601.8
LSUBSubvG
CH-NE
Art. 35 Legge sui sussidi (LSus), del 1° febbraio 1999 - Prescrizione
6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Principi che regolano la concessione delle sovvenzioni - Sezione 5: Prescrizione e mezzi di ricorso
Art. 35 Legge sui sussidi (LSus), del 1° febbraio 1999 - Prescrizione · Prescrizione
1. I crediti relativi alle sovvenzioni cantonali si prescrivono in cinque anni.
2. Il diritto alla restituzione delle sovvenzioni si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi dieci anni dopo la sua nascita.
3. Se il diritto deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo che si applica.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
TA.2006.326 · ne (art. 35 al.2 LSub)
Elderly Care Facility Subsidy Repayment Time-Barred
This provision establishes the one-year prescription period for the right to restitution of subsidies, which is the main ground for the appeal's success (annulment of decisions).