6 Finanze - 60 Gestione finanziaria (ÖBG)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
La presente legge si applica all'aggiudicazione di appalti pubblici da parte degli enti appaltanti situati sul territorio cantonale, in complemento all'Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (di seguito: AIMP), del 15 novembre 2019.
Sono esclusi dal campo di applicazione della legislazione sugli appalti pubblici
a) la Banca Cantonale Neocastellana;
b) i fondi pensione, la Cassa Cantonale di Assicurazione Popolare e l’Istituto Cantonale di Assicurazione e Prevenzione (ECAP), quando investono nell'ambito del loro patrimonio finanziario.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'AIMP e dalla presente legge, la procedura in materia di appalti pubblici è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [2].
2. A meno che il bando di gara non disponga diversamente, la lingua della procedura è il francese. L’ente appaltante può escludere un'offerta se questa è presentata in un'altra lingua.
3. Tutte le decisioni menzionate all'articolo 53, comma 1, AIMP possono essere oggetto di ricorso presso il Tribunale cantonale, quando il valore dell'appalto raggiunge la soglia determinante per la procedura su invito. Il tipo di procedura scelto non è determinante.
4. Le decisioni prese nell'ambito di una procedura negoziata secondo l'articolo 21, comma 1, AIMP non sono soggette a ricorso.
5. Fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicazione, la procedura su invito è soggetta alle regole sulla procedura aperta.
1. Le decisioni dell'ente aggiudicatore sono comunicate individualmente a ciascuno dei partecipanti.
2. Nelle procedure aperte e selettive, nonché nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, AIMP soggette ai trattati internazionali, esse sono inoltre pubblicate sulla piattaforma simap.ch.
3. La decisione di aggiudicazione indica almeno il nome dell'aggiudicatario e la tabella finale di valutazione delle offerte. Questa tabella menziona i criteri di aggiudicazione, il prezzo totale dell'offerta selezionata, le ponderazioni e i punteggi ottenuti da ciascun partecipante. Tutti i nomi saranno oscurati, ad eccezione di quelli dell'aggiudicatario e del destinatario della decisione.
4. Quando due o più partecipanti sono a pari merito al termine dell'analisi delle offerte, l'ente aggiudicatore decide liberamente quale partecipante sarà l'aggiudicatario del contratto.
1. Il potenziale aggiudicatario fornisce la prova del rispetto delle convenzioni collettive di lavoro mediante la presentazione di un'attestazione ottenuta presso le commissioni paritetiche istituite dalle suddette convenzioni.
2. Al fine, in particolare, di combattere il dumping salariale, i candidati e i loro subappaltatori che forniscono servizi nel Cantone di Neuchâtel sono tenuti a rispettare le condizioni di lavoro vigenti nel cantone, in particolare le disposizioni sul salario minimo neocastellano o quelle stabilite in una convenzione collettiva di lavoro dichiarata di forza obbligatoria sul territorio cantonale, qualora non esista un equivalente presso la sede o lo stabilimento in Svizzera.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di lavoro costituisce una causa di esclusione del candidato o di revoca dell'aggiudicazione.
1. I concorrenti devono rispettare l'uguaglianza salariale tra donne e uomini.
2. Quando il valore del contratto supera i 30'000 franchi, l'aggiudicatore invita ogni concorrente con possibilità oggettive di ottenere l'aggiudicazione del contratto e che impiega almeno 20 lavoratrici/lavoratori, escludendo dal conteggio gli apprendisti, a fornire un'analisi verificata dell'uguaglianza salariale effettuata in applicazione degli articoli 13a e seguenti della legge federale sull'uguaglianza tra donne e uomini [3].
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, all'uguaglianza salariale tra donne e uomini, nonché al diritto ambientale, l'aggiudicatore include nel contratto stipulato con l'aggiudicatario delle penali contrattuali.
2. Non può essere prevista alcuna penale contrattuale per un ritardo nei lavori dovuto a un'ondata di calore, definita dal regolamento del Consiglio di Stato, o ad altri eventi climatici estremi che impediscono la continuazione dei lavori al fine di proteggere la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
1. L'ente aggiudicatore stabilisce i criteri di aggiudicazione in applicazione dell'articolo 29 AIMP.
2. Per gli appalti non soggetti agli accordi internazionali, l'ente aggiudicatore è incoraggiato a tenere conto del criterio della formazione professionale, in particolare negli appalti negoziati.
1. L'entità aggiudicatrice può limitare o escludere il ricorso al subappalto o al noleggio di personale nel bando di gara.
2. L'offerente deve indicare nella sua offerta la parte e il tipo di prestazioni che intende subappaltare, i dati completi di tutti i suoi subappaltatori, nonché il ricorso al noleggio di personale.
3. I subappaltatori e le società di noleggio di personale devono soddisfare le stesse condizioni di partecipazione dell'offerente. Il bando di gara può prevedere condizioni di idoneità particolari per i subappaltatori.
4. In caso di cambiamento di subappaltatore durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve informare l'entità aggiudicatrice prima dell'esecuzione delle prestazioni interessate, per approvazione.
5. Il ricorso a sotto- subappaltatori (subappalto di 2° livello) è vietato, salvo se autorizzato dal bando di gara. In ogni caso, il contratto non può essere subappaltato oltre un secondo livello.
[4]
L’ente aggiudicatore può escludere un offerente, anche prima dell’esame dei criteri di aggiudicazione, se risulta che quest’ultimo non soddisfa i criteri di idoneità.
1. L'ente aggiudicatore può prevedere, nel bando di gara o nell'invito, che un'offerta sarà esclusa se il suo prezzo supera un importo determinato, che deve essere espressamente indicato nel bando di gara o nell'invito.
2. A condizione che si sia riservato tale diritto nel bando di gara o nell'invito, l'ente aggiudicatore può escludere un'offerta che non abbia ottenuto un minimo di punti in uno o più criteri di aggiudicazione. Questo minimo deve essere espressamente menzionato nel bando di gara o nell'invito.
I servizi dell'amministrazione cantonale, responsabili delle questioni di diritto del lavoro, dell'uguaglianza tra donne e uomini e dell'ambiente o gli organi paritari delle convenzioni collettive di lavoro applicabili, sono competenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, AIMP, per controllare il rispetto delle condizioni enunciate all'articolo 12, commi 1 a 3, AIMP relative alla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, alle condizioni di lavoro, all'uguaglianza salariale tra donne e uomini e al diritto dell'ambiente. L'ente appaltante può consultarli prima dell'aggiudicazione dell'appalto o durante la sua esecuzione.
1 Il Consiglio di Stato nomina all'inizio di ogni periodo amministrativo un centro di competenze sugli appalti pubblici (CCAP) composto da rappresentanti dei servizi dell'amministrazione cantonale interessati agli appalti pubblici.
2. Questo organo è in particolare incaricato
a) di informare e consigliare gli aggiudicatori su questioni di ordine generale e in modo puntuale;
b) di valutare gli effetti della regolamentazione vigente e di proporre le necessarie modifiche.
1 Il Consiglio di Stato designa il dipartimento incaricato dell'applicazione della presente legge.
2. Stabilisce, se necessario, tutte le disposizioni di attuazione necessarie, in particolare riguardo a
a) la procedura applicabile in materia di concorsi e di mandati di studio paralleli (art. 22 AIMP);
b) la tenuta di elenchi di offerenti qualificati (art. 26 e 28 AIMP) e di offerenti sanzionati (art. 45, comma 3, AIMP);
c) la possibilità per l'aggiudicatore di esigere dall'aggiudicatario e dai suoi ausiliari l'implementazione di un sistema di controllo dei lavoratori che consenta di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del pagamento degli oneri sociali durante l'esecuzione del contratto;
d) la designazione dell'autorità competente in materia di sanzioni, istruzioni e annunci previsti dall'articolo 45 AIMP;
e) la tenuta di un elenco dei casi in cui sono state ritirate sovvenzioni (art. 45, comma 5, AIMP);
f) la tenuta di statistiche sugli appalti aggiudicati e la loro comunicazione all'AIMP (art. 50, comma 1, AIMP);
g) la designazione dell'autorità competente per pronunciare l'esclusione dai futuri appalti pubblici ai sensi della Legge federale concernente le misure in materia di lotta contro il lavoro nero (LTN), del 17 giugno 2005 [5];
h) la designazione dell'autorità competente per vigilare sul rispetto dell'AIMP da parte delle entità aggiudicatrici e degli offerenti (art. 62, commi 1 e 2, AIMP);
i) la fissazione dei diritti derivanti dall'attività del CCMP (art. 9, comma 2a, AIMP).
3. Il Consiglio di Stato è autorizzato a
a) concludere accordi con regioni di confine e Stati vicini ai sensi dell'articolo 6, comma 4, AIMP;
b) dichiarare l'adesione e la denuncia dell'AIMP all'autorità intercantonale ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, AIMP.
La presente legge si applica alle procedure per le quali l'appalto è successivo alla sua entrata in vigore o, qualora i contratti siano stipulati senza appalto, quando nessuna offerta viene presentata prima della sua entrata in vigore.
La legge cantonale sugli appalti pubblici (LCAP), del 23 marzo 1999 [6], e il regolamento di esecuzione della legge cantonale sugli appalti pubblici (RELCAP), del 3 novembre 1999 [7], sono abrogati.
La legge sui comuni (LCo) del 21 dicembre 1964 è modificata come segue
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato provvede, se necessario, alla promulgazione e all'esecuzione della presente legge.
2. Fissa la data della sua entrata in vigore.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 15 ottobre 2023.
L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1° gennaio 2024.