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6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali (RELCMP)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (20)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELACP), del 29 gennaio 2025 - Oggetto Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sui contratti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità (art. 12, 26 e 27 AIMP) Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Elenchi di offerenti (art. 28 LAPP) Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Lavoro temporaneo (art. 10, comma 2 LCMP) Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 8 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Documenti di gara d’appalto (art. 36 LAPP) Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Verbale di apertura delle offerte (art. 37 AIMP) Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCAP), del 29 gennaio 2025 Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCAP), del 29 gennaio 2025 - Tipi di concorsi e mandati di studio paralleli Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Tipi di procedure Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Determinazione del valore dei concorsi e degli incarichi di studio paralleli Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Disposizioni particolari relative alle procedure di concorso Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Statistiche (art. 50 AIMP) Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCMP), del 29 gennaio 2025 - Entrata in vigore

Testo normativo (20 Articoli)

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

Il presente regolamento ha per oggetto l'esecuzione dell'Accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 15 novembre 2019 (di seguito: AIMP) e della legge cantonale sugli appalti pubblici, del 5 settembre 2023 (di seguito: LCMP).

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

[3] 1 Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (di seguito: il dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge.

2. È l’autorità cantonale di sorveglianza (art. 45 e 62 AIMP) ed esercita in particolare i seguenti compiti

a) assicura il rispetto dell'AIMP e della legislazione neocastellana sugli appalti pubblici da parte degli aggiudicatori, degli offerenti e dei loro subappaltatori;

b) fatta salva l’eccezione prevista all’articolo 13 della legge federale del 17 giugno 2005 concernente provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LTN; RS 822.41), il dipartimento è l’autorità competente in materia di sanzioni, istruzioni e comunicazioni previste dall’articolo 45 AIMP.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

1 Al fine di verificare il rispetto, da parte dei partecipanti, delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità, l'ente aggiudicatore può, in particolare, richiedere, tenendo conto delle particolarità del mercato, alcune prove menzionate a titolo esemplificativo nell'allegato al presente regolamento.

2. Indipendentemente dalla procedura scelta, può chiedere preliminarmente ai partecipanti, per alcune condizioni di partecipazione menzionate a titolo esemplificativo al punto 1 dell'allegato al presente regolamento, un impegno d'onore che attesti che tali condizioni sono soddisfatte e che le prove richieste saranno trasmesse su semplice richiesta.

3. In una procedura in cui è stato richiesto un impegno d'onore conformemente al comma 2, solo i partecipanti meglio posizionati dopo l'esame delle offerte sono invitati a fornire tutte le prove richieste.

4. L'ente aggiudicatore può in qualsiasi momento effettuare o far effettuare controlli in materia di parità salariale tra uomini e donne. Questo compito è affidato all'ufficio per la politica familiare e la parità.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

1. Nel settore delle costruzioni, al fine di garantire, in particolare, il rispetto delle condizioni di lavoro e il pagamento degli oneri sociali durante l'esecuzione del contratto, l’entità aggiudicatrice richiede all'offerente selezionato e ai suoi subappaltatori l'implementazione di un sistema di controllo tramite una carta professionale emanata da organi paritari, o mediante un mezzo di prova equivalente a tale sistema, che permetta di controllare il personale che lavora nei cantieri.

2. Questo requisito deve essere indicato nel bando di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

1 Il dipartimento è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 1 AIMP, per tenere gli elenchi degli offerenti con la competenza richiesta per ottenere appalti pubblici.

2. Può emanare direttive relative alla gestione degli elenchi e delegare questa gestione alle associazioni professionali interessate, con la competenza di prendere decisioni in materia.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

1. Eccezionalmente, i valori limite fissati all'articolo 10, comma 2 LCMP possono essere superati per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori per i seguenti motivi

a) posizione di specialista che non fa parte dell'organico standard dell'azienda;

b) lavori da eseguire obbligatoriamente durante le vacanze scolastiche;

c) circostanze impreviste non imputabili all'azienda; in questo caso, il superamento del numero di lavoratori e lavoratrici temporanei non può superare il 100% del tetto autorizzato.

2. Le situazioni particolari indicate nel comma primo devono essere oggetto di una comunicazione formale e preventiva all'autorità aggiudicatrice.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO primo Disposizioni generali

Si intende per ondata di calore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 LCMP, condizioni climatiche estreme che implicano una forte esposizione al calore esterno, ovvero una temperatura media giornaliera superiore o uguale a 27°C, per almeno tre giorni consecutivi secondo gli avvisi di ondata di calore emessi da MeteoSvizzera (grado di pericolo 4), e che, considerando le circostanze concrete dei lavori da eseguire, presentano rischi significativi per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 2 Procedura di aggiudicazione

I documenti d'appalto contengono, oltre alle indicazioni enunciate nell'articolo 36 AIMP

a) il metodo di valutazione del criterio del prezzo;

b) le condizioni di pagamento;

c) le condizioni di applicazione della pena convenzionale e il suo importo (art. 7 LCMP);

d) eventualmente, il diritto riservato di aggiudicare le prestazioni sotto condizioni;

e) l'esigenza secondo la quale l'offerente vincitore e i suoi subappaltatori dovranno mettere in atto un sistema di controllo in conformità all'articolo 4.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 2 Procedura di aggiudicazione

1. L'entità aggiudicatrice può fissare, nei documenti di gara, la data entro la quale accetta di ricevere domande e la forma richiesta per l'invio delle stesse.

2. Essa anonimizza tutte le domande relative ai documenti di gara e le mette simultaneamente a disposizione di tutti i concorrenti insieme alle risposte corrispondenti nei giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la consegna delle domande o, se del caso, alla data fissata nei documenti di gara per l'invio delle risposte alle domande.

3. I concorrenti informano immediatamente l'entità aggiudicatrice di qualsiasi errore manifesto identificato nei documenti di gara.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 2 Procedura di aggiudicazione

1 Nelle procedure aperte, selettive o su invito, l’entità aggiudicatrice redige un verbale di apertura di tutte le offerte presentate entro il termine stabilito. Essa decide se l'apertura delle offerte è pubblica o se avviene a porte chiuse.

2. Il verbale menziona almeno i nomi delle persone presenti, i nomi dei soggetti offerenti, la data di presentazione delle offerte e il loro prezzo, nonché le eventuali varianti.

3. Prima dell’aggiudicazione, l’entità aggiudicatrice può comunicare a tutti i soggetti offerenti, d’ufficio o su richiesta, un estratto del verbale di apertura delle offerte con i nomi degli offerenti oscurati.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

Le procedure di concorso e di incarico di studio parallele possono essere organizzate per acquisire tutti i tipi di prestazioni menzionati all'articolo 8, comma 2 AIMP.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1 I concorsi e i mandati di studio paralleli permettono all'entità aggiudicatrice di far elaborare soluzioni diverse, in particolare sotto l'aspetto concettuale, formale, ecologico, economico, funzionale o tecnico.

2. Le procedure di concorso sono organizzate per compiti che possono essere definiti preliminarmente in modo sufficiente ed esaustivo.

3. Le procedure di mandati di studio paralleli sono adatte per compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati solo nel corso della procedura.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

I concorsi e gli incarichi di studi paralleli possono assumere una delle tre forme seguenti

c) concorsi o incarichi riguardanti studi e realizzazione.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1 I concorsi e i mandati di studio paralleli sono oggetto di un avviso di concorso o avviso di mandati di studio paralleli avviato secondo la procedura aperta o selettiva, se il loro valore raggiunge almeno il valore soglia determinante indicato nell'allegato 2 dell'AIMP.

2. Quando questo valore soglia non è raggiunto, i concorsi e i mandati di studio paralleli possono essere oggetto di una procedura su invito.

3. Il numero di partecipanti può essere ridotto nel corso della procedura sulla base di criteri oggettivi se tale possibilità è stata menzionata nel regolamento del concorso o dei mandati di studio paralleli.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1. Il valore dei concorsi corrisponde

a) per il concorso di idee, alla somma totale dei premi;

b) per il concorso di progetti e per il concorso relativo agli studi e alla realizzazione, alla somma totale dei premi, aumentata del valore stimato delle prestazioni definite nel regolamento del concorso che saranno aggiudicate al termine di essi.

2. Nell'ipotesi in cui l'ente aggiudicatore indennizzi la partecipazione a un concorso, il valore di tale indennizzo si aggiunge a quello del concorso.

3. Il valore dei mandati di studio paralleli corrisponde

a) nei mandati di idee, alla somma totale delle indennità;

b) nei mandati di progetti e nei mandati relativi agli studi e alla realizzazione, alla somma totale delle indennità, aumentata del valore stimato delle prestazioni definite nel regolamento dei mandati di studio paralleli che saranno aggiudicate al termine di essi.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1. La giuria è composta da

a) professionisti qualificati in relazione alle prestazioni oggetto del concorso e ai mandati di studio paralleli;

b) altre persone scelte liberamente dall'entità aggiudicatrice.

2. La maggioranza dei membri della giuria deve essere composta da professionisti qualificati.

3. Almeno la metà dei professionisti qualificati devono essere indipendenti dall'entità aggiudicatrice.

4. Per l'esame di questioni particolari, la giuria può avvalersi di esperti.

5. La giuria fornisce una raccomandazione all'intenzione dell'entità aggiudicatrice riguardo l'aggiudicazione di un contratto complementare o il proseguimento delle operazioni. Nell'ambito delle procedure di concorso, essa stabilisce inoltre una graduatoria dei progetti conformi alle condizioni formali e decide l'assegnazione dei premi.

6. Può classificare progetti che non rispettano i punti essenziali dei requisiti descritti nel regolamento del concorso o dei mandati di studio paralleli, oppure raccomandarli per lo sviluppo (menzione)

a) se questa possibilità è stata espressamente menzionata nel regolamento del concorso o dei mandati di studio paralleli, e

b) se è raggiunto il quorum definito nel regolamento del concorso o dei mandati di studio paralleli.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1. Nella procedura di concorso, i progetti presentati all'ente aggiudicatore devono essere presentati in forma anonima. I partecipanti che non rispettano la condizione di anonimato sono esclusi dal concorso.

2. I nomi dei membri della giuria sono indicati nel regolamento del concorso o nei mandati di studio paralleli.

3. L'ente aggiudicatore garantisce il rispetto dell'anonimato fino al momento in cui la giuria ha valutato e classificato i progetti, assegnato i premi e, se del caso, formulato una raccomandazione relativa alla prosecuzione della procedura.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 3 Procedure di concorso e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP)

1 L'ente aggiudicatore definisce nel regolamento del concorso o degli incarichi di studio paralleli in particolare

a) se al vincitore viene aggiudicato un appalto complementare;

b) i diritti dei partecipanti (in particolare i premi, le indennità e le eventuali menzioni).

2. Deve inoltre indicare nel regolamento del concorso o degli incarichi di studio paralleli il diritto a un'indennità supplementare a cui l'autore del progetto può aspirare

a) quando è previsto di attribuire un appalto complementare, e

b) quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni

1. l'ente aggiudicatore attribuisce questo appalto a un terzo anche se la giuria aveva raccomandato di attribuirlo all'autore del progetto.

2. l'ente aggiudicatore riutilizza il progetto con l'accordo del suo autore, ma senza attribuirgli un appalto complementare.

3. l'ente aggiudicatore rinuncia provvisoriamente o definitivamente a realizzare il progetto.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 4 Statistiche

1. Il servizio di statistica è incaricato di redigere una statistica elettronica sui mercati soggetti agli accordi internazionali.

2. Le entità aggiudicatrici collaborano a tal fine con il suddetto servizio e comunicano i dati relativi ai loro mercati attraverso la piattaforma simap.ch.

3. Il servizio di statistica trasmette la statistica elettronica annuale all'Autorità inter-cantonale per gli appalti pubblici (AiMp), per conto del Segretariato di Stato dell'economia (SECO).

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - CAPITOLO 5 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º febbraio 2025.

2. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nel Compendio della legislazione neocastellana.

ALLEGATO

Prova del rispetto delle condizioni di partecipazione e del soddisfacimento dei criteri di idoneità

L'aggiudicatore può richiedere, in particolare, i documenti menzionati nella presente lista come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione e del soddisfacimento dei criteri di idoneità

1. impegno sull'onore o prova (prova obbligatoria per l'aggiudicatario prescelto secondo gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 2, LCMP) riguardante il rispetto

a) delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro;

b) dell'uguaglianza salariale tra donne e uomini;

c) del diritto ambientale;

d) delle regole di comportamento atte a prevenire la corruzione;

e) del pagamento dei contributi sociali e delle imposte esigibili.

2. attestato (art. 5, comma 1, LCMP) e/o, se del caso, carta professionale (o mezzo di prova equivalente) rilasciata dalla commissione professionale paritaria competente (obbligatorio per l'aggiudicatario prescelto nei mercati di costruzione, art. 4 RELCMP);

3. estratto del registro di commercio;

4. estratto del registro delle esecuzioni;

5. attestato di assicurazione responsabilità civile;

6. bilanci o estratti dei bilanci dell'offerente relativi agli ultimi tre esercizi che hanno preceduto l'appalto;

7. cifra d'affari totale realizzata dall'offerente negli ultimi tre anni che hanno preceduto l'appalto;

8. ultimo rapporto dell'organo di revisione nel caso delle persone giuridiche;

9. garanzia bancaria o assicurativa;

10. attestato bancario che garantisce che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, all'offerente verranno concessi i crediti necessari;

11. prova dell'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;

12. elenco dei principali lavori eseguiti nei cinque anni che hanno preceduto l'appalto;

13. referenze che permettano all'aggiudicatore di verificare che i lavori precedentemente realizzati dall'offerente siano stati eseguiti conformemente e di ottenere, in particolare, le seguenti informazioni: costo dei lavori, data e luogo di esecuzione, parere del precedente aggiudicatore sul corretto svolgimento dei lavori e sulla loro conformità con le regole tecniche riconosciute;

14. nel caso di concorsi di studi, prove dell'adeguatezza delle prestazioni fornite nell'ambito di progetti simili, in particolare in materia di formazione, efficienza e pratica;

15. dichiarazione sul numero e la funzione delle persone occupate all'interno dell'offerente negli ultimi tre anni che hanno preceduto l'appalto;

16. dichiarazione sulle risorse umane, sull'impiego fisso o sul reclutamento temporaneo di queste persone e sui mezzi tecnici di cui l'offerente dispone per eseguire il lavoro previsto;

17. dichiarazione sul numero di apprendisti occupati all'interno dell'offerente durante il periodo precedente l'appalto (ad esempio, quattro anni) e attestato di formazione di apprendisti;

18. diplomi e certificati che attestano le capacità professionali dei collaboratori dell'offerente o dei suoi dirigenti, in particolare dei responsabili previsti per l'esecuzione dell'appalto;

19. estratto del casellario giudiziale dei dirigenti e dei responsabili previsti per l'esecuzione dell'appalto.

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