Art. 8 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Adjudicatore
Art. 8 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Adjudicatore · Adjudicatore
[8] 1 Sono soggetti alle disposizioni degli accordi internazionali i seguenti enti aggiudicatori
a) i cantoni, i comuni, così come le altre collettività di diritto pubblico cantonali o comunali, nella misura in cui non abbiano carattere commerciale o industriale;
b) Abrogato
c) le autorità, nonché le imprese pubbliche e private che operano mediante un diritto esclusivo o particolare nei settori dell'approvvigionamento idrico, energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Gli unici appalti soggetti al presente accordo sono quelli relativi all'esecuzione, in Svizzera, delle loro funzioni nei settori sopracitati;
d) gli altri enti aggiudicatori secondo i trattati internazionali in vigore.
2. Sono inoltre soggetti alle disposizioni relative agli appalti non soggetti ai trattati internazionali, quando aggiudicano altri appalti pubblici
a) le altre collettività che assumono compiti cantonali o comunali; sono escluse le loro attività di carattere commerciale o industriale;
b) i progetti e le prestazioni che sono sovvenzionati per più del 50 per cento del costo totale da fondi pubblici.
3. Gli appalti ai quali partecipano più enti aggiudicatori di cui ai capoversi 1 e 2 sono soggetti al diritto applicabile al luogo della sede dell'ente aggiudicatore principale. Gli appalti lanciati da un'organizzazione comune sono soggetti al diritto applicabile al luogo della sede di tale organizzazione. Se questa non ha una sede, il diritto applicabile è quello del luogo dove l'attività principale viene svolta o al luogo di esecuzione. Resta riservata una convenzione contraria.
4. Gli appalti di un ente aggiudicatore di cui ai capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non avviene presso la sede dell'ente aggiudicatore, sono soggetti al diritto del luogo della sede dell'ente aggiudicatore o al luogo dell'attività principale.