Art. 10 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AICP), del 25 novembre 1994 - Eccezioni
Art. 10 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AICP), del 25 novembre 1994 - Eccezioni · Eccezioni
[10] 1 Il presente accordo non si applica
a) ai contratti stipulati con istituzioni per disabili, opere di beneficenza o istituti penitenziari;
b) ai contratti stipulati nell'ambito di programmi agricoli o di aiuto alimentare;
c) ai contratti stipulati in base a un trattato internazionale, che riguardano un oggetto da realizzare e sostenere congiuntamente;
d) ai contratti stipulati con un'organizzazione internazionale sulla base di una procedura speciale;
e) all'acquisizione di armi, munizioni o materiale da guerra e alla realizzazione di infrastrutture di combattimento e di comando per la difesa generale e l'esercito.
2. L'aggiudicatore non è tenuto ad aggiudicare un contratto secondo le disposizioni del presente accordo
a) quando lo stesso rischia di essere contrario ai buoni costumi o mette in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici;
b) quando la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali o delle piante lo richiede;
c) quando viola i diritti di proprietà intellettuale.