento dell’impresa occupa una posizione secondaria rispetto allo scopo di utilità pubblica e non si esercitano attività dirigenziali;
g) le persone giuridiche che perseguono scopi cultuali nel cantone o a livello svizzero, sul reddito e sul capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi;
h) le imprese di trasporto e di infrastrutture titolari di una concessione della Confederazione che ricevono indennità per questa attività o che devono, per effetto della loro concessione, mantenere tutto l’anno un servizio di importanza nazionale; gli utili derivanti da un'attività soggetta a concessione e liberamente disponibili sono anch'essi esenti dall'imposta; tuttavia, le attività accessorie e i beni fondiari che non hanno una relazione necessaria con l'attività soggetta a concessione sono esclusi da questa esenzione;
i) gli Stati esteri, sui loro immobili svizzeri destinati esclusivamente all'uso diretto delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali previsti all'articolo 2, comma 1, della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, così come gli aiuti finanziari concessi in quanto Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LEH), del 22 giugno 2007, per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
j) gli investimenti collettivi che possiedono immobili in proprietà diretta, nella misura in cui gli investitori sono esclusivamente istituzioni di previdenza professionale ai sensi della lettera d o casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione ai sensi della lettera e, che sono esenti dall'imposta.
2. Le persone giuridiche menzionate al comma 1, lettere da d a h e j, sono comunque soggette in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari.
[73] 1 Agevolazioni fiscali possono essere concesse in casi particolari alle imprese di nuova costituzione che servono gli interessi economici del cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i successivi nove anni. L'espansione e la diversificazione significative dell'attività dell'impresa sono equiparate a una nuova fondazione.
2. Il Consiglio comunale è informato su richiesta, a fini statistici, dell'evoluzione del numero di agevolazioni fiscali concesse.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni di applicazione.
4. La commissione di gestione e la commissione delle finanze sono regolarmente informate, a fini statistici, dell'evoluzione del numero di agevolazioni fiscali concesse.
L'imposta sul profitto ha per oggetto il profitto netto.
[74] 1 Il reddito netto imponibile comprende
a) il saldo del conto economico, tenendo conto del saldo riportato dall'esercizio precedente;
b) tutte le detrazioni operate sul risultato commerciale prima del calcolo del saldo del conto economico, che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale, quali
- le spese di acquisizione, produzione o miglioramento di beni patrimoniali;
- gli ammortamenti e le accantonamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale;
- i versamenti ai fondi di riserva;
- la liberazione del capitale proprio tramite fondi appartenenti alla persona giuridica, a condizione che provengano da riserve costituite da utili non imponibili;
- le distribuzioni aperte o nascoste di utili e gli vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale;
c) i proventi che non sono stati contabilizzati nel conto economico, inclusi i guadagni in conto capitale, i guadagni da rivalutazione e da liquidazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 90.
2. Le prestazioni che le imprese con partecipazione pubblica, che svolgono un compito di interesse pubblico, forniscono, in modo predominante, a imprese a loro vicine sono valutate al prezzo di mercato corrente, al loro attuale costo di produzione maggiorato di un margine appropriato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di profitto; il risultato di ogni impresa è aggiustato di conseguenza.
3. Il reddito netto imponibile delle persone giuridiche che non stabiliscono un conto economico si determina secondo l'alinea 1, che è applicabile per analogia.
[75] 1 Sono anche comprese tra gli oneri giustificati dall’uso commerciale
a) le imposte federali, cantonali e comunali;
b) i versamenti a istituzioni di previdenza a favore del personale dell'impresa, a condizione che sia escluso qualsiasi uso contrario al loro scopo;
c) le donazioni in contanti e sotto forma di altri valori patrimoniali, fino a un massimo del 10% dell’utile netto, a favore di persone giuridiche che hanno la loro sede in Svizzera e sono esenti dall’imposta a causa dei loro scopi di servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 81, cpv. 1, lett. f) o a favore della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e dei loro enti (art. 81, cpv. 1, lett. a a c);
d) gli sconti, abbuoni, bonifici e ribassi concessi sul corrispettivo delle forniture e delle prestazioni, nonché le quote di utile delle compagnie di assicurazione destinate ad essere ripartite tra gli assicurati;
e) le spese di formazione e perfezionamento a fini professionali del personale dell'impresa, comprese le spese di riconversione;
f) le sanzioni miranti a ridurre l'utile, nella misura in cui non hanno carattere penale.
2. Non fanno in particolare parte degli oneri giustificati dall’uso commerciale
a) i pagamenti di commissioni occulte ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese che permettono la commissione di reati o che costituiscono la controprestazione alla commissione di reati;
c) le multe;
d) le sanzioni finanziarie amministrative, nella misura in cui hanno un carattere penale.
3. Se sanzioni ai sensi dell’alinea 2, lettere c e d, sono state pronunciate da un’autorità penale o amministrativa straniera, sono deducibili se
a) la sanzione è contraria all’ordine pubblico svizzero, oppure se
b) il contribuente può dimostrare in modo credibile di aver intrapreso tutto ciò che è ragionevolmente esigibile per comportarsi in conformità alla legge.
[76] 1 Su richiesta con giustificativo fondato, il contribuente può avvalersi della deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera, direttamente o tramite terzi, per un importo superiore fino al 50% delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale.
2. Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l’innovazione basata sulla scienza ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) [77].
3. È ammissibile una deduzione aumentata per
a) le spese di personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, oltre un supplemento equivalente al 35% di tali spese, ma fino a concorrenza delle spese totali del contribuente;
b) l’80% delle spese per i lavori di ricerca e sviluppo fatturati da terzi.
4. Se il committente dei lavori di ricerca e sviluppo è abilitato ad effettuare la deduzione, il mandatario non ha diritto ad alcuna deduzione a tale titolo.
[78] Non costituiscono reddito imponibile
a) i conferimenti da parte dei membri di società di capitali e di società cooperative, inclusi l'aggio e le prestazioni a fondo perduto;
b) le riserve latenti che non sono state precedentemente tassate in occasione del trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di una stabile organizzazione in un altro cantone che applica la stessa normativa, a condizione che non vi sia né alienazione né rivalutazione contabile;
c) gli incrementi patrimoniali derivanti da una successione, da un legato o da una donazione.
[79] 1 Le riserve latenti di una persona giuridica non sono tassate durante le ristrutturazioni, in particolare durante una fusione, una scissione o una trasformazione, purché la persona giuridica rimanga soggetta all'imposta in Svizzera e che gli elementi commerciali siano ripresi al loro ultimo valore determinante per l'imposta sugli utili
a) in caso di trasformazione in una società di persone o in un'altra persona giuridica;
b) in caso di divisione o separazione di una persona giuridica a condizione che questo trasferimento abbia come oggetto una o più attività o parti distinte di attività e purché le persone giuridiche esistenti dopo la scissione proseguano un'attività o parte distintiva di attività;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o di diritti di soci a seguito di una ristrutturazione o di una concentrazione equiparabile economicamente a una fusione;
d) in caso di trasferimento a una società figlia svizzera di attività o di parti distinte di attività così come di elementi che fanno parte dei beni immobili dell'attività; per società figlia si intende una società di capitali o una società cooperativa di cui la società di capitali o la società cooperativa che la trasferisce possiede almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale.
1bis Quando una società di capitali o una società cooperativa trasferisce una partecipazione a una società del medesimo gruppo situata all'estero, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sugli utili e il valore di mercato della partecipazione è differita. Il rinvio dell'imposizione termina se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo esterno al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte significativa dei suoi attivi e passivi o ancora se è liquidata.
2. In caso di trasferimento a una società figlia ai sensi del comma 1, lettera d, le riserve latenti trasferite sono tassate successivamente secondo la procedura prevista agli articoli 221 a 223, nella misura in cui, durante i cinque anni successivi alla ristrutturazione, i valori trasferiti o i diritti di partecipazione o i diritti di soci alla società figlia sono alienati; in tal caso, la società figlia può far valere le riserve latenti corrispondenti tassate come utile.
3. Partecipazioni dirette o indirette pari almeno al 20% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società di capitali o di una società cooperativa, ma anche attività o parti distinte di attività così come elementi che fanno parte dei beni immobili dell'attività, possono essere trasferite, al loro ultimo valore determinante per l'imposta sugli utili, tra società di capitali o società cooperative svizzere che, alla luce delle circostanze e del caso specifico e grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo, sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o di una società cooperativa. Il trasferimento a una società figlia svizzera ai sensi del comma 1, lettera d, è riservato.
a) abrogata;
b) abrogata.
4. Se nei cinque anni successivi a un trasferimento ai sensi del comma 3, gli elementi patrimoniali trasferiti sono alienati o se la direzione unica è, durante questo periodo, abbandonata, le riserve latenti trasferite sono tassate successivamente conformemente alla procedura prevista agli articoli 221 a 223. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere le riserve latenti corrispondenti tassate come utile. Le società di capitali e le società cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del richiamo d'imposta.
5. In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve latenti possono essere riportate su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata era pari almeno al 20% del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e se la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta per almeno un anno.
6. L'imposizione delle rivalutazioni contabili e delle prestazioni complementari rimane riservata.
7. La società che, a seguito della presa in consegna degli attivi e passivi di una società di capitali o di una società cooperativa, subisce una perdita contabile sulla partecipazione che essa detiene in questa società, non può dedurre questa perdita sul piano fiscale; la deduzione di una perdita effettiva è riservata; qualsiasi utile contabile sulla partecipazione è tassabile.
[80] 1 Sono considerati brevetti
a) i brevetti ai sensi della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella sua versione revisionata del 29 novembre 2000 designanti la Svizzera;
b) i brevetti ai sensi della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti;
c) i brevetti esteri corrispondenti ai brevetti indicati nelle lettere a o b.
2. Sono considerati diritti comparabili
a) i certificati complementari di protezione ai sensi della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, nonché la proroga della loro durata;
b) le topografie protette in virtù della legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie;
c) le varietà vegetali protette in virtù della legge del 20 marzo 1975 sulla protezione delle varietà vegetali;
d) i dati protetti in virtù della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti terapeutici;
e) i rapporti protetti in virtù di una disposizione di esecuzione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura;
f) i diritti esteri corrispondenti ai diritti indicati nelle lettere da a a e.
[81] 1 Su richiesta, il reddito netto derivante da brevetti e diritti comparabili è preso in considerazione nel calcolo del reddito netto imponibile in proporzione alle spese ammissibili di ricerca e sviluppo rispetto alle spese totali di ricerca e sviluppo per brevetto o diritto comparabile (quoziente Nexus) con una riduzione del 20%.
2. Il reddito netto derivante da brevetti e diritti comparabili inclusi nei prodotti è determinato sottraendo dal reddito netto di ciascuno di questi prodotti il 6% dei costi attribuiti a questi prodotti nonché la remunerazione del marchio.
3. Quando il reddito netto derivante da brevetti e diritti comparabili è tassato per la prima volta in modo ridotto, le spese di ricerca e sviluppo che sono già state prese in considerazione durante i periodi fiscali precedenti, nonché un'eventuale deduzione ai sensi dell'articolo 85a, sono aggiunte al reddito netto imponibile. Deve essere costituita una riserva latente tassata nella misura dell'importo aggiunto.
4. Le disposizioni complementari emanate dal Consiglio federale sono applicabili riguardo a
a) il calcolo del reddito netto derivante da brevetti e diritti comparabili imponibile in modo ridotto e, in particolare, il quoziente Nexus;
b) l'applicazione della normativa ai prodotti che presentano solo lievi differenze tra loro e si basano sugli stessi brevetti e diritti comparabili;
c) gli obblighi in materia di documentazione;
d) l'inizio e la fine della tassazione ridotta, e
e) il trattamento delle perdite derivanti da brevetti e diritti comparabili.
**[82] 1** Se il contribuente dichiara delle riserve latenti all’inizio dell'assoggettamento, inclusa la plusvalenza che ha creato egli stesso, tali riserve non sono soggette all’imposta sul reddito. Non possono essere dichiarate le riserve latenti di una società per azioni o di una società cooperativa provenienti dal possesso di almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, o da una partecipazione di almeno il 10% all'utile e alle riserve di un'altra società.
**2.** Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di valori patrimoniali, di aziende, di parti distinte d'azienda o di funzioni dall'estero a un'impresa o a una stabile organizzazione situata in Svizzera, la fine di un'esenzione prevista all'articolo 81 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o del luogo di amministrazione effettiva.
**3.** Le riserve latenti dichiarate devono essere ammortizzate annualmente al tasso applicato a livello fiscale per l'ammortamento dei valori patrimoniali interessati.
**4.** La plusvalenza creata dal contribuente stesso che è dichiarata deve essere ammortizzata entro un termine di dieci anni.
[83] 1 Quando l’assoggettamento cessa, le riserve latenti non ancora tassate e che esistono in quel momento, compreso il plusvalore creato dal contribuente stesso, sono soggette a imposizione.
2. Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di valori patrimoniali, di imprese, di parti distinte d’impresa o di funzioni dalla Svizzera a un’impresa o a una stabile organizzazione situata all’estero, il passaggio a un'esenzione prevista all’articolo 81, nonché il trasferimento all’estero della sede o del luogo dell’amministrazione effettiva.
[84] 1 La riduzione fiscale basata sugli articoli 85a e 87b, commi 1 e 2, non deve superare il 40% dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il rendimento netto delle partecipazioni ai sensi degli articoli 95 e 96, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.
2. Né le varie riduzioni né la riduzione fiscale totale devono comportare riporti di perdite.
[85] 1 Gli ammortamenti degli attivi giustificati dall'uso commerciale sono autorizzati, a condizione che siano contabilizzati o, nel caso di tenuta di una contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 957, comma 2, CO, che compaiano in un piano speciale di ammortamenti.
2. In generale, gli ammortamenti sono calcolati sulla base del valore effettivo dei diversi elementi del patrimonio o devono essere ripartiti in funzione della probabile durata di utilizzo di ciascuno di questi elementi.
3. Gli ammortamenti operati su attivi che sono stati rivalutati al fine di compensare perdite sono ammessi solo se le rivalutazioni erano autorizzate dalla legge commerciale e se le perdite potevano essere dedotte conformemente all'articolo 93, comma 1, al momento dell'ammortamento.
4. Le correzioni di valore e gli ammortamenti effettuati sul costo d'investimento delle partecipazioni che soddisfano le condizioni previste all'articolo 96, comma 4, lettera b, sono aggiunti al reddito imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
[86] 1 Si possono costituire accantonamenti a carico del conto economico per
a) gli impegni dell'esercizio il cui importo è ancora indeterminato;
b) i rischi di perdite su attivi circolanti, in particolare su merci e debitori;
c) gli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio;
d) le spese di ricerca, sviluppo e ristrutturazione.
2. Gli accantonamenti che non sono più giustificati sono aggiunti all'utile imponibile.
[87] 1 Quando i beni immobilizzati necessari per l’esercizio dell’impresa vengono sostituiti, le riserve latenti di questi beni possono essere riportate sui beni immobilizzati acquisiti in sostituzione, a condizione che tali beni siano anch'essi necessari per l’esercizio e si trovino in Svizzera. È fatta salva l'imposizione nel caso di sostituzione di immobili con beni mobili.
1bis In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve latenti possono essere riportate su una nuova partecipazione, se la partecipazione alienata era pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale o a almeno il 10% dell’utile e delle riserve dell’altra società e se la società di capitali o la società cooperativa ha detenuto tale partecipazione per almeno un anno.
2. Quando la sostituzione non avviene nello stesso esercizio, può essere costituita una riserva equivalente alle riserve latenti. Tale riserva deve essere sciolta e utilizzata per l'ammortamento dell'elemento acquisito in sostituzione o accreditata al conto economico entro un termine ragionevole.
3. Sono considerati necessari per l'esercizio soltanto i beni immobilizzati che servono direttamente all'esercizio stesso; non ne fanno parte, in particolare, i beni che sono utili all'azienda solo per il loro valore di investimento o il loro rendimento.
[88] Gli interessi passivi dovuti sulla parte del capitale straniero che deve essere aggiunta al capitale proprio in applicazione dell'articolo 105 fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.
[89] 1 I contributi versati alle associazioni dai loro membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non fanno parte dell'utile imponibile.
2. Le spese legate all'acquisizione dei proventi imponibili delle associazioni possono essere interamente dedotte da tali proventi; le altre spese possono esserlo solo nella misura in cui eccedono i contributi dei membri.
3. Abrogato.
4. I fondi di investimento collettivo di capitale che possiedono immobili in proprietà diretta sono soggetti all'imposta sull'utile per il rendimento di tali immobili.
[90] Sono esenti dall'imposta gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali, a condizione che non superino i 20.000 franchi e che siano destinati in via esclusiva e irrevocabile a tali scopi.
[91] 1 Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte dall'utile netto di questo periodo, a condizione che non siano state prese in considerazione nel calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.
2. Le perdite degli esercizi anteriori che non sono ancora state dedotte dall'utile possono anche essere detratte dalle prestazioni destinate a riequilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento, a condizione che queste non costituiscano apporti, secondo l'articolo 86, lettera a.
[92] 1 L'imposta sul reddito delle società di capitali e delle società cooperative è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente scaglione
2. Il reddito superiore a 40 milioni di franchi è tassato al 4,5%.
3. L'utile imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Aliquota effettiva del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
5'000'000.–
3,60
180'000.–
3,60
5'000'001.–
a
25’000'000.–
3,75
930'000.–
3,72
25’000'001.–
a
40’000'000.–
4,00
1’530'000.–
3,825
[93] 1 L'imposta sul reddito delle società di capitali e delle società cooperative è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, in base alla seguente tabella
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Aliquota reale del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
10.000.–
6,00
600.–
6,00
10.001.–
a
20.000.–
10,00
1.600.–
8,00
20.001.–
a
40.000.–
12,00
4.000.–
10,00
2. Il reddito superiore a 40.000 franchi è tassato al 10%.
3. Il reddito imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[94] 1 L'imposta sul profitto delle società di capitali e delle società cooperative è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente schema
Categorie
Tasso di ogni categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Tasso reale del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
10.000.–
6,00
600.–
6,00
10.001.–
a
20.000.–
10,00
1.600.–
8,00
20.001.–
a
40.000.–
10,00
3.600.–
9,00
2. Il profitto superiore a 40.000 franchi è tassato al 9%.
3. Il profitto imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[95] 1 L'imposta sul reddito delle società di capitali e delle società cooperative è determinata secondo un sistema progressivo per categorie, secondo la seguente scala
Categorie
Aliquota di ciascuna categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Aliquota reale del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
10.000.–
6,00
600.–
6,00
10.001.–
a
40.000.–
8,66
3.200.–
8,00
2. Il reddito superiore a 40.000 franchi è tassato all'8%.
3. Il reddito imponibile è arrotondato per difetto alla centinaia di franchi inferiore.
[96] 1 L'imposta di base sul reddito delle società di capitali e delle società cooperative è determinata secondo il sistema progressivo per categorie, secondo il seguente tariffario
Categorie
Aliquota di ogni categoria
Imposta dovuta per il guadagno massimo della categoria
Aliquota reale del massimo della categoria
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
a
10.000.–
6,00
600.–
6,00
10.001.–
a
40.000.–
7,33
2.800.–
7,00
2. L'utile superiore a 40.000 franchi è tassato al 7%.
3. L'utile imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[97] 1 L'imposta di base sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 6% dell'utile imponibile.
2. L'utile imponibile è arrotondato al centinaio di franchi inferiore.
[98] 1 L'imposta di base sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è calcolata al tasso del 5% dell'utile imponibile.
2. L'utile imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[99] 1 L'imposta di base sul reddito delle società di capitali e delle società cooperative è calcolata al tasso del 3,6% del reddito imponibile.
2. Il reddito imponibile è arrotondato alla centinaia di franchi inferiore.
[100] Nei seguenti casi, l'imposta sul reddito di una società per azioni o di una società cooperativa è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il rendimento netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto totale
a) la società possiede almeno il 10% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società;
b) partecipa per almeno il 10% agli utili e alle riserve di un'altra società;
c) detiene diritti di partecipazione con un valore di mercato di almeno un milione di franchi.
[101] 1 Il rendimento netto delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 95 corrisponde al reddito di queste partecipazioni diminuito delle spese di finanziamento relative e di un contributo del 5% destinato alla copertura delle spese di amministrazione, salvo prova di spese di amministrazione effettive inferiori o superiori a tale tasso. Si considerano spese di finanziamento gli interessi passivi e le altre spese che sono economicamente assimilabili a interessi passivi. Fanno parte del reddito delle partecipazioni anche gli utili in capitale derivanti da partecipazioni e il provento della vendita di diritti di sottoscrizione relativi. L'articolo 288 è riservato.
2. Non fanno parte del rendimento delle partecipazioni
a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale per la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
b) gli utili di rivalutazione derivanti dalle partecipazioni.
3. Il rendimento di una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione solo nella misura in cui questa partecipazione non è oggetto di un ammortamento legato a tale rendimento e dedotto dall'utile netto imponibile (art. 84 ss).
4. Gli utili in capitale rientrano nel calcolo della riduzione solo
a) nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo di investimento;
b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società o se aveva un diritto fondato su almeno il 10% degli utili e delle riserve di un'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta per almeno un anno; se la partecipazione scende al di sotto del 10% a seguito di un'alienazione parziale, la riduzione può essere concessa su ciascun successivo utile di alienazione solo se il valore di mercato dei diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione era pari ad almeno un milione di franchi.
5. Le operazioni che si traducono all'interno del gruppo in un risparmio fiscale ingiustificato comportano una rettifica dell'utile imponibile o una diminuzione della riduzione. Il risparmio fiscale è ingiustificato quando gli utili in capitale e le perdite in capitale o gli ammortamenti relativi a partecipazioni ai sensi degli articoli 88, 95 e 96 sono in relazione di causa-effetto.
6. Per quanto riguarda le società madri di banche di importanza sistemica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB) [102], non sono presi in considerazione per il calcolo del rendimento netto ai sensi del comma 1 le spese di finanziamento relative ai seguenti prestiti e la credit inscripta a bilancio a seguito del trasferimento all'interno del gruppo dei fondi derivanti dai seguenti prestiti
a) prestiti a conversione obbligatoria e prestiti con rinuncia al credito previsti all'articolo 11, comma 4, LB, e
b) strumenti di debito destinati ad assorbire le perdite in presenza di misure in caso di insolvenza ai sensi degli articoli 28 a 32 LB.
[103]
[104] L'imposta sul reddito delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è calcolata conformemente all'articolo 94 e seguenti.
[105] L'imposta sul reddito degli investimenti collettivi di capitale che possiedono immobili in proprietà diretta è del 4% del reddito netto.
L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.
Il capitale proprio imponibile delle società per azioni e delle società cooperative comprende il capitale azionario o il capitale sociale versato, le riserve aperte e le riserve latenti costituite mediante utili tassati, al netto delle perdite contabilizzate.
[106]
Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative è aumentato dalla parte dei loro fondi esteri che è economicamente assimilabile al capitale proprio.
1 Il capitale proprio imponibile delle società per azioni e delle società cooperative che sono in liquidazione alla fine di un periodo fiscale corrisponde al loro patrimonio netto.
2. Il patrimonio netto è determinato conformemente alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.
[107] 1 Il capitale proprio imponibile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde al loro patrimonio netto, determinato in conformità con le disposizioni applicabili al patrimonio commerciale delle persone fisiche.
2. Le persone giuridiche che perseguono un fine ideale possono dedurre dal loro capitale un importo di 100.000 franchi.
3. Il capitale proprio imponibile degli investimenti collettivi di capitali, che possiedono immobili in proprietà diretta, corrisponde al patrimonio netto determinato in conformità con le disposizioni applicabili alle persone fisiche.
[108] 1 L'imposta di base sul capitale delle società di capitali e delle società cooperative è del 2,5‰ del capitale proprio imponibile.
2. L'imposta di base è dello 0,005‰ per il capitale proprio relativo ai diritti di partecipazione di cui all'articolo 95, ai diritti di cui all'articolo 87a, nonché ai prestiti concessi a società del gruppo.
3. L'imposta sull'utile è imputata all'imposta sul capitale.
4. Il capitale imponibile è arrotondato al migliaio di franchi inferiore.
[109] L'imposta sul capitale delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è calcolata conformemente all'articolo 108, ad eccezione del comma 3.
[110] L'imposta sul capitale degli investimenti collettivi di capitale che possiedono immobili in proprietà diretta è pari all'1‰ del capitale proprio imponibile.
[114] 1 Le persone giuridiche di qualsiasi tipo, nonché i fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 58 LPCC, sono soggetti a un'imposta fondiaria calcolata sul valore catastale degli immobili di investimento di cui sono proprietarie, senza alcuna deduzione dei debiti.
2. L’imposta è dovuta dalle persone giuridiche proprietarie dell’immobile all'inizio dell'anno, per l'intero anno civile.
3. Non si tiene conto di un cambiamento nella destinazione d’uso dell’immobile nel corso dell'anno.
4. L'imposta è calcolata al tasso del 2,4 ‰ della stima catastale degli immobili di investimento.
[115] 1 Lo Stato riscuote annualmente un'imposta sugli immobili o parti di immobili situati nel cantone, valutati al loro valore catastale, senza alcuna deduzione dei debiti, e che appartengono alle istituzioni di previdenza menzionate all'articolo 81, comma 1, lettera d.
2. L'imposta è dovuta dalle istituzioni di previdenza proprietarie dell'immobile all'inizio dell'anno, per l'intero anno civile.
3. Non si tiene conto di un'alienazione dell'immobile nel corso dell'anno.
4. L'imposta è calcolata al tasso del 2,4 ‰ della stima catastale degli immobili o parti di immobili.
[117] 1 Le persone fisiche sono soggette a un'imposta fondiaria calcolata sul valore catastale degli immobili di investimento di cui sono proprietarie o usufruttuarie, senza alcuna deduzione dei debiti.
2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche proprietarie o usufruttuarie dell'immobile all'inizio dell'anno, per l'intero anno solare.
3. Non si tiene conto di un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile nel corso dell'anno.
4. Per i proprietari e gli usufruttuari che utilizzano parte dell'immobile per uso proprio, solo la parte della stima catastale non determinante per il calcolo del valore locativo è soggetta all'imposta fondiaria.
5. L'imposta è calcolata al tasso del 2,4‰ della stima catastale degli immobili di investimento.
1 Tutti gli immobili sono soggetti a una stima ufficiale (stima catastale).
2. La stima catastale corrisponde in linea generale
a) al valore di reddito, se si tratta di immobili destinati principalmente a un'attività agricola, vitivinicola o forestale;
b) al valore intrinseco, se si tratta di terreni edificabili;
c) a un importo che si colloca tra il valore di reddito e il valore intrinseco, se si tratta di immobili di altra natura.
3. Le cose e i diritti, in particolare le forze idrauliche permanentemente legate a un immobile, sono considerati parte integrante dell'immobile.
4. Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre le disposizioni applicative del presente articolo.
1. Le imposte sul reddito e sulla fortuna sono stabilite e riscosse per ogni periodo fiscale.
2. Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
3. In caso di assoggettamento inferiore a dodici mesi, l'imposta è riscossa sui redditi ottenuti durante tale periodo. Al fine di determinare l'aliquota dell'imposta, i redditi di carattere periodico sono convertiti in un reddito calcolato su dodici mesi; la conversione di tali redditi è stabilita in base alla durata dell'assoggettamento. I redditi di carattere non periodico non sono convertiti per il calcolo dell'aliquota e si aggiungono al reddito calcolato su dodici mesi. L'articolo 42 è riservato.
4. Il comma 3 si applica per analogia alle detrazioni.
Il reddito imponibile si determina in base ai redditi acquisiti durante il periodo fiscale.
1. Il prodotto dell'attività lucrativa indipendente si determina in base al risultato degli esercizi commerciali chiusi durante il periodo fiscale. Lo stesso vale in caso di inizio o cessazione dell'attività lucrativa o quando la data di chiusura dell'esercizio commerciale è stata modificata, comprendendo così un numero di mesi superiore o inferiore a dodici.
2. Il risultato ottenuto alla chiusura dei conti non subisce alcuna conversione ai fini del calcolo del reddito determinante per il periodo fiscale.
3. Al fine di determinare l'aliquota d'imposta, il risultato ottenuto alla chiusura dei conti non subisce conversione in caso di imposizione annuale.
4. Quando l'assoggettamento e la durata dell'esercizio sono inferiori a dodici mesi, gli utili ordinari vengono convertiti in utile annuale per il calcolo dell'aliquota in base alla durata dell'assoggettamento o in base alla durata dell'esercizio se quest'ultima è più lunga dell'assoggettamento.
5. Quando l'esercizio comprende dodici mesi o più, gli utili ordinari non sono convertiti per calcolare l'aliquota d'imposta, anche se l'assoggettamento è inferiore a dodici mesi.
1. Il contribuente che esercita un'attività lucrativa indipendente deve procedere alla chiusura dei conti a ogni periodo fiscale, quando cessa di esercitare un'attività lucrativa indipendente, nonché alla fine dell'assoggettamento.
2. La chiusura dei conti non è obbligatoria quando l'attività inizia solo durante l'ultimo trimestre del periodo fiscale.
3. In caso di cessazione totale o parziale dell'assoggettamento o quando il contribuente rinuncia all'esercizio della sua attività lucrativa indipendente, tutte le riserve latenti interessate da questo fatto, che non sono state precedentemente sottoposte a imposta, devono essere tassate insieme al beneficio netto ottenuto nel corso dell'esercizio commerciale corrispondente.
1. Le detrazioni sociali e le fasce sono determinate in base alla situazione esistente alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
2. In caso di assoggettamento inferiore a dodici mesi, le detrazioni sociali sono concesse proporzionalmente. Esse sono interamente considerate per il calcolo dell'aliquota.
1 La fortuna imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
2. Per i contribuenti che esercitano un'attività indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la fortuna commerciale imponibile si determina in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
3. Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate solo per una parte del periodo fiscale, viene prelevato solo l'importo d'imposta corrispondente a tale durata.
4. In caso di devoluzione ereditaria nel corso del periodo fiscale o in caso di modifica di un collegamento economico in un altro cantone o in un altro Stato durante il periodo fiscale, il comma 3 si applica per analogia.
Sono applicabili le aliquote fiscali in vigore alla fine del periodo fiscale.
L'imposta sui guadagni immobiliari è fissata e prelevata in seguito al verificarsi del presupposto dell'imposizione.
1. L'imposta fondiaria è stabilita e riscossa per ciascun periodo fiscale.
2. Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
3. La stima catastale imponibile è determinata in base al suo valore all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
4. Si applica l'aliquota d'imposta in vigore all'inizio del periodo fiscale.
1. Le imposte sul reddito netto e sul capitale proprio sono fissate e prelevate per ciascun periodo fiscale.
2. Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.
3. Ogni anno civile, ad eccezione dell'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi e devono essere redatti un bilancio e un conto economico. I conti devono essere chiusi anche in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'azienda o di una stabile organizzazione all'estero, nonché alla fine della liquidazione.
[120] 1 L'imposta sull'utile netto è calcolata sulla base dell'utile netto realizzato durante il periodo fiscale.
1bis Se i conti annuali sono redatti in una valuta estera, l'utile netto imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri. È determinante il tasso di cambio medio (vendita) del periodo fiscale.
2. Quando l'esercizio comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota d'imposta è fissata sulla base di un utile netto calcolato su dodici mesi.
3. In caso di liquidazione di una persona giuridica o di trasferimento della sua sede, della sua amministrazione, di un'impresa o di una stabile organizzazione all'estero, le riserve latenti costituite mediante utili non soggetti a imposta sono tassate insieme all'utile netto dell'ultimo esercizio.
[121] 1 L'imposta sul capitale proprio è calcolata sulla base del capitale proprio esistente alla fine del periodo fiscale.
1bis Se i conti annuali sono redatti in una valuta estera, il capitale proprio imponibile deve essere convertito in franchi svizzeri. Il tasso di cambio (vendita) alla fine del periodo fiscale è determinante.
2. Se l'esercizio commerciale è superiore o inferiore a dodici mesi, l'imposta sul capitale è calcolata tenendo conto della durata di detto esercizio.
Sono applicabili le aliquote fiscali in vigore alla fine del periodo fiscale.
[122] 1 I lavoratori senza permesso di domicilio, che sono domiciliati o soggiornano nel cantone ai fini fiscali, sono soggetti a un'imposta alla fonte sul reddito derivante dalla loro attività lucrativa dipendente. Sono esclusi da tale imposta i redditi soggetti a tassazione secondo la procedura semplificata dell'articolo 41a.
2. I coniugi che vivono in economia domestica comune non sono soggetti all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o beneficia di un permesso di domicilio.
[123] 1. L'imposta alla fonte è calcolata sui redditi lordi.
2. Sono imponibili
a) i redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'articolo 127, comma 1, i redditi accessori, quali i vantaggi apprezzabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, con l'eccezione delle spese di formazione e formazione continua per fini professionali a carico del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 20 comma 1 bis;
b) i redditi acquisiti a titolo di compensazione.
3. Le prestazioni in natura e le mance sono in generale valutate secondo le norme dell'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.
[124] 1 Le trattenute d'imposta alla fonte sono fissate sulla base delle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Comprendono le imposte federali, cantonali e comunali.
2. Si tiene conto del coefficiente cantonale, così come dei coefficienti per le imposte comunali ponderati in base al numero di contribuenti. La stessa tariffa si applica a tutto il cantone.
3. L'importo della trattenuta tiene conto delle spese professionali e dei premi assicurativi sotto forma di forfait, così come delle detrazioni per i carichi familiari del contribuente. L'autorità fiscale pubblica l'importo dei diversi forfait.
4. La trattenuta sul reddito dei coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo le tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi, dei forfait e delle detrazioni previste al comma 3, e della detrazione concessa in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi.
5. Il Consiglio di Stato definisce le diverse tariffe. L'autorità competente designata dal Consiglio di Stato le stabilisce in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
6. L'AFC e i cantoni uniformano insieme gli elementi determinanti il tasso dell'imposta e il modo di tener conto, tra l'altro, della tredicesima, delle gratificazioni, degli orari variabili, del lavoro retribuito a ore, del lavoro a tempo parziale e delle attività lucrative accessorie. L'AFC fissa anche con i cantoni la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adattamento o di correzione retroattiva dei salari, così come delle prestazioni fornite prima o dopo l'assunzione o dopo il suo termine.
[125]
[126] 1 Le persone tenute alla tassazione alla fonte ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, sono soggette a una tassazione ordinaria successiva
a) se i loro redditi lordi raggiungono o superano un certo importo durante un anno fiscale, oppure
b) se dispongono di redditi e patrimonio non soggetti all’imposta alla fonte.
2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera a, è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in collaborazione con i cantoni ed è ripreso dal Consiglio di Stato.
3. Sono altresì soggetti alla tassazione ordinaria successiva i coniugi delle persone definite al paragrafo 1 nella misura in cui i coniugi vivano in comunione domestica.
4. Le persone che dispongono di redditi di cui al paragrafo 1, lettera b, hanno tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale interessato per richiedere il modulo di dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale.
5. La tassazione ordinaria successiva si applica fino alla fine dell’assoggettamento alla fonte.
6. L’importo dell’imposta percepita alla fonte è imputato senza interessi.
[127] 1 Le persone soggette a imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 127, comma 1, che non soddisfano nessuna delle condizioni fissate all’articolo 138, comma 1, possono, su richiesta, essere sottoposte a una tassazione successiva secondo la procedura ordinaria.
2. La richiesta si estende anche al coniuge che vive nella stessa unità abitativa con la persona che ha richiesto una tassazione ordinaria successiva.
3. La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento. Le persone che lasciano la Svizzera devono aver richiesto la tassazione ordinaria successiva al momento della presentazione della dichiarazione di partenza.
4. In assenza di una tassazione ordinaria successiva su richiesta, l'imposta alla fonte si sostituisce alle imposte federale, cantonale e comunale sul reddito dell’attività lucrativa percepito secondo la procedura ordinaria. Non è concessa alcuna deduzione successiva aggiuntiva.
5. L’articolo 138, commi 5 e 6, è applicabile.
[128]
[129] 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per una corretta riscossione dell'imposta, in particolare
a) determinare l'assoggettamento all'imposta alla fonte e la tariffa applicabile prima del pagamento della prestazione imponibile;
b) trattenere, alla scadenza, l'imposta dovuta sulle prestazioni in denaro e riscuoterla su altre prestazioni (in particolare prestazioni in natura e mance) presso il contribuente;
c) trattenere l’imposta alla fonte quando il lavoratore è domiciliato o risiede in un altro cantone;
d) procedere a un rendiconto periodico con l'autorità fiscale e versare l'imposta alla fonte; il Consiglio di Stato fissa i termini di pagamento;
e) rilasciare al contribuente un'attestazione o un rendiconto sull'importo dell'imposta percepita alla fonte;
f) abrogata.
2. Per controllare la percezione dell'imposta, il debitore della prestazione imponibile deve consentire all'autorità competente di esaminare tutti i documenti necessari e fornire oralmente o per iscritto tutte le informazioni richieste.
[130] 1 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.
2. Riceve una commissione di riscossione il cui tasso e modalità sono fissati dal Consiglio di Stato nei limiti dell’articolo 37, capoverso 3, LHID. Per le prestazioni in capitale, la commissione di riscossione ammonta all'1% dell'importo totale dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per prestazione in capitale per quanto riguarda l'imposta alla fonte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni.
3. Se il debitore della prestazione imponibile non adempie i suoi obblighi, l'autorità competente può ridurre l'importo della commissione di riscossione. Se, in mancanza di presentazione di un rendiconto, l'autorità competente deve procedere a una tassazione per stima, la commissione di riscossione è soppressa.
[131]
[132] Il Consiglio di Stato stabilisce per il resto le disposizioni di esecuzione necessarie per il presente capitolo, basandosi in particolare sull'ordinanza del DFF sull'imposizione alla fonte nell'ambito dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposizione alla fonte, OIS), dell'11 aprile 2018 [133].
[135] 1 I frontalieri, i residenti settimanali e i residenti di breve durata domiciliati all'estero che svolgono un'attività lucrativa dipendente nel cantone sono soggetti all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 128 e 129. Sono esclusi i redditi soggetti a imposizione secondo la procedura semplificata dell'articolo 41a.
2. Sono altresì soggette all'imposta alla fonte secondo gli articoli 128 e 129 le persone domiciliate all'estero che lavorano nel traffico internazionale, a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporti su strada e percepiscono uno stipendio o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente la sua sede o una stabile organizzazione nel cantone; i marinai che lavorano a bordo di navi d'alto mare sono esentati da tale imposta.
[136]
[137] 1 Se sono domiciliati all'estero, gli artisti come gli artisti teatrali, cinematografici, radiofonici, televisivi, degli spettacoli di varietà e i musicisti, così come gli sportivi e i conferenzieri, sono soggetti all'imposta alla fonte sui redditi della loro attività personale nel cantone. Lo stesso vale per i redditi e le indennità che non sono versati direttamente all'artista, allo sportivo o al conferenziere, ma a un terzo che ha organizzato le loro attività.
2. L'aliquota complessiva delle imposte cantonali e comunali ammonta a
3. Le entrate giornaliere comprendono le entrate lorde, inclusi tutti i redditi accessori e le indennità, previa detrazione delle spese di acquisizione. Queste ultime ammontano a
b) Il 20% dei redditi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.
4. L'organizzatore della manifestazione è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.
5. Se i redditi imponibili non raggiungono un importo stabilito dal Consiglio di Stato, l'imposta non è riscossa.
[138]
[139] 1 Le persone domiciliate all'estero che sono membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi la loro sede o amministrazione effettiva nel cantone sono soggette all'imposta sui dividendi, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratori e altre remunerazioni a loro versate. Lo stesso vale se tali remunerazioni sono versate a un terzo.
2. Le persone domiciliate all'estero che sono membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere con una stabile organizzazione nel cantone sono soggette all'imposta sui dividendi, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratori e altre remunerazioni a loro versate per il tramite della stabile organizzazione.
3. L'aliquota globale delle imposte cantonali e comunali è fissata al 18%.
4. L'imposta non è riscossa quando i redditi imponibili acquisiti durante l'anno civile sono inferiori a un importo stabilito dal Consiglio di Stato.
1. Se sono domiciliate all'estero, le persone titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da un'ipoteca immobiliare o da un pegno su un immobile situato nel cantone sono soggette all'imposta alla fonte sugli interessi che vengono loro versati.
2. I redditi imponibili sono i redditi lordi. Gli interessi che non sono versati direttamente al contribuente ma a un terzo sono anche soggetti all'imposta alla fonte.
3. L'aliquota globale delle imposte cantonali e comunali ammonta al 17%.
4. L'imposta non è riscossa se i redditi imponibili acquisiti nel corso dell'anno civile sono inferiori a un importo stabilito dal Consiglio di Stato.
[140] 1 Le persone domiciliate all'estero, che
a) ricevono rendite, pensioni, ritiri, un capitale o altre prestazioni da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza con sede o uno stabilimento stabile nel cantone, a seguito di un'attività per conto di terzi regolata dal diritto pubblico;
b) ricevono rendite, pensioni, ritiri, un capitale o altre prestazioni provenienti da un'istituzione svizzera di diritto privato di previdenza professionale, o da qualsiasi altra forma riconosciuta di previdenza individuale vincolata, che ha sede o uno stabilimento stabile nel cantone;
sono soggette all'imposta alla fonte su queste prestazioni.
2. I redditi imponibili sono i redditi lordi.
3. L'aliquota globale delle imposte cantonali e comunali è del 10% dei redditi imponibili. Per le prestazioni in capitale, l'aliquota delle imposte cantonali e comunali è fissata conformemente alla regola espressa nell'articolo 42.
4. L'imposta non è percepita se i redditi imponibili non raggiungono un importo fissato dal Consiglio di Stato.
5. Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni per la restituzione dell'imposta quando una convenzione di doppia imposizione attribuisce la competenza di tassare allo Stato di residenza delle persone di cui al capoverso 1.
[141] 1 Le persone che hanno domicilio all'estero quando percepiscono vantaggi valutabili in denaro derivanti da opzioni di collaboratore non negoziabili (art. 20b, cpv. 3) sono tassate proporzionalmente su tale vantaggio conformemente all'articolo 20d.
2. L'aliquota globale delle imposte cantonale e comunale ammonta al 20% del vantaggio valutabile in denaro.
[142]
[143] 1 L'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito dell'attività lucrativa riscosse secondo la procedura ordinaria. Non viene concessa alcuna ulteriore deduzione supplementare.
2. Per le coppie sposate con due redditi, è possibile prevedere una correzione del reddito determinante per l'aliquota fiscale del coniuge.
[144] 1 Le persone tassate alla fonte ai sensi dell'articolo 147 possono richiedere, al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale interessato, una tassazione ordinaria successiva per ciascun periodo fiscale in uno dei seguenti casi
a) una parte preponderante dei loro redditi mondiali, compresi i redditi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera, oppure
c) una tassazione ordinaria successiva è necessaria per far valere il loro diritto a detrazioni previste da una convenzione contro le doppie imposizioni.
2. L'importo trattenuto alla fonte è imputato senza interessi.
3. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione basandosi sulle condizioni stabilite al capoverso 1 e sulla procedura, così come precisate e regolate dal DFF in collaborazione con i cantoni.
[145] 1 In caso di situazione problematica manifesta, in particolare per quanto riguarda le deduzioni forfettarie calcolate nel tasso d’imposizione alla fonte, l'autorità fiscale può richiedere d'ufficio una tassazione ordinaria successiva a favore o a sfavore del contribuente.
2. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione basandosi sulle condizioni definite dal DFF in collaborazione con i cantoni.
[146]
[147] 1 Il debitore delle prestazioni imponibili ha gli obblighi previsti dall'articolo 142, comma 1, e riceve una commissione di riscossione il cui tasso e le modalità sono stabiliti dal Consiglio di Stato. L'articolo 143, comma 3, si applica per analogia.
2. Egli ha inoltre l'obbligo di versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni per collaboratori esercitate all'estero. Il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta, anche se il vantaggio apprezzabile in denaro è versato da una società del gruppo all'estero.
[148]
[149] Il Consiglio di Stato stabilisce per il resto le disposizioni di esecuzione necessarie per il presente capitolo basandosi in particolare sull'ordinanza del DFF sull'imposizione alla fonte nel contesto dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposizione alla fonte, OIS), dell'11 aprile 2018.
[150]
[151] 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e preleva l'imposta alla fonte come segue
a) per i lavoratori definiti all'articolo 127: secondo il diritto del cantone in cui il lavoratore è domiciliato o soggiorna ai fini fiscali alla scadenza della prestazione imponibile;
b) per le persone definite agli articoli 147 e 152 a 154a: secondo il diritto del cantone in cui il debitore della prestazione imponibile è domiciliato o soggiorna ai fini fiscali o secondo il diritto del cantone in cui ha la propria sede o amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; quando la prestazione imponibile è versata da una stabile organizzazione situata in un altro cantone o da una stabile organizzazione appartenente a un'impresa la cui sede o amministrazione effettiva non si trova in Svizzera, il calcolo e la riscossione sono regolati dal diritto del cantone in cui la stabile organizzazione è situata;
c) per le persone definite all'articolo 149: secondo il diritto del cantone in cui artisti, sportivi o conferenzieri esercitano la loro attività.
2. Se il lavoratore ai sensi dell'articolo 147 è un residente settimanale, il comma 1, lettera a, si applica per analogia.
3. Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta trattenuta al cantone competente menzionato al comma 1.
4. È competente per la tassazione ordinaria successiva
a) per i lavoratori ai sensi del comma 1, lettera a: il cantone in cui il contribuente era domiciliato o soggiornava ai fini fiscali alla fine del periodo fiscale o del soggettamento;
b) per le persone ai sensi del comma 1, lettera b: il cantone in cui il contribuente esercitava la sua attività alla fine del periodo fiscale o del soggettamento;
c) per i lavoratori ai sensi del comma 2: il cantone in cui il contribuente soggiornava settimanalmente alla fine del periodo fiscale o del soggettamento.
[152] 1 Il cantone competente per la tassazione secondo l’articolo 164, comma 4, ha diritto agli importi dell'imposta alla fonte trattenuti da altri cantoni nel corso dell'anno civile. Se l'importo dell'imposta percepito è troppo elevato, la differenza è rimborsata al lavoratore; se è insufficiente, la differenza è reclamata a posteriori.
2. I cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e cooperazione giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte.
3. Abrogato.
[153]
1 Il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza in materia fiscale.
2. Stabilisce le disposizioni di esecuzione idonee ad assicurare l'applicazione della presente legge.
1 Il Consiglio di Stato designa il dipartimento incaricato di adottare le misure necessarie per garantire una corretta e uniforme imposizione e riscossione delle imposte previste dalla presente legge su tutto il territorio cantonale.
2. Designa le autorità subordinate incaricate di applicare la legge, provvede alla loro organizzazione e definisce i rispettivi compiti.
3. Il dipartimento designato determina la forma e il contenuto dei formulari da utilizzare.
1. Il Consiglio comunale può chiedere di assistere alle operazioni di tassazione e di revisione delle stime catastali relative a persone fisiche e giuridiche imponibili nel suo territorio.
2. Il Consiglio di Stato può affidare la riscossione delle imposte dirette sul reddito e sulla fortuna, nonché sul beneficio e sul capitale, a un comune, mediante il pagamento di un'indennità.
3. Il comune al quale è stata affidata la riscossione dell'imposta è responsabile verso lo Stato per qualsiasi atto od omissione dei suoi servizi o funzionari.
L'autorità competente a cui presentare un reclamo è l'autorità la cui decisione è contestata.
[154] L'autorità competente a ricevere un ricorso è il Tribunale cantonale.
[155] 1 Le sanzioni pecuniarie per l'evasione fiscale e la violazione degli obblighi procedurali sono inflitte dall'autorità fiscale.
2. Il perseguimento dei reati spetta alle autorità penali.
[156] Il Consiglio di Stato designa il dipartimento responsabile di concedere la remissione delle imposte previste dalla presente legge. Può delegare questa competenza all'autorità fiscale per determinate categorie di casi.
Salvo disposizione contraria di seguito indicata, si applica la legge sulla procedura e la giurisdizione amministrative del 27 giugno 1979 [157].
[158] 1 Ogni persona chiamata a prendere una decisione o a partecipare in maniera determinante all'elaborazione di una decisione o di una sentenza, ai sensi della presente legge, è tenuta a ricusarsi
a) se ha un interesse personale nella questione;
b) se è parente o affine di una parte in linea diretta, o fino al terzo grado in linea collaterale, o se è unita ad essa per matrimonio, fidanzamento o adozione;
c) se è il partner registrato di una parte ai sensi della legge federale o cantonale sul partenariato;
d) se conduce di fatto una vita di coppia con una parte;
e) se rappresenta una parte o ha agito per una parte nella stessa questione;
f) se, per altre ragioni, potrebbe avere un'opinione preconcetta nella questione.
2. La ricusazione può essere richiesta da qualsiasi persona che partecipa al procedimento. La richiesta deve essere presentata senza indugio all'autorità di decisione.
1. Tutte le persone incaricate dell'applicazione della presente legge o che vi collaborano, così come gli esperti eventualmente consultati, devono mantenere il segreto sui fatti di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, nonché sulle deliberazioni delle autorità, e devono rifiutare ai terzi la consultazione dei fascicoli fiscali.
2. Le informazioni possono essere comunicate nella misura in cui una base legale federale o cantonale lo preveda espressamente.
3. Inoltre, sono applicabili gli articoli 20 a 23 della legge sullo status del personale pubblico del 28 giugno 1995, in particolare per quanto riguarda la revoca del segreto imposta alle persone di cui al comma 1.
4. Gli importi del patrimonio e del reddito imponibili risultanti da una tassazione avente forza esecutiva non sono coperti dal segreto fiscale; la loro comunicazione è autorizzata alle condizioni fissate dal Consiglio di Stato.
5. Inoltre, il dipartimento designato dal Consiglio di Stato è competente per stabilire a quali condizioni la consultazione informatica dei dati fiscali può essere autorizzata.
1 Le autorità incaricate dell'applicazione della presente legge si prestano reciproca assistenza nell'adempimento del loro compito; esse comunicano gratuitamente alle autorità fiscali degli altri cantoni tutte le informazioni utili. I fatti accertati dalle autorità o portati a loro conoscenza in applicazione della presente disposizione sono protetti dal segreto fiscale, conformemente all'articolo 176.
2. Quando dalla dichiarazione dei redditi di un contribuente avente il domicilio o la sede nel cantone risulta che egli è anche soggetto a imposta in un altro cantone, l'autorità fiscale porta il contenuto della sua dichiarazione e la sua tassazione a conoscenza delle autorità fiscali dell'altro cantone.
[160] 1 Le autorità del cantone e dei comuni comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse possono segnalare spontaneamente a queste ultime i casi che potrebbero essere stati oggetto di un'imposizione incompleta.
2. Gli organi delle corporazioni e degli enti ai quali sono stati delegati compiti spettanti a un'amministrazione pubblica sono assimilati, riguardo al dovere di collaborazione, alle autorità menzionate al capoverso 1.
3. Gli organi dell'amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e degli istituti pubblici di credito sono esonerati dall'obbligo di fornire informazioni e notizie sui fatti sui quali devono mantenere il segreto in virtù di disposizioni legali speciali.
4. L'autorità che rifiuta di collaborare è tenuta a emettere una decisione formale soggetta a ricorso ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [161].
[162] 1 L'autorità fiscale comunica d'ufficio alle autorità, amministrazioni e ad altre entità, pubbliche o private, incaricate di applicare la legislazione cantonale o federale in materia di assicurazioni sociali e altre prestazioni sociali, ogni informazione utile all'esame del diritto del loro beneficiario.
2. Tuttavia, l'autorità fiscale comunica tali informazioni solo alle seguenti condizioni
a) il contribuente interessato è beneficiario di prestazioni ai sensi del comma 1, o ha beneficiato in passato di tali prestazioni;
b) le informazioni sono suscettibili di avere un'incidenza sul diritto alle prestazioni.
3. In tutti i casi, l'autorità fiscale comunica le informazioni solo alle istanze competenti per, alternativamente
a) raccogliere le informazioni necessarie all'esame del diritto alle prestazioni;
b) statuire sul diritto alle prestazioni;
c) erogare prestazioni;
d) statuire sul rimborso delle prestazioni;
e) procedere al recupero delle prestazioni rimborsabili.
4. La comunicazione è simultaneamente indirizzata all'autorità cantonale di sorveglianza dell'istanza interessata.
[163] 1 Le autorità incaricate dell'applicazione della presente legge e l'entità dell'amministrazione cantonale responsabile della riscossione dei crediti dello Stato sono autorizzate a trasmettere, a fini di recupero, stampa o inserimento, a un'entità terza, pubblica o privata, qualsiasi documento soggetto al segreto fiscale o a qualsiasi altro obbligo di riservatezza.
2. Qualsiasi persona che collabori, a qualsiasi titolo, con o all'interno dell'entità terza incaricata e che possa venire a conoscenza del contenuto dei documenti menzionati al comma 1 è soggetta agli stessi obblighi dei collaboratori delle autorità e dell'entità menzionati al comma 1, in particolare per quanto riguarda il segreto fiscale.
1. I coniugi che vivono in comune esercitano i diritti e adempiono agli obblighi che hanno in virtù della presente legge in modo congiunto.
2. La dichiarazione dei redditi deve recare entrambe le firme. Quando la dichiarazione è firmata solo da uno dei coniugi, viene concesso un termine al coniuge che non ha firmato. Se il termine scade senza essere stato utilizzato, si presume stabilita la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3. Perché i ricorsi e altri atti siano considerati presentati tempestivamente, è sufficiente che uno dei coniugi abbia agito nei termini.
4. Qualsiasi comunicazione che l'autorità fiscale invia a contribuenti sposati che vivono in comune viene indirizzata ai coniugi congiuntamente.
1. Il contribuente ha il diritto di consultare i documenti del fascicolo che ha prodotto o firmato. I coniugi che devono essere tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di consultazione.
2. Il contribuente può prendere visione degli altri documenti una volta che i fatti sono stati stabiliti e a condizione che non vi sia alcun pregiudizio per interessi pubblici o privati.
3. Quando un'autorità nega al contribuente il diritto di consultare un documento del fascicolo, essa non può basarsi su tale documento per emettere una decisione a sfavore del contribuente, a meno che non gli abbia comunicato, oralmente o per iscritto, il contenuto essenziale del documento e non gli abbia inoltre permesso di esprimersi e di fornire i propri mezzi di prova.
4. L'autorità che rifiuta al contribuente il diritto di consultare il suo fascicolo, conferma, su richiesta di quest'ultimo, il rifiuto tramite una decisione suscettibile di ricorso.
Le offerte di prova del contribuente devono essere accettate, a condizione che siano idonee a stabilire fatti pertinenti ai fini della tassazione.
1. Le decisioni di tassazione sono notificate al contribuente per iscritto e indicano le vie di ricorso. Le altre decisioni e pronunce devono, inoltre, essere motivate.
2. Quando il contribuente non ha un domicilio noto o si trova all'estero, senza un rappresentante in Svizzera, le decisioni e le pronunce possono essergli validamente notificate mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.
1. Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
2. Qualsiasi persona che abbia l'esercizio dei diritti civili e goda dei suoi diritti civici può validamente rappresentare il contribuente. L'autorità può esigere dal rappresentante di giustificare i suoi poteri di rappresentanza presentando una procura scritta.
3. Quando i coniugi che vivono in regime di convivenza non hanno nominato un rappresentante comune o non hanno designato congiuntamente una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza, ogni notifica deve essere indirizzata ad entrambi i coniugi congiuntamente.
4. Le notifiche devono essere indirizzate a ciascun coniuge quando vivono separati di fatto o di diritto.
[164]
1. I termini fissati nella presente legge non possono essere prorogati.
2. I termini stabiliti dall'autorità possono essere prorogati, se esistono motivi seri e la richiesta di proroga è presentata prima della scadenza del termine.
1. Il diritto di procedere alla tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Gli articoli 222 e 259 sono riservati.
2. La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa
a) durante le procedure di reclamo e di ricorso;
b) fintanto che il credito d'imposta è garantito da sicurezze o la riscossione è rinviata;
c) fintanto che il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta non ha domicilio in Svizzera o non vi soggiorna.
3. Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere
a) quando l'autorità adotta una misura volta a fissare o far valere il credito d'imposta e ne informa il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui del pagamento dell'imposta;
b) quando il contribuente o una persona solidalmente responsabile con lui riconosce espressamente il debito d'imposta;
c) quando viene presentata una domanda di remissione d'imposta.
4. La prescrizione del diritto di procedere alla tassazione si verifica, in ogni caso, quindici anni dopo la fine del periodo fiscale.
1. I crediti d'imposta si prescrivono dopo cinque anni dall'entrata in vigore della tassazione.
2. Per la sospensione e l'interruzione della prescrizione, l'articolo 186, commi 2 e 3, si applica per analogia. Inoltre, la prescrizione non inizia o è sospesa durante la procedura di revisione. Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere quando viene avviato un procedimento penale a seguito di sottrazione d'imposta consumata o di reato fiscale.
3. La prescrizione si compie comunque entro dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è entrata in vigore.
1 L'autorità fiscale redige e mantiene aggiornato il ruolo dei contribuenti obbligati al pagamento delle imposte previste dalla presente legge.
2. Le amministrazioni cantonali e comunali segnalano all'autorità fiscale gli arrivi, le partenze, i cambiamenti di situazione dei contribuenti, nonché tutti i fatti che generano le imposte previste dalla presente legge.
1. L'autorità fiscale stabilisce gli elementi di fatto e di diritto che permettono una tassazione completa e corretta, in collaborazione con il contribuente.
2. Tutti o parte dei costi causati da misure istruttorie possono essere posti a carico del contribuente o di qualsiasi altra persona obbligata a fornire informazioni, quando questi li abbiano resi necessari a causa di una colpevole violazione dei loro obblighi procedurali.
1. I contribuenti sono invitati, tramite pubblicazione ufficiale o mediante l'invio di un modulo, a compilare e presentare una dichiarazione dei redditi. I contribuenti che non hanno ricevuto il modulo devono richiederlo all'autorità fiscale.
2. Il contribuente deve compilare la dichiarazione dei redditi in maniera veritiera e completa, indicando in particolare tutti gli elementi di reddito, dei benefici, del patrimonio o del capitale, siano essi imponibili o meno; deve firmare personalmente la dichiarazione e consegnarla all'autorità fiscale con gli allegati prescritti entro il termine che gli è stato assegnato.
3. L'autorità fiscale può concedere, su richiesta scritta e motivata, una proroga del termine.
4. Il contribuente che omette di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presenta in modo incompleto entro il termine assegnato è sollecitato a porre rimedio all'omissione entro otto giorni.
5. Il contribuente che supera il termine assegnato per consegnare la propria dichiarazione dei redditi o restituirla quando gli è stata rinviata per completarla è scusato se dimostra che, a causa di servizio militare, di servizio civile, di assenza dal paese, di malattia o di altri motivi seri, è stato impedito di adempiere a tale obbligo tempestivamente e che vi ha provveduto entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.
6. I liquidatori di una persona giuridica, così come la persona giuridica che riprende gli attivi e passivi di un'altra persona giuridica nel corso di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 88, sono inoltre tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi.
[165] 1 Le persone fisiche devono allegare alla loro dichiarazione, in particolare
a) i certificati di stipendio firmati dal datore di lavoro relativi a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente;
b) le attestazioni relative alle prestazioni ottenute in qualità di membro dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
c) lo stato completo dei titoli e dei crediti, nonché quello dei debiti;
d) le attestazioni necessarie a giustificare una detrazione.
2. Le persone fisiche il cui reddito proviene da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla loro dichiarazione
a) i conti annuali firmati (bilancio, conto economico) relativi al periodo fiscale; oppure
b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 957, comma 2, CO, una rendicontazione delle entrate e delle spese, dello stato del patrimonio così come dei prelievi e apporti privati riguardanti il periodo fiscale.
3. Il modo di tenuta, conservazione e produzione dei documenti secondo il comma 2 è regolato dal codice delle obbligazioni (art. 957 a 958 f CO).
1. Il contribuente deve fare tutto il necessario per garantire una tassazione completa ed esatta.
2. Su richiesta dell'autorità fiscale, deve in particolare fornire informazioni orali o scritte, presentare i propri libri contabili, i documenti giustificativi ed altre attestazioni, nonché i documenti riguardanti le proprie relazioni d'affari.
3. Le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i documenti e i pezzi giustificativi in relazione con la loro attività.
[166] 1 L'autorità fiscale può esigere dal contribuente che ha il suo domicilio o sede all'estero, così come da colui che è assente dal suo domicilio svizzero per un lungo periodo, che designi un rappresentante in Svizzera.
2. L'eredità considerata contribuente deve designare un rappresentante in Svizzera.
**1 Devono fornire attestazioni scritte al contribuente:**
a) il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore;
b) i creditori e i debitori, sullo stato, l'importo, gli interessi dei debiti e crediti, nonché sulle garanzie di cui sono corredati;
c) gli assicuratori, sul valore di riscatto delle assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù dei contratti di assicurazione;
d) i fiduciari, gestori di patrimoni, creditori pignoratizi, mandatari e altre persone che hanno o avevano il possesso o l'amministrazione del patrimonio del contribuente, su tale patrimonio e i suoi redditi;
e) le persone che sono o erano in relazione d'affari con il contribuente, sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle loro pretese e prestazioni reciproche;
f) le casse di compensazione in materia di assicurazione vecchiaia, invalidità, superstiti, assegni per perdita di guadagno, sulle prestazioni fornite al loro affiliato.
**2. Quando, nonostante sollecito, il contribuente non produce le attestazioni richieste, l'autorità fiscale può esigerle direttamente dal terzo. Il segreto professionale protetto legalmente è riservato.**
Gli associati, i comproprietari e i proprietari comuni devono fornire gratuitamente, su richiesta delle autorità fiscali, informazioni sui loro rapporti giuridici con il contribuente, in particolare riguardo alla sua quota, ai suoi diritti e ai suoi redditi.
[167] 1 Per ogni periodo fiscale, un'attestazione deve essere consegnata gratuitamente all'autorità fiscale da
a) le persone giuridiche, riguardo alle prestazioni versate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, riguardo alle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
b) le istituzioni di previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata, riguardo alle prestazioni fornite ai loro assicurati o beneficiari (art. 25, cpv. 2) al più tardi trenta giorni prima del pagamento;
c) le società semplici e le società di persone, riguardo a tutti gli elementi che sono rilevanti per la tassazione dei loro soci, in particolare riguardo alle quote di questi ultimi nel reddito e nel patrimonio della società;
d) i datori di lavoro, riguardo al salario e alle altre indennità versate a un contribuente, nonché l'elenco degli stipendi e altre prestazioni versate a tutti i membri del loro personale durante l'anno di calcolo; devono indicare su tali documenti i contributi versati per i loro lavoratori a istituzioni di previdenza professionale disciplinate dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità, del 25 giugno 1982 [168], o secondo forme di previdenza assimilate dal Consiglio federale a questa previdenza professionale, nella misura in cui siano stati detratti dal salario;
e) i datori di lavoro che concedono partecipazioni azionarie ai loro impiegati, su tutti i dati necessari per la tassazione;
f) gli organi incaricati di applicare, controllare o sorvegliare l'applicazione della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sull'indennità in caso di insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LACI), del 25 giugno 1982 [169], riguardo alle prestazioni versate, in applicazione dell'articolo 97a, capoverso 1, lettera c bis LACI.
2. Una copia dell'attestazione deve essere inviata al contribuente.
3. Collocamenti collettivi di capitali che possiedono immobili in proprietà diretta devono consegnare all'autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un'attestazione sui dati determinanti per l'imposizione di tali immobili.
1. L'autorità fiscale può invitare il contribuente a presentarsi davanti a essa.
2. Il risultato dell'audizione è registrato per iscritto.
3. Salvo decisione contraria e motivata, ogni documento prodotto fa fede del suo contenuto.
[170] 1 L'autorità fiscale può disporre perizie, effettuare ispezioni ed esaminare in loco i conti e i documenti giustificativi.
2. Abrogato.
3. Il contribuente e le collettività prive di personalità giuridica cui è interessato sono tenuti a presentare i documenti necessari all'autorità fiscale e agli esperti da essa designati, a fornire, se del caso, estratti e a fornire in generale tutte le informazioni in grado di supportare la situazione finanziaria della o delle persone interessate.
4. Tutti o parte dei costi sostenuti per queste misure di perizia e ispezione possono essere posti a carico del contribuente o di qualsiasi altra persona obbligata a fornire informazioni, qualora queste abbiano reso necessarie le misure a causa di un colpevole inadempimento ai loro obblighi procedurali.
5. Gli esperti ai quali può essere fatto ricorso nell'applicazione della presente legge hanno diritto a un'indennità fissata dal dipartimento incaricato di provvedere all'applicazione della presente legge.
6. Gli articoli da 249 a 265 sono riservati.
L'autorità fiscale assicura che lo scambio elettronico di dati tra i contribuenti e se stessa avvenga in modo da garantire un'applicazione corretta della presente legge.
1 Dopo aver esaminato la dichiarazione dei redditi e condotto le indagini necessarie, l'autorità fiscale stabilisce, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito e patrimonio imponibili, utile netto e capitale proprio imponibili), l'aliquota fiscale e l'importo dell'imposta.
2. Essa comunica al contribuente le modifiche apportate alla sua dichiarazione al più tardi al momento della notifica della decisione di tassazione.
1. La tassazione è effettuata d'ufficio sulla base di una valutazione coscienziosa se, nonostante l'intimazione, il contribuente non ha adempiuto ai suoi obblighi procedurali o se gli elementi imponibili non possono essere determinati con la dovuta precisione in assenza di dati sufficienti.
2. L'autorità fiscale può prendere in considerazione i coefficienti sperimentali, l'evoluzione del patrimonio e il tenore di vita del contribuente.
3. Si riserva il diritto di perseguire ulteriormente le infrazioni sanzionate dalla presente legge.
[171] 1 Il contribuente può presentare un reclamo scritto all'autorità fiscale contro la decisione di tassazione definitiva entro trenta giorni dalla sua notifica.
2. Il contribuente che è stato tassato d'ufficio può presentare un reclamo contro tale tassazione solo per il motivo che è manifestamente inesatta. Il reclamo deve contenere delle conclusioni, essere motivato e indicare, se del caso, i mezzi di prova.
1. Il termine comincia a decorrere il giorno successivo alla notifica. Si considera rispettato se la contestazione è consegnata all'autorità fiscale, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero entro l'ultimo giorno lavorativo del termine al più tardi. Quando l'ultimo giorno del termine cade di sabato, domenica o un giorno festivo ufficiale, il termine scade il primo giorno lavorativo successivo.
2. La contestazione indirizzata a un'autorità incompetente deve essere trasmessa senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di contestazione è considerato rispettato quando la contestazione è stata consegnata a un'autorità incompetente o a un ufficio postale svizzero entro l'ultimo giorno lavorativo del termine al più tardi.
3. Trascorso il termine di trenta giorni, una contestazione tardiva è ammissibile solo se il contribuente dimostra che, a causa di servizio militare, di servizio civile, di malattia, di assenza dal paese o di altri motivi seri, è stato impossibilitato a presentare la sua contestazione tempestivamente e l'ha depositata entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.
1 L'autorità fiscale gode delle stesse competenze nella procedura di reclamo come in quella di tassazione.
2. Non viene dato seguito al ritiro del reclamo se appare, alla luce delle circostanze, che la tassazione era imprecisa.
1. L'autorità fiscale prende, dopo l'istruttoria, una decisione sul reclamo. Essa può ridefinire tutti gli elementi dell'imposta e, dopo aver ascoltato il contribuente, può anche modificare la tassazione a suo sfavore.
2. La decisione deve essere motivata e notificata per iscritto al contribuente.
3. La procedura di reclamo è gratuita. Tuttavia, tutti o parte dei costi derivanti da misure istruttorie possono essere imputati al contribuente o a qualsiasi altra persona obbligata a fornire informazioni, qualora questi abbiano reso necessarie tali misure a causa di un mancato adempimento colpevole dei loro obblighi procedurali.
1. I notai e gli uffici del registro fondiario, quando non è richiesto l'intervento di un notaio, devono comunicare all'autorità fiscale competente ogni alienazione soggetta a imposta.
2. Quando l'alienazione soggetta a imposta non richiede l'intervento di un notaio o non è seguita da un'iscrizione nel registro fondiario, il contribuente ne informa l'autorità fiscale competente entro trenta giorni dalla transazione.
Per ogni operazione imponibile, l'autorità fiscale invita il contribuente, mediante l'invio di un modulo, a presentare una dichiarazione dei redditi debitamente compilata e firmata entro un termine di trenta giorni, corredata della documentazione giustificativa necessaria.
Le disposizioni relative alla tassazione ordinaria, ad eccezione dell'articolo 179, si applicano per analogia.
1 Il Consiglio di Stato decide la revisione generale delle stime catastali degli immobili e fissa la data della loro entrata in vigore.
2. Stabilisce le disposizioni di organizzazione e di procedura specifiche per questa operazione; può, in particolare, far inviare al proprietario un questionario e richiedere i servizi di uno o più esperti.
3. Se una visione locale è ritenuta necessaria, il proprietario è informato almeno dieci giorni prima della data in cui essa avrà luogo.
[174] 1 L'autorità fiscale procede ogni anno, conformemente all'articolo 208, alla revisione della stima catastale degli immobili che hanno cambiato valore a seguito di nuova costruzione, trasformazione, ristrutturazione, demolizione o realizzazione a un valore che si discosta di oltre il 20% dalla stima catastale.
2. Il presente articolo si applica per analogia
a) in caso di creazione convenzionale o di scioglimento di una proprietà comune o di una comproprietà;
b) in caso di alienazione di una quota di comproprietà o di una quota indivisa;
c) in caso di creazione, alienazione o soppressione di un diritto di superficie, di un diritto di usufrutto o di un diritto di abitazione convenzionali;
d) in caso di costituzione, modifica o estinzione di una servitù, di un onere fondiario o di una restrizione di diritto pubblico gravante sull'immobile o creato in suo favore, quando tale atto dà luogo al versamento di un'indennità pari o superiore al 20% della stima catastale;
e) in caso di cambiamento dello status di diritto pubblico dell'immobile a seguito del suo passaggio da una zona dove è vietato costruire in modo assoluto o edificare edifici e altre installazioni estranee all'economia rurale, a una zona dove sono ammesse possibilità di costruzione maggiori o viceversa;
f) in caso di modifica della superficie o del volume dell'immobile.
3. Il presente articolo non è applicabile in caso di trasferimento di un immobile a titolo di eredità, di legato, di donazione o altro titolo simile.
4. In caso di realizzazione dell'immobile a un valore che si discosta di almeno il 10% dalla stima catastale, l'autorità fiscale avvia anche una procedura di revisione quando il proprietario ne fa richiesta; in tale eventualità, la copertura dei costi è a carico del proprietario. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di applicazione in un decreto.
5. La nuova stima entra in vigore alla data del cambiamento di valore dell'immobile.
Le disposizioni relative alla tassazione ordinaria si applicano per analogia.
1. L'autorità fiscale tiene un registro immobiliare basato sul catasto fondiario, indicando per ogni contribuente la designazione sommaria e la stima catastale degli immobili.
2. Il registro immobiliare è pubblico; le informazioni e il rilascio di estratti sono soggetti a un emolumento stabilito dal Consiglio di Stato.
[177] Il contribuente e il debitore delle prestazioni soggette a imposta devono, su richiesta dell'autorità fiscale, fornire tutte le informazioni orali e scritte sugli elementi determinanti per la percezione dell'imposta alla fonte. Gli articoli da 190 a 198 si applicano per analogia.
[178] 1 Il contribuente che ha il domicilio o la sede all'estero deve designare un rappresentante in Svizzera.
2. Le persone che richiedono una tassazione ordinaria successiva in applicazione dell’articolo 138a devono fornire i documenti richiesti e indicare un indirizzo di notifica in Svizzera. In mancanza di tale indirizzo o se l'indirizzo indicato perde validità durante la procedura di tassazione, l'autorità fiscale concede al contribuente un termine appropriato per indicare un nuovo indirizzo di notifica. Se questo termine scade senza essere utilizzato, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta cantonale e comunale sul reddito dell'attività lucrativa percepita secondo la procedura ordinaria. L'articolo 202, paragrafo 3, è applicabile per analogia.
[179] 1 Il contribuente può, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, esigere che l'autorità fiscale emetta una decisione relativa all'esistenza e all'entità dell'assoggettamento
a) se contesta l’imposta alla fonte indicata sul certificato menzionato all'articolo 142 e 158 per rinvio oppure
b) se il datore di lavoro non gli ha consegnato il certificato menzionato all'articolo 142 e 158 per rinvio.
2. Il debitore della prestazione imponibile può, fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, esigere che l'autorità fiscale emetta una decisione relativa all'esistenza e all'entità dell'assoggettamento.
3. È tenuto ad effettuare la ritenuta fino all'entrata in vigore della decisione.
[180] 1 Quando il debitore della prestazione imponibile ha operato una ritenuta insufficiente o non ne ha effettuata alcuna, l'autorità fiscale lo obbliga a versare l'imposta che non è stata trattenuta. È fatto salvo il diritto del debitore di rivalersi nei confronti del contribuente.
2. Quando il debitore della prestazione imponibile ha operato una ritenuta d'imposta eccessiva, deve restituire la differenza al contribuente. Su richiesta dell'autorità fiscale, il debitore deve fornire la prova della restituzione al contribuente.
3. Quando il debitore della prestazione imponibile ha operato una ritenuta insufficiente o non ne ha effettuata alcuna e l'autorità fiscale non è in grado di recuperare successivamente tale imposta dal debitore, essa può obbligare il contribuente a versare l'imposta alla fonte dovuta.
[181] 1 L'autorità fiscale ripartisce periodicamente il prodotto dell'imposta alla fonte tra la Confederazione, i cantoni e i comuni interessati.
2. Il Consiglio di Stato fissa la chiave di ripartizione dell'imposta percepita alla fonte tenendo conto dei coefficienti applicabili all'imposta cantonale e alle imposte comunali.
[182] 1 L'interessato può opporsi a una decisione in materia di imposizione alla fonte tramite la via del reclamo.
2. Per il resto, le disposizioni relative alla tassazione ordinaria si applicano per analogia.
3. Queste disposizioni si applicano altresì per analogia quando la ritenuta dell'imposta alla fonte si basa sia sul diritto federale che cantonale.
[184] 1 Salvo quanto previsto dall’articolo 242a, il contribuente può proporre ricorso contro le decisioni di reclamo e le altre decisioni prese dall'autorità fiscale presso il Tribunale cantonale.
2. Il termine per proporre ricorso è di trenta giorni dalla notifica della decisione.
[185] 1 In ogni caso, d'ufficio o su richiesta, il giudice istruttore del procedimento può citare il contribuente e l'autorità fiscale la cui decisione è contestata, così come i loro rappresentanti, per tentare di raggiungere un accordo tra le parti.
2. In caso di accordo, il verbale d'udienza ha valore di sentenza.
[186] 1 Il Tribunale cantonale emette una sentenza motivata e la notifica al contribuente e all'autorità fiscale la cui decisione è contestata.
2. Se annulla la decisione impugnata, può sia decidere nel merito, sia rinviare la causa all'autorità fiscale la cui decisione è contestata.
3. L'autorità fiscale la cui decisione è stata annullata è vincolata dai considerandi e dal dispositivo della sentenza.
[187]
[188] Inoltre, la procedura di ricorso è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [189].
[191]
[192] 1 Nei limiti del diritto federale, il contribuente e l'autorità fiscale la cui decisione è contestata possono interporre ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale cantonale.
1. Una decisione o un giudizio che ha acquisito forza di cosa giudicata può essere riesaminato a favore del contribuente, su sua richiesta o d'ufficio
a) quando vengono scoperti fatti importanti o prove concludenti;
b) quando l'autorità che ha emesso la decisione non ha tenuto conto di fatti importanti o di prove concludenti che conosceva o doveva conoscere, o ha violato in altro modo una delle norme essenziali del procedimento;
c) quando un crimine o un reato ha influenzato la decisione o il giudizio.
2. La revisione è esclusa quando il richiedente invoca motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso del procedimento ordinario se avesse mostrato tutta la diligenza che poteva ragionevolmente essere richiesta.
La domanda di revisione deve essere presentata con prove a sostegno entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma non oltre dieci anni dalla notifica della decisione o della pronuncia.
1. La revisione di una decisione o di un pronunciamento è di competenza dell'autorità che ha emesso tale decisione o pronunciamento.
2. Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o il pronunciamento precedente e delibera nuovamente.
3. Il rigetto della domanda di revisione e la nuova decisione o il nuovo pronunciamento possono essere impugnati con gli stessi mezzi di diritto che la decisione o il pronunciamento precedente.
4. Inoltre, si applicano le disposizioni relative alla procedura seguita durante la decisione o il pronunciamento precedente.
1. Gli errori di calcolo e di trascrizione presenti in una decisione o in una sentenza passata in giudicato possono, su richiesta o d'ufficio, essere corretti entro cinque anni dalla notificazione dall'autorità che li ha commessi.
2. La correzione dell'errore o il rifiuto di procedere a essa possono essere impugnati tramite le stesse vie di diritto della decisione o della sentenza.
[193] 1 Quando mezzi di prova o fatti fino ad allora sconosciuti all'autorità fiscale le consentono di stabilire che una tassazione non è stata effettuata, mentre avrebbe dovuto esserlo, o che una tassazione entrata in vigore è incompleta o che una tassazione non effettuata o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto commesso contro l'autorità fiscale, quest'ultima procede al recupero dell'imposta che non è stata percepita, inclusi gli interessi.
2. Quando il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa riguardo ai suoi elementi imponibili e l'autorità fiscale ne ha accettato la valutazione, un recupero d'imposta è escluso, anche se tale valutazione era insufficiente.
1. Il diritto di avviare una procedura di richiamo fiscale si estingue dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione non è stata effettuata, sebbene avrebbe dovuto esserlo, o per il quale la tassazione divenuta definitiva era incompleta.
2. L'introduzione di una procedura di perseguimento penale a seguito di evasione fiscale o di reato fiscale comporta anche l'apertura della procedura di richiamo fiscale.
3. Il diritto di procedere al richiamo dell'imposta si estingue quindici anni dopo la fine del periodo fiscale a cui si riferisce.
[194] 1 Il contribuente deve essere avvisato per iscritto dell'apertura di una procedura di richiamo d'imposta.
1. bis Se, al momento dell'apertura della procedura di richiamo d'imposta, non è avviata né pendente alcuna procedura penale per evasione fiscale né questa può essere esclusa sin dall'inizio, il contribuente sarà informato che una procedura penale per evasione fiscale potrà essere successivamente avviata contro di lui.
2. Qualora, alla morte del contribuente, la procedura non sia ancora avviata o non sia terminata, essa può essere avviata o continuata contro gli eredi.
3. Inoltre, le disposizioni riguardanti i principi generali di procedura, le procedure di tassazione e di ricorso si applicano per analogia.
[195] 1 Ciascuno degli eredi ha diritto, indipendentemente dagli altri, al richiamo d'imposta semplificato sugli elementi del patrimonio e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che
a) nessuna autorità fiscale sia a conoscenza della sottrazione d'imposta;
b) collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare gli elementi del patrimonio e del reddito sottratti;
c) si adoperi per versare il richiamo d'imposta dovuto.
2. Il richiamo d'imposta è calcolato sulle tre annualità fiscali precedenti l'anno del decesso, conformemente alle disposizioni sulla tassazione ordinaria e percepito con gli interessi di mora.
3. Il richiamo d'imposta semplificato è escluso in caso di liquidazione ufficiale della successione o di liquidazione della successione secondo le norme del fallimento.
4. Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione possono richiedere il richiamo d'imposta semplificato.
[196] 1 Le imposte periodiche ordinarie delle persone fisiche sono dovute durante il periodo fiscale; quelle delle persone giuridiche sono dovute nell'anno in cui termina il periodo fiscale.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce il termine generale di scadenza delle imposte periodiche ordinarie, così come le scadenze delle rate.
3. Riguardo alle imposte dovute dalle persone giuridiche per le quali l'esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, l'autorità fiscale può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale.
4. Sono dovute dalla notifica della decisione
a) l'imposta sulle prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza;
b) l'imposta sui guadagni immobiliari;
c) le imposte fondiarie;
d) i conguagli d'imposta;
e) le multe.
5. L'imposta è inoltre dovuta in tutti i casi
a) il giorno in cui il contribuente che intende lasciare definitivamente il paese, prende disposizioni in vista della sua partenza;
b) al momento della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese di una persona giuridica soggetta a imposta;
c) non appena un contribuente straniero cessa di avere un'impresa o una partecipazione a un'impresa con sede o amministrazione effettiva nel cantone, una stabile organizzazione situata nel cantone, un immobile situato nel cantone o un credito garantito da un immobile nel cantone;
d) all'apertura del fallimento del contribuente;
e) al decesso del contribuente;
f) in caso di fine dell'assoggettamento.
6. Il termine di scadenza è mantenuto, anche se il contribuente ha ricevuto, a tale data, solo un calcolo provvisorio dell'imposta o ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione. In queste ultime ipotesi, il contribuente ha comunque l'obbligo, entro il termine fissato per la riscossione, di pagare la somma non contestata, l'articolo 235 è applicabile per analogia.
1 Le imposte, comprese gli interessi, le spese e le multe, sono riscosse sulla base delle decisioni di imposizione. L'imposta è riscossa a titolo provvisorio quando l'imposizione non è ancora effettuata entro il termine generale di scadenza.
2. L'imposta riscossa a titolo provvisorio è imputata sull'imposta dovuta secondo l'imposizione definitiva.
1 Durante il periodo fiscale, o durante l'anno civile nel corso del quale il periodo fiscale si conclude quando l'esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, devono essere versate rate sugli imposte sul reddito e sulla fortuna, sui profitti e sul capitale.
2. Il Consiglio di Stato può aggiungere alle rate altre contribuzioni calcolate in percentuale sugli imposte menzionati al comma precedente.
3. Le imposte dirette cantonali e comunali sono riscosse mediante un'unica cartella esattoriale pagabile, di norma, in più rate.
4. Con l'accordo del Consiglio di Stato, il comune può occuparsi della riscossione della cartella esattoriale unica.
L'ultima decisione di tassazione o l'importo d'imposta probabile per il periodo fiscale in corso serve come base per il calcolo delle rate.
L'importo delle rate può essere aumentato, ridotto o eliminato quando il contribuente dimostra che la sua imposta annuale definitiva sarà significativamente superiore o inferiore a quella dell'anno precedente.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce il numero delle rate, su base mensile, il loro importo minimo, la scadenza e le modalità di pagamento.
2. Le rate non pagate o pagate in ritardo sono soggette a interessi di mora.
1. Può essere stabilito un conteggio intermedio per le imposte periodiche ordinarie durante ogni periodo fiscale.
2. Le procedure di reclamo e di ricorso non sono ammesse contro il conteggio intermedio.
1. Un conteggio finale è stabilito per ogni periodo fiscale sulla base della tassazione definitiva. Può essere allegato alla notifica della tassazione.
2. I pagamenti effettuati fino a quel momento sono imputati sull'imposta dovuta secondo la decisione di tassazione.
3. Il conteggio finale tiene conto dei versamenti effettuati e degli interessi.
4. Il contribuente deve saldare l'importo ancora dovuto entro un termine di trenta giorni a partire dall'invio del conteggio finale.
5. Se gli importi percepiti a titolo provvisorio sono insufficienti, la differenza è richiesta; essa è soggetta a un interesse compensativo.
6. L'importo pagato in eccedenza è rimborsato con un interesse remunerativo.
1. Le imposte periodiche sul reddito e la fortuna, così come sul beneficio e il capitale, devono essere pagate alla scadenza generale.
2. Gli importi delle imposte fissati nel conteggio finale devono essere pagati entro un termine di trenta giorni.
3. Le altre imposte, così come le ammende e le spese, devono essere pagate entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
Il contribuente può effettuare pagamenti volontari fino al conteggio finale.
Il conteggio finale contiene un prospetto degli interessi compensativi
a) a favore del contribuente sugli importi d'imposta percepiti in eccesso dal loro pagamento fino al conteggio finale;
b) a carico del contribuente sugli importi d'imposta dovuti sulla base dell'imposizione definitiva a decorrere dalla scadenza generale.
1. Le imposte periodiche ordinarie dovute sulla base del calcolo finale maturano interessi se non vengono pagate entro un termine di trenta giorni.
2. Le altre imposte dovute, le ammende e le spese che non sono state saldate entro il termine di pagamento, maturano interessi a partire dalla scadenza di tale termine.
I pagamenti volontari il cui importo è superiore all'imposta effettivamente dovuta beneficiano di un interesse remuneratorio a decorrere dal giorno del loro versamento.
1. In caso di rimborso delle imposte sul reddito e sul patrimonio a coniugi conviventi, ciascun coniuge è abilitato a ricevere validamente tali importi, nella misura in cui riguardano imposte percepite sulla base di una tassazione congiunta. Gli importi rimborsati possono essere compensati con conteggi intermedi o finali.
2. Quando gli importi delle imposte percepiti da contribuenti sposati e conviventi devono essere rimborsati dopo il loro divorzio o separazione di diritto o di fatto, il rimborso viene effettuato per metà a ciascuno di loro. Gli importi rimborsati possono essere compensati sia con conteggi intermedi o finali per entrambi i coniugi, sia con conteggi intermedi o finali per ciascuno degli ex coniugi. Tuttavia, i coniugi possono presentare all'ufficio di riscossione una convenzione firmata da ciascuno di essi che preveda una chiave di ripartizione diversa.
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità delle trattenute dell'imposta alla fonte e i termini di pagamento.
2. Gli interessi moratori sono dovuti in caso di pagamento tardivo o insufficiente dell'imposta.
3. Gli importi pagati in eccesso sono restituiti con un interesse remunerativo.
[197] 1 Il Consiglio di Stato fissa per ogni anno i tassi di interessi compensativi e remunerativi.
1bis Stabilisce inoltre il tasso dell’interesse moratorio che non può essere superiore al 10%.
2. Il Consiglio di Stato determina altresì gli importi degli interessi di poca importanza, a favore o a sfavore del contribuente, che non danno luogo a bonifica o a riscossione.
1 Se il pagamento, entro il termine prescritto, dell'imposta, degli interessi e delle spese, nonché della multa inflitta a seguito di una contravvenzione, dovesse comportare conseguenze molto gravose per il debitore, l'autorità di riscossione competente può prorogare il termine di pagamento o autorizzare un pagamento rateale; essa può rinunciare a prelevare gli interessi dovuti sui importi di cui è differito il pagamento.
2. Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate all'ottenimento di garanzie appropriate.
3. Le agevolazioni di pagamento concesse sono revocate quando le circostanze che giustificavano la loro concessione non esistono più o quando le condizioni alle quali esse sono subordinate non sono rispettate.
1. Se l'importo dell'imposta non è corrisposto entro i termini, il debitore è intimato a adempiere.
2. Se l'intimazione rimane senza effetto, viene avviata un'azione esecutiva nei confronti del debitore.
3. Se il debitore dell'imposta non ha domicilio in Svizzera oppure è stato ordinato un sequestro su beni di sua proprietà, la procedura esecutiva può essere avviata senza previa intimazione.
4. Nella procedura esecutiva, le decisioni e gli atti di accertamento delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge, che siano diventati definitivi, sono equiparati ai giudicati esecutivi ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, dell'11 aprile 1889.
5. Le spese di riscossione sono a carico del debitore.
[199] 1 Se, per il contribuente caduto in stato di indigenza, il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa inflitta a seguito di una contravvenzione comporta conseguenze molto dure, gli importi dovuti possono, su richiesta, essere soggetti a remissione totale o parziale.
2. La remissione dell'imposta ha lo scopo di sanare in modo duraturo la situazione economica del contribuente. Deve beneficiare il contribuente stesso e non i suoi creditori.
3. Le multe e i richiami fiscali possono essere oggetto di remissione solo in casi eccezionali particolarmente motivati.
4. L'autorità di remissione prende in considerazione solo le domande di remissione presentate prima della notifica dell'atto di precetto (art. 38, cpv. 2, della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, LEF, dell'11 aprile 1889).
5. Nei casi di imposizione alla fonte, solo il contribuente o un rappresentante contrattuale da lui designato può presentare una domanda di remissione.
6. Possono essere imposte condizioni più severe per la remissione dell'imposta sulle successioni e donazioni, così come per l'imposta sui guadagni immobiliari. La remissione dell'imposta fondiaria e dei tributi di trasferimento è esclusa.
[200] 1. La domanda di remissione, motivata per iscritto e accompagnata dai mezzi di prova necessari, deve essere indirizzata al dipartimento.
2. Il richiedente è tenuto a informare in modo esaustivo l'autorità di remissione sulla sua situazione economica.
3. Se, nonostante sollecito e diffida, il richiedente trascura di prestare la collaborazione necessaria, l'autorità di remissione non esamina la domanda.
4. La procedura di remissione è gratuita. Tuttavia, le spese possono essere poste a carico del richiedente, in toto o parzialmente, se la sua domanda è manifestamente infondata.
5. Gli articoli 188 e seguenti sono applicabili per analogia in materia di obblighi procedurali.
6. La decisione del dipartimento può essere oggetto di ricorso presso il Tribunale cantonale conformemente alla LPA.
[201] 1 La remissione dell'imposta può essere rifiutata in parte o totalmente, in particolare quando il contribuente
a) ha mancato gravemente o in modo ripetuto ai propri doveri nella procedura di tassazione, rendendo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria per il periodo interessato;
b) non ha creato riserve nonostante la disponibilità di mezzi a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la richiesta di remissione;
c) non ha effettuato versamenti nonostante la disponibilità di mezzi alla scadenza del credito d'imposta;
d) deve la sua incapacità contributiva alla rinuncia volontaria a un reddito o a un patrimonio senza ragione importante, a un tenore di vita esagerato o a qualsiasi altro comportamento imprudente o gravemente negligente;
e) ha privilegiato altri creditori nel corso del periodo valutato.
[202] 1 Il Consiglio di Stato adotta per il resto le disposizioni d'esecuzione per il presente capitolo. Specifica in particolare le condizioni di concessione, i motivi di rifiuto nonché la procedura di remissione.
1. Il contribuente può richiedere la restituzione di un importo d'imposta pagato per errore, se non doveva l'imposta o ne doveva solo una parte.
2. Gli importi d'imposta restituiti maturano interessi a partire dalla data del loro pagamento, al tasso fissato dal Consiglio di Stato.
3. La richiesta di restituzione deve essere indirizzata all'autorità fiscale competente entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuto il pagamento. Il rigetto della richiesta di restituzione apre le stesse vie di ricorso di una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno in cui è avvenuto il pagamento.
[203] 1 Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco appaiono minacciati, l'autorità fiscale può richiedere garanzie in qualsiasi momento e anche prima che l'importo dell'imposta sia determinato con decisione passata in giudicato: la richiesta di garanzie indica l'importo da garantire; è immediatamente esecutiva; nel procedimento di esecuzione, è equiparata a una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento.
2. Le garanzie devono essere fornite in denaro, in titoli sicuri e negoziabili o sotto forma di una fideiussione di una banca o due persone solidali domiciliate in Svizzera e solubili per l'intera somma da garantire.
3. La richiesta di garanzie viene notificata al contribuente per raccomandata.
4. La richiesta di garanzie può essere oggetto di ricorso presso il Tribunale cantonale, ai sensi della LPA, il quale non sospende l'esecuzione della richiesta di garanzie.
1. La richiesta di garanzie è assimilata all'ordinanza di sequestro, ai sensi dell'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Il sequestro è eseguito dall'ufficio delle esecuzioni competente.
2. L'opposizione all'ordinanza di sequestro prevista all'articolo 278 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento è inammissibile.
1. Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio solo quando l'autorità fiscale comunica al registro che le imposte sono pagate o che esse sono oggetto di garanzie.
2. Ogni richiesta di cancellazione di una persona giuridica o di una succursale di un'azienda estera deve essere comunicata dall'impiegato del registro di commercio, al più tardi il giorno successivo al suo deposito, all'autorità fiscale cantonale competente, che è invitata a dichiarare se si oppone.
3. Se non viene sollevata un'opposizione entro dieci giorni dall'invito, si dà seguito alla richiesta di cancellazione.
4. In caso di opposizione, la cancellazione non può essere eseguita. L'opposizione deve essere ritirata non appena l'imposta è pagata, che vengono fornite le garanzie, o che una decisione definitiva ed esecutiva dell'autorità competente stabilisce che il credito fiscale contestato non è fondato. È possibile presentare un ricorso contro il rifiuto dell'autorità fiscale cantonale di ritirare la sua opposizione.
[204] 1 La quota delle imposte sul reddito e sulla fortuna, sull'utile e sul capitale, che si riferisce agli immobili, così come l'imposta fondiaria e l'imposta sulle plusvalenze immobiliari, può essere garantita mediante un'ipoteca legale iscritta al registro fondiario ai sensi degli articoli 836 del Codice civile svizzero e 99 della Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero (LI-CC), del 22 marzo 1910 [205].
2. In caso di alienazione di un immobile, le parti della transazione possono depositare presso un'istituzione riconosciuta a tal fine almeno il 10%, o una percentuale inferiore con il consenso dell'autorità fiscale, del valore della transazione, su un conto aperto a nome dello Stato.
3. Il deposito ha l'effetto di estinguere il diritto all'iscrizione al registro fondiario dell'ipoteca legale prevista al paragrafo 1.
4. Non appena le imposte relative all'immobile e dovute dall'alienante diventano esigibili, il depositario versa i loro importi su richiesta dell'autorità fiscale competente. L'eventuale saldo viene restituito all'alienante.
Quando un immobile situato nel cantone è acquistato o venduto tramite una persona fisica o giuridica che non ha né il domicilio né la sede, né l'amministrazione effettiva in Svizzera, l'autorità fiscale può richiedere ai venditori o agli acquirenti il versamento del 3% del prezzo di acquisto a titolo di garanzia per il pagamento delle imposte dovute a causa dell'attività di intermediazione.
1 Colui che, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe in virtù della presente legge o di una misura adottata in applicazione della stessa, in particolare
a) non presentando una dichiarazione dei redditi o gli allegati che devono accompagnarla;
b) non fornendo le attestazioni, le informazioni o i dettagli che è tenuto a dare;
c) non presentandosi davanti all'autorità fiscale per essere ascoltato;
sarà punito con un'ammenda.
2. L'ammenda è di al massimo 1000 franchi; essa è di al massimo 10.000 franchi, nei casi gravi o in caso di recidiva.
3. Le ammende inflitte in virtù del presente articolo non possono essere integrate da un'ammenda comunale.
[206] 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione non venga effettuata quando dovrebbe esserlo, o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta,
colui che, tenuto a percepire un'imposta alla fonte, non la trattiene o trattiene un importo insufficiente, sia intenzionalmente che per negligenza,
colui che, intenzionalmente o per negligenza, ottiene un rimborso d'imposta illegale o una riduzione d'imposta ingiustificata,
sarà punito con una multa.
2. In generale, la multa è fissata all'ammontare semplice dell'imposta omessa. Se la colpa è lieve, la multa può essere ridotta fino a un terzo di tale importo; se la colpa è grave, può essere al massimo triplicata.
3. Quando il contribuente denuncia spontaneamente e per la prima volta un'evasione fiscale, si rinuncia all'azione penale (autodenuncia non punibile), a condizione che
a) nessuna autorità fiscale ne sia a conoscenza;
b) collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare gli elementi del patrimonio e del reddito evasi;
c) si adoperi per saldare l'imposta dovuta.
4. Per qualsiasi autodenuncia successiva, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta omessa se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3.
1. Chi tenta di sottrarsi al pagamento delle imposte sarà punito con una multa.
2. La multa è fissata ai due terzi della pena che sarebbe inflitta se la sottrazione fosse stata commessa intenzionalmente e portata a termine.
[207] 1 Chi, intenzionalmente, incita a una sottrazione d'imposta, vi presta la sua assistenza, la commette in qualità di rappresentante del contribuente o vi partecipa sarà punito con una multa fissata indipendentemente dalla pena prevista per il contribuente. Inoltre, risponde solidalmente per l'imposta sottratta.
2. La multa è al massimo di 10.000 franchi; essa è di 50.000 franchi al massimo, nei casi gravi o in caso di recidiva.
3. Quando una persona ai sensi del comma 1 si autodenuncia spontaneamente e per la prima volta e le condizioni previste all'articolo 250, comma 3, lettere a e b, sono soddisfatte, si rinuncia al perseguimento penale e la responsabilità solidale è soppressa.
[208]
[209] 1 Il contribuente coniugato che vive in comune con il coniuge risponde solo dell'omissione degli elementi imponibili personali. L'articolo 252 è riservato. Il semplice fatto di controfirmare la dichiarazione dei redditi comune non costituisce un reato ai sensi dell'articolo 252.
2. Abrogato.
[210] 1 Quando le obbligazioni procedurali sono state violate e sia stata commessa un'omissione o un tentativo di omissione fiscale a beneficio di una persona giuridica, quest'ultima è soggetta a una multa.
2. È riservata la perseguibilità penale degli organi o dei rappresentanti della persona giuridica ai sensi dell'articolo 252.
3. Quando una persona giuridica ha istigato, assistito o partecipato, nell'esercizio della sua attività, all'omissione commessa da un terzo, l'articolo 252 si applica per analogia.
4. I commi da 1 a 3 si applicano per analogia alle corporazioni e agli istituti di diritto estero e alle comunità straniere di persone senza personalità giuridica.
[211] 1 Quando una persona giuridica soggetta a tassazione denuncia spontaneamente e per la prima volta un'evasione fiscale commessa nell'ambito della sua attività commerciale, si rinuncia all'azione penale (denuncia spontanea non punibile), a condizione che
a) nessuna autorità fiscale ne sia a conoscenza;
b) la persona interessata collabori senza riserve con l'amministrazione per determinare l'importo del recupero fiscale;
c) si adoperi per saldare il recupero fiscale dovuto.
2. La denuncia spontanea non punibile può essere presentata anche
a) dopo una modifica della ragione sociale o uno spostamento della sede all'interno del territorio svizzero;
b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53 a 68 della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus), del 3 ottobre 2003, dalla nuova persona giuridica, per quanto riguarda le evasioni fiscali commesse prima della trasformazione;
c) dopo un'assorbimento (art. 3, cpv. 1, lett. a, LFus) o una scissione (art. 29, lett. b, LFus), dalla persona giuridica che sopravvive, per quanto riguarda le evasioni fiscali commesse prima dell'assorbimento o della scissione.
3. La denuncia spontanea non punibile deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. La responsabilità solidale di tali organi o rappresentanti è soppressa e si rinuncia all'azione penale.
4. Quando ex membri degli organi o ex rappresentanti della persona giuridica denunciano per la prima volta un'evasione fiscale di cui nessuna autorità fiscale è a conoscenza, si rinuncia all'azione penale nei confronti della persona giuridica, nonché di tutti i membri e rappresentanti, passati o presenti. La loro responsabilità solidale è soppressa.
5. Per ogni denuncia spontanea successiva, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta evasa quando le condizioni previste al comma 1 sono soddisfatte.
6. Quando una persona giuridica cessa di essere soggetta a tassazione in Svizzera, non può più presentare una denuncia spontanea.
[212] 1 Conclusa l'istruttoria, l'autorità fiscale emette una decisione, che viene notificata per iscritto all'interessato.
2. Le decisioni dell'autorità fiscale nei casi di evasione fiscale possono essere impugnate presso il Tribunale cantonale. In ultima istanza, possono essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale federale. La via penale è esclusa.
3. Le disposizioni sui principi generali della procedura, le procedure di accertamento e di ricorso si applicano per analogia.
Le sanzioni imposte per violazioni degli obblighi procedurali possono essere comunicate insieme alla decisione di tassazione senza che il contribuente sia stato preventivamente sentito.
[213] 1 L'apertura di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicata per iscritto alla persona interessata. Quest'ultima è invitata a esprimersi sui capi d'accusa a suo carico ed è informata del suo diritto di rifiutare di deporre e di collaborare.
1bis I mezzi di prova raccolti nell'ambito del procedimento di richiamo d'imposta possono essere utilizzati nel procedimento penale per sottrazione d'imposta solo se non sono stati raccolti né sotto la minaccia di una tassazione d'ufficio (art. 200) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 201, comma 2, né sotto la minaccia di una multa in caso di violazione di un obbligo di procedura.
2. Quando il procedimento non è concluso al momento del decesso del contribuente, gli eredi subentrano al defunto nei suoi obblighi di procedura.
3. Le spese sostenute per misure speciali di istruttoria (perizie contabili, rapporti di esperti, ecc.) sono, in linea di principio, a carico della persona riconosciuta colpevole di sottrazione d'imposta; esse possono altresì essere poste a carico della persona che ha ottenuto un non luogo a procedere qualora, a causa del suo comportamento colpevole, abbia indotto l'autorità fiscale a intraprendere l'azione penale o abbia considerevolmente complicato o rallentato l'istruttoria.
[214] 1 L'azione penale si prescrive
a) nel caso di violazione degli obblighi procedurali dopo tre anni e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta dopo sei anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura nel corso della quale è stata commessa la violazione degli obblighi procedurali o il tentativo di sottrazione;
b) nel caso di sottrazione d’imposta consumata, dopo dieci anni
1) a decorrere dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione non è stata effettuata o è stata effettuata in modo incompleto, o per il quale l’imposta alla fonte non è stata percepita conformemente alla legge (art. 250, comma 1);
2) a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata ottenuta una restituzione d'imposta illegale o una concessione d'imposta ingiustificata (art. 250, comma 1).
2. La prescrizione non decorre più se una decisione è stata emessa dall'autorità fiscale (art. 256, comma 1) prima della scadenza del termine di prescrizione.
[215] 1. Le multe e le spese derivanti dal procedimento penale sono percepite secondo gli articoli 232, comma 3, 235 e 240 a 246.
2. Per quanto riguarda le multe, l'articolo 242 rimane riservato.
3. La percezione delle multe e delle spese è prescritta entro cinque anni dall'entrata in vigore della tassazione.
4. La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dall'articolo 186, commi 2 e 3.
5. La prescrizione è acquisita in tutti i casi dieci anni dopo la fine dell'anno in cui le imposte sono state fissate definitivamente.
[216] 1 Chiunque, con l'intento di commettere un'evasione fiscale ai sensi degli articoli 250 a 252, faccia uso di documenti falsi, falsificati o inesatti nel loro contenuto, come libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di stipendio e altre attestazioni di terzi con l'intento di ingannare l'autorità fiscale, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Una pena con sospensione condizionale può essere accompagnata da una multa fino a 10.000 franchi.
2. La repressione dell'evasione fiscale rimane riservata.
3. In caso di denuncia spontanea di un'evasione fiscale ai sensi degli articoli 250, capoverso 3, o 255a, capoverso 1, si rinuncia alla persecuzione penale per tutte le infrazioni commesse con l'intento di evadere le imposte. Questa disposizione si applica anche nei casi previsti dagli articoli 252, capoverso 3, e 255a, capoversi 3 e 4.
[217] 1 Chiunque, essendo obbligato a riscuotere l'imposta alla fonte, ne distolga gli importi ricevuti a proprio beneficio o a beneficio di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Una pena con sospensione condizionale può essere accompagnata da un'ammenda fino a 10.000 franchi.
2. Quando le imposte alla fonte sono distolte nell'ambito delle attività svolte da una persona giuridica, una comunità di persone senza personalità giuridica, una collettività o un'istituzione di diritto pubblico, il capoverso 1 si applica alle persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire.
3. In caso di denuncia spontanea ai sensi degli articoli 250, capoverso 3, o 255a, capoverso 1, si rinuncia alla perseguibilità penale per distolto delle imposte alla fonte e per gli altri reati commessi con l'intento di distogliere le imposte alla fonte. Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dagli articoli 252, capoverso 3, e 255a, capoversi 3 e 4.
[218] 1. L'autorità fiscale denuncia il reato fiscale al pubblico ministero.
2. Per il resto, sono applicabili le disposizioni del codice di procedura penale svizzero (CPP), del 5 ottobre 2007 [219].
[220] 1 L'azione penale per i reati fiscali si prescrive in quindici anni a partire dal giorno in cui l’autore ha commesso la sua ultima infrazione.
2. La prescrizione non decorre più se un giudizio di primo grado è stato emesso prima della scadenza del termine di prescrizione.
Le disposizioni generali del codice penale neocastellano [221] sono applicabili, fatte salve le prescrizioni contrarie della presente legge.
1 Salvo disposizioni contrarie, le norme relative alle imposte cantonali si applicano anche alle imposte che i comuni possono riscuotere dai contribuenti soggetti alla loro sovranità fiscale.
2. Per il resto, i comuni stabiliscono le loro imposte tramite regolamento.
[222] 1 Le imposte comunali sul reddito e sulla fortuna, nonché sugli utili e sul capitale, sono prelevate sulla stessa base delle imposte cantonali.
2. I comuni non possono né modificare le basi di tassazione stabilite per le imposte cantonali, né derogare all'applicazione rigorosa dei loro coefficienti d'imposta al fine di incoraggiare i contribuenti a stabilirsi sul loro territorio.
L'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche è calcolata conformemente alla scala unica di riferimento prevista per l'imposta cantonale sul reddito e sul patrimonio moltiplicata per il coefficiente d'imposta comunale.
[223]
[224] 1 Quando un contribuente soddisfa simultaneamente le condizioni di assoggettamento in più comuni, gli elementi di reddito e di patrimonio o di utile e di capitale sono ripartiti secondo le regole del diritto federale volte a evitare la doppia imposizione intercantonale.
2. Tuttavia, il reddito e il patrimonio delle persone soggette a curatela generale dipendenti dall'Autorità di protezione del bambino e dell'adulto di Neuchâtel e residenti nel cantone sono imponibili
a) nel luogo dell'ultimo domicilio, se sono collocate in un istituto educativo, ospizio, ospedale o casa di detenzione;
b) nel luogo di residenza, negli altri casi.
3. Il Consiglio di Stato può stabilire regole speciali per la ripartizione del reddito mobiliare delle persone fisiche che lavorano in un luogo diverso da quello del loro domicilio o che soggiornano per un certo periodo di tempo in un comune diverso da quello del loro domicilio.
Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet événement s'est produit.
Quando le condizioni di soggezione illimitata di una persona fisica o di una persona giuridica cessano in un comune per instaurarsi in un altro comune, l'imposta è dovuta nel primo comune fino al giorno in cui si verifica tale evento.
1. L'autorità cantonale competente ripartisce gli elementi imponibili tra i comuni.
2. La sua decisione è assimilata a una decisione di tassazione soggetta ai normali mezzi di ricorso.
[225] 1 I comuni possono imporre ogni anno un'imposta sugli immobili o parti di immobili stimati al valore catastale, senza alcuna deduzione dei debiti, e che appartengono
a) alle istituzioni di previdenza menzionate all’articolo 81, comma 1, lettera d, alle persone giuridiche, ai fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 58 LPCC, così come alle persone fisiche se questi immobili sono immobili di investimento ai sensi degli articoli 111 e 112a;
b) allo Stato, ad altri comuni, a sindacati intercomunali o a enti che ne dipendono e che non sono dotati di personalità giuridica propria, se questi immobili e parti di immobili non servono direttamente al raggiungimento del loro scopo.
2. L’aliquota dell’imposta non può superare l’1,6 ‰ per gli immobili e parti di immobili di cui al comma 1.
[226] 1 La procedura di tassazione è di competenza dell'autorità cantonale competente.
1bis La procedura di tassazione dell'imposta fondiaria delle persone giuridiche è di competenza dei comuni.
2. In linea di principio, la tassazione è notificata simultaneamente con le imposte cantonali nella stessa decisione di tassazione.
[227] 1 Le imposte dirette comunali ordinarie previste dalla presente legge sono riscosse mediante un'unica distinta pagabile generalmente in più rate.
1bis L'imposta fondiaria comunale delle persone fisiche è riscossa mediante un'unica distinta pagabile in un'unica soluzione.
2. La riscossione è di competenza dell'autorità fiscale cantonale.
3. Tuttavia, il comune riscuote le sue imposte, secondo le modalità previste al comma 1, nella misura in cui il Consiglio di Stato gli abbia affidato la riscossione delle imposte cantonali.
Il Consiglio di Stato regola i dettagli e stabilisce le indennità per la copertura delle spese dovute da una collettività all'altra per la riscossione delle sue imposte.
L'autorità fiscale cantonale è competente per esaminare i reclami riguardanti le imposte comunali previste dalla presente legge.
L'autorità fiscale cantonale è competente per pronunciare la revisione delle imposte comunali.
[228] La riduzione delle imposte comunali è pronunciata, previa consultazione del comune, dall'autorità designata dal Consiglio di Stato in applicazione dell'articolo 173.
[229] 1 L'autorità fiscale cantonale è competente per infliggere sanzioni in materia di evasione delle imposte comunali.
2. Abrogato.
3. La denuncia dei reati riguardanti le imposte comunali incombe all'autorità fiscale cantonale competente.
1. Per il periodo fiscale 2001, la tassazione relativa all'imposta sul reddito e all'imposta sulla fortuna delle persone fisiche è regolata dal nuovo diritto.
2. Durante l'anno civile 2001, il contribuente deve presentare una dichiarazione dei redditi compilata in modo completo, in conformità con le disposizioni della vecchia legge fiscale che regola la tassazione secondo il sistema di imposizione annuale basato sul reddito presunto nella sua consistenza alla fine dell'anno 2000. Questa dichiarazione può servire come base per la determinazione dell'importo d'imposta presumibilmente dovuto e per l'adattamento delle fasce d'imposta.
3. I redditi straordinari realizzati nel corso dell'anno civile 2000 o durante un esercizio chiuso nel corso di tale anno sono soggetti a un'imposta annua intera, al tasso applicabile a questi soli redditi, ma almeno al tasso determinante per l'ultima tassazione ordinaria del periodo 2000; l'articolo 46 della legge sulle contribuzioni dirette, del 9 giugno 1964 [230], è riservato. Le spese che sono in rapporto immediato con l'acquisizione dei redditi straordinari possono essere dedotte; lo stesso vale per le perdite ancora riportabili, a condizione che siano superiori agli altri redditi realizzati nel 2000. Non vengono concessi le deduzioni sociali previste agli articoli 29 e 29a della legge sulle contribuzioni dirette, del 9 giugno 1964 [231].
4. Sono in particolare considerati come redditi straordinari
a) le prestazioni in capitale;
b) i redditi non periodici di fortuna;
c) le vincite alla lotteria e altre istituzioni simili;
d) i redditi eccezionalmente alti rispetto agli anni precedenti;
e) i profitti in capitale e le rivalutazioni contabili di elementi di patrimonio;
f) le dissoluzioni di accantonamenti e di riserve;
g) gli ammortamenti e le provvigioni giustificati dall'uso commerciale che sono stati omessi;
h) i dividendi di sostanza.
5. Gli oneri straordinari sostenuti durante il periodo fiscale 2000 sono inoltre deducibili dal reddito imponibile che serve come base per l'imposta dovuta per l'anno 2000, a condizione che il contribuente sia assoggettato nel cantone al 1º gennaio 2001. Le tassazioni già entrate in vigore sono riviste a favore del contribuente; la revisione riguarda solo i fattori d'imposta toccati dagli oneri straordinari.
6. Gli elementi seguenti sono considerati come oneri straordinari
a) le spese di manutenzione di immobili che fanno parte del patrimonio privato, nella misura in cui eccedano l'importo della deduzione forfettaria;
b) i contributi dell'assicurato versati a istituzioni di previdenza professionale per il riscatto di anni di contribuzione;
c) le spese di malattia, d'incidente, d'invalidità, di perfezionamento e di riconversione professionale, nella misura in cui superino le spese già prese in considerazione.
7. L'autorità fiscale determina il capitale proprio impegnato nell'impresa degli indipendenti e la fortuna delle persone senza attività lucrativa prima del passaggio al sistema di imposizione annuale secondo il reddito acquisito e li comunica alle casse di compensazione.
1 Le rendite e le prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza professionale, che hanno iniziato a maturare o sono divenute esigibili prima del 1º gennaio 1987 o che si basavano su un rapporto di previdenza esistente già al 31 dicembre 1986 e hanno iniziato a maturare o sono divenute esigibili prima del 1º gennaio 2002, sono imponibili come segue
a) nella misura di tre quinti, se le prestazioni (come depositi, contributi, premi) su cui si fonda la pretesa del contribuente sono state effettuate esclusivamente da quest'ultimo;
b) nella misura di quattro quinti, se le prestazioni su cui si fonda la pretesa del contribuente sono state effettuate solo in parte da quest'ultimo, ma tale parte costituisce almeno il 20% delle prestazioni totali;
c) interamente, negli altri casi.
2. Sono assimilate alle prestazioni del contribuente ai sensi dell'alinea 1, lettere a e b, le prestazioni dei suoi familiari; lo stesso vale per le prestazioni di terzi, se il contribuente ha acquisito il diritto all'assicurazione per devoluzione, legato o donazione.
1. I rendimenti delle assicurazioni di capitali riscattabili e saldati mediante un premio unico, stipulate prima del 1º gennaio 1994, rimangono esenti dall'imposta sul reddito nella misura in cui, al momento del versamento della prestazione all'assicurato, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o che l'assicurato abbia compiuto il 60º anno di età.
2. I rendimenti delle assicurazioni di capitali riscattabili e saldati mediante un premio unico, stipulate dopo il 1º gennaio 1994 e prima del 31 dicembre 1998, rimangono esenti dall'imposta sul reddito nella misura in cui, al momento del versamento della prestazione all'assicurato, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni e che l'assicurato abbia compiuto il 60º anno di età.
I contributi dell'assicurato destinati al riscatto di anni di assicurazione presso le istituzioni di previdenza professionale sono deducibili, a condizione che l'età ordinaria di pensionamento secondo la legge, gli statuti o il regolamento delle istituzioni di previdenza professionale sia raggiunta dopo il 31 dicembre 2001.
Per l'anno 2001, il coefficiente dell'imposta diretta cantonale dovuta dalle persone fisiche sarà il coefficiente 1,00.
Il guadagno soggetto all'imposta sui guadagni immobiliari è aumentato delle indennità ricevute per la costituzione di servitù, oneri fondiari o restrizioni di diritto pubblico anteriori al 1° gennaio 2001, così come delle indennità ricevute per la rinuncia a tali servitù, oneri o restrizioni di diritto pubblico creati prima del 1° gennaio 2001 nella misura in cui tali indennità non sono state tassate dall'imposta sui guadagni immobiliari al momento del loro versamento.
1. Le imposte cantonali e comunali sul profitto in capitale realizzato durante il trasferimento di un immobile all'azionista da parte di una società immobiliare fondata prima del 1º gennaio 1995 sono ridotte del 75% se la società viene sciolta.
2. Le imposte cantonali e comunali sull'eccedenza di liquidazione ottenuta dall'azionista sono ridotte nella stessa proporzione.
3. La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
1. I guadagni in conto capitale derivanti da partecipazioni nonché il ricavato della vendita di diritti di sottoscrizione ad esse relativi non entrano nel calcolo del rendimento netto ai sensi dell'articolo 96, comma 1, se la società di capitali o la società cooperativa deteneva le partecipazioni in questione prima del 1º gennaio 2000 e realizza i propri guadagni prima del 1º gennaio 2007.
2. Per le partecipazioni detenute prima del 1º gennaio 2000, i valori determinanti ai fini dell'imposta sul reddito, all'inizio dell'esercizio commerciale che si conclude durante l'anno civile 2000, sono considerati come costo d'investimento.
3. Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce una partecipazione da essa detenuta prima del 1º gennaio 2000 a una società dello stesso gruppo con sede all'estero e tale partecipazione è pari ad almeno il 20% del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e il valore di mercato di tale partecipazione viene aggiunta all'utile netto imponibile. In tal caso, le partecipazioni in questione sono considerate come acquisite prima del 1º gennaio 2000. Contemporaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imponibile pari a tale differenza. Tale riserva sarà sciolta e tassata se la partecipazione viene venduta a un terzo estraneo al gruppo, o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte significativa dei propri attivi e passivi, o ancora se viene liquidata. La società di capitali o la società cooperativa allegherà alla dichiarazione dei redditi un elenco delle partecipazioni che sono oggetto di una riserva non imponibile ai sensi del presente articolo. La riserva non imponibile viene sciolta senza incidenza fiscale il 31 dicembre 2006.
4. Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'imposta sul reddito è fissata per questo esercizio commerciale secondo il nuovo diritto.
Le sanzioni penali relative a reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono inflitte conformemente al vecchio diritto, nella misura in cui il nuovo diritto non è più favorevole.
[232] 1 Durante gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, i comuni possono prelevare un'imposta fondiaria annuale presso le persone fisiche e le persone giuridiche.
2. L'imposta può essere prelevata solo se il coefficiente dell'imposta comunale è uguale o superiore al coefficiente dell'imposta cantonale dovuta dalle persone fisiche.
3. L'imposta fondiaria non può essere percepita sugli immobili d'investimento delle persone giuridiche menzionate all'articolo 111 se un'imposta fondiaria comunale colpisce i detti immobili.
4. Per il resto, le basi di tassazione, il calcolo e le modalità di percezione dell'imposta sono quelle che figurano negli articoli da 166 a 169 della legge sulle contribuzioni dirette, del 9 giugno 1964, e 57 e 107 della legge sulle contribuzioni dirette dovute dalle persone giuridiche e che istituisce un'imposta alla fonte, del 3 ottobre 1994.
Le istanze ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono decise dalle autorità competenti secondo il vecchio diritto.
Le norme di procedura si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle cause ancora pendenti.
[233]
[234] Sono abrogate
a) la legge sulle contribuzioni dirette, del 9 giugno 1964, ad eccezione degli articoli 46, 166, 167, 168 e 169 che saranno abrogati con effetto dal 1° gennaio 2005;
b) la legge che istituisce un'imposta sui guadagni immobiliari, del 20 novembre 1991 [235];
c) la legge sulle contribuzioni dirette dovute dalle persone giuridiche e che istituisce un'imposta alla fonte, del 3 ottobre 1994, ad eccezione degli articoli 57 e 107 che sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2005;
d) l'articolo 20 della legge sull'aiuto alle istituzioni sanitarie, del 25 marzo 1996 [236];
e) il decreto che stabilisce la non-compensazione della progressione a freddo, del 23 giugno 1999 [237];
f) la legge che istituisce un'unica scala di riferimento in materia d'imposta sul reddito e sulla fortuna delle persone fisiche, del 23 giugno 1999 [238].
Gli articoli delle seguenti leggi sono modificati
a) legge concernente la riscossione dei diritti di mutazione sui trasferimenti immobiliari, del 20 novembre 1991 [239]
b) legge concernente l'introduzione del codice civile svizzero, del 22 marzo 1910 [241]
c) legge di introduzione della legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di agevolazioni fiscali, del 25 gennaio 1988 [243]
1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Essa entra in vigore il 1º gennaio 2001.
3. Il Consiglio di Stato provvede alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 15 maggio 2000.
L'entrata in vigore è fissata al 1º gennaio 2001.
Disposizione transitoria alla modifica del 26 giugno 2007 [246]
Il livello dell'indice svizzero dei prezzi al consumo (IPC) al 30 giugno 2007 determina la necessità di adeguare le tariffe e le deduzioni, in applicazione dell'articolo 45, per il periodo fiscale 2008.
Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007 [247]
Il prossimo adeguamento delle tariffe e delle deduzioni sul reddito interverrà non appena l'indice svizzero dei prezzi al consumo (IPC) sarà aumentato di almeno il 5% dall'entrata in vigore della modifica del 5 settembre 2007. È determinante il livello dell'indice come definito all'articolo 45, comma 2, della presente legge.
I. Disposizione transitoria alla modifica del 1º settembre 2010 [248]
Contemporaneamente alla presentazione del suo rapporto sui conti per l'esercizio 2013, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un primo bilancio degli effetti della presente riforma sulle entrate del cantone e dei comuni e, se necessario, accompagna tale bilancio con nuove proposte.
II. Disposizioni transitorie alla modifica del 1º settembre 2010 [249]
1. Durante ciascuno degli anni fiscali 2011, 2012 e 2013, i comuni le cui entrate fiscali provenienti dalle persone giuridiche aumentano in misura maggiore rispetto alla crescita registrata dallo Stato rispetto alla media degli anni fiscali dal 2005 al 2009 versano la quota eccedente in un fondo di ripartizione.
2. Attraverso il fondo, lo Stato garantisce a tutti i comuni il reddito fiscale nominale medio proveniente dalle persone giuridiche per gli anni fiscali dal 2005 al 2009 corretto dell'inflazione.
3. Se dopo questa prima ripartizione il fondo mostra un saldo positivo, si procede a una seconda ripartizione su tutti i comuni, in proporzione al numero di abitanti di ciascuno di essi.
4. L'importo delle entrate fiscali nette provenienti dalle persone giuridiche dopo il contributo al fondo, rispettivamente dopo il versamento da parte del fondo, è poi considerato per il calcolo del pareggio finanziario intercomunale.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 febbraio 2016 [250]
Per le persone fisiche che sono tassate in base alla spesa al 1º gennaio 2016, gli articoli 16 e 17 come in vigore fino ad allora sono ancora applicabili fino al 31 dicembre 2020.
Disposizione transitoria alla modifica del 20 febbraio 2018 [251]
1. Le modifiche introdotte dalla legge del 20 febbraio 2018 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1º gennaio 2018.
2. Le modifiche introdotte dalla legge del 20 febbraio 2018 abrogano e sostituiscono la legge recante modifica della legge sulle contribuzioni dirette (LCDir) (modifica tariffe e tassi) votata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2017.
Disposizione transitoria alla modifica del 27 marzo 2019 [252]
1. Se persone giuridiche sono state tassate sulla base degli articoli 97 e 98 del vecchio diritto, le riserve latenti esistenti al termine di tale tassazione, inclusa la plusvalenza creata dal contribuente stesso, devono, al momento della loro realizzazione, essere tassate separatamente nei cinque anni successivi, nella misura in cui non siano state imponibili fino ad allora. L'imposta di base sul profitto è calcolata al tasso del 2,5%. L'articolo 3a, commi 2 a 4, si applica per analogia.
2. L'importo delle riserve latenti che il contribuente dichiara, inclusa la plusvalenza che ha creato lui stesso, è fissato da una decisione dell'autorità di tassazione.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 giugno 2020 [253]
I nuovi articoli 259 e 264 sono applicabili al giudizio delle infrazioni commesse durante i periodi fiscali precedenti al 1º gennaio 2017, se sono più favorevoli della legislazione in vigore durante tali periodi fiscali.
PRIMA PARTE – INTRODUZIONE
Oggetto della legge ......................................................................................
1
Misure di reciprocità .........................................................................................
2
Imposta di base e coefficiente d'imposta per le persone fisiche ..
3
Imposta di base e coefficiente d'imposta per le persone giuridiche ......
3a
SECONDA PARTE – IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CAPITOLO PRIMO – Condizioni di assoggettamento
Collegamento personale ......................................................................
4
Collegamento economico ....................................................................
5
Estensione dell'assoggettamento ..........................................................
7
Calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale ............................
8
CAPITOLO 2 – Inizio, modifica e fine dell'assoggettamento
9
CAPITOLO 3 – Regole particolari riguardanti le imposte sul reddito e la fortuna
Coniugi; bambini sotto autorità parentale .............................................
10
Partner registrati secondo LPart ...................................................
10a
Eredi, società di persone e investimenti collettivi di capitale
11
Società commerciali straniere e altre comunità di persone senza personalità giuridica ..............................................
12
Sostituzione fiscale..............................................................................
13
Usufrutto ...............................................................................................
13
Successione fiscale ..............................................................................
14
Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale ........................
15
Imposizione in base alla spesa ............................................................
16
Pubblicazione ..........................................................................................
17a
Esenzione ...........................................................................................
18
CAPITOLO PRIMO – Reddito imponibile
In generale ..........................................................................................
19
Reddito dell'attività lucrativa dipendente ...........................................
20
Partecipazioni di collaboratore............................................................
20a
Redditi provenienti da partecipazioni di collaboratore propriamente dette ....................................................................................................
20b
Redditi provenienti da partecipazioni di collaboratore impropriamente dette......................................................................................................
20c
Imposizione proporzionale ..................................................................
20d
Reddito dell'attività lucrativa indipendente ........................................
21
Rendita della fortuna mobiliare ....................................................
23
Casi particolari ...................................................................................
23a
Rendita della fortuna immobiliare ................................................
24
Redditi provenienti dalla previdenza ...............................................
25
Altri redditi ....................................................................................
26
CAPITOLO 2 – Redditi esonerati ..................................................
27
CAPITOLO 3 – Determinazione del reddito netto
Regola ...................................................................................................
28
Attività lucrativa dipendente .............................................................
29
Attività lucrativa indipendente ..........................................................
30
Deduzioni relative ai redditi della fortuna .........................................
35
Deduzioni generali .........................................................................
36
Spese e deduzioni non consentite ....................................................
37
CAPITOLO 4 – Deduzioni sociali
Deduzione per coppie e persone sole .........................................
38
Carichi di famiglia – Periodi fiscali 2008 – 2012 ........................
39
Carichi di famiglia – Periodi fiscali 2013 – 2014 ........................
39a
Carichi di famiglia – Periodo fiscale 2015..........................................
39b
Carichi di famiglia – Periodi fiscali 2016 - 2022..........................
39c
Carichi di famiglia – Periodi fiscali 2023 e seguenti.................
39d
CAPITOLO 5 – Calcolo dell'imposta
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2008 - 2012...........................
40
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2013 - 2016...........................
40a
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2017 - 2019...........................
40b
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2020 - 2022...........................
40b bis
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2023 e dal 2027...................
40b ter
Categorie e tassi – Periodi fiscali 2024 a 2026..........................
40b quater
Sconto di imposta per l'imposta cantonale – Periodi fiscali 2014 e seguenti..............................................................................................
40c
CASI PARTICOLARI
41
Totalizzazione del reddito ........................................................................
43
Reddito imponibile in caso di ripartizione intercantonale o internazionale ......................................................................................
44
CAPITOLO 6 – Compensazione degli effetti di progressione a freddo ....................................................................................................
45
CAPITOLO PRIMO – Fortuna imponibile
Nozione ..................................................................................................
46
CAPITOLO 2 – Attivi
In generale ..........................................................................................
47
Regole di valutazione ............................................................................
48
b) capitale ........................
c) partecipazioni .................
d) fortune immobiliari ........................................................................
50
CAPITOLO 3 – Fortuna esonerata ....................................................
51
CAPITOLO 4 – Passivo
Debiti ..................................................................................................
52
CAPITOLO 5 – Calcolo dell'imposta
Categorie e tassi ..............................................................................
53
Totalizzazione della fortuna ....................................................................
54
Fortuna imponibile in caso di ripartizione intercantonale o internazionale ......................................................................................
55
CAPITOLO PRIMO – Oggetto dell'imposta ........................................
56
CAPITOLO 2 – Alienazione
Alienazioni imponibili .................................................
57
Alienazioni la cui imposizione è differita ............................................
58
CAPITOLO 3 – Soggetto dell'imposta
59
CAPITOLO 4 – Materia imponibile
Guadagno realizzato in caso di alienazione ..........................................................
60
Guadagno realizzato in caso di alienazione di partecipazioni a società immobiliari ........................................................................................
61
Prezzo di acquisto e prezzo di alienazione ..................................................
62
Impense ............................................................................................
69
CAPITOLO 5 – Calcolo dell'imposta
Regola ...................................................................................................
70
Tassi ....................................................................................................
71
Calcolo della durata della proprietà ......................................................
74
TERZA PARTE – IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPITOLO PRIMO – Definizione di persona giuridica ...........
75
CAPITOLO 2 – Condizioni di assoggettamento
Collegamento personale ....................................................................
76
Collegamento economico ................................................................
77
Estensione dell'assoggettamento ..........................................................
78
CAPITOLO 3 – Inizio, modifica e fine dell'assoggettamento .....
79
CAPITOLO 4 – Responsabilità solidale ........................................
80
CAPITOLO 5 – Esenzione .............................................................
81
CAPITOLO 6 – Agevolazioni fiscali ...............................................
82
CAPITOLO PRIMO – Oggetto dell'imposta
Principio ...............................................................................................
83
Determinazione dell'utile netto............................................................
84
q) deduzione delle perdite .....................................................................
93
CAPITOLO 2 – Calcolo dell'imposta
94
CAPITOLO PRIMO – Oggetto dell'imposta
Principio ...............................................................................................
102
Società di capitali e cooperative ......................................................
103
Calcolo dell'imposta ....................................................
Società di capitali e cooperative ......................................................
108
Imposta immobiliare sui beni immobili di investimento delle persone giuridiche e degli investimenti collettivi di capitale (fondi immobiliari) .....................................................
111
QUINTA PARTE – IMPOSIZIONE NEL TEMPO
CAPITOLO PRIMO – Imposte su reddito e fortune
Periodo fiscale ....................................................................................
114
Imposizione della fortuna ......................................................................
119
Sesta Parte - Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche
CAPITOLO PRIMO – Persone fisiche domiciliate o in soggiorno nel cantone, rispetto al diritto fiscale
127
Obblighi di dichiarazione ......................................................................
138
Settima Parte - Organizzazione e Procedura
Autorità di vigilanza e di esecuzione .............................................
167
Rifiuto ..........................................................................................
175
Segreto fiscale ........................................................................................
176
Collaborazione tra le autorità fiscali .............................................
177
Trasmissione di documenti fiscali .................................................
Ottava Parte - Disposizioni Penali
249
CAPITOLO PRIMO – Obblighi processuali .................................
249
Sottrazione d’imposta ......................................................................
250
Tentativo di sottrazione .............................................................
251
Sottrazione per persone mobili ......................................................
255
Procedure ..........................................................................................
256
Nona Parte - Imposte Comunali
266
CAPITOLO PRIMO – Riferimento .........................................................
266
Termine ........................................................................................................................................................ 274
Decima Parte - Disposizioni Transitorie e Finali
281
CAPITOLO PRIMO – Persone fisiche
281
CAPITOLO 2 – Imposta su guadagni immobiliari ....................................................
286
CAPITOLO 3 – Persone giuridiche
287
CAPITOLO 4 – Disposizioni penali
289
Taxa funzione comuna ................................................................................ 290
This translation aims to maintain the legal structure and accuracy of the original text, using proper Italian legal vocabulary where appropriate.