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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizione generale (VDB)

29 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (29)

Art. premier Regolamento del personale (RDP), del 9 marzo 2005 - Ambito di applicazione Art. 2 Regolamento dei Funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Durata Art. 3 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Modalità Art. 4 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Restrizioni Art. 5 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Controllo Art. 6 Regolamento dei Funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Saldo a fine mese Art. 7 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Congedi Compensativi Art. 8 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Saldo alla fine dei rapporti di servizio Art. 9 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Straordinari Art. 10 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Norme particolari per determinate funzioni Art. 11 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Giorni festivi Art. 12 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Compensazione Art. 13 Regolamento degli impiegati (RDI), del 9 marzo 2005 - Diritto Art. 14 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Calcolo del diritto alle ferie Art. 15 Regolamento del personale (RDP), del 9 marzo 2005 Art. 16 Regolamento del personale (RDP), del 9 marzo 2005 - Perdita del diritto alle vacanze in caso di assenza Art. 17 Regolamento dei Funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Pianificazione delle Ferie Art. 18 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Riporto delle ferie a fine anno Art. 19 Regolamento del personale (RDP), del 9 marzo 2005 - Organizzazione interna Art. 20 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Incentivazione dello sviluppo professionale Art. 21 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Ruolo del o della capo/a servizio Art. 22 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Trattamento delle candidature Art. 23 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Pensione anticipata parziale Art. 24 Regolamento dei Funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Conseguenze di un trasferimento per giusti motivi Art. 25 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Ergonomia Art. 26 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Riporto delle ferie Art. 26A Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 Art. 27 Regolamento dei Funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Abrogazione Art. 28 Regolamento dei funzionari (RDF), del 9 marzo 2005 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (29 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizione generale

1. Fatto salvo quanto disposto da altre norme legali o regolamentari, il presente regolamento si applica ai funzionari dell'amministrazione cantonale.

2. Sono considerati funzionari i membri del personale designati all'articolo 3, lettere a e b, della legge sullo statuto della funzione pubblica, del 28 giugno 1995 (di seguito: LSt), nonché i membri del personale amministrativo degli istituti cantonali di istruzione pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

[2] 1 L'orario di lavoro di riferimento abituale corrisponde a una durata settimanale di 41 ore, ovvero a una durata giornaliera di 8 ore e 12 minuti.

2. In caso di attività esercitata a tempo parziale, l'orario di riferimento è determinato in accordo con il o la responsabile del servizio e comunicato al servizio del personale (di seguito: servizio delle risorse umane).

3. La distribuzione periodica delle ore di lavoro dei titolari di funzione pubblica la cui attività è influenzata dalle stagioni, dal tempo o da altri fattori particolari può essere modificata in funzione di circostanze speciali o secondo le condizioni fissate dal servizio delle risorse umane.

4. Il o la titolare di funzione pubblica può richiedere la modifica della distribuzione periodica delle ore di lavoro per consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare. In quanto i bisogni dei fruitori, i bisogni del servizio e gli interessi dei collaboratori dell'entità lo permettano, il o la responsabile del servizio può autorizzarlo, con l'accordo del servizio delle risorse umane.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

[3] 1 La presenza è obbligatoria in linea di principio dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 16:00 (orario bloccato).

2. Una pausa di una durata minima di 30 minuti deve essere osservata tra le 11:00 e le 14:30.

3. Ogni funzionario stabilisce liberamente il saldo della durata del lavoro tra le 6:30 e le 19:00.

4. Il o la capo-servizio può autorizzare una deroga all'orario normale di lavoro

a) se il titolare della funzione pubblica lo richiede per motivi di conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

b) se le esigenze del servizio lo giustificano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

1. Se l'andamento del servizio lo richiede, il o la comandante del servizio può limitare per tutto o parte del personale la libertà di scelta prevista nell'articolo precedente.

2. Egli o ella può in particolare stabilire un orario determinato nell'ambito delle prescrizioni applicabili alla durata del lavoro e alla compensazione delle ore di lavoro straordinario e organizzare una rotazione per garantire una permanenza indispensabile.

3. Se le restrizioni in questione limitano gravemente e durevolmente la libertà di scelta del funzionario o della funzionaria, esse non possono entrare in vigore, in caso di contestazione, se non previa consultazione del servizio delle risorse umane e decisione del o della capo/a del dipartimento.

4. Il o la capo/a del servizio può anche limitare la libertà di scelta di una persona del proprio servizio se quest'ultima si dimostra incapace di gestire il proprio tempo di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

1. Ogni dipendente pubblico deve utilizzare i mezzi di controllo messi a sua disposizione.

2. Per il resto, la gestione dell'orario di lavoro è soggetta a direttive del servizio delle risorse umane.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

1 La differenza tra le ore di lavoro dovute e l'orario di lavoro effettivamente svolto può liberamente variare alla fine di ogni mese tra 100 ore in più e 10 ore in meno. Questo saldo viene riportato sul mese successivo, rispettivamente sull'anno civile successivo.

2. Solo il limite positivo di 100 ore menzionato nel paragrafo precedente è ridotto proporzionalmente al tasso di attività dei titolari di funzioni pubbliche che lavorano a tempo parziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

[4] 1 La differenza tra il tempo di lavoro dovuto e il tempo di lavoro effettuato dà diritto a congedi compensativi.

2. I congedi compensativi sono presi per giornate intere o mezze giornate.

3. Il numero di congedi compensativi non deve superare 10 giornate intere o 20 mezze giornate per anno civile, non riportabili da un anno all'altro.

4. Il loro numero è ridotto proporzionalmente al tasso di attività dei titolari assunti a tempo parziale.

5. Il momento della loro fruizione deve essere fissato in accordo con il o la responsabile del servizio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

1. In caso di cessazione definitiva dei rapporti di servizio, il tempo di lavoro effettuato deve corrispondere al tempo di lavoro dovuto.

2. Un saldo ore positivo deve essere pagato se le esigenze del servizio non hanno consentito la compensazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

**1. Le ore straordinarie corrispondono alla differenza tra il tempo di lavoro effettuato e il tempo di lavoro dovuto che non può essere né riportato né compensato in applicazione della normativa relativa all'orario flessibile.**

**2. Fatti salvi i casi di emergenza, devono essere ordinate dal o dalla capo/a del servizio, che ne stabilisce in anticipo il numero e il periodo nel corso del quale sono richieste. Il o la capo/a del dipartimento da cui dipende il servizio interessato deve autorizzarne preventivamente l'esecuzione, pena la loro non riconoscimento.**

**3. Le ore straordinarie devono essere compensate con un congedo di pari durata, ma in ogni caso devono essere fruite prima della cessazione del rapporto di servizio. Possono dare luogo a una retribuzione in denaro solo su richiesta motivata del o della capo/a del servizio al o alla capo/a del dipartimento interessato.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Orario di lavoro

[5] 1 I segretari generali e i capi servizio gestiscono liberamente il loro tempo di lavoro.

2. Gestiscono altresì liberamente il loro tempo di lavoro i titolari che occupano funzioni direzionali ed esposte che impongono un ritmo di lavoro sostenuto e irregolare, frequentemente disturbato da urgenze e imprevisti, in particolare manifestazioni o rappresentazioni. Queste funzioni sono elencate in modo esaustivo nella tabella allegata al regolamento relativo alle obbligazioni connesse a determinate funzioni dell’amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 [6].

3. Questi funzionari non sono soggetti alle disposizioni che regolano le modalità dell’orario di lavoro e il controllo del tempo di lavoro.

4. Le ore di lavoro effettuate da questi funzionari in aggiunta alla durata del lavoro di riferimento non danno diritto ad alcuna compensazione.

5. Il Consiglio di Stato può, tuttavia, concedere indennità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Giorni festivi

1 Il personale è in congedo e gli uffici e i laboratori dell'amministrazione sono chiusi per l'intera giornata

– il 24 dicembre, il giorno di Natale e il 26 dicembre.

2. Quando alcuni giorni di congedo cadono di sabato o di domenica, il Consiglio di Stato concede dei congedi compensativi nella misura in cui i giorni di congedo, esclusi il sabato e la domenica, rappresentano effettivamente un totale inferiore a dieci giorni all'anno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Giorni festivi

I funzionari che, nell'ambito del loro orario regolare, devono lavorare nei giorni festivi hanno diritto ad almeno due giorni di riposo alla settimana e, ogni mese, a due domeniche o giorni festivi liberi e a due giorni di riposo consecutivi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

[7] 1 I funzionari hanno diritto ai seguenti giorni di ferie retribuiti per ogni anno civile

d) a partire dai 60 anni, 35 giorni lavorativi.

2. I funzionari hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie se, prima di aver raggiunto l’età di 50 anni, hanno accumulato 25 anni completi di servizio svolto ininterrottamente presso lo Stato, un ente statale o un'istituzione di istruzione pubblica in qualità diversa da quella di tirocinante o apprendista.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

1. Il diritto alle ferie si calcola in base al tempo di attività svolto.

2. Quando si verifica un evento che modifica il diritto alle ferie, il nuovo diritto nasce il primo giorno del mese in cui l'evento ha luogo.

3. Il funzionario che inizia o termina il servizio statale nel corso dell'anno ha diritto, per quell'anno, a un numero di giorni di ferie proporzionale al suo tempo di attività.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

1 Non sono considerati come vacanze

a) i giorni festivi;

b) i giorni o frazioni di giorni durante i quali il funzionario è affetto da problemi di salute, a partire dal quarto giorno consecutivo, se la malattia o l'incidente si è verificato durante le vacanze.

2. In quest'ultimo caso, l'incapacità di salute deve essere comprovata mediante la presentazione di un certificato medico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

1. La durata delle ferie dei funzionari è ridotta in caso di assenza.

2. Non sono considerate assenze ai sensi della presente disposizione i giorni derivanti dalla concessione di congedi di breve durata, di maternità e di paternità, di adozione e di presa in carico di un bambino gravemente affetto nella salute, i giorni destinati ad adempiere al servizio militare o di protezione civile obbligatoria, nonché i giorni dedicati all'esercizio di un incarico pubblico entro i limiti fissati all'articolo 31 LSt.

3. Quando, per ragioni diverse da quelle menzionate al comma precedente, le assenze di un funzionario raggiungono un totale di 120 giorni durante gli ultimi dodici mesi, i giorni di assenza ulteriori non generano più diritto alle ferie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

1. Tenendo conto delle proposte degli interessati e delle esigenze del servizio, il/la capo/a del servizio fissa il periodo delle ferie.

2. In caso di frazionamento delle ferie, uno dei periodi deve essere pari ad almeno 2 settimane consecutive.

3. Quando le ferie sono di 30 giorni lavorativi o più e le esigenze del servizio lo richiedono, il/la capo/a del servizio può esigere che esse siano frazionate in almeno due periodi.

4. In caso di cessazione dei rapporti di servizio, i funzionari sono in linea di principio tenuti a prendere in anticipo e in natura il saldo delle loro ferie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Vacanze

[8] 1. Le ferie per l'anno civile in corso possono essere riportate all'anno successivo solo fino a un massimo di 25 giorni.

2. L'eccedenza non è riportabile da un anno all'altro.

3. L'eccedenza non riportata non può dar luogo a compensazione.

4. Il Consiglio di Stato può, per motivi imperiosi, derogare a queste disposizioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Formazione

1. Il servizio delle risorse umane organizza corsi la cui frequenza può essere imposta ai funzionari quando sono necessari per l'adempimento del servizio o della funzione.

2. La partecipazione a corsi facoltativi è subordinata all'accordo del/della capo/a servizio quando supera i due giorni all'anno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Formazione

1 Quando un funzionario desidera perfezionare la sua formazione, lo Stato può aiutarlo finanziariamente o mettere a sua disposizione del tempo, a condizione che la formazione in questione sia correlata alla funzione.

2. L'aiuto accordato può essere accompagnato da condizioni stabilite per convenzione, quando il sostegno si protrae per diversi mesi.

3. In ogni caso, è richiesto il parere favorevole del/della capo/a servizio.

4. L'articolo 10, comma 3, LSt è riservato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Formazione

1 Il o la capo del servizio informa i propri collaboratori dell'offerta formativa, indipendentemente dal loro grado di attività. Li incoraggia a usufruirne.

2. Egli o ella può imporre loro di partecipare ad altri corsi o seminari. Il servizio delle risorse umane ne è informato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Altre disposizioni

1. Le candidature sono indirizzate al servizio delle risorse umane.

2. Il servizio delle risorse umane trasmette i fascicoli di candidatura al servizio da cui dipende il posto in questione al fine di operare una selezione dei candidati.

3. Quando il posto implica un'assunzione provvisoria o un'assunzione con contratto di diritto privato, le candidature selezionate sono trasmesse al servizio delle risorse umane che procede all'assunzione.

4. Le domande di nomina sono trasmesse al Consiglio di Stato dal dipartimento interessato, accompagnate dal parere del servizio delle risorse umane.

5. Sono riservati i casi in cui l'assunzione provvisoria e la nomina sono regolati da disposizioni speciali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Altre disposizioni

1 Con l'accordo dell'autorità di nomina e purché il funzionamento del servizio non sia compromesso, i funzionari in età di prendere un pensionamento anticipato possono prenderlo parzialmente.

2. L'autorità di nomina deve essere informata nelle forme e nei termini prescritti all'articolo 43 LSt.

3. Il pensionamento parziale comporta una riduzione dello stipendio e delle indennità al tasso dell'attività residua.

4. Il passaggio da un grado di attività ridotta a un altro è subordinato a tutte le condizioni previste dal presente articolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Altre disposizioni

1 In caso di trasferimento ad un altro posto o funzione ordinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, LSt, il nuovo trattamento iniziale viene fissato nei limiti della classificazione di tale funzione.

2. Di norma, il trasferimento comporta un nuovo impegno provvisorio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 Altre disposizioni

1. I posti di lavoro sono allestiti in modo adeguato secondo le raccomandazioni della Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

2. Le difficoltà legate a una sistemazione inadeguata del posto di lavoro devono essere segnalate al/alla capo/a del servizio, che prende tutte le misure utili per porre rimedio ai vizi riconosciuti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

1. Al 31 dicembre 2004, ogni funzionario riporta il totale dei giorni di ferie acquisiti a tale data all'anno 2005.

2. Per gli anni successivi e finché il saldo delle ferie riportato al 31 dicembre 2004 rimane superiore a un diritto annuale, il funzionario non può trasferire il saldo delle ferie dell'anno civile in corso all'anno successivo.

3. Il saldo non riportato non dà diritto ad alcun compenso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

[9] I funzionari il cui posto scompare dall'elenco relativo alla gestione libera del tempo di lavoro beneficiano, a titolo personale, del mantenimento del regime di liberazione del loro tempo di lavoro fino al 31 dicembre 2020.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

Il regolamento dei funzionari, del 15 gennaio 1996 [10], è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 7 Disposizioni transitorie e finali

1 Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1º gennaio 2005.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

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