Art. 9 Legge sugli appalti pubblici (LAPP), del 5 settembre 2023 - Subappalto e noleggio di personale
Art. 9 Legge sugli appalti pubblici (LAPP), del 5 settembre 2023 - Subappalto e noleggio di personale · Subappalto e noleggio di personale
1. L'entità aggiudicatrice può limitare o escludere il ricorso al subappalto o al noleggio di personale nel bando di gara.
2. L'offerente deve indicare nella sua offerta la parte e il tipo di prestazioni che intende subappaltare, i dati completi di tutti i suoi subappaltatori, nonché il ricorso al noleggio di personale.
3. I subappaltatori e le società di noleggio di personale devono soddisfare le stesse condizioni di partecipazione dell'offerente. Il bando di gara può prevedere condizioni di idoneità particolari per i subappaltatori.
4. In caso di cambiamento di subappaltatore durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve informare l'entità aggiudicatrice prima dell'esecuzione delle prestazioni interessate, per approvazione.
5. Il ricorso a sotto- subappaltatori (subappalto di 2° livello) è vietato, salvo se autorizzato dal bando di gara. In ogni caso, il contratto non può essere subappaltato oltre un secondo livello.