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601.71 AIMP CH-NE

Art. premier Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Scopo

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 1: Disposizioni generali
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Art. premier Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Scopo · Scopo

[1] 1 Il presente accordo mira all'apertura dei mercati pubblici dei cantoni, dei comuni e di altri organi che assumono compiti cantonali o comunali. Si applica anche a terzi, nella misura in cui questi siano obbligati da accordi internazionali.

2. Mira ad armonizzare le regole di aggiudicazione degli appalti conformemente a principi definiti in comune, nonché a trasporre gli obblighi derivanti dall'Accordo sugli Appalti Pubblici (OMC) e dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcune questioni relative agli appalti pubblici.

6 Finanze - 60 Gestione finanziaria - Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2 Accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP), del 25 novembre 1994 - Riserva di altri accordi →

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

TA.2000.165 · ne (art.1 al.2 litt.b et c AIMP)
Improper Exclusion from Public Contract and Procurement Liability
Cited to explain the purpose of Art. 13 lit. f AIMP, which was violated.