Art. 13 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Le disposizioni di esecuzione cantonali
Art. 13 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 · Le disposizioni di esecuzione cantonali
[13] Queste disposizioni esecutive cantonali devono garantire
a) le pubblicazioni obbligatorie; nonché la pubblicazione dei valori soglia;
b) il ricorso a specifiche tecniche non discriminatorie;
c) la fissazione di un termine sufficiente per la presentazione delle offerte;
d) una procedura di esame dell'idoneità dei partecipanti secondo criteri oggettivi e verificabili;
e) il riconoscimento reciproco della qualificazione dei partecipanti, iscritti nelle liste permanenti tenute dai cantoni parte del presente accordo;
f) criteri di aggiudicazione idonei a conferire l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) l'aggiudicazione mediante decisione;
h) la notifica e la motivazione sommaria delle decisioni di aggiudicazione;
i) la possibilità di interrompere e ripetere la procedura di aggiudicazione solo per giusti motivi;
j) l'archiviazione.