1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
Il presente decreto ha per scopi di
a) regolamentare i posti di apprendistato AFP e CFC e quelli degli stagisti che preparano una maturità professionale all'interno dell'amministrazione cantonale;
b) fissare lo stipendio degli apprendisti e degli stagisti che preparano una maturità professionale nei servizi dell'amministrazione cantonale.
1 Le presenti disposizioni si applicano all'amministrazione cantonale, agli istituti cantonali di istruzione pubblica, al potere giudiziario, al controllo cantonale delle finanze (di seguito: CCFI) e al segretariato generale del Gran Consiglio, fatte salve le competenze proprie di queste entità.
2. I partner incaricati di compiti pubblici dell'amministrazione cantonale possono partecipare alla formazione degli apprendisti e degli stagisti che preparano una maturità professionale e quindi beneficiare dell'infrastruttura proposta, alle condizioni fissate dal servizio delle risorse umane dello Stato (di seguito: SRHE).
1. Il SRHE è autorizzato a formare apprendisti e stagisti che preparano una maturità professionale nel campo commerciale. Decide dei luoghi di occupazione conformemente alle disposizioni legali applicabili alle formazioni interessate.
2. In tutti gli altri ambiti, il SRHE richiede un'autorizzazione per formare al Servizio delle formazioni postobbligatorie e dell'orientamento (di seguito: SFPO).
I posti di apprendistato sono pubblicati sul sito d’orientation.ch, nonché su quello dello Stato, che pubblica anche le offerte di stage.
1. La responsabile o il responsabile del servizio o dell'entità interessata comunica al SRHE la formatrice o il formatore in azienda (FFE) incaricato del monitoraggio dell'apprendista o del tirocinante.
2. La o il FFE è scelto- a sulla base delle sue competenze e qualifiche in modo da rispettare i requisiti legali. Un FFE è designato, almeno, per ogni persona in formazione. L'apprendista o il tirocinante deve essere supervisionato e monitorato durante l'intera formazione pratica.
3. La o il FFE segue i corsi proposti alle formatrici e ai formatori in azienda.
1. La SRHE stipula il contratto di apprendistato o di stage e lo presenta per la firma alle parti. Il salario è a carico della SRHE.
2. Il contratto è approvato dal SFPO.
3. Le condizioni di lavoro sono quelle applicabili ai funzionari pubblici.
1. Qualsiasi modifica del contratto deve essere decisa in accordo con il SRHE e comunicata al SFPO.
2. Il SRHE consulta il SFPO prima di prendere qualsiasi decisione di rescissione del contratto.
1. Il costo dei corsi interaziendali richiesti dalle ordinanze di formazione è a carico del SRHE.
2. Il costo dei corsi interaziendali è a carico dei partner dell’amministrazione cantonale menzionati all'articolo 2, comma 2.
1. È richiesta una quota minima del 7% di apprendisti per l'intera amministrazione.
2. Questo tasso si calcola sulla base degli effettivi in equivalenti a tempo pieno (ETP) del mese di giugno dell'anno precedente all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, del personale amministrativo e operativo dell'amministrazione cantonale, del potere giudiziario, degli istituti cantonali di istruzione pubblica, del CCFI e della segreteria generale del Gran Consiglio.
3. Le altre formazioni o altri stage, in particolare gli stage di maturità professionale post-diploma, nelle scuole superiori (SS) o nelle alte scuole specializzate (HES), non sono presi in considerazione nel conteggio degli apprendisti.
La ripartizione interna dei posti di apprendistato all'interno dell'amministrazione cantonale è definita dalle segretarie e dai segretari generali e dai servizi dei dipartimenti interessati, in collaborazione con il SRHE. Il SFPO può essere associato a questo processo.
1 La SRHE si occupa della procedura di assunzione degli apprendisti nel settore commerciale. Si occupa della selezione dei candidati e della loro collocazione nel servizio competente. Si assicura che gli apprendisti possano frequentare diversi servizi.
2. Le entità si occupano della procedura di assunzione e della selezione dei candidati delle altre professioni. Si assicurano che gli apprendisti possano frequentare, per quanto possibile, diversi servizi.
1. Lo stipendio (valore 2013) degli apprendisti è il seguente
- 1'640 franchi al mese per il 4° anno.
2. Gli apprendisti ricevono una tredicesima mensilità nel mese di dicembre. Quando l’apprendistato inizia o termina nel corso dell’anno, la parte della tredicesima mensilità è calcolata in proporzione al tempo lavorato (pro rata temporis).
3. Il diritto all’indennità di rincaro è regolato conformemente all’articolo 56 LSt, per analogia.
**Alla fine dell'anno scolastico, un premio di rendimento può essere erogato dal SRHE su presentazione delle pagelle che attestano una media pari o superiore a 5,2:**
Media dei voti
Fine del 1° anno
Fine del 2° anno
Fine del 3° anno
Fine del 4° anno
5,2 a 5,49
CHF 80,00
CHF 120,00
CHF 180,00
CHF 200,00
5,5 a 5,7
CHF 100,00
CHF 150,00
CHF 250,00
CHF 270,00
oltre 5,7
CHF 120,00
CHF 200,00
CHF 300,00
CHF 320,00
1 La o il FFE stabilisce un piano di formazione in conformità con l'ordinanza di formazione che disciplina la professione interessata. Fornisce agli apprendisti il supporto necessario e contatta senza indugio l'SRHE per qualsiasi questione legata al sostegno. L'SRHE si rivolge al SFPO in caso di difficoltà.
Le SRHE stabilisce le modalità mediante direttive.
Le entità si occupano della procedura di assunzione e della selezione dei candidati.
1. Lo stipendio (base 2013) dei tirocinanti che preparano una maturità professionale è di 1'200 franchi al mese.
2. I tirocinanti ricevono una tredicesima mensilità nel mese di dicembre. Quando il tirocinio inizia o termina nel corso dell'anno, la quota della tredicesima mensilità è calcolata pro rata temporis.
3. Il diritto all’indennità di rincaro è regolato conformemente all’articolo 56 LSt, per analogia.
1. Il o la FFE elabora un piano di formazione conformemente all'ordinanza di formazione che disciplina la professione interessata. Egli o ella fornisce ai tirocinanti il supporto necessario e contatta l'istituzione responsabile del contratto di formazione o il SFPO in caso di difficoltà.
2. Il o la FFE è responsabile della redazione dei bilanci e delle valutazioni.
Le SRHE stabilisce le modalità mediante direttive.
Gli atti che regolamentano i posti di apprendistato offerti all'interno dell'amministrazione cantonale, del 9 giugno 2010 [7], e l'atto che fissa i salari degli apprendisti e dei tirocinanti che preparano una maturità professionale in uno dei servizi dell'amministrazione cantonale, del 10 maggio 2006 [8], sono abrogati.
1 Il presente decreto entra in vigore con effetto dal 1° ottobre 2025.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.