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Art. 14 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Conclusione del contratto

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 4: Procedura
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Art. 14 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Conclusione del contratto · Conclusione del contratto

1. Il contratto può essere concluso con l'aggiudicatario solo dopo la scadenza del termine di ricorso e, in caso di ricorso, solo se l'autorità giurisdizionale cantonale non ha concesso al ricorso l'effetto sospensivo.

2. Se una procedura di ricorso è in corso senza che l'effetto sospensivo sia stato pronunciato, l'aggiudicatore informa immediatamente l'autorità giurisdizionale della conclusione del contratto.

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