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Art. 2 Legge sugli appalti pubblici (LCMP), del 5 settembre 2023 - Eccezioni al campo di applicazione

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria
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Art. 2 Legge sugli appalti pubblici (LCMP), del 5 settembre 2023 - Eccezioni al campo di applicazione · Eccezioni al campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione della legislazione sugli appalti pubblici

a) la Banca Cantonale Neocastellana;

b) i fondi pensione, la Cassa Cantonale di Assicurazione Popolare e l’Istituto Cantonale di Assicurazione e Prevenzione (ECAP), quando investono nell'ambito del loro patrimonio finanziario.

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