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152.511.10 VÖDRTFP CH-NE

Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Oggetto (VÖD)

57 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (57)

Art. premier Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 2 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Nascita e cessazione del diritto alla retribuzione Art. 3 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RFRP), del 9 marzo 2005 - Versamento della retribuzione Art. 4 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Classificazione delle funzioni Art. 5 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 6 Regolamento riguardante le retribuzioni della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Funzionari Art. 7 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 8 Regolamento sui trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Membri della direzione scolastica Art. 8A Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 Art. 9 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RFRP), del 9 marzo 2005 Art. 10 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Personale docente Art. 11 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 Art. 12 Regolamento concernente il trattamento della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 13 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Università Art. 14 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 15 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 16 Regolamento relativo ai trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Funzionari Art. 17-18 Regolamento concernente gli stipendi della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 19 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 20-22 Regolamento riguardante le retribuzioni della funzione pubblica (RFP), del 9 marzo 2005 Art. 23 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 23A Regolamento relativo agli stipendi della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Membri della direzione dell'istruzione obbligatoria Art. 23B Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 23C Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Trattamento iniziale e scaglioni di progressione per i membri della direzione dell'istruzione post-obbligatoria Art. 24 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 - Personale docente Art. 25 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 26 Regolamento concernente i trattamenti del pubblico impiego (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 26A Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 26B Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 26C Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 26F Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 27 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 - Cambio di funzione nell'insegnamento pubblico obbligatorio e post-obbligatorio neocastellano Art. 28 Regolamento riguardante i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 29 Regolamento concernente il trattamento dei dipendenti pubblici (RTFP), del 9 marzo 2005 - In caso di malattia o infortunio Art. 30 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 Art. 31 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - In caso di decesso Art. 32 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 33 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Imputazione delle prestazioni assicurative Art. 34 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Perdita o riduzione del diritto alle prestazioni dello Stato Art. 35 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Cessione di diritti Art. 36 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 37 Regolamento concernente i trattamenti del pubblico impiego (RTPI), del 9 marzo 2005 - Compensazione e trattenuta Art. 38 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Sostituzione in una funzione superiore Art. 38A Regolamento concernente i trattamenti del pubblico impiego (RTPI), del 9 marzo 2005 - Inquadramento della formazione Art. 39 Regolamento relativo ai trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Lavori speciali Art. 40 Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RCFP), del 9 marzo 2005 - Retribuzione speciale Art. 40A Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Servizio di picchetto Art. 40B Regolamento sui trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Classificazione dei membri della direzione Art. 40C Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 40D Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RFP), del 9 marzo 2005 - Casi speciali Art. 40E Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 - Periodi di insegnamento in un'altra funzione Art. 40F Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 40G Regolamento concernente gli stipendi della funzione pubblica (RSFP), del 9 marzo 2005 Art. 41 Regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica (RTFP), del 9 marzo 2005 Art. 41A Regolamento concernente gli stipendi della funzione pubblica (RSFP), del 9 marzo 2005 Art. 41B Regolamento concernente le retribuzioni della funzione pubblica (RFRP), del 9 marzo 2005 - Titolari di un Master in educazione fisica e sportiva Art. 42 Regolamento relativo agli stipendi del servizio pubblico (RTSP), del 9 marzo 2005 - Abrogazione

Testo normativo (57 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Disposizioni generali

1 Il presente regolamento determina il trattamento annuale dei titolari di funzioni pubbliche, conformemente alla tabella allegata alla legge sullo statuto della funzione pubblica, del 28 giugno 1995 (di seguito: LSt).

2. Stabilisce le regole di evoluzione del trattamento, le modalità di pagamento e precisa le condizioni del diritto al trattamento, in particolare in caso di impedimento a lavorare.

3. Regola il diritto al trattamento nei casi particolari.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Disposizioni generali

1 Il diritto al trattamento nasce all'inizio del rapporto di servizio e si estingue con la cessazione degli stessi.

2. Salvo i casi previsti nel capitolo 4 del presente regolamento, il diritto al trattamento cessa in caso di impedimento a lavorare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Disposizioni generali

1. Il trattamento annuo è diviso in tredici parti uguali.

2. Le prime dodici parti sono versate al più tardi il 24 del mese.

3. La tredicesima parte è versata nel mese di dicembre o, in caso di cessazione della funzione nel corso dell'anno, con l'ultimo trattamento.

4. All'inizio e alla fine dei rapporti di servizio, il trattamento del primo e rispettivamente dell'ultimo mese di attività, così come la tredicesima parte del trattamento, sono versati proporzionalmente al tempo di servizio (prorata temporis).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Disposizioni generali

[2] La classificazione di ogni funzione è oggetto di un decreto del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Disposizioni generali

1. Il titolare di una funzione pubblica che dedica solo una parte del suo tempo alle sue funzioni riceve una retribuzione ridotta in proporzione.

2. Le persone incaricate di un posto parziale di insegnamento ricevono una retribuzione calcolata proporzionalmente al numero di lezioni affidate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

**[3] Scala dei trattamenti dei funzionari (base 2013):**

**Classi di trattamento**

| Classe | Minimo (CHF) | Massimo (CHF) |

|-------|-------------|--------------|

| 16 | 137'135.70 | 193'360.70 |

| 15 | 129'441.65 | 182'512.85 |

| 14 | 122'068.70 | 172'116.75 |

| 13 | 115'011.65 | 162'166.55 |

| 12 | 108'253.60 | 152'636.90 |

| 11 | 101'789.35 | 143'522.60 |

| 10 | 95'579.25 | 134'766.45 |

| 9 | 89'677.25 | 126'445.15 |

| 8 | 84'009.25 | 118'452.75 |

| 7 | 78'582.40 | 110'800.95 |

| 6 | 73'393.45 | 103'484.55 |

| 5 | 68'437.85 | 96'497.05 |

| 4 | 63'677.90 | 89'785.80 |

| 3 | 59'144.15 | 83'393.70 |

| 2 | 54'788.50 | 77'251.85 |

| 1 | 52'167.05 | 71'405.10 |

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[4] 1 Per ciascuna classe di trattamento, la retribuzione prevista è divisa in 26 scaglioni la cui valore è definito come segue

- 4 scaglioni (1-4) di un valore del 2% del salario iniziale della classe (scaglione 0);

- 6 scaglioni (5-10) di un valore dell'1,8% del salario iniziale della classe;

- 6 scaglioni (11-16) di un valore dell'1,6% del salario iniziale della classe;

- 9 scaglioni (17-25) di un valore dell'1,4% del salario iniziale della classe.

2. A ciascun scaglione corrisponde un salario di riferimento.

3. I primi due scaglioni della classe di trattamento 1 non corrispondono alle regole sopra indicate, al fine di raggiungere un trattamento iniziale di almeno CHF 4'000.—.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[5] La scala delle retribuzioni dei membri della direzione degli istituti di istruzione pubblica cantonali è stabilita come segue (base 2012)

Minimo

Massimo

Classe

Fr.

Fr.

Classe

D1

...............................................

154'944.–

179'566.–

D2

...............................................

142'623.–

167'245.–

D3

...............................................

133'831.–

158'453.–

D4

...............................................

126'787.–

151'409.–

D5

...............................................

123'258.–

147'880.–

D6

...............................................

119'730.–

144'352.–

D7

...............................................

116'196.–

140'819.–

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[6] La scala retributiva dei membri della direzione degli istituti di istruzione pubblica dell'istruzione obbligatoria istituiti da uno o più comuni è stabilita come segue (base 2012)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[7]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[8] 1 La scala degli stipendi per i membri del personale docente è fissata come segue (base 2013)

Classe di stipendio

Minimo

Massimo

CHF

CHF

M

98'508.80

138'897.20

L

96'548.40

136'133.40

K

94'588.00

133'368.95

J

92'627.60

130'605.15

I

90'667.85

127'841.35

H

88'707.45

125'077.55

G

86'747.05

122'313.75

F

84'787.30

119'549.95

E

82'826.90

116'786.15

D

80'866.50

114'021.70

C

78'906.75

111'257.90

B

76'946.35

108'494.10

A

66'173.90

93'304.90

2. Per ciascuna classe di stipendio, la retribuzione prevista è suddivisa in 26 livelli il cui valore è definito in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[9] 1 Si considerano insegnanti a titolo accessorio le persone che esercitano un'attività principale esterna e intervengono per tenere un corso di meno di 156 periodi annui, nel settore corrispondente alla loro attività principale.

2. La tariffa massima di remunerazione è la seguente (base agosto 2013)

Livello Titoli Trattamento di base Teoria Per periodo Pratica Per periodo

I AFC, maturità professionale, brevetto o diploma, diploma SS, master 4.297,40 110,20 70,55

II Bachelor (semi-licenza) 5.168,20 132,50 84,80

III Master (licenza) 6.027,65 154,55 98,95

IV Fuori categoria 6.875,85 176,30 112,85

Questi importi sono adattati annualmente all'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo (art. 56 LSt).

3. Questo articolo non si applica ai posti parziali il cui insegnamento è erogato su un intero anno scolastico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

[10] 1 La retribuzione del personale assunto con contratto di diritto privato corrisponde, in linea generale, a quella del personale nominato.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

1. La scala delle retribuzioni dei professori dell'Università è fissata come segue (base 2001)

Minimo

Massimo

Fr.

Fr.

Tariffa A ..................................................

149.854.–

170.984.–

Tariffa B ..................................................

130.577.–

151.706.–

2. Il Consiglio di Stato può, nell'interesse dell'insegnamento, concedere un supplemento straordinario di retribuzione fino a concorrenza dell'importo fissato dalla tabella allegata alla LSt.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 2 Scala dei salari

1. Il Consiglio di Stato fissa la retribuzione oraria annuale dei docenti incaricati e dei responsabili dell'insegnamento.

2. Il Consiglio di Stato determina anche la scala salariale dei collaboratori dell'Università in materia di insegnamento e ricerca.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[11] 1 Il trattamento iniziale dei funzionari è stabilito dal SRHE sulla base del dossier di candidatura e delle informazioni ottenute durante il colloquio di lavoro.

2. Il trattamento iniziale dei membri del personale docente è stabilito dall'autorità di nomina.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[12] 1 Il trattamento iniziale tiene conto della formazione, dell'esperienza e delle qualità particolari dell'interessato-a, in relazione al ruolo atteso e alle responsabilità della funzione considerata.

2. Il trattamento iniziale non deve essere fissato oltre lo scaglione 16 a meno che le circostanze permettano di considerare nel modo più sicuro che l'interessato-a possieda già le competenze corrispondenti alle esigenze della sua funzione, e che egli-ella sia in grado di assumerne pienamente le responsabilità e il ruolo atteso.

3. In caso di esperienza inferiore alle esigenze della funzione in relazione in particolare all'età e al titolo posseduto, l'interessato-a può essere assunto-a a un salario inferiore al minimo della classe di trattamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[13]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[14] 1 La retribuzione dei funzionari è aumentata di uno scatto per anno fino al massimo della remunerazione prevista dalla classe retributiva.

2. L’aumento interviene il 1° gennaio, purché i rapporti di servizio abbiano avuto una durata di almeno un anno.

3. Quando il o la funzionario/a è assente per più di 120 giorni lavorativi durante l'anno di riferimento, la sua retribuzione non viene aumentata.

4. Non sono considerati assenze ai sensi della presente disposizione i giorni derivanti dalla concessione di congedi di breve durata, maternità e paternità, adozione, i giorni destinati all’adempimento di un servizio militare o di protezione civile obbligatorio, nonché i giorni dedicati all'esercizio di un incarico pubblico nei limiti fissati all’articolo 31 LSt.

5. Quando l'insufficienza delle prestazioni fornite lo giustifica, il Consiglio di Stato può, su proposta del o della capo/a di servizio, rifiutare l’aumento annuale della retribuzione di un o una funzionario/a.

6. In caso di avvertimento ai sensi dell’articolo 46 LSt o di biasimo ai sensi dell’articolo 48 LSt, l’aumento annuale della retribuzione non è di norma concesso.

7. Per i funzionari assunti secondo le modalità dell’articolo 16, comma 3, la decisione di assunzione stabilisce la progressione fino al primo scatto della classe retributiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[15]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

1. In caso di cambio di funzione, il nuovo salario è stabilito secondo le regole applicabili al salario iniziale.

2. In caso di promozione, il salario non può essere inferiore a quello che l'interessato-a riceveva nella sua precedente funzione.

3. In caso di soppressione del posto con trasferimento in una funzione equivalente, il salario è mantenuto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[16] 1 Il trattamento iniziale dei membri della direzione dell'istruzione obbligatoria è stabilito dal Dipartimento della formazione e delle finanze (di seguito: DFFI) sulla base del fascicolo di candidatura e delle informazioni ottenute.

2. Il trattamento iniziale di un membro della direzione è determinato come segue

a) se lo stipendio del o della candidato/a è inferiore all'importo minimo della classe della funzione, il trattamento iniziale è fissato al livello tre della suddetta classe.

b) se lo stipendio del o della candidato/a si colloca tra il minimo e il massimo della classe della funzione, il trattamento iniziale è fissato sulla base di tale stipendio più due livelli, importo arrotondato al livello immediatamente superiore, ma al massimo fino al tetto della classe (livello 15).

c) per un/a candidato/a che non proviene dall'insegnamento, il trattamento iniziale può eccezionalmente prevedere un numero di livelli superiori a quelli definiti alle lettere a e b del presente articolo. Tale deroga deve essere giustificata dalla formazione, dall'esperienza e dalle qualità particolari dell'interessato/a, in relazione ai compiti e alle responsabilità attese dalla funzione di membro della direzione.

d) per un/a candidato/a che è insegnante in una scuola pubblica fuori dal cantone di Neuchâtel, il trattamento iniziale è definito secondo i paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Lo stipendio di riferimento per il calcolo è determinato dal trattamento che gli sarebbe attribuito, a funzione equivalente, nell'insegnamento neocastellano.

e) la fissazione di un trattamento iniziale di importo superiore al livello dieci della classe della funzione è soggetta all'autorizzazione dell'autorità di assunzione e del o della capo/a del DFFI.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[17] 1 La differenza tra il minimo e il massimo di una classe si raggiunge in quindici scaglioni uguali a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un periodo d'attesa di un anno intero di servizio.

2. Quando l'assenza di un membro della direzione non supera un anno, l'aumento ordinario dello scaglione ha luogo.

3. Quando l'assenza supera un anno, il numero di scaglioni viene bloccato dall'inizio del secondo anno fino all'anno in cui le funzioni vengono riprese.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[18] 1 L'autorità di nomina determina il livello iniziale tenendo conto dell'età, dell'esperienza e degli anni di attività precedenti nell'insegnamento dell'interessato o dell'interessata.

2. La differenza tra il minimo e il massimo di una classe si acquisisce in dieci valori uguali a partire dal 1º gennaio dell'anno che segue la scadenza di un periodo di attesa di un intero anno di servizio.

3. Quando l'assenza di un membro della direzione non supera un anno, si verifica l'aumento ordinario del livello.

4. Quando l'assenza supera un anno, il numero di livelli è bloccato dall'inizio del secondo anno fino all'anno in cui le funzioni sono state riprese.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[19] 1 I membri del personale docente sono classificati secondo le funzioni e i titoli ottenuti.

2. Le classi di trattamento di riferimento e gli indici orari sono fissati nei tabelle allegate.

3. L'indice orario applicato a ciascuna categoria di membri del personale docente è determinante per la fissazione del trattamento assicurato, delle riduzioni di orario da concedere o delle lezioni supplementari da pagare.

4. Per valutare l'insieme delle obbligazioni dei membri del personale docente il cui indice orario è differente, si tiene conto del rapporto di questi indici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[20] 1 Lo stipendio al momento dell'assunzione del personale docente è fissato in linea di principio al livello iniziale della classe di stipendio, fatte salve l'età e l'esperienza di insegnamento.

2. Per l'attribuzione degli scatti al personale docente di almeno 30 anni al momento dell'entrata in funzione, la scala è la seguente

- 14 scatti a 50 anni compiuti al 1º gennaio e oltre.

3. Per l'attribuzione degli scatti a chi ha già insegnato altrove che non sia in istituti di istruzione pubblica neocastellani, viene riconosciuto uno scatto per ogni anno civile completato di insegnamento svolto in una scuola pubblica o privata riconosciuta.

4. Le supplenze di durata inferiore a un intero anno scolastico così come gli anni di insegnamento effettuati senza titolo pedagogico non vengono presi in considerazione.

5. Quando i membri del personale docente sono interessati contemporaneamente dai paragrafi 2 e 3 sopra indicati, viene applicato loro il principio di attribuzione più favorevole tra i due.

6. Nell'ambito della formazione professionale, fino a quattro scatti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nei paragrafi da 1 a 4 sopra, possono essere eccezionalmente concessi per l'insegnamento delle materie professionali e delle materie pratiche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

**[21]** 1 Il trattamento dei membri del personale docente è aumentato di un livello all'anno fino al massimo della remunerazione prevista dalla categoria di trattamento.

2. L'aumento interviene a partire dal 1º gennaio successivo alla scadenza di un periodo di attesa di un anno completo di insegnamento.

3. I membri del personale docente beneficiano almeno delle annualità attribuite in base alla loro età, conformemente al piano tariffario dell'articolo 25, comma 2.

4. Qualora l'assenza di un membro del personale docente non ecceda un anno, l'aumento ordinario del livello interviene.

5. Se l'assenza supera l'anno, il numero di livelli è bloccato dall'inizio del secondo anno fino all'anno in cui le funzioni sono riprese.

6. Non sono considerate assenze ai sensi della presente disposizione i giorni risultanti dalla concessione di congedi di breve durata, di maternità e paternità, di adozione, i giorni destinati al compimento di un servizio militare o di protezione civile obbligatorio, nonché i giorni dedicati all’esercizio di un incarico pubblico nei limiti fissati dall’articolo 31 LSt.

7. In caso di avvertimento ai sensi dell’articolo 46 LSt o di biasimo ai sensi dell’articolo 48 LSt, l'aumento annuale del trattamento non è in linea di principio concesso, a meno che l'autorità di impegno non decida di concederlo.

8. Le modalità relative ai livelli non sono applicabili alle persone incaricate di lezioni a titolo temporaneo nelle scuole professionali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[22] 1 Per l’attribuzione degli scatti al personale docente che non dispone dei titoli legali richiesti per la funzione occupata, il criterio è il seguente

- 14 scatti a 50 anni compiuti al 1º gennaio e oltre.

2. Quando i membri del personale docente assumono una nuova funzione di insegnamento per la quale non sono in possesso dei titoli legali richiesti, il numero di scatti per l’attività interessata è attribuito sulla base del criterio del comma 1.

3. In assenza del titolo pedagogico richiesto, lo stipendio è ridotto del 15%.

4. Nella formazione professionale, se l’insegnamento è svolto a titolo accessorio nelle branche professionali e nelle branche pratiche ed è inferiore a 156 periodi per anno scolastico, la riduzione del 15% non è applicata.

5. Nella formazione professionale, fino a quattro scatti supplementari a quelli definiti nei commi da 1 a 4 qui sopra possono essere eccezionalmente concessi per l’insegnamento delle branche professionali e delle branche pratiche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[23] I membri del personale docente che non dispongono dei titoli legali richiesti non beneficiano di un avanzamento annuale, ma progrediscono, al 1º gennaio, in base alla loro età conformemente al tariffario dell'articolo 26a, comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

Articolo 26 [24]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[25] 1 Per le funzioni di direttore o direttrice, di vice-direttore o vice-direttrice, le regole per la determinazione del trattamento iniziale e la progressione negli scaglioni sono quelle in vigore per la scolarità obbligatoria.

2. Per i delegati, i responsabili di missione, i professori e i docenti incaricati di corsi, le regole per la determinazione del trattamento iniziale e la progressione negli scaglioni sono quelle in vigore per il personale docente degli istituti di istruzione pubblici cantonali, comunali e intercomunali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 3 Determinazione ed evoluzione del trattamento

[26] 1 Quando un membro del personale docente cambia funzione per una nuova attività di insegnamento per la quale possiede i titoli legali, il nuovo trattamento è definito come segue

a) se la persona è classificata in una classe di trattamento superiore nella sua nuova funzione di insegnamento: il suo trattamento di base al 100%, senza indennità, senza retribuzione complementare e senza riduzione per mancanza di titolo è preso come riferimento nella nuova classe e adeguato al livello immediatamente superiore, ma almeno al livello corrispondente alla sua età così come definito all'articolo 25, comma 2;

b) se la persona è classificata in una classe di trattamento inferiore nella sua nuova funzione di insegnamento: mantiene il numero di livelli che era suo.

2. I principi definiti al comma 1 si applicano se sono più favorevoli per la persona interessata rispetto al riconoscimento di un livello per ogni anno civile completo di insegnamento effettuato.

3. Quando il cambiamento della funzione di insegnamento avviene senza interruzione, l'aumento interviene dal 1º gennaio successivo all'entrata nella nuova attività.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1. I titolari di funzioni pubbliche che svolgono in Svizzera servizio militare, servizio civile o servizio nella protezione civile hanno diritto per anno all'integralità del loro stipendio durante i primi 45 giorni lavorativi di assenza.

2. Dal 46° al 90° giorno, lo stipendio subisce una riduzione del 25%.

3. Dal 91° giorno, i titolari di funzioni pubbliche hanno diritto allo stipendio corrispondente all'importo delle indennità per perdita di guadagno.

4. Il titolare di funzione pubblica che assume un obbligo legale di mantenimento per i propri figli ha diritto all'integralità del suo stipendio

a) durante il periodo della scuola reclute;

b) per una durata equivalente, se svolge un servizio civile senza aver fatto la scuola reclute;

c) per una durata corrispondente alla parte restante della sua scuola reclute, se svolge un servizio civile dopo aver completato una parte di essa.

5. Le indennità per perdita di guadagno sono acquisite dallo Stato fino a concorrenza dello stipendio e delle varie indennità versate ai titolari di funzioni pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

[27] 1 In caso di assenza dovuta a malattia e/o a conseguenze di incidenti, i titolari di funzioni pubbliche beneficiano di tutto o parte del loro stipendio per un periodo di

b) 720 giorni dalla nomina, ma al più tardi due anni dopo l'assunzione provvisoria per i membri del personale docente.

2. Finché non si totalizzano 180 giorni di assenza totale o parziale per un periodo di 900 giorni, lo stipendio è corrisposto senza riduzione. Dal 181° giorno di assenza totale o parziale, lo stipendio corrispondente alle assenze del/della titolare è corrisposto all'80%.

3. Quando la malattia o l'incidente hanno origine professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAA), del 20 marzo 1981 [28], lo stipendio è corrisposto al 100% durante 720 giorni per periodo di 900 giorni.

4. Il diritto nasce con l'inizio dei rapporti di servizio. Il periodo di osservazione mobile di 900 giorni si calcola retroattivamente a partire da ogni giorno di assenza per causa di malattia o incidente.

5. Il diritto allo stipendio in caso di assenza cessa di produrre effetti alla fine dei rapporti di servizio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

[29] Per il personale ausiliario chiamato in sostituzione, la durata del versamento dello stipendio in caso di malattia o di infortunio non può superare il tempo trascorso dall'entrata in servizio fino all'inizio della sua incapacità lavorativa; tale durata è comunque di almeno 12 giorni, salvo termine più vicino dei rapporti di lavoro (art. 29, comma 5).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1. In caso di decesso avvenuto durante il rapporto di servizio, il trattamento dei titolari di funzioni pubbliche è corrisposto fino alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

2. Un'indennità equivalente a quattro mesi di trattamento è inoltre corrisposta

a) al coniuge o al partner registrato;

b) in mancanza, ai figli per i quali il titolare di funzione pubblica deceduto aveva un obbligo legale di mantenimento;

c) in mancanza, alle altre persone al cui mantenimento provvedeva effettivamente il titolare di funzione pubblica deceduto.

3. La riduzione o la soppressione del diritto al trattamento in caso di colpa grave è riservata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

Quando un titolare di funzione pubblica ha esaurito i diritti conferiti dagli articoli 29 e 30 e non può reclamare, in caso di incapacità totale al lavoro, alcuna prestazione dalla Cassa pensioni, il Consiglio di Stato, eventualmente dopo consultazione con l'autorità di nomina, può concedergli un importo corrispondente a tutto o parte del trattamento per un periodo di tempo limitato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

Le prestazioni assicurative le cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dallo Stato sono detratte dal trattamento quando sono destinate a coprire una perdita di guadagno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1 Il diritto al trattamento è ridotto o soppresso quando il titolare di funzione pubblica, per colpa grave, ha causato, mantenuto o aggravato la malattia o l'incidente di cui è stato vittima.

2. Commette in particolare una colpa grave il titolare di funzione pubblica che, senza giustificazione valida, non si sottopone a un trattamento medico idoneo a fargli recuperare in tutto o in parte la sua capacità lavorativa o non adotta le misure di riabilitazione professionale che si possono ragionevolmente esigere da lui.

3. Le prestazioni dovute ai superstiti sono ridotte o soppresse

a) in caso di colpa grave del titolare di funzione pubblica;

b) se il titolare ha contribuito a causare, mantenere o aggravare la malattia o l'incidente di cui il titolare di funzione pubblica è stato vittima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1. Quando un terzo è responsabile della malattia o dell'incidente occorso a un titolare di funzione pubblica, o eventualmente del suo aggravamento, la vittima o i suoi superstiti cedono allo Stato i diritti che essi hanno contro il terzo in questione.

2. In mancanza, lo Stato riduce o sopprime le prestazioni alle quali è tenuto in virtù degli articoli 29 a 31.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1. I diritti passano allo Stato in proporzione alle sue prestazioni.

2. Tuttavia, se lo Stato ha ridotto le sue prestazioni perché il sinistro è stato causato da una colpa grave, i diritti della vittima o dei suoi superstiti passano allo Stato solo nella misura corrispondente ai rapporti tra le prestazioni di quest'ultimo e l'ammontare del danno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 4 Godimento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro

1. Nella misura in cui il trattamento e le indennità sono pignorabili in virtù della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, dell'11 aprile 1889, essi possono essere compensati con qualsiasi somma dovuta dal loro beneficiario al suo datore di lavoro.

2. Nella stessa misura, il comune o la persona giuridica che ha proceduto all'assunzione è tenuta a trattenere per conto dello Stato gli importi necessari al rimborso delle somme dovute a quest'ultimo da un titolare di una funzione pubblica.

3. Il diritto delle obbligazioni regola inoltre le condizioni e gli effetti della compensazione e della trattenuta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Trattamenti in casi speciali

1. Il titolare o la titolare di funzione pubblica che, per più di due mesi consecutivi, svolge temporaneamente una sostituzione in una funzione superiore alla propria ha diritto, a partire dall'inizio del 2º mese, a un'indennità mensile stabilita caso per caso dal Consiglio di Stato, il cui importo non può tuttavia superare i due terzi della differenza tra il trattamento massimo previsto per la funzione ordinaria e il trattamento massimo previsto per la funzione superiore.

2. L'indennità è versata se la sostituzione è stata ordinata o approvata dall'autorità di nomina.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Trattamenti in casi speciali

[30] 1 Un'indennità mensile di 80 franchi, per persona in formazione, è concessa alla formatrice o al formatore di apprendisti CFC e AFP e di stagisti MPES oltre al suo trattamento di base.

2. Un'indennità mensile di 80 franchi, per persona in formazione ai sensi della convenzione sulla formazione pratica HES-S2, è concessa alla praticante formatrice o al praticante formatore del servizio di protezione degli adulti e della gioventù oltre al suo trattamento di base.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Trattamenti in casi speciali

Gli inconvenienti conseguenti all'esecuzione di lavori speciali sono indennizzati, conformemente all'articolo 60, lettera a LSt.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Trattamenti in casi speciali

[31] Il Consiglio di Stato può concedere una retribuzione speciale individuale o collettiva, sotto forma di premio di squadra, ai funzionari che rendono al loro datore di lavoro servizi eccezionali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5 Trattamenti in casi speciali

[32] Il servizio di picchetto è disciplinato in un decreto separato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[34] La classificazione delle funzioni dell'insegnamento post-obbligatorio è la seguente

Classi D2 – D1

direttrice e direttore dei licei cantonali;

direttrice generale o direttore generale del Centro di formazione professionale neocastellano.

Classi D3 – D2

direttrice o direttore dei poli di competenze e di formazione del Centro di formazione professionale neocastellano;

direttrice o direttore del servizio informatico del secondario 2.

Classi D4 – D3

direttrice aggiunta o direttore aggiunto dei licei cantonali;

direttrice aggiunta o direttore aggiunto dei poli di competenze e di formazione del Centro di formazione professionale neocastellano;

direttrice aggiunta o direttore aggiunto del servizio informatico del secondario 2;

condirettrice o condirettore delle entità dell'insegnamento della cultura generale e dell'educazione fisica e sportiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[35] 1 I membri della direzione della scolarità obbligatoria sono suddivisi in due funzioni

b) direttrice o direttore aggiunto/a di centro.

2. La collocazione dei membri della direzione della scolarità obbligatoria è definita come segue

- direttrice o direttore di centro

- direttrice o direttore aggiunto/a di centro

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[36] 1 Il Consiglio di Stato determina il trattamento e gli obblighi orari dei membri del personale docente che, a causa della natura speciale della loro funzione, non sono indicati nel presente regolamento.

2. Inoltre, disciplina distintamente gli obblighi orari legati alla funzione di capo laboratorio, capo ufficio costruzioni e capo officina, così come dei titolari di un laboratorio di informatica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[37] 1 Il personale docente di teoria delle filiere che conducono al CFC, di pratica, di cultura generale, di teoria dell'insegnamento commerciale e di informatica, titolare dei titoli necessari, può essere incaricato di impartire fino a 10 lezioni settimanali nelle classi di formazione continua per adulti (comprese le formazioni modulari) mirate all'ottenimento di un attestato di formazione professionale (AFP) o di un certificato federale di capacità (CFC).

2. Il personale docente di pratica nella formazione professionale iniziale può essere incaricato di impartire fino a 10 lezioni settimanali di teoria nelle filiere che conducono a un AFP o a un CFC.

3. Queste lezioni sono riportate all'indice 28 per la teoria e all'indice 35 per la pratica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[38] 1 Quando un membro del personale docente, in possesso dei titoli d'insegnamento richiesti nelle diverse discipline coinvolte, impartisce discipline generali ed è incaricato, fino a un quinto del suo servizio, di lezioni di discipline speciali, è retribuito, per l'intero suo insegnamento, secondo il tariffario della classe di trattamento superiore, all'indice corrispondente a ciascuna disciplina.

2. Per discipline speciali si intendono l'educazione fisica nell'istruzione post-obbligatoria, la musica, le arti visive, le attività creative e manuali, l'educazione fisica e l'economia domestica nell'istruzione obbligatoria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 5a [33] Disposizioni concernenti le direzioni e determinate funzioni e casi particolari

[39] Le classi di trattamento dei membri della direzione, dei delegati e degli incaricati del Conservatorio musicale di Neuchâtel sono le seguenti

- incaricato: classe G.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 [40] Disposizioni transitorie

[41] 1 Durante il passaggio alla nuova scala, le posizioni dei funzionari rimangono nella stessa classe di trattamento.

2. Per i membri del personale docente, il trasferimento avviene secondo la nuova griglia salariale tenendo conto della conversione tra le vecchie classi di trattamento e le nuove.

3. I funzionari e i membri del personale docente la cui decisione di assunzione menziona un trattamento forfettario vedono il loro trattamento invariato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 [40] Disposizioni transitorie

[42] 1 Il trattamento base al 100%, senza indennità, senza retribuzione aggiuntiva e senza riduzione per mancanza di titolo, sarà preso come riferimento nella nuova griglia e adattato al livello corrispondente a un trattamento uguale o direttamente superiore.

1bis Per il personale docente, gli aumenti annuali automatici del 2015 e 2016 si aggiungono al trattamento base.

1ter La trasposizione nella nuova griglia salariale al 1° gennaio 2017 avviene sulla base dell'ultimo trattamento dell'anno 2016.

2. Il processo di trasposizione nella nuova scala sostituisce la concessione di avanzamenti al 1° gennaio 2017.

3. Il personale docente che non aveva raggiunto il massimo della sua classe di trattamento precedente progredisce ulteriormente, dopo la trasposizione, di un livello aggiuntivo. Il comma 6 è riservato.

4. In deroga al comma 3 sopra indicato, l'ultimo trattamento dell'anno 2016 dei membri del personale docente inquadrati nelle classi A o B in possesso dei titoli legali richiesti dà diritto almeno all’assegnazione del livello indicato nella tabella seguente

Classe

Trattamento 2016 di riferimento

(secondo art. 41a, comma 1 e 1 bis)

Livello minimo 2017

A

fino a 4’715 franchi

00

da 4’715.05 a 4’865 franchi

01

da 4’865.05 a 5’016 franchi

02

da 5’016.05 a 5’166 franchi

03

da 5’166.05 a 5’317 franchi

04

da 5’317.05 a 5’467 franchi

05

a partire da 5’467.05 franchi

06

B

fino a 5’718 franchi

00

da 5’718.05 a 5’818 franchi

01

da 5’818.05 a 5’919 franchi

02

da 5’919.05 a 6’119 franchi

03

4bis I membri del personale docente che sono al tetto della loro scala di trattamento attuale sono trasposti nelle nuove classi, ma beneficiano di un trattamento forfettario pari al loro trattamento attuale.

4ter In ogni caso, per il personale docente, deve essere rispettato il tariffario dell’articolo 25, comma 2.

5. I funzionari il cui trattamento attuale supera il massimo della loro classe nella nuova scala di trattamento beneficeranno, dal 1° gennaio 2018, di una progressione secondo il principio di un avanzamento forfettario dello 0,5% per 4 anni, fino a concorrere al massimo della loro classe nella vecchia griglia.

6. Per le classi di trattamento da B a I, il livello 25 non è aperto nello stato attuale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6 [40] Disposizioni transitorie

[43] 1 A partire dall'anno scolastico 2017-2018, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, gli insegnanti titolari di un Master universitario riconosciuto per l'insegnamento in educazione fisica e sportiva vengono inseriti nella classe di trattamento K o M in conformità con le tabelle allegate.

2. Per l'attribuzione degli scatti di anzianità a una persona in possesso del titolo legale richiesto, viene riconosciuto un scatto per ogni anno civile completo di insegnamento effettuato in una scuola pubblica o privata riconosciuta. Per le persone interessate, fatta salva una modifica della funzione o del tasso di attività, l'importo del trattamento del mese di luglio 2017 per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella classe F o H è garantito nella nuova classe.

3. Quando è contemporaneamente interessata dagli articoli 25, comma 2 e 41b, comma 2, viene applicato il principio di attribuzione più favorevole dei due.

4. Per l'attribuzione degli scatti di anzianità a una persona non in possesso del titolo legale richiesto, il numero degli scatti è attribuito in conformità al tariffario dell'articolo 26a, comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - CAPITOLO 6a [44] Disposizioni finali Conservatorio di musica neocastellano [51]

[45] Sono abrogati

a) il regolamento di applicazione per il personale degli istituti di istruzione pubblica, della legge concernente lo statuto generale del personale soggetto al bilancio dello Stato, del 14 luglio 1982 [46];

b) il decreto che stabilisce la classificazione delle funzioni dei docenti di educazione fisica e sportiva (EPS) in possesso di un titolo universitario o HES, del 23 giugno 2004 [47].

Classi di trattamento e indici orari del personale docente

* o brevetto o diploma in insegnamento specializzato / **Gli insegnanti di disciplina generale in possesso di un Master o di un Bachelor che insegnano in una disciplina per la quale possiedono i titoli legali sono classificati in classe D (29), fatte salve le disposizioni per gli insegnanti di disciplina generale assunti nel 7° o nell'8° anno scolastico prima dell'inizio di agosto 2015, che sono classificati secondo le modalità definite dal DFFI.

*in relazione alla/e disciplina/e insegnata/e / **nell'11° anno, gli insegnanti generalisti rimangono classificati in D (28) durante l'anno scolastico 2016-2017. Nel 9°, 10° e dall'inizio di agosto 2017, nell'11° anno, gli insegnanti generalisti passano in G (28), nella/e disciplina/e in cui hanno ottenuto la formazione complementare degli insegnanti generalisti che possono insegnare le discipline di livello 2 nel grado secondario 1 o in tutte le discipline se hanno ottenuto tutte le unità di formazione richieste / ***o brevetto o diploma in insegnamento specializzato.

*in relazione alla/e disciplina/e insegnata/e. **Fatte salve le disposizioni per i titolari di un Master universitario in educazione fisica e sportiva o di un titolo ritenuto equivalente che sono classificati in classe K, indice 30, secondo le modalità definite dall’articolo 41b.

*o brevetto o diploma in insegnamento specializzato / **in relazione alla/e disciplina/e insegnata/e.

Licei e funzioni che coprono l'intero post-obbligatorio [49]

Formazione professionale [50]

Cant.: cantonale / Costr.: costruzione / Dipl.: diploma / ECTS: Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione dei Crediti / EFSM: Scuola Federale di Sport di Macolin / insegn.: insegnamento / equi.: equivalente / ES: Scuola Superiore / ESCEA: Scuola Superiore di Quadri per l'Economia e l'Amministrazione / ESES: Educatore-trice Sociale ES / ET: Scuola Tecnica / ETS: Scuola Tecnica Superiore / HEP: Alta Scuola Pedagogica / HES: Alta Scuola Specializzata / IFFP: Istituto Federale di Formazione Professionale / ing.: ingegnere-essa / istitut.: istitutore/-trice / ped.: pedagogico / prof.: professionale / sec.: secondario / tecn.: tecnico-a / uni.: universitario

* in relazione alla/e materia/e insegnata/e / ** i vecchi diplomi ET sono ora diventati diplomi ES / *** attenzione: la pratica definita qui non corrisponde alle materie pratiche dell'insegnamento obbligatorio e dei licei / **** L’indice 23 si applica agli insegnanti di recente assunzione la cui retribuzione è fissata al livello 00 e 01 nel 2017 e 2018, al livello 02 o inferiore nel 2019, al livello 03 o inferiore nel 2020, e così via.

Insegnamento non professionale

Professore-essa *

Classe B

(30)

Incaricato-a di corso insegnante *

Insegnamento pre-professionale

Professore-essa *

Classe E

(24)

Incaricato-a di corso insegnante *

Funzioni trasversali

Professore-essa invitato-a **

Importo forfettario corrispondente alla

classe B, livello 12

Interviene Musica-scuole ***

Classe E

Tecnologo-a ***

Classe B

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