Legislator Giurisprudenza & Legislazione
601.8 LSUBSubvG CH-NE

Art. 35 Legge sui sussidi (LSus), del 1° febbraio 1999 - Prescrizione

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Principi che regolano la concessione delle sovvenzioni - Sezione 5: Prescrizione e mezzi di ricorso
Apri la fonte ufficiale Atto completo (46 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 35 Legge sui sussidi (LSus), del 1° febbraio 1999 - Prescrizione · Prescrizione

1. I crediti relativi alle sovvenzioni cantonali si prescrivono in cinque anni.

2. Il diritto alla restituzione delle sovvenzioni si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi dieci anni dopo la sua nascita.

3. Se il diritto deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo che si applica.

← Art. 34 Legge sulle sovvenzioni (LSov), del 1° febbraio 1999 - Interessi moratori 6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali Art. 36 Legge sui sussidi (LSub), del 1º febbraio 1999 - Mezzi di ricorso →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

TA.2006.326 · ne (art. 35 al.2 LSub)
Elderly Care Facility Subsidy Repayment Time-Barred
This provision establishes the one-year prescription period for the right to restitution of subsidies, which is the main ground for the appeal's success (annulment of decisions).