Legislator Giurisprudenza & Legislazione
166.10 LNNG CH-NE

Art. 67 Legge sul notariato (LN), del 26 agosto 1996

1 Stato - Popolo - Autorità - 16 Organizzazione giudiziaria - Avvocati e notai - 166 Notai - CAPITOLO 4 Strumentazione degli atti - Sezione 1: Forma degli atti
Apri la fonte ufficiale Atto completo (120 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 67 Legge sul notariato (LN), del 26 agosto 1996

1 Il Consiglio di Stato determina la forma delle modifiche che possono essere apportate al corpo dell'atto.

2. Le modifiche effettuate in un'altra forma non godono della fede pubblica. Se esse influiscono su un elemento essenziale dell'atto, quest'ultimo perde il suo carattere di atto autentico.

← Art. 66 Legge sul notariato (LN), del 26 agosto 1996 - Testo 1 Stato - Popolo - Autorità - 16 Organizzazione giudiziaria - Avvocati e notai - 166 Notai - CAPITOLO PRIMO Statuto della funzione Art. 68 Legge sul notariato (LN), del 26 agosto 1996 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →