Legislator Giurisprudenza & Legislazione
601.71 AIMP CH-NE

Art. 10 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AICP), del 25 novembre 1994 - Eccezioni

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 3: Ambito di applicazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (23 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 10 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AICP), del 25 novembre 1994 - Eccezioni · Eccezioni

[10] 1 Il presente accordo non si applica

a) ai contratti stipulati con istituzioni per disabili, opere di beneficenza o istituti penitenziari;

b) ai contratti stipulati nell'ambito di programmi agricoli o di aiuto alimentare;

c) ai contratti stipulati in base a un trattato internazionale, che riguardano un oggetto da realizzare e sostenere congiuntamente;

d) ai contratti stipulati con un'organizzazione internazionale sulla base di una procedura speciale;

e) all'acquisizione di armi, munizioni o materiale da guerra e alla realizzazione di infrastrutture di combattimento e di comando per la difesa generale e l'esercito.

2. L'aggiudicatore non è tenuto ad aggiudicare un contratto secondo le disposizioni del presente accordo

a) quando lo stesso rischia di essere contrario ai buoni costumi o mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici;

b) quando la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o delle piante lo richiede;

c) quando viola i diritti di proprietà intellettuale.

← Art. 9 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 1: Disposizioni generali Art. 11 Accordo Intercantonale sugli Appalti Pubblici (AIPP), del 25 novembre 1994 - Principi Generali →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →