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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali (RSFP)

96 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (96)

Art. premier Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Ambito di applicazione Art. 2 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Statuti speciali Art. 3 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Autorità Art. 4 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 4A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Durata Art. 5 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 6 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Forma dell'impegno provvisorio e della nomina Art. 6A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Mobilità dei membri del corpo docente o di direzione nominati nella scolarità obbligatoria Art. 7 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Contratti di diritto privato Art. 8 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Disposizioni particolari Art. 9 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Offerta pubblica di lavoro Art. 10 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 11 Regolamento generale di applicazione della legge sullo stato del pubblico impiego nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Mobilità professionale Art. 12 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Qualità della vita lavorativa Art. 13 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Gruppo di fiducia Art. 13A Regolamento generale di attuazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Assistenza legale e psicologica Art. 14 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Direzione della scuola Art. 14A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Compiti didattici dei membri della direzione della scolarità obbligatoria Art. 14B Regolamento generale di applicazione della legge sullo status della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 14C Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Carico didattico dei membri di direzione nell'istruzione post-obbligatoria Art. 14D Regolamento generale di applicazione della legge sullo stato della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Periodi di insegnamento e ore straordinarie dei membri della direzione Art. 14E Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Sostituzioni Art. 15 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Personale docente Art. 15A Regolamento Generale di Applicazione della Legge sullo Statuto della Funzione Pubblica nell'Istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 15B Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 16 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 17 Regolamento generale d'applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Variazione del carico di insegnamento Art. 18 Regolamento generale di applicazione della legge sullo status del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Riduzione del posto Art. 19 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Regolarizzazione Art. 20 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Duo Art. 21 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Sgravio per motivo d'età Art. 22 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Scarico per indirizzo di classe Art. 23 Regolamento generale di applicazione della legge sullo status della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Agevolazioni speciali Art. 24 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Formazione continua Art. 24A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Formazione professionale continua dei membri della direzione dell'istruzione obbligatoria Art. 25 Regolamento generale d'applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Assenze Art. 26 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Esercizio di una carica pubblica Art. 27 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Organizzazione del lavoro in caso di gravidanza Art. 28 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Principio Art. 29 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Formalità Art. 30 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Modalità di versamento Art. 31 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Principio Art. 32 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Modalità di applicazione Art. 33 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Principio Art. 34 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Personale docente Art. 35 Regolamento generale di applicazione della legge sullo status della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Limitazione delle spese e utilizzo dei trasporti pubblici Art. 36 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Utilizzo di un veicolo privato Art. 37 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Assicurazione Art. 38 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 39 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Corsi di formazione continua Art. 40 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 41 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 42 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Indennità di presenza e retribuzioni per mandato d'autore Art. 43 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Direttive del dipartimento Art. 44 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Assegno mensile Art. 45 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 46 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Personale docente Art. 47 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 47A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 47B Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 47C Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSFP), del 21 dicembre 2005 Art. 47D Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 47E Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 48 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Giornata sindacale Art. 49 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Attività fuori quadro Art. 49A Regolamento generale di applicazione della legge sullo status della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 50 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedi di breve durata Art. 51 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 51A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto del pubblico impiego nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedi di lunga durata Art. 52 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedo di maternità Art. 52A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedo di paternità Art. 52B Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 52C Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedo in caso di ospedalizzazione prolungata del neonato Art. 52D Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 53 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedo di adozione Art. 54 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Congedi sabbatici Art. 55 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Comunicazione Art. 56 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Pensionamento anticipato parziale Art. 57 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Pensionamento differito delle donne Art. 58 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'istruzione (RSten), del 21 dicembre 2005 - Soppressione del posto Art. 58A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 59 Regolamento generale d'applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Reinserimento Art. 59A Regolamento generale di applicazione della legge sullo stato della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 59B Regolamento generale d'applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Rinvio nella scolarità obbligatoria Art. 60 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Informatica Art. 61 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 62 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 63 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Elenco degli insegnanti Art. 64 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 65 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 66 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 67 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 Art. 67A Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Disposizioni transitorie riguardanti l'art. 21 (esonero per età) Art. 67B Regolamento generale d'applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Disposizione transitoria relativa all'art. 18 Art. 68 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell'insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005 - Abrogazione Art. 69 Regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica nell’insegnamento (RSten), del 21 dicembre 2005

Testo normativo (96 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali

[4] 1 Salvo disposizioni legali o regolamentari contrarie, il presente regolamento è applicabile ai membri della direzione e al personale docente

a) degli istituti cantonali d'insegnamento pubblico;

b) degli istituti d'insegnamento pubblico, creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche, e riconosciuti dallo Stato.

2. Il personale docente delle istituzioni per bambini e adolescenti le cui classi sono riconosciute dal Dipartimento della formazione e delle finanze (di seguito: il dipartimento) è anch'esso disciplinato dal presente regolamento, salvo disposizioni legali o regolamentari contrarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali

Il corpo docente e i collaboratori dell'insegnamento e della ricerca dell'Università e delle scuole universitarie professionali sono soggetti in particolare a statuti o a disposizioni particolareggiate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[5] L'autorità di nomina è

a) il dipartimento, per i membri del personale docente e di direzione delle istituzioni cantonali di insegnamento pubblico;

b) il dipartimento, su proposta dei consigli comunali, comitati scolastici o comitati scolastici regionali, per i membri del personale docente e di direzione delle istituzioni di insegnamento pubblico create da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciute dallo Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[6] 1 L'autorità competente a procedere all'assunzione provvisoria del personale docente (di seguito: autorità di assunzione o autorità) è

a) negli istituti cantonali di istruzione pubblica, l'autorità di nomina, o per delega, il servizio delle risorse umane (di seguito: SRHE);

b) negli istituti comunali o intercomunali di istruzione pubblica, il Consiglio comunale, il comitato scolastico o il comitato scolastico regionale o per delega, la direzione della scuola.

2. Le competenze dell'autorità sono esercitate, per gli istituti cantonali di istruzione pubblica, dall'autorità di nomina, o su delega, dal SRHE o dalla direzione dell'istituto, nella misura descritta nell'allegato elenco.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[7] Se la situazione occupazionale lo giustifica, la durata dell'impegno, di due anni, può essere prorogata a cinque anni per il personale docente la cui attività sia parziale (1/3 a 2/3 di posto).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[8] 1 Negli istituti cantonali di istruzione pubblica, l'autorità di nomina fissa la durata della nomina dei membri della direzione. Questa può essere determinata o indeterminata.

2. Negli istituti di istruzione pubblica creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciuti dallo Stato, tale competenza appartiene all'autorità di assunzione.

3. Quando una nomina ha una durata determinata, in linea di massima essa è rinnovata al termine del periodo definito.

4. Quando una nomina non è rinnovata e fatti salvi i casi di revoca per giusta causa e ragioni gravi, l'autorità pone fine ai rapporti di servizio con un avvertimento scritto dato sei mesi di anticipo per la fine di un semestre scolastico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[9] L'incarico provvisorio o la nomina viene comunicato al candidato o alla candidata selezionato-a sotto forma di decisione che indica in particolare la funzione, la data di inizio del servizio, la classe di stipendio e lo stipendio iniziale, previa consultazione dei servizi di insegnamento competenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[10] 1 Nella misura del nuovo incarico occupato, il membro del personale docente o di direzione nominato che eserciterà le sue funzioni per un altro centro scolastico regionale all'interno del cerchio scolastico o per un altro cerchio scolastico conserva il beneficio della sua nomina.

2. Entro un mese dall'assunzione delle nuove funzioni, l'autorità che ha assunto informa l'autorità di nomina del cambiamento di centro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[11] L'autorità assume il personale docente con contratto di diritto privato nei seguenti casi

a) attività molto parziali, ovvero inferiori a un terzo del posto, fatta salva la disponibilità dei posti permanenti;

b) attività temporanee;

c) assenza dei titoli di insegnamento richiesti;

d) abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[12] 1 Di regola, i parenti o affini fino al secondo grado incluso, così come le persone unite da matrimonio, i partner registrati o le persone che convivono, non devono essere assegnati a funzioni che stabiliscono tra loro rapporti di subordinazione diretta.

2. Finché non si raggiunge una rappresentanza equa di uomini e donne, a parità di qualifiche e circostanze personali, sono prese in particolare considerazione le candidature delle persone del sesso sottorappresentato.

3. Per i posti di responsabilità, a parità di qualifiche e competenze professionali, verrà data priorità al sesso sottorappresentato.

4. Nella misura in cui l'organizzazione del lavoro lo consenta, le richieste di occupazione a tempo parziale sono esaminate favorevolmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[13] 1. L'offerta di lavoro pubblico deve essere pubblicata almeno una volta nel Foglio Ufficiale. Una pubblicazione è inoltre effettuata all'interno delle scuole.

2. Essa è inoltre diffusa sul o sui siti internet dello Stato.

3. Con l'autorizzazione del dipartimento, le offerte di lavoro pubblico possono essere pubblicate nei principali quotidiani del cantone, in altri quotidiani o in riviste specializzate.

4. Per l'insegnamento postobbligatorio, il SRHE è l'unico competente per ordinare la diffusione o la pubblicazione dell'offerta di lavoro pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Creazione dei rapporti di servizio

[14] 1 La pubblicazione o la diffusione devono

a) indicare la posizione vacante o da ricoprire, la sua natura, le attività che comporta, la data di inizio, la formazione professionale richiesta, le competenze necessarie e le altre condizioni particolari eventualmente richieste;

b) declinare sistematicamente al maschile e al femminile e per esteso la funzione;

c) indicare, per le posizioni di responsabilità, che le candidature femminili sono vivamente incoraggiate;

d) concedere ai/le candidati/e un termine di almeno 14 giorni dalla data della prima pubblicazione per candidarsi.

2. Quando il posto sarà probabilmente coperto tramite appello, l'offerta lo indica e la sua pubblicazione è limitata alla Gazzetta ufficiale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Risorse a disposizione del personale docente, degli istituti e delle autorità scolastiche

La mobilità professionale è incoraggiata, in particolare attraverso un'informazione adeguata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Risorse a disposizione del personale docente, degli istituti e delle autorità scolastiche

1 Il mantenimento e lo sviluppo della qualità della vita lavorativa sono incoraggiati, in particolare tramite sessioni informative, accompagnamento individuale, gruppi di riflessione o la conduzione di progetti.

2. Risorse, come il Centro di accompagnamento e prevenzione per i professionisti degli istituti scolastici (CAPPES), sono messe a disposizione degli istituti scolastici del cantone e di tutti i professionisti che vi operano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Risorse a disposizione del personale docente, degli istituti e delle autorità scolastiche

[15] 1 Il dipartimento mette a disposizione dei membri del corpo insegnante un gruppo di fiducia per coloro che si considerano vittime di molestie psicologiche o sessuali sul loro luogo di lavoro.

2. I membri di questo gruppo accolgono le persone interessate su loro richiesta, le ascoltano, procedono, se necessario, alla ricerca di informazioni, in particolare tramite audizioni, offrono la loro mediazione e, in caso di fallimento di quest'ultima o se la gravità dei fatti lo richiede, trasmettono la questione all'autorità competente o al dipartimento. In casi particolari, il gruppo di fiducia può invitare interventi esterni.

3. Il gruppo di fiducia è composto da quattro membri, dei quali almeno due dispongono di eccellenti conoscenze dell'ambiente scolastico, un rappresentante di un servizio di insegnamento e un giurista.

4. Per ciascun membro è designato un supplente, per assicurare in particolare che la persona interessata non sia ascoltata da un collega o da un membro dell'autorità da cui dipende.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Risorse a disposizione del personale docente, degli istituti e delle autorità scolastiche

[16] 1 Quando un membro del personale docente e direttivo degli istituti cantonali di istruzione pubblica è vittima di un reato o è oggetto di una denuncia, a causa di un atto grave e significativo avvenuto nell’esercizio delle sue funzioni, può vedersi concedere, su richiesta e alla luce delle circostanze, l'assunzione delle spese per un’assistenza psicologica e giuridica.

2. Il Consiglio di Stato incarica il servizio delle risorse umane di emettere le direttive relative e di decidere sulla presa in carico dell'assistenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[17] 1 I membri della direzione garantiscono l'organizzazione e il buon funzionamento della scuola che dirigono e rappresentano, in virtù dei poteri loro conferiti dalla legislazione scolastica, dal regolamento scolastico e dal capitolato elaborato dall'autorità.

2. La direzione assume altresì la responsabilità pedagogica dell'istituto che dirige entro i limiti fissati dal dipartimento.

3. Il compito della direzione comprende in particolare

a) il controllo della qualità e della regolarità dell'insegnamento nonché dell'applicazione dei programmi e del rispetto dei regolamenti d'esame e di promozione in particolare;

b) il controllo della frequenza dell'insegnamento, così come il mantenimento dell'ordine e della disciplina;

c) l'organizzazione dell'anno scolastico e degli orari, nonché delle sessioni d'esame;

d) l'incoraggiamento al perfezionamento e alla formazione continua;

e) l'instaurazione e il mantenimento di contatti con i genitori, le autorità e gli ambienti interessati alla scuola;

f) la partecipazione ai piani di sviluppo del grado interessato e il coordinamento dei settori d'insegnamento;

g) l'organizzazione e la gestione di attività scolastiche, culturali e sportive specifiche;

h) l'istituzione e il rispetto dei bilanci;

i) la gestione delle risorse umane, fatte salve le competenze di altre autorità;

j) la gestione amministrativa;

4. Il carico didattico che può essere affidato ai membri della direzione è fissato di caso in caso nel capitolato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[18] 1 Il carico didattico che può essere affidato ai membri della direzione della scuola dell'obbligo è stabilito di volta in volta nel capitolato d'oneri.

2. I membri della direzione a tempo pieno possono essere parzialmente sollevati dalle loro attività di direzione per insegnare fino a un massimo del 30% di un posto di insegnamento.

3. I membri della direzione che insegnano oltre il 30% di un posto di insegnamento beneficiano di uno statuto di membro di direzione e di uno statuto di insegnante.

4. Per i collaboratori a tempo parziale che non beneficiano di un doppio statuto ai sensi del comma 3 ma che desiderano insegnare nell'ambito della loro funzione di direzione, la percentuale di insegnamento è calcolata in proporzione al loro tasso di attività di direzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[19] 1 In accordo con il membro della direzione coinvolto, l'autorità può superare la percentuale di insegnamento citata nell'articolo 14a, comma 2, durante un anno.

2. Al termine di quest'ultimo, viene stabilita una misura compensativa al fine di raggiungere un tasso medio di insegnamento del 30% al massimo su un periodo continuativo di tre anni, includendo l'anno del superamento del limite.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[20] 1 L'onere didattico che può essere affidato ai membri della direzione degli istituti cantonali di insegnamento pubblico è stabilito caso per caso nel capitolato d'oneri.

2. I membri della direzione a tempo pieno possono insegnare fino al 20% nell'ambito del loro impegno in qualità di membro della direzione.

3. I membri della direzione a tempo parziale possono insegnare, oltre al loro impegno in qualità di membro della direzione, fino a un massimo del 25% del loro tasso di impegno in qualità di membro della direzione, ma al massimo fino a un posto a tempo pieno. Oltre a un onere didattico del 25% del loro tasso di membro della direzione, essi o esse beneficiano di uno status di insegnante per il surplus.

4. L'articolo 26a, capoversi 3 e 4 del regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 [21] e l'articolo 17 del presente regolamento si applicano per analogia all'insegnamento retribuito a titolo di membro della direzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[22] 1 Nessun periodo di insegnamento o ora straordinaria è pagato ai membri della direzione.

2. Esse possono essere retribuite in caso di circostanze particolarmente eccezionali e su decisione dell'autorità scolastica in materia di istruzione obbligatoria. Una decisione congiunta del servizio responsabile delle formazioni postobbligatorie e del SRHE è necessaria in materia di istruzione postobbligatoria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[23] 1. Le sostituzioni del personale docente effettuate da membri della direzione non danno luogo a compensazione.

2. Sono riservate, in tutti i casi con l'accordo dell'autorità, le sostituzioni durature in un insegnamento che presenta importanti difficoltà di reclutamento e quelle effettuate nel loro tempo libero da membri della direzione impiegati a tempo parziale.

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[24] 1 Il personale docente assume in particolare i seguenti compiti

a) l'insegnamento, basato sugli obiettivi indicati dai piani di studio, le metodologie e i mezzi d'insegnamento ufficiali;

b) i lavori di preparazione, pianificazione, correzione, valutazione e controllo ad essi correlati;

c) le relazioni con i genitori, i rappresentanti legali o gli studenti maggiorenni;

d) la partecipazione alla gestione della classe e al funzionamento dell'istituto;

e) le attività extracurriculari ai sensi dell'articolo 49.

2. Il numero di ore settimanali varia in base al grado o alla natura dell'insegnamento. È stabilito per ogni funzione dal Consiglio di Stato.

3. Secondo le necessità, il personale docente partecipa, in accordo con l'autorità scolastica o la direzione dell'istituto competente, a corsi di perfezionamento, di formazione continua a scopi professionali e di formazione continua in generale (di seguito: la formazione continua) organizzati dal dipartimento o da altre entità riconosciute.

4. Per alcune categorie di insegnanti dell'istruzione professionale, a seconda della natura del loro insegnamento, le attività e il luogo di preparazione delle lezioni sono definiti dalle direzioni delle scuole in accordo con il dipartimento.

5. Per altri obblighi legati all'insegnamento, un capitolato d'oneri è stabilito dall'autorità, previa consultazione con il personale interessato.

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[25] 1 Per un equivalente a tempo pieno, l'orario di lavoro annuale dei membri del personale docente è di circa 1.800 ore e comprende il numero di lezioni impartite così come il tempo dedicato ad altri aspetti della loro funzione.

2. Quando le ore di insegnamento vengono soppresse, i membri del personale docente così liberati sono a disposizione dell'autorità, nel rispetto del loro orario abituale, per svolgere incarichi di carattere pedagogico.

3. Quando l'autorità rende obbligatoria la partecipazione a una riunione dell'istituto a causa della sua importanza, i membri del personale docente convocati partecipano integralmente, indipendentemente dalla loro percentuale di attività. Per le altre riunioni d'istituto, la partecipazione avviene in funzione della percentuale di attività.

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[26] L'indice orario corrisponde al numero di periodi settimanali equivalenti a un tempo pieno.

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[27] 1 L'orario di lavoro di ciascun insegnante è stabilito dall'autorità, in conformità con la legislazione scolastica e la natura del posto.

2. Le lezioni hanno di norma una durata di 45 minuti.

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1. In linea generale, il personale docente non può essere incaricato di un numero di ore superiore a quello assegnato alla sua funzione.

2. Tuttavia, qualora l'organizzazione dell'anno scolastico o l'interesse generale lo richiedano, l'autorità può ridurre o aumentare il numero di ore settimanali di massimo due unità. In tal caso, vengono applicate misure compensative stabilite tra la direzione della scuola e il docente interessato. L'attività complessiva della persona interessata all'interno delle scuole del cantone viene allora presa in considerazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al personale docente impiegato con contratto di diritto privato, per cui è ammessa una variazione del carico di insegnamento di più o meno il 25% del loro tasso di occupazione contrattuale senza dover stabilire un nuovo contratto dopo la risoluzione nel rispetto dei termini contrattuali.

4. I corsi temporanei di formazione continua, organizzati da una scuola e impartiti da un docente della scuola, sono integrati agli obblighi annuali di questa persona a condizione che rappresentino l'equivalente di almeno 39 ore annuali.

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[28] 1 Ogni membro del personale nominato ad almeno un terzo del posto ha il diritto di ottenere una riduzione del suo carico di insegnamento.

2. Il tasso di attività ridotto non può essere inferiore al 50% del tasso di nomina.

3. La domanda di riduzione deve essere presentata per iscritto all'autorità entro e non oltre il 31 gennaio precedente l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. La domanda può essere rinnovata per un anno scolastico aggiuntivo per due volte.

4. Il diritto alla riduzione può essere esercitato nuovamente solo cinque anni dopo la fine dell'ultimo anno scolastico durante il quale il tasso di attività è stato ridotto.

5. Durante il periodo indicato, i membri del personale docente mantengono il loro status precedente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[29] 1 Fino al 31 gennaio dell'anno scolastico al termine del quale la misura di riduzione termina, le persone interessate informano per iscritto l'autorità della loro scelta, ossia

b) mantenimento di un tasso di attività ridotto.

2. L'opzione definita al comma 1, lettera b, deve comportare un adattamento del tasso di nomina.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

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[30] L'insegnamento in duo durante i primi sette anni della scolarità obbligatoria è regolato dall'ordinanza sull'insegnamento a tempo parziale durante i primi sette anni della scolarità obbligatoria, dell'11 dicembre 1989 [31].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[32] 1 Il personale docente beneficia delle riduzioni dell'orario di lavoro per motivi di età come segue

2. Il personale docente pratico della formazione professionale beneficia delle riduzioni dell'orario all'indice 50 per motivi di età come segue

3. L'età di riferimento è quella raggiunta al 31 agosto dell'anno scolastico interessato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[33] 1 Il personale docente titolare di classe della scolarità obbligatoria, con l’eccezione delle istituzioni per bambini e adolescenti, è esonerato da un'ora settimanale per le attività socio-educative negli anni 1 e 2 e da un'ora settimanale negli anni 3 a 11 per le attività di gestione della classe.

2. Il personale docente dei corsi postobbligatori, a cui è affidata una gestione della classe, è esonerato da un'ora settimanale.

3. L'esonero per la gestione della classe può essere ampliato a due ore settimanali per alcune categorie di insegnanti dell'istruzione professionale. L'esonero è determinato in base al numero di alunni della classe sottoposta a gestione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

1. Il dipartimento può concedere agevolazioni speciali agli insegnanti incaricati di compiti particolari.

2. Il dipartimento mantiene un elenco esaustivo, suddiviso per ambito, di queste agevolazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

1 Il dipartimento o altre entità riconosciute organizzano corsi di formazione continua.

2. Il dipartimento determina in quale misura questi ultimi si svolgono durante l'orario di insegnamento e stabilisce le modalità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[34] I membri della direzione della scolarità obbligatoria sono tenuti al perfezionamento professionale necessario per garantire l'efficacia del loro lavoro, in particolare attraverso la Formazione in Direzione di Istituzioni di Formazione (FORDIF).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[35] 1 In caso di assenza per malattia, incidente, servizio militare e protezione civile o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, la persona interessata deve informare imperativamente l'autorità.

2. Quando l'assenza supera tre giorni lavorativi consecutivi, la persona interessata malata o vittima di un incidente deve presentare un certificato medico.

3. In caso di assenza prolungata, un nuovo certificato medico verrà prodotto ogni mese. Il parere del medico cantonale, nelle scuole cantonali, o di un medico-consulente, nelle altre scuole, può in qualsiasi momento essere richiesto dal datore di lavoro.

4. Il medico cantonale e il medico-consulente possono essere ricusati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [36].

5. Le spese risultanti dall'esame medico sono a carico del datore di lavoro salvo che non venga stabilito un abuso da parte della persona interessata.

6. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

[37] 1 L'insegnante che desidera esercitare una carica pubblica deve informare l'autorità, specificando in particolare l'organismo interessato, la carica in questione e il tempo approssimativo necessario per il suo esercizio.

2. Il servizio da cui dipende l'istituto riceve comunicazione dei dati relativi alla carica in questione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Incarichi di insegnamento e disposizioni organizzative

Durante gli ultimi mesi di gravidanza, l'autorità può concedere un allentamento dell'orario o la possibilità di svolgere un compito differente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Assegno complementare

1 Salvo disposizione speciale, l'erogazione dell'assegno complementare è determinata secondo gli stessi criteri stabiliti dalle disposizioni relative agli assegni familiari.

2. L'adempimento di un'obbligazione di assistenza ai sensi dell'articolo 278, comma 2, del codice civile svizzero non dà tuttavia diritto all'erogazione dell'assegno complementare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Assegno complementare

1. **Per beneficiare dell'assegno complementare, le persone interessate devono presentare domanda all'autorità. Sono informate del loro diritto al momento dell'assunzione.**

2. Quando l'avente diritto esercita un'attività parziale presso diversi datori di lavoro che potrebbero versare un assegno complementare della stessa natura di quello definito nell'articolo 58 della legge, è inoltre tenuto a comunicare a quello fra essi che versa l'assegno familiare, l'identità degli altri datori di lavoro, nonché i tassi di attività svolti presso di essi.

3. Se gli elementi determinanti che hanno comportato la concessione di un assegno complementare si modificano nel corso dell'anno, gli aventi diritto sono tenuti a informare l'autorità competente di ogni elemento atto a modificare la decisione di concessione.

4. In assenza dei dati necessari per il mantenimento o il calcolo dell'assegno complementare, il suo versamento può essere sospeso in qualsiasi momento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Assegno complementare

1 Quando due persone possono rivendicare per lo stesso bambino la corresponsione totale o parziale dell'assegno integrativo, questo viene versato a chi riceve l'assegno familiare.

2. Quando un avente diritto svolge un'attività parziale presso più datori di lavoro previsti dal presente regolamento, l'assegno integrativo è versato da chi eroga l'assegno familiare o, in mancanza, da chi esercita l'attività principale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Premio di Fedeltà

[38] 1 La gratifica di fedeltà versata ai membri del personale docente e di direzione degli istituti di istruzione pubblica dopo venti, trenta e quarant'anni di attività ammonta a 2'000 franchi per un posto a tempo pieno.

2. Quando l'avente diritto non ha dedicato tutto il suo tempo alla sua funzione, la gratifica di fedeltà è fissata proporzionalmente al tasso medio di attività degli ultimi dieci anni.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Premio di Fedeltà

[39] 1 Per il calcolo degli anni che danno diritto al premio di fedeltà, si tiene conto degli anni completi di attività ininterrotta trascorsi al servizio dello Stato, di un ente statale o di un istituto di istruzione pubblica, a partire dalla data dell'assunzione con una qualifica diversa da quella di tirocinante o apprendista.

2. Se un membro del personale docente o di direzione ha ottenuto un congedo per dedicarsi ad un'altra attività di carattere temporaneo, il servizio prestato allo Stato, ad un ente statale o ad un istituto di istruzione pubblica prima e dopo tale evento è considerato come ininterrotto.

3. Il pagamento del premio di fedeltà è sospeso se l'autorità di nomina è investita di una procedura di licenziamento per giusta causa o per gravi motivi; al termine della procedura, l'autorità che ha nominato stabilisce il principio, la data e le altre condizioni del versamento del premio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1. Le persone interessate riducono i loro spostamenti allo stretto necessario.

2. L'autorità vigila sull'applicazione di questa regola, in particolare raggruppando i partecipanti e le attività che richiedono uno spostamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1. Il personale docente di un istituto scolastico da cui dipendono diverse scuole o collegi non beneficia di indennità di trasporto per recarsi da un luogo di insegnamento all'altro.

2. Fanno eccezione gli spostamenti nell'ambito di una mezza giornata di lavoro nella misura in cui essi comportano costi aggiuntivi per la persona interessata.

3. Non sono inoltre rimborsate le spese di sussistenza in un raggio di quattro chilometri a partire dal luogo abituale di lavoro, salvo eccezione ammessa dall'autorità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1. Le persone interessate si impegnano a limitare le loro spese di spostamento.

2. Esse utilizzano prioritariamente le possibilità offerte dalle imprese di trasporto pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

[40] L'utilizzo di un veicolo privato durante gli spostamenti professionali deve essere oggetto di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

[41] 1 Il Consiglio di Stato stipula un'assicurazione che copre i danni subiti dai veicoli privati utilizzati conformemente all'articolo 36 in caso di incidente avvenuto durante il servizio.

2. Le clausole del contratto relative alla franchigia sono opponibili al conducente o alla conducente coinvolti.

3. È riservato il caso delle persone dipendenti da un'autorità comunale o intercomunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

Le persone chiamate a spostarsi per motivi di servizio al di fuori del luogo abituale di lavoro hanno diritto a un'indennità che copre le loro spese di trasporto, di sussistenza e di alloggio, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1 La partecipazione a un corso obbligatorio di formazione continua è considerata come uno spostamento professionale e dà diritto alle indennità previste dal presente capitolo.

2. Il caso dei corsi obbligatori organizzati sotto l'egida delle convenzioni intercantonali è riservato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1 Le spese di sussistenza, di alloggio e di trasporto sostenute per i corsi facoltativi di formazione continua che si svolgono nel cantone non sono rimborsabili.

2. È fatto salvo il caso dei corsi facoltativi organizzati sotto l'egida delle convenzioni intercantonali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

1. La partecipazione a corsi facoltativi di formazione continua organizzati fuori dal cantone e riconosciuti dal dipartimento è considerata uno spostamento professionale e dà diritto alle indennità previste, comprese le spese di iscrizione.

2. È riservato il caso di corsi facoltativi organizzati sotto l'egida di convenzioni intercantonali.

3. Per la concessione della parte da parte dello Stato, la partecipazione a un corso facoltativo di formazione continua è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità scolastica competente e del dipartimento.

4. Il dipartimento può inoltre

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

Le indennità di presenza e le retribuzioni per mandato d'autore destinate ai membri del personale docente sono fissate secondo un tariffario stabilito dal dipartimento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Spostamenti e indennità

Il dipartimento stabilisce le disposizioni particolari tramite direttive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 8 Indennità versate al personale docente delle istituzioni per bambini e adolescenti

[42] 1 I compiti complementari legati alla gestione della classe, che corrispondono a uno standard minimo di due ore settimanali e sono definiti dal capitolato d'oneri dei membri del personale delle istituzioni per bambini e adolescenti, danno diritto a un'indennità mensile di 339 franchi, importo di riferimento 2017, con l'adeguamento al rincaro aggiuntivo.

2. I beneficiari del pagamento delle ore supplementari non possono rivendicarla.

3. Le istituzioni per bambini e adolescenti presentano ogni anno al dipartimento l'elenco dei beneficiari dell'indennità definita al comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 8 Indennità versate al personale docente delle istituzioni per bambini e adolescenti

[43]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[44] 1 Il personale docente usufruisce delle vacanze durante le vacanze scolastiche.

2. Durante le vacanze scolastiche, i membri del personale docente gestiscono liberamente il loro tempo di lavoro. Tuttavia, durante la settimana precedente l'inizio del nuovo anno scolastico, gli/le insegnanti possono essere convocati/e dall'autorità per partecipare all'organizzazione del rientro.

3. Altre obbligazioni possono gravare sul personale docente di cui all'articolo primo, comma 2.

4. Se un giorno festivo cade durante le vacanze scolastiche, non viene concesso alcun congedo compensativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[45] 1 Le ferie annuali dei membri della direzione hanno una durata di otto settimane.

2. Per i membri della direzione dell'istruzione obbligatoria che insegnano per più del 30% e che hanno quindi uno status sia di membro della direzione che di insegnante, il numero di settimane di ferie annuali è calcolato in proporzione alla percentuale attribuita a ciascun status.

3. I giorni festivi corrispondono ai congedi.

4. In caso di cessazione del rapporto di servizio, i membri della direzione sono in linea di massima tenuti a usufruire entro la scadenza e in natura del saldo delle loro ferie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[46] L'articolo 14, commi 1 e 3 del regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 [47], si applica per analogia ai membri della direzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[48] L'articolo 16 del Regolamento del personale (RDP), del 9 marzo 2005, si applica per analogia ai membri della direzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[49] 1 Tenuto conto delle proposte delle parti interessate e delle esigenze dell'istituzione o del servizio, il superiore o la superiore fissa il periodo delle vacanze.

2. In caso di frazionamento delle vacanze, uno dei periodi deve comprendere almeno due settimane consecutive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[50] 1 Le ferie per l'anno civile in corso possono essere riportate all'anno successivo solo fino a un massimo di 25 giorni.

2. L'eccedenza non riportata non può dare luogo a compensazione.

3. La capo o il capo del dipartimento o, in materia di insegnamento obbligatorio, l'autorità scolastica, può, per motivi impellenti, derogare a queste disposizioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[51] L'articolo 15, comma 1, lettera b e comma 2 del regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 si applica per analogia ai membri della direzione.

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I membri del personale docente beneficiano di un congedo per partecipare all'assemblea annuale della loro associazione professionale.

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[52] Le attività extracurriculari sono assimilate a giornate scolastiche quando l'autorità ne determina il programma e gli studenti sono posti sotto la direzione di uno o più membri del personale docente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[53] 1 I membri del personale docente a tempo parziale partecipano alle attività extracurriculari in funzione della loro percentuale di attività.

2. Con l'accordo del personale docente a tempo parziale interessato, l'autorità può richiedere la partecipazione integrale a un'attività extracurriculare. In questo caso, il tempo di lavoro supplementare è compensato durante una prossima attività extracurriculare dalla quale il docente interessato è esentato.

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[54] 1 L'autorità è competente per concedere congedi retribuiti o non retribuiti da uno a cinque giorni in casi giustificati.

2. Un congedo retribuito è concesso, in particolare, nei seguenti casi

a) in caso di matrimonio di un titolare di funzione pubblica, o di conclusione da parte sua di un'unione registrata federale o cantonale: 3 giorni;

b) in caso di decesso del coniuge, di un partner registrato, di un parente o affine di primo grado: 3 giorni;

c) in caso di decesso di un parente o affine di secondo grado: da 1 a 3 giorni;

d) abrogato;

e) in caso di trasloco: 1 giorno;

f) in caso di custodia di un figlio malato: da 1 a 3 giorni;

g) in caso di assistenza a un membro della propria famiglia o al partner affetto nella salute: fino a 10 giorni all'anno.

3. Se uno di questi eventi si verifica durante le vacanze della persona interessata o un giorno festivo, non viene concesso alcun congedo compensativo.

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[55] Congedi retribuiti o non retribuiti da sei giorni a un mese possono eccezionalmente essere concessi dall'autorità.

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[56] L'autorità di nomina è competente per concedere congedi retribuiti o non retribuiti di durata maggiore. Essa ne definisce le modalità.

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[57] 1 Il congedo di maternità dura quattro mesi, ossia 122 giorni. Include le vacanze scolastiche e i giorni festivi ad esse collegati e non può essere scaglionato.

1bis Le ferie dei membri della direzione non sono comprese nel congedo di maternità.

2. Comprende un periodo minimo ininterrotto di 98 giorni a partire dal parto.

3. Il saldo del congedo, ossia 24 giorni, può essere condiviso con il padre o il o la coniuge o il o la partner registrato-a, purché l'organizzazione del lavoro lo consenta.

4. Abrogato.

5. L'allattamento del bambino non dà diritto a un congedo supplementare.

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[58] 1 Un congedo di 20 giorni, che non include i giorni festivi, è concesso al padre alla nascita del o dei figli.

2. Salvo circostanze eccezionali, i primi 5 giorni iniziano il giorno della nascita e sono concessi in maniera ininterrotta, esclusi sabato e domenica. Se questo congedo avviene durante le vacanze scolastiche, non è concesso nessun congedo compensativo.

3. Il saldo di 15 giorni deve essere concordato con l'autorità, almeno 20 giorni in anticipo. È preso per settimana intera e distribuito come segue

b) 10 giorni possono essere presi nei 12 mesi successivi alla nascita.

4. Questo congedo deve essere obbligatoriamente fruito in natura e non può dar luogo a una retribuzione in denaro se non è stato possibile esaurirlo.

5. L'articolo 32a, del regolamento generale di attuazione della legge sullo statuto della funzione pubblica si applica per analogia ai membri di direzione.

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[59] 1 Il congedo parentale è stabilito in accordo con l'autorità che ne definisce le modalità, prendendo in considerazione le proposte della persona interessata e assicurandosi che l'organizzazione del lavoro non sia compromessa.

2. Il congedo è ininterrotto e non può essere scaglionato.

3. La richiesta di congedo parentale deve essere presentata all'autorità al più tardi tre mesi prima della data in cui la persona interessata desidera usufruire del congedo.

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[60] 1 In caso di ospedalizzazione prolungata del neonato, ai sensi della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio e maternità (legge sulle indennità per perdita di guadagno, LAPG), del 25 settembre 1952, l'autorità competente concede alla madre, alla fine del suo congedo di maternità, un congedo retribuito di durata equivalente a quella dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 4 mesi.

2. Quando si tratta di una coppia che rientra nel bilancio dello Stato, il congedo può essere condiviso con il padre a condizione che la madre dia il proprio consenso e che la quota del proprio congedo sia di almeno 8 settimane.

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[61] 1 Se il membro del personale docente o di direzione ha diritto ad un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli da 16i a 16m LAPG, ha diritto ad un congedo di assistenza di massimo 14 settimane.

2. Il congedo di assistenza deve essere usufruito entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro inizia a decorrere dal giorno in cui viene erogata la prima indennità giornaliera.

3. Quando entrambi i genitori lavorano, possono richiedere solo un congedo di assistenza di 14 settimane che possono, se del caso, ripartirsi a loro discrezione.

4. Il congedo può essere preso in un'unica soluzione o sotto forma di giorni.

5. Il direttore o la direttrice dell'istituto viene informato/a senza indugio delle modalità con cui viene preso il congedo e di ogni modifica. L'organo di gestione amministrativa e salariale riceve comunicazione dei relativi dati.

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[62] 1 Il congedo di adozione, della durata di quattro mesi e che include le vacanze scolastiche e i giorni festivi ad esse collegati, inizia dalla presa in carico effettiva del minore.

2. È ininterrotto e, in linea di principio, non può essere scaglionato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

[63] 1 L'autorità di nomina è competente per concedere congedi sabbatici alle condizioni previste nell'articolo 75a della legge sullo statuto della funzione pubblica, del 28 giugno 1995 (di seguito: la legge).

2. Negli istituti di istruzione pubblica creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciuti dallo Stato, l'autorità di nomina prende la sua decisione su proposta dell'autorità di assunzione.

3. L'autorità e la persona interessata ne stabiliscono le modalità mediante convenzione.

4. Il dipartimento elabora la documentazione necessaria alla preparazione e all'attuazione dei congedi, in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni professionali e i servizi statali competenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 9 Ferie e congedi

L'autorità comunica al servizio competente del dipartimento i congedi concessi e la loro natura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 10 Pensionamento anticipato e differito

1 Con l'accordo dell'autorità, gli insegnanti in età per andare in pensione anticipata possono farlo parzialmente.

2. L'autorità viene informata nelle modalità e termini prescritti dall'articolo 43 della legge.

3. La pensione parziale comporta una riduzione dello stipendio e delle indennità al tasso dell'attività residua.

4. Il passaggio da un grado di attività ridotta a un altro è subordinato a tutte le condizioni previste dal presente articolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 10 Pensionamento anticipato e differito

1 Le donne che desiderano continuare la loro attività oltre l'età stabilita dagli articoli 38 e 39 della legge informano l'autorità sei mesi prima della data del loro pensionamento ordinario.

2. La richiesta specifica la durata prevedibile del prolungamento dell'attività.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 11 Soppressione del posto, priorità all'impegno, dimissioni e licenziamento [64]

[65] 1. Quando un posto viene soppresso, l'autorità di nomina pone fine ai rapporti di servizio della persona che lo ricopre conformemente all'articolo 44 della legge.

2. L'autorità effettua la sua scelta tenendo equamente conto in particolare dell'anzianità, delle circostanze personali e del parere pedagogico della direzione scolastica.

3. Negli istituti di istruzione pubblica creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciuti dallo Stato, l'autorità di assunzione che ha effettuato la sua scelta informa l'autorità di nomina delle sue conclusioni e le trasmette il dossier affinché possa deliberare nel rispetto dei termini legali.

4. La stessa regola è applicabile in caso di riduzione del posto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 11 Soppressione del posto, priorità all'impegno, dimissioni e licenziamento [64]

[66] 1 Negli istituti di istruzione pubblica creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciuti dallo Stato, i membri del personale docente o di direzione nominati, il cui posto è stato soppresso, beneficiano di una priorità nell'assunzione.

2. Questa priorità consente loro di essere assunti prioritariamente in un posto di insegnamento vacante corrispondente al loro profilo, mantenendo il loro status di funzionario pubblico nominato.

3. La priorità nell'assunzione non conferisce il diritto al mantenimento del tasso di attività corrispondente alla nomina; la differenza tra il tasso di attività proposto e il tasso di nomina è soggetta a un aumento del tasso di nomina o a una riduzione di posto ai sensi degli articoli 44 LSt e 58 del presente regolamento.

4. Il diritto alla priorità nell'assunzione è valido fino alla fine dell'anno scolastico successivo a quello in cui il posto è stato soppresso. Alla scadenza di questo termine, se il membro del personale docente o della direzione non è stato collocato, gli vengono versate indennità ai sensi dell'articolo 44 LSt.

5. Quando più titolari di funzione pubblica nominati beneficiano di una priorità nell'assunzione per uno stesso posto di insegnamento vacante, l'autorità effettua la sua scelta tenendo equamente conto, in particolare, dell'esperienza, del risultato del colloquio di lavoro e delle circostanze personali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 11 Soppressione del posto, priorità all'impegno, dimissioni e licenziamento [64]

1 Il dipartimento si adopera per garantire alle persone il cui posto è soppresso un altro posto equivalente in una scuola del cantone o, in mancanza, nel cantone.

2. In caso di necessità, può pubblicare offerte di lavoro pubbliche alle quali solo queste persone sono ammesse a candidarsi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 11 Soppressione del posto, priorità all'impegno, dimissioni e licenziamento [64]

[67] 1 In caso di dimissioni, i membri del personale docente o dirigente devono avvertire per iscritto la loro autorità di assunzione entro il termine prescritto dall'articolo 43 LSt.

2. Una volta informata l'autorità di assunzione, quest'ultima trasmette le dimissioni all'autorità di nomina entro un termine di un mese.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 11 Soppressione del posto, priorità all'impegno, dimissioni e licenziamento [64]

[68] 1 Le procedure di rimando per giustificati motivi o grave ragione sono di competenza dell'autorità di assunzione o, per delega, della direzione scolastica conformemente agli articoli 46 e 80 LSt.

2. Al termine di tali procedure, l'autorità di assunzione trasmette senza indugio il fascicolo con le proprie conclusioni all'autorità di nomina per decisione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 12 Informatica scolastica

[69] 1 Gli utenti dell'informatica scolastica rispettano le disposizioni legali e regolamentari in vigore, nonché i codici di deontologia o le carte che regolano l'uso dell'informatica negli enti o negli istituti che li impiegano. Rispettano in particolare le norme di protezione e sicurezza dei dati, così come il diritto di proprietà intellettuale.

2. Sono particolarmente vietate le seguenti operazioni deliberate

a) la dissimulazione della propria identità o l'uso di quella altrui;

b) il trattamento non autorizzato di dati di altri utenti;

c) l'offesa alla loro personalità e sensibilità, in particolare tramite messaggi, testi o immagini provocatorie, immorali o che ledono l'onore;

d) il trattamento di dati illegali, tramite consultazione, scaricamento, archiviazione o diffusione;

e) l'uso o la copia non autorizzata di software;

f) il scaricamento di opere musicali, cinematografiche o altre protette dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 12 Informatica scolastica

[70] 1 I trattamenti di dati effettuati sui computer collegati alla rete pedagogica neocastellana possono essere registrati, al fine di permettere all'ufficio dell'informatica scolastica e dell'organizzazione (di seguito: l'ufficio) di verificare a posteriori che i dati siano stati trattati conformemente alla normativa che disciplina l'utilizzo dell'informatica scolastica. Su richiesta dell'autorità gerarchica competente e qualora esistano indizi di violazione, la verifica può indirizzarsi verso un utente specifico.

2. Quando la verifica mette in evidenza irregolarità puntuali e di scarsa gravità, l'ufficio segnala all'utente interessato. Se le violazioni sono reiterate o gravi, l'ufficio informa direttamente l'autorità gerarchica dalla quale dipende l'utente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 12 Informatica scolastica

[71] Ogni trasgressore delle regole sopra indicate si espone all'esclusione dalla rete. Restano riservate le altre sanzioni, amministrative e penali, nonché le misure di competenza del datore di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 13 Elenco degli insegnanti

[72] 1 Il dipartimento tiene un elenco degli insegnanti privati del diritto di insegnare nelle scuole pubbliche del cantone per decisione passata in giudicato.

2. L'elenco contiene

f) l'autorità che ha pronunciato la destituzione e la sua durata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 13 Elenco degli insegnanti

1. Il dipartimento informa ogni docente della sua iscrizione all'elenco o della cancellazione della sua iscrizione.

2. La persona interessata beneficia dei diritti garantiti dalla legislazione sulla protezione della personalità, in particolare il diritto di consultare le informazioni che la riguardano, di cancellare le menzioni inutili e di rettificare i dati inesatti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 13 Elenco degli insegnanti

Il dipartimento cancella d'ufficio i dati dall'elenco

d) in caso di decesso di quest'ultima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 13 Elenco degli insegnanti

1 Il dipartimento comunica senza indugio ogni iscrizione, rettifica e cancellazione dalla lista cantonale alla Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica, la quale mantiene un elenco intercantonale delle revoche del diritto di insegnamento pronunciate in Svizzera.

2. Su richiesta scritta, il dipartimento può comunicare dati riguardanti casi specifici alle autorità ed istituzioni scolastiche neocastellane, quando tale comunicazione è necessaria per l'esecuzione del loro compito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 14 Disposizioni finali

[73]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 14 Disposizioni finali

[74] 1 La nuova griglia riguardante le esenzioni per età entra in vigore a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.

2. Il personale docente a tempo pieno, assunto prima del 31 dicembre 2016, che ha compiuto 60 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, beneficia di tre periodi di esenzione a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.

3. Il personale docente a tempo pieno, assunto prima del 31 dicembre 2016, che ha compiuto 61 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, beneficia di tre periodi di esenzione a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019.

4. I commi 2 e 3 si applicano per analogia ai maestri di pratica nella formazione professionale, fatta salva l’eccezione del numero di periodi di esenzione aumentato a quattro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 14 Disposizioni finali

[75] Il termine previsto all’articolo 18, comma 3 del presente regolamento è prorogato fino al 15 febbraio 2019 per l’anno scolastico 2019-2020.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 14 Disposizioni finali

Sono abrogati

a) il regolamento degli insegnanti, del 3 luglio 1996 [76];

b) il decreto concernente lo statuto del personale docente nominato che esercita un'attività parziale nelle scuole pubbliche, del 19 dicembre 1983 [77];

c) il decreto concernente gli obblighi dei membri della direzione delle scuole primarie e secondarie di grado inferiore, del 7 dicembre 1987 [78];

d) il decreto concernente l'insegnamento a tempo parziale nelle scuole dell'infanzia pubbliche, dell'11 dicembre 1989 [79];

e) il decreto relativo alle indennità di presenza e alle retribuzioni per mandato d'autore servite ai membri del personale docente delle scuole cantonali e comunali, del 17 febbraio 1993 [80];

f) l'articolo 4 e gli articoli 30, comma 2, e 32, comma 5, del regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica, del 9 marzo 2005 [81];

g) gli articoli 9 a 12 e 20-21 del regolamento concernente le indennità versate ai titolari di funzioni pubbliche, del 20 dicembre 2002 [82].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 14 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2006.

2. Sarà pubblicato nel Foglio Ufficiale e inserito nel Raccolta della Legislazione neocastellana.

Allegato [83]

(RSten, art. 4, co. 2)

Elenco riepilogativo della ripartizione delle competenze tra la direzione dell’istituto e il SRHE

Competenza

Direzione dell’istituto

SRHE

Capitolo

Articolo

Nota marginale

2

7

Contratti di diritto privato

Contratti di sostituzione di meno di un mese

Contratti di sostituzione di più di un mese

4

16

Carico orario

17

Variazione del carico di insegnamento

19

Regolarizzazione

21

Sgravio per motivi di età

25

Assenze

26

Esercizio di un incarico pubblico

27

Organizzazione del lavoro in caso di gravidanza

5

29

Formalità

6

31

Principio

7

33

Principio

34

Personale docente

36

Utilizzo di un veicolo privato

9

46

Personale docente

47a

Calcolo del diritto alle ferie

47b

Perdita del diritto alle ferie

49

Attività extracurricolari

50

Congedi di breve durata

51

Altri congedi

52

Congedo di maternità

52a

Congedo di paternità

52b

Congedo parentale

52c

Congedo in caso di ospedalizzazione di un neonato

54

Congedo sabbatico

10

56

Pensionamento anticipato parziale

57

Pensionamento posticipato delle donne

REGOLAMENTO GENERALE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLO STATUTO DEL PUBBLICO IMPIEGO NELL'INSEGNAMENTO (RSTen)

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