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Art. 17 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Effetto sospensivo

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 5: Vie legali
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Art. 17 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Effetto sospensivo · Effetto sospensivo

1. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2. Tuttavia, l'autorità di ricorso può, d'ufficio o su richiesta, concedere l'effetto sospensivo a un ricorso, nella misura in cui quest'ultimo appaia sufficientemente fondato e non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.

3. Se l'effetto sospensivo è ordinato su richiesta del ricorrente e sia tale da causare un pregiudizio rilevante, il ricorrente può essere obbligato a fornire, entro un termine ragionevole, garanzie per le spese di procedura e un'eventuale indennità di spese legali. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato dal giudice, la decisione che ordina l'effetto sospensivo diventa inefficace.

4. Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno causato dall'effetto sospensivo se ha agito con dolo o con grave negligenza.

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