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152.510 ÖSTLST CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali (ÖST)

99 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (99)

Art. premier Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Scopo Art. 2 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSP), del 28 giugno 1995 - Politica del personale Art. 3 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Ambito di applicazione Art. 4 Legge sullo statuto del servizio pubblico (LSSP), del 28 giugno 1995 Art. 5 Legge sullo statuto del servizio pubblico (LSt), del 28 giugno 1995 - Enti creati dallo Stato Art. 6 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Altre istituzioni Art. 7 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Contratti di diritto privato Art. 8 Legge sullo status della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Definizione Art. 9 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Autorità competente Art. 10 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Condizioni di accesso alle funzioni pubbliche Art. 11 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Durata delle funzioni Art. 12 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Assunzione provvisoria Art. 12A Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 13 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSFP), del 28 giugno 1995 - Offerta di lavoro pubblico Art. 14 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Promozione Art. 15 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Esercizio della funzione Art. 16 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Doveri dei dirigenti Art. 17 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Formazione professionale Art. 18 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 19 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 20 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Segreto d'ufficio Art. 21 Legge sullo stato del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Comunicazione di informazioni Art. 22 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Denuncia Art. 23 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Deposizione in giudizio Art. 24 Legge sullo stato dei pubblici impiegati (LSt), del 28 giugno 1995 - Divieto di accettare doni o altri vantaggi Art. 25 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Orario di lavoro Art. 26 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Straordinari Art. 27 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Giorni festivi Art. 28 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LS), del 28 giugno 1995 - Assenze Art. 29 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Lavori speciali Art. 30 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Attività accessorie Art. 31 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Oneri pubblici Art. 32 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Diritto di associazione Art. 33 Legge sullo Statuto della Funzione Pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Invenzioni Art. 34 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Domicilio Art. 35 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Procedimenti penali Art. 36 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Altre disposizioni Art. 37 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Cause Art. 38 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Messa a riposo Art. 39 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSFp), del 28 giugno 1995 Art. 40 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 41 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 42 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Invalidità Art. 43 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Dimissioni e pensionamento anticipato Art. 44 Legge sullo statuto del pubblico impiego, del 28 giugno 1995 - Soppressione del posto Art. 45 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 46 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 47 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 48 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 49 Legge sullo statuto del servizio pubblico (LSt), del 28 giugno 1995 - Licenziamento di un membro del personale docente o direttivo Art. 49A Legge sullo status della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 50 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Prescrizione Art. 51 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Sospensione provvisoria Art. 52 Legge sullo Statuto della Funzione Pubblica (LSFP), del 28 giugno 1995 - Composizione Art. 53 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Importo Art. 54 Legge sullo Stato dei Funzionari Pubblici (LSt), del 28 giugno 1995 - Supplemento Straordinario Art. 55 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 56 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Indennità di rincaro Art. 57 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSFP), del 28 giugno 1995 - Assegni familiari Art. 58 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Assegno complementare Art. 59 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Premio di fedeltà Art. 60 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 - Competenze del Consiglio di Stato Art. 61 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Retribuzione speciale Art. 62 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSPI), del 28 giugno 1995 Art. 63 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Incidenti Art. 64 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Altre assicurazioni Art. 65 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Spese di sostituzione Art. 66 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - In generale Art. 67 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Professioni gravose Art. 68 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 69 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 70 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Vacanze Art. 71 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 72 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Congedo Art. 73 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 74 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 74A Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSFP), del 28 giugno 1995 Art. 74B Legge sullo stato dei funzionari pubblici (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 75 Legge sullo stato del servizio pubblico (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 75A Legge sullo stato della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 Art. 75B Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Tempo dedicato all'allattamento Art. 75C Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 76 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Certificato di lavoro Art. 77 Legge sullo Statuto della Funzione Pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 78 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Servizio del personale Art. 79 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSF), del 28 giugno 1995 Art. 80 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Potere decisionale Art. 81 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 82 Legge sullo stato dei funzionari pubblici (LSP), del 28 giugno 1995 - Ricorso Art. 83 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 - Procedura Art. 84 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Precedenti rapporti di servizio Art. 85 Legge sullo status del pubblico impiego (LSPI), del 28 giugno 1995 Art. 86 Legge sullo stato del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 87 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 87A Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 88 Legge sullo statuto del pubblico impiego (LSt), del 28 giugno 1995 Art. 89 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSFP), del 28 giugno 1995 - Abrogazione del diritto anteriore Art. 90 Legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Referendum Art. 91 Legge sullo stato della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 - Promulgazione ed entrata in vigore

Testo normativo (99 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

La presente legge ha per scopo

a) promuovere una politica globale e attiva del personale dello Stato;

b) favorire lo sviluppo personale e professionale dei titolari di funzioni pubbliche;

c) rendere attraente l'esercizio della funzione pubblica per assicurarsi la collaborazione duratura di personale qualificato;

d) garantire la qualità e l'efficacia dei servizi dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

[1] 1 Il Consiglio di Stato definisce la politica del personale.

2. La politica si basa in particolare sul principio di parità di opportunità.

3. Promuove in particolare l'inclusione in senso ampio, la diversità di origine, di genere o di percorso di vita, l'integrazione delle persone che vivono con una disabilità, così come lo sviluppo sostenibile.

4. Il Consiglio di Stato attua le azioni necessarie per il rispetto di tali valori e le adatta secondo l'evoluzione dell'ambiente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

1. La presente legge determina lo statuto generale

a) del personale dell'amministrazione cantonale;

b) dei membri della direzione e del personale degli enti statali che non sono dotati di personalità giuridica;

c) dei membri della direzione e del personale amministrativo e docente degli istituti cantonali di istruzione pubblica;

d) dei membri della direzione e del personale docente degli istituti di istruzione pubblica creati da uno o più comuni o da altre persone giuridiche e riconosciuti dallo Stato.

2. Sono riservati gli statuti particolari previsti da leggi speciali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

[2] 1 Abrogato.

2. Le condizioni di assunzione dei tirocinanti e degli apprendisti sono determinate dalle disposizioni particolari del diritto applicabile, pubblico o privato, e dalle disposizioni federali e cantonali sulla formazione professionale; il loro trattamento è stabilito dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

Quando istituisce un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, lo Stato determina in quale misura le disposizioni della presente legge si applicano ai membri della direzione e del personale dell'ente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

Il Consiglio di Stato stabilisce la misura in cui la presente legge si applica al personale delle altre istituzioni di diritto pubblico o privato dotate di personalità giuridica e che sono state create in tutto o in parte dallo Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

[3] 1 Il Consiglio di Stato o l'autorità che esso designa a tal fine può, a titolo eccezionale, assumere personale con contratto di diritto privato, in particolare per l’esecuzione di compiti speciali, per un periodo limitato, o per garantire la sostituzione temporanea di un titolare di funzione pubblica. L'articolo 10, comma 5, è applicabile a tali assunzioni.

2. Il personale la cui attività è molto parziale, in particolare il personale docente, può essere anch'esso assunto con contratto di diritto privato.

3. In caso di licenziamento di un membro del personale docente o di direzione di un istituto di istruzione pubblica, l’articolo 49 Lst si applica per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali

È titolare di funzione pubblica ai sensi della presente legge qualsiasi persona soggetta a un incarico provvisorio o a una nomina a tempo pieno o a tempo parziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

1 Salvo disposizione legale contraria, i titolari di funzioni pubbliche sono nominati dal Consiglio di Stato.

2. Quest'ultimo può delegare la sua competenza a un capo di dipartimento o a un'altra autorità.

3. Il Consiglio di Stato designa l'autorità subordinata incaricata di procedere all'impegno provvisorio che, salvo eccezione, precede ogni nomina.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

[4] 1 Possono essere assunte a titolo provvisorio o nominate a una funzione pubblica solo le persone che

a) esercitano i diritti civili;

b) non siano state dichiarate incapaci di svolgere un incarico e una funzione ufficiale con decisione di un'autorità giudiziaria.

2. Tuttavia, i minorenni capaci di discernimento possono essere assunti a titolo provvisorio.

3. A causa delle esigenze della funzione, l'assunzione provvisoria e la nomina possono essere subordinate a determinate condizioni relative, in particolare, all'età, allo stato di salute, alle attitudini, alle conoscenze e alla formazione; esse possono dipendere dal risultato di un esame o di un tirocinio.

4. I settori e le funzioni che rientrano nella potestà pubblica sono riservati ai cittadini svizzeri. Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'elenco.

5. Il Consiglio di Stato determina le funzioni il cui esercizio può essere legato a requisiti di probità e moralità accresciute e per le quali uno o più estratti del casellario giudiziale devono essere prodotti presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 9, la loro natura, il momento della loro richiesta, nonché le modalità di attuazione che ne conseguono.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

[5] 1 I titolari di funzioni pubbliche sono in linea di principio nominati per una durata indeterminata.

2. La durata della nomina dei membri della direzione degli istituti di istruzione pubblica è fissata dall'autorità competente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

[6] 1 La nomina è preceduta da un impegno provvisorio della durata di due anni che costituisce il periodo probatorio.

2. Il periodo probatorio può essere abbreviato o soppresso quando l'autorità di nomina ritiene che non sia giustificato.

3. Durante il periodo probatorio, ciascuna parte può dare disdetta all'altra parte, con un preavviso scritto di almeno due mesi per la fine di un mese. La disdetta non deve essere abusiva, ai sensi dell'articolo 336 del Codice delle Obbligazioni.

4. La durata dell'impegno provvisorio può essere prolungata a cinque anni per il personale docente la cui attività è parziale; il Consiglio di Stato fissa le modalità.

5. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste da altre leggi.

6. In caso di disdetta di un membro del personale docente o direttivo di un'istituzione di istruzione pubblica, si applica per analogia l’articolo 49 LSt.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

[8] 1 Quando, durante uno dei periodi di protezione menzionati all'articolo 336c, comma 1, lettere a, b e c del Codice delle Obbligazioni, l'autorità competente manifesta l'intenzione di porre fine al rapporto di lavoro, essa notifica eventualmente la sua decisione facendone decorrere l'effetto al termine successivo indicato dal Codice delle Obbligazioni.

2. Se l'autorità competente ha già posto termine al rapporto di lavoro e sopraggiunge uno dei periodi di protezione indicati prima della scadenza dell'impegno, essa riconsidera la sua decisione per differirne gli effetti.

3. In tali casi, il periodo di prova è prolungato fino alla fine del mese durante il quale termina la protezione.

4. Il periodo di protezione successivo al parto (art. 336c, comma 1, lett. c CO) è di 122 giorni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

1. I posti vacanti sono oggetto di offerte pubbliche di lavoro.

2. L'offerta può precisare che il posto sarà probabilmente ricoperto tramite bando.

3. In via eccezionale, il Consiglio di Stato può rinunciare alla pubblicazione dell'offerta di lavoro quando intende nominare una persona determinata, se si tratta di posti che richiedono ai titolari una formazione acquisita all'interno dell'amministrazione o nel caso di promozione.

4. I posti parziali e temporanei da ricoprire nelle scuole pubbliche possono essere oggetto di una semplice affissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO PRIMO Nomina e promozione

1. La promozione consiste in una nomina a una funzione più elevata.

2. Il Consiglio di Stato può far precedere la promozione da un periodo di prova di due anni al massimo. Durante questo periodo, l'interessato rimane al beneficio della sua nomina precedente; riceve il trattamento fissato dal Consiglio di Stato.

3. Se, durante il periodo di prova, o nell'anno che segue la promozione quando questa non sia stata preceduta da tale periodo, l'interessato si rivela inabile a svolgere la sua nuova funzione, gli viene offerta una reintegrazione in una funzione e in una classe di trattamento equivalenti a quelle che erano le sue in precedenza nella misura in cui lo stato delle funzioni lo consente.

4. In difetto, o in caso di rifiuto, si pone fine ai rapporti di servizio attraverso il licenziamento per giusti motivi.

5. Se nessun posto o funzione può essere proposto all'interessato, gli viene versata un'indennità pari a tre mesi di trattamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. I titolari di funzioni pubbliche devono mostrarsi degni della fiducia che la loro posizione ufficiale richiede.

2. Svolgono i loro compiti con impegno, fedeltà, onestà e imparzialità, nel rispetto delle istruzioni ricevute.

3. Lo spirito di cortesia presiede le loro relazioni con il pubblico, così come con i loro superiori, colleghi e subordinati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. I superiori sono tenuti a impartire istruzioni adeguate alle persone loro subordinate e a sorvegliare la loro attività.

2. Essi incoraggiano il loro spirito d'iniziativa ed esaminano le loro proposte e richieste.

3. Sono responsabili degli atti compiuti in conformità alle istruzioni da loro fornite.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

I titolari di cariche pubbliche si impegnano a completare adeguatamente la loro formazione professionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1 Il Consiglio di Stato adotta tutte le misure necessarie per migliorare la formazione professionale dei titolari di funzioni pubbliche, nonché la loro cultura generale, nella misura in cui ciò è richiesto per l'esecuzione dei loro compiti.

2. Può, in particolare, rendere obbligatoria la frequentazione di determinati corsi e organizzare corsi facoltativi.

3. L'esecuzione delle misure adottate ai sensi del presente articolo ha luogo, in linea di massima, durante le ore ordinarie di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. Le spese di organizzazione dei corsi sono a carico della collettività da cui dipende l'autorità che li decide.

2. Le spese di partecipazione ai corsi obbligatori sono a carico del datore di lavoro.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di partecipazione ai corsi facoltativi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

[9] 1 È vietato ai titolari di funzioni pubbliche divulgare fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale e che devono rimanere segreti a causa della loro natura, delle circostanze o di istruzioni speciali.

2. Nelle stesse condizioni, è inoltre loro vietato comunicare a terzi o appropriarsi, in originale o in copia, di documenti di servizio redatti da loro stessi o da altri.

3. Questi obblighi persistono anche dopo la cessazione delle funzioni.

4. Il funzionario che si rivolge direttamente alla commissione di gestione o alla commissione delle finanze del Gran Consiglio non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio se non gli è stato possibile agire utilmente tramite vie gerarchiche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

[10] 1 Nell'interesse pubblico o per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione o dell'insegnamento, il Consiglio di Stato stabilisce le norme che regolano la comunicazione di informazioni o documenti all'interno dei dipartimenti e dei servizi, nonché a terzi.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

[11] 1 I titolari di cariche pubbliche che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, sono tenuti a informarne senza indugio il pubblico ministero.

2. Lo fanno per via gerarchica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

[12] 1 I titolari di funzioni pubbliche possono testimoniare su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale solo con l'autorizzazione scritta della capo o del capo del dipartimento interessato. Questa autorizzazione rimane necessaria anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

2. L'autorizzazione può essere rifiutata solo alle condizioni stabilite all'articolo 23, comma 1, della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [13].

3. Le stesse regole si applicano alla produzione di documenti e al rilascio di attestazioni.

4. L'audizione degli autori di rapporti e di denunce da parte delle autorità penali del cantone non è soggetta ad autorizzazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. È vietato ai titolari di funzioni pubbliche di sollecitare, accettare o farsi promettere per sé o per altri, a causa della loro posizione ufficiale, doni o altri vantaggi che potrebbero compromettere l'indipendenza necessaria per l'adempimento dei loro compiti.

2. Ricade ugualmente sotto questa proibizione il fatto che un terzo, agendo di concerto con un titolare di funzione pubblica, solleciti, accetti o si faccia promettere doni o altri vantaggi.

3. È vietato ai titolari di funzioni pubbliche di prendere un interesse pecuniario diretto o indiretto nelle forniture, nelle gare d'appalto e negli altri lavori che interessano il loro datore di lavoro o uno dei suoi stabilimenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

Il Consiglio di Stato stabilisce la durata e l'orario di lavoro dei titolari di funzioni pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale dell'amministrazione cantonale può essere eccezionalmente obbligato a svolgere ore di lavoro straordinarie, il cui numero massimo è stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Queste ore devono essere compensate con dei congedi, in mancanza dei quali con una retribuzione speciale.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni, in particolare determinando le funzioni che non beneficiano delle compensazioni previste al paragrafo 2.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1 Sono giorni festivi per i titolari di funzioni pubbliche, oltre ai giorni festivi legali, i giorni designati dal Consiglio di Stato.

2. I titolari di funzioni pubbliche che, nell'ambito del loro orario regolare, devono lavorare in questi giorni hanno diritto a permessi di durata almeno equivalente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1 In caso di assenza per malattia, incidente, servizio militare, servizio di protezione civile, o per un altro caso di forza maggiore, i titolari di funzioni pubbliche devono immediatamente informare l'autorità dalla quale dipendono direttamente.

2. Essi possono essere tenuti a giustificare il motivo della loro assenza e, se necessario, a sottoporsi a visita medica da parte di un medico designato dall'autorità di nomina secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono, i titolari di funzioni pubbliche possono essere incaricati temporaneamente di lavori speciali estranei alle loro funzioni, ma salvo circostanze eccezionali, in relazione alle loro attitudini e alle loro conoscenze professionali.

2. Possono essere obbligati a cambiare posto o funzione a titolo temporaneo.

3. Per quanto possibile, la durata del periodo temporaneo deve essere determinata in anticipo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

I titolari di cariche pubbliche non sono autorizzati a svolgere un'attività accessoria retribuita o un'attività accessoria che comprometta l'adempimento dei loro doveri di servizio, che sia inconciliabile con le loro funzioni o che sia all'origine di un cumulo di guadagno abusivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. I titolari di funzioni pubbliche possono esercitare incarichi pubblici nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

2. Quando l'esercizio di un incarico pubblico comporta un'assenza di oltre quindici giorni all'anno, il Consiglio di Stato determina se sia opportuno ridurre il trattamento di conseguenza, diminuire il numero di giorni di congedo o di ferie, o svolgere ore di lavoro compensative.

3. L'esercizio di un mandato di carattere sindacale è assimilato all'esercizio di un incarico pubblico.

4. Il Consiglio di Stato può assimilare ad incarichi pubblici altri incarichi di interesse pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

Il diritto di associazione è garantito ai titolari di funzioni pubbliche nei limiti del diritto federale e cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

Le disposizioni del diritto civile si applicano alle invenzioni effettuate da titolari di funzioni pubbliche nell'esercizio del loro lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 2 Diritti e doveri

1. A condizione che l'esercizio del servizio non sia perturbato, i titolari di funzioni pubbliche possono scegliere liberamente il loro luogo di domicilio in Svizzera.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce l'elenco delle funzioni e determina le circostanze per le quali un interesse pubblico o la natura particolare della posizione impone la scelta di un domicilio in un luogo determinato.

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[14] 1 Se un titolare di funzione pubblica è perseguito penalmente a causa di un crimine o di un delitto intenzionale, egli ne informa immediatamente l'autorità da cui dipende.

2. Il pubblico ministero informa d'ufficio questa autorità delle azioni penali avviate contro un titolare di funzione pubblica a causa di un crimine o di un delitto intenzionale.

3. La decisione che statuisce sulla causa è trasmessa senza indugio a questa autorità.

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1 Il Consiglio di Stato emette le disposizioni che permettono all'autorità di nomina di imporre a certi titolari di funzioni pubbliche

e) la consumazione dei pasti nell'ente in cui lavorano.

2. Nell'eventualità menzionata alla lettera d, il Consiglio di Stato determina equamente il contributo versato dagli interessati.

3. Il Consiglio di Stato adotta inoltre le norme complementari di deontologia relative all'esercizio della funzione pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 3 Cessazione dei rapporti di servizio

[15] I rapporti di servizio dei titolari di funzioni pubbliche terminano per

g) le dimissioni derivanti da un'incompatibilità di funzione.

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[16] 1 I titolari di funzioni pubbliche sono collocati d'ufficio a riposo alla fine del mese in cui raggiungono l'età stabilita dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), del 20 dicembre 1946 [17], per l'apertura del diritto a una rendita di vecchiaia semplice.

2. Abrogato.

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[18] 1 I membri della direzione e il personale docente degli istituti di istruzione pubblica sono posti d'ufficio in pensione al 31 luglio dell'anno scolastico che termina durante l'anno civile in cui raggiungono l'età indicata nell'articolo precedente.

2. In deroga all'articolo 38 LSt e su loro richiesta presentata con sei mesi di anticipo, i membri della direzione e il personale docente nati dopo il 31 luglio possono posticipare la cessazione del rapporto di servizio fino al 31 luglio dell'anno successivo.

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[19] 1 Il Consiglio di Stato può stabilire un'età pensionabile inferiore a quella risultante dall'articolo 38 per particolari categorie di titolari di funzioni pubbliche.

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[20] 1 L'autorità di nomina può collocare a pensione anticipata, totale o parziale, a partire dalla fine del mese in cui compiono il 58º anno di età, i titolari di funzioni pubbliche che, pur non essendo invalidi ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), del 19 giugno 1959 [21], non sono più in grado di adempiere adeguatamente le loro funzioni, senza che vi sia colpa da parte loro.

2. Per i direttori e i membri del personale docente o amministrativo degli istituti comunali o intercomunali di insegnamento pubblico, la decisione spetta al Consiglio di Stato su preavviso dei Consigli comunali, dei comitati scolastici o dei comitati scolastici regionali competenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 3 Cessazione dei rapporti di servizio

1. In caso di incapacità totale al lavoro, i rapporti di servizio cessano due anni dopo l'inizio di tale condizione.

2. Se è probabile che il titolare di funzione pubblica possa recuperare una capacità lavorativa totale o parziale al termine del periodo menzionato al paragrafo 1, l'autorità di nomina può prorogare i rapporti di servizio.

3. Tuttavia, la concessione di una rendita completa d'invalidità in applicazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959 pone sempre fine ai rapporti di servizio.

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[22] 1 In caso di dimissioni o di pensionamento anticipato, i titolari di funzioni pubbliche devono avvisare per iscritto l'autorità che li ha nominati

a) con sei mesi d'anticipo per il 31 gennaio, rispettivamente il 31 luglio, nel caso dei membri della direzione degli istituti d'istruzione pubblica e del personale docente universitario;

b) con tre mesi d'anticipo per il 31 luglio, nel caso degli altri membri del personale docente;

c) con tre mesi d'anticipo per la fine di un mese negli altri casi.

2. Se l'interesse dell'amministrazione non vi si oppone, l'autorità che ha nominato può accettare le dimissioni con un termine più breve.

3. L'articolo 12 è riservato.

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[23] 1 La decisione con cui l'autorità di nomina sopprime un posto non è soggetta a ricorso.

1bis Quando un posto è soppresso, l'autorità di nomina pone fine ai rapporti di servizio mediante un avviso scritto dato con un preavviso di sei mesi

a) per il 31 gennaio, rispettivamente il 31 luglio nel caso dei membri del personale docente;

b) per la fine di un mese negli altri casi.

2. Il Consiglio di Stato adotta tutte le misure utili per offrire all'interessato un impiego di natura equivalente al servizio dello Stato, di un comune, di un'istituzione para-statale o di un'azienda privata.

3. Se l'azione intrapresa dal Consiglio di Stato ha l'effetto di far perdere all'interessato il suo status di titolare di funzione pubblica, gli viene versata un'indennità pari a tre mesi di stipendio.

4. Se non può essere proposto alcun posto o funzione al titolare di funzione pubblica, o se egli ha un motivo fondato per rifiutare il posto o la funzione che gli è offerto, gli viene assegnata un'indennità aggiuntiva pari a un mese di stipendio per ogni quinquennio di servizio ininterrotto, in aggiunta all'indennità prevista al comma 3.

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1 Se per ragioni di inidoneità, prestazioni insufficienti, inadempienze gravi o ripetute ai doveri di servizio o altre ragioni gravi non è più possibile proseguire il rapporto di servizio, l'autorità che ha nominato può ordinare il licenziamento di un titolare di funzione pubblica.

2 Nessun licenziamento può essere pronunciato in modo abusivo ai sensi dell'articolo 336 CO a causa delle opinioni religiose, filosofiche o politiche di un titolare di funzione pubblica o a causa delle sue attività sindacali, nella misura in cui queste non comportino una violazione dei suoi obblighi di servizio.

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1 Quando i fatti contestati al titolare di una funzione pubblica dipendono dalla sua volontà o quando le esigenze della funzione non sono soddisfatte a dovere, il capo del servizio deve avvisare per iscritto l'interessato dopo averlo ascoltato e fissargli un termine ragionevole per migliorare. Gli suggerisce, per quanto possibile, determinati mezzi.

2. In mancanza di miglioramenti riscontrati nel termine stabilito, il capo del servizio trasmette il fascicolo all'autorità di nomina con le sue osservazioni.

3. Ne informa per iscritto l'interessato, menzionando i fatti o le omissioni che gli sono imputati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 3 Cessazione dei rapporti di servizio

[24] Prima di prendere la sua decisione, l'autorità di nomina sente l'interessato, indicandogli i fatti o le omissioni che gli sono contestati, nonché i mezzi di difesa di cui dispone, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025, in particolare il suo diritto di consultare il fascicolo e di farsi assistere da un rappresentante.

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1. Se l'autorità di nomina ritiene che la violazione degli obblighi di servizio o il comportamento dell'interessato consentano la prosecuzione dei rapporti di servizio, può rinunciare a qualsiasi misura o pronunciare un rimprovero accompagnato, se del caso, da una minaccia di cessazione dei rapporti di servizio.

2. Altrimenti, l'autorità di nomina decreta il licenziamento del titolare di funzione pubblica e gli notifica la decisione con un preavviso di tre mesi per la fine del mese.

3. In caso di grave violazione dei doveri di servizio, l'autorità di nomina può procedere al licenziamento del titolare di funzione pubblica con effetto immediato, eventualmente senza avvertimento preliminare.

4. Nel caso in cui lo stato delle funzioni lo consenta e la misura sembri opportuna alla luce dei fatti considerati, l'autorità di nomina può ordinare lo spostamento in un altro posto o in un'altra funzione.

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[25] 1 Ogni decisione di licenziamento di un membro del personale docente o della direzione di un'istituzione di istruzione pubblica è comunicata immediatamente al Consiglio di Stato, qualora possa risultare giustificato destituire la persona in questione dal diritto di insegnare nelle scuole pubbliche del cantone.

2. Il Consiglio di Stato pronuncia una destituzione, temporanea o definitiva, quando la persona in causa rappresenta una minaccia, diretta o indiretta, per l'integrità psichica o fisica degli studenti o quando il suo impiego arrecherebbe grave danno alla credibilità della scuola.

3. La destituzione esclude anche l'esercizio di compiti di accompagnamento o di sorveglianza dell'insegnamento, nonché di compiti di direzione e di coordinamento.

4. Il Consiglio di Stato può decidere misure provvisionali e stabilire le condizioni e gli oneri che consentono la revoca della misura. Le relative spese sono, in linea di principio, a carico della persona richiedente.

5. Le autorità amministrative e penali sono tenute a collaborare nel procedimento di destituzione o nella sua revoca, in particolare permettendo la consultazione di fascicoli in corso o archiviati.

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[26] 1 In caso di incompatibilità tra la funzione e la qualità di deputato/a o di deputato/a supplente del Gran Consiglio, il titolare di funzione pubblica è considerato/a dimissionario/a de facto dal suo incarico.

2. La cessazione del rapporto di servizio è effettiva alla fine del mese successivo all'opzione risultante dal caso di incompatibilità.

3. Il Consiglio di Stato la constata mediante una decisione presa senza preavviso.

4. Il titolare di funzione pubblica può mantenere il suo incarico se rinuncia formalmente alla funzione incompatibile prima che la cessazione del rapporto di servizio diventi effettiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 3 Cessazione dei rapporti di servizio

[27] 1 L'autorità non può prendere una decisione ai sensi dell'articolo 48 più di un anno dopo aver ricevuto il dossier dalla capo o dal capo servizio e, in ogni caso, più di sette anni dopo che i fatti si sono verificati.

2. Se tali fatti sono penalmente punibili, l'autorità può pronunciarsi finché non è maturata la prescrizione dell'azione penale.

3. Non si può più far valere i fatti che hanno motivato un biasimo o un trasferimento dopo il trascorrere di un periodo di cinque anni dal giorno in cui sono stati pronunciati.

4. Il rinvio può essere pronunciato, per ragioni gravi, senza colpa e senza riguardo alla lontananza temporale dei fatti, quando la loro scoperta impone, nell'interesse dello Stato, la cessazione dei rapporti di servizio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 3 Cessazione dei rapporti di servizio

[28] 1 Quando il buon funzionamento dell'amministrazione o degli istituti di istruzione pubblica lo richiede, l'autorità di nomina può, a titolo provvisorio, ordinare a un titolare di funzione pubblica di sospendere immediatamente la sua attività.

2. Se i fatti denunciati sembrano costituire una violazione grave dei doveri di servizio, la sospensione dell'attività può essere accompagnata dalla privazione parziale o totale del trattamento.

3. Se la sospensione si rivela successivamente ingiustificata, il titolare di funzione pubblica ha diritto al trattamento di cui è stato privato, con interessi moratori.

4. In deroga all'articolo 40 LPA, i ricorsi contro le decisioni concernenti la sospensione provvisoria non hanno effetto sospensivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 1: Generalità

1 I titolari di funzioni pubbliche hanno diritto a un trattamento che comprende

c) varie indennità eventuali.

2. Il titolare di funzione pubblica che dedica solo una parte del suo tempo alle sue funzioni riceve un trattamento ridotto in proporzione.

3. I comuni e le altre persone giuridiche interessate non possono fornire un supplemento di trattamento in denaro al personale dei loro istituti di istruzione pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 1: Generalità

1. I limiti minimi e massimi del trattamento annuale dei magistrati e dei funzionari dello Stato, così come degli enti dello Stato che non sono dotati di personalità giuridica, e dei membri di una direzione scolastica e del personale docente sono fissati dalla tabella che fa parte della presente legge, la quale è rielaborata in caso di modifica della scala di base dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

2. Il Consiglio di Stato definisce i criteri di classificazione salariale delle funzioni e stabilisce il trattamento minimo e massimo di ciascuna di esse.

3. Il trattamento iniziale è fissato in considerazione della formazione e dell'esperienza dell'interessato. Esso corrisponde, di regola, al trattamento minimo previsto per la funzione.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce le regole di evoluzione del trattamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 1: Generalità

Quando si tratta di garantire la collaborazione di una persona particolarmente qualificata o di mantenerla al servizio dello Stato, il Consiglio di Stato può concedere al personale amministrativo un supplemento temporaneo o definitivo di trattamento fino a concorrenza dell'importo fissato dalla tabella allegata alla presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 1: Generalità

Il Consiglio di Stato determina

a) le modalità di pagamento del trattamento e delle indennità;

b) il trattamento cui hanno diritto i titolari di funzioni pubbliche che sono impediti a esercitare le loro funzioni per malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile o per altro motivo;

c) la misura in cui vengono dedotte dal trattamento le prestazioni erogate ai titolari di funzioni pubbliche dall'assicurazione militare o da un'assicurazione le cui premi siano stati sostenuti, totalmente o parzialmente, dal datore di lavoro;

d) le prestazioni erogate ai superstiti di un titolare di funzione pubblica deceduto in servizio;

e) le modalità di compensazione del trattamento e delle indennità versate indebitamente e la loro ritenuta per conto dello Stato qualora quest'ultimo non abbia proceduto direttamente all'assunzione del titolare di funzione pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 2: Assegni vari

[29] 1 Il Consiglio di Stato versa annualmente ai titolari di funzioni pubbliche un'indennità di rincaro adeguata all'indice svizzero dei prezzi al consumo sulla base di tale indice al 31 maggio precedente.

2. Quando la situazione economica e la situazione finanziaria del cantone lo richiedano o quando il tasso d'inflazione sia elevato, il Consiglio di Stato può, dopo aver consultato le associazioni del personale, compensare solo parzialmente il rincaro per una durata massima di due anni. Può rinunciare, in tutto o in parte, ad adeguare l'indennità di rincaro a una diminuzione dell'indice.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 2: Assegni vari

I titolari di cariche pubbliche hanno diritto alle prestazioni previste dalla legislazione cantonale sugli assegni familiari.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 2: Assegni vari

[30] 1 I titolari di funzioni pubbliche che hanno un obbligo legale di mantenimento dei figli hanno diritto a un'allocazione complementare per ogni figlio, il cui importo è fissato dal Consiglio di Stato.

2. Questo importo viene riesaminato periodicamente.

3. Ogni figlio può dare diritto a una sola allocazione complementare.

4. L'allocazione complementare è proporzionale al tempo di lavoro svolto dal titolare di funzione pubblica interessato ed è versata al prorata dei giorni lavorativi quando l'inizio o la cessazione dell'attività avviene nel corso di un mese.

5. L'articolo 3, comma 1, della legge federale sugli assegni familiari (LAFam), del 24 marzo 2006 [31], è applicabile per analogia.

6. L'allocazione non è versata ai docenti della Scuola di ingegneria ETS, delle scuole di mestiere e delle altre scuole professionali che esercitano la loro attività principale nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 2: Assegni vari

[32] 1 I titolari di funzioni pubbliche hanno diritto a un premio di fedeltà dopo 20, 30 e 40 anni di attività al servizio dello Stato, di un ente statale o di un istituto di istruzione pubblica.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce l'importo del premio di fedeltà e le modalità della sua erogazione.

3. Su richiesta del titolare della funzione pubblica interessato e purché le esigenze del servizio lo consentano, il premio di fedeltà può essere convertito in giorni di ferie aggiuntivi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 3: Altre prestazioni pecuniarie

1. Il Consiglio di Stato determina l'importo delle indennità spettanti ai titolari di funzioni pubbliche

a) per gli inconvenienti inerenti allo svolgimento del loro incarico, dei quali non si è potuto tener conto al momento della determinazione del loro stipendio;

b) per le spese sostenute nello svolgimento del servizio;

c) in caso di sostituzione temporanea di un funzionario superiore;

d) in caso di trasloco giustificato da un cambiamento di sede lavorativa ordinato dall'autorità competente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Retribuzione - Sezione 3: Altre prestazioni pecuniarie

Il Consiglio di Stato o, con il suo accordo, l'autorità di nomina può concedere una retribuzione speciale ai titolari di funzioni pubbliche che prestano al loro datore di lavoro servizi di natura eccezionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 4: Assicurazioni

[33] I titolari di funzioni pubbliche sono assicurati contro le conseguenze economiche della pensione, del decesso e dell'invalidità conformemente alla legge sulla Cassa pensioni per la funzione pubblica del cantone di Neuchâtel (LCPFPub), del 24 giugno 2008 [34].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 4: Assicurazioni

**1. I titolari di funzioni pubbliche sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali conformemente alle disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAA), del 20 marzo 1981 [35].**

2. I premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a loro carico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 4: Assicurazioni

Il Consiglio di Stato può stipulare assicurazioni aggiuntive e autorizzare il datore di lavoro ad assicurare direttamente i propri titolari di funzioni pubbliche, eventualmente anche contro altri rischi. In tali casi, può imporre certe restrizioni alle condizioni di assicurazione e determinare le modalità di partecipazione del datore di lavoro al pagamento dei premi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 4 Trattamento - Sezione 4: Assicurazioni

[36]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 5 [37] Pensione di vecchiaia

[38]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 5 [37] Pensione di vecchiaia

[39]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 5 [37] Pensione di vecchiaia

[40]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 5 [37] Pensione di vecchiaia

[41]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

1 I titolari di funzioni pubbliche hanno diritto a congedi annuali, la cui durata è stabilita dal Consiglio di Stato in base all'età e al numero di anni di servizio.

2. Tale durata è almeno equivalente a quella fissata dal diritto privato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

1. Le vacanze dei membri della direzione di un istituto di istruzione pubblica e quelle del personale docente si svolgono durante le vacanze degli alunni.

2. Il Consiglio di Stato determina il periodo delle vacanze scolastiche durante il quale gli interessati possono essere soggetti a obblighi professionali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

Per motivi importanti riconosciuti dal Consiglio di Stato, i titolari di funzioni pubbliche possono ottenere dall'autorità da cui dipendono direttamente congedi retribuiti speciali di breve durata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

1. L'autorità che ha nominato può concedere congedi prolungati ai titolari di funzioni pubbliche che desiderano sospendere la loro attività sia per accettare una missione di interesse generale, sia per completare e migliorare la loro formazione professionale, sia per altre ragioni serie, purché il buon funzionamento dell'amministrazione non ne risenta.

2. L'autorità che ha nominato decide in ogni caso la misura in cui

c) il congedo sarà considerato come tempo di servizio;

3. Qualsiasi decisione presa in virtù del presente articolo deve essere approvata dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[42] 1 In caso di gravidanza, alla madre è concesso un congedo di quattro mesi con mantenimento del salario. Il congedo inizia il giorno del parto.

2. Quando si tratta di una coppia a carico del bilancio dello Stato, il congedo può essere condiviso con il padre, a condizione che la madre dia il suo consenso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[43] 1 I titolari di funzioni pubbliche hanno il diritto di ottenere dal o dalla capo/a del servizio un congedo parentale non retribuito della durata massima di tre mesi.

2. In accordo con il o la capo/a del servizio, il o la titolare di funzione pubblica può continuare a occupare il proprio posto con un tasso di attività ridotto durante il suo congedo parentale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[44] Un congedo di paternità di 20 giorni è concesso al padre durante l'anno successivo alla nascita, nei limiti dell'organizzazione dell'entità, con mantenimento del trattamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[45] Quando un bambino è accolto ai fini dell'adozione o viene adottato, viene concesso alla madre o al padre un congedo di quattro mesi con mantenimento del trattamento economico. Nel caso in cui si tratti di una coppia a carico del bilancio dello Stato, il congedo può, ove opportuno, essere condiviso tra i coniugi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[46] 1 Dopo cinque anni di attività ininterrotta, i membri della direzione e del personale docente di un istituto di istruzione pubblica hanno il diritto di ottenere dall'autorità di nomina da cui dipendono direttamente un congedo non retribuito di una durata massima di dodici mesi.

2. Questo diritto è rinnovabile alla scadenza di ogni nuovo periodo di cinque anni di attività ininterrotta.

4. Per garantire il buon andamento della scuola (in caso di numerose richieste simultanee o scarsità di sostituti), l'autorità di nomina può differire la concessione del congedo per una durata massima di un anno.

5. Inoltre, il Consiglio di Stato stabilisce le modalità del congedo sabbatico mediante regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[47] 1 Quando la madre allatta il suo bambino sul luogo di lavoro, il tempo dedicato all'allattamento è considerato tempo di lavoro.

2. Quando la madre lascia il luogo di lavoro per allattare il suo bambino, la metà del tempo dedicato all'allattamento è considerata tempo di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

[48] Le misure necessarie per ovviare alle conseguenze del congedo non retribuito nel settore delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale incombono al titolare della funzione pubblica, che ne assume anche i costi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO II - CAPITOLO 6 Altri diritti

1. I titolari di funzioni pubbliche possono richiedere all'autorità da cui dipendono direttamente un attestato riguardante la natura e la durata dei rapporti di servizio, nonché la qualità del loro lavoro e della loro condotta.

2. Su espressa richiesta del titolare di funzione pubblica, l'attestato riguarderà solo la natura e la durata dei rapporti di servizio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

1 Il Consiglio di Stato adotta le misure di attuazione della presente legge dopo aver richiesto i pareri previsti da quest'ultima.

2. Può delegare una parte delle sue attribuzioni e consentire di fare altrettanto alle altre autorità incaricate dell'applicazione della presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

1 Il servizio del personale è incaricato

a) di preparare e coordinare le misure di applicazione della presente legge;

b) di fornire il proprio parere sulle questioni relative al personale mirate al miglioramento del funzionamento dei servizi dello Stato, dei suoi istituti che non sono dotati di personalità giuridica e degli istituti cantonali di istruzione pubblica.

2. Il Consiglio di Stato disciplina l'organizzazione del servizio del personale e ne definisce le attribuzioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

1 Il Consiglio di Stato consulta i comuni, gli altri datori di lavoro e le associazioni del personale

a) su qualsiasi questione di portata generale riguardante il personale, le sue condizioni di lavoro e di trattamento nonché sulle questioni di principio relative all'applicazione della presente legge o delle sue disposizioni esecutive;

b) su qualsiasi progetto di disposizioni esecutive generali della presente legge.

2. La consultazione delle associazioni del personale avviene all'interno di una commissione di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

1. I capi servizio sono autorizzati a prendere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento del servizio.

2. Essi hanno, in particolare, la competenza di ordinare l'esecuzione di lavori speciali (art. 29), di inviare il preavviso (art. 46), di pronunciarsi su i congedi di breve durata (art. 72), di maternità (art. 74) e di adozione (art. 75).

3. Per le funzioni che non includono un capo servizio, i poteri normalmente attribuiti a quest'ultimo sono esercitati

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

Il capo del servizio del personale è autorizzato a prendere tutte le decisioni di applicazione della presente legge che non rientrano nella competenza di un'altra autorità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

[49] 1 Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente legge da un'autorità subordinata o da un capo di servizio riguardante la situazione di un titolare di funzione pubblica può essere oggetto di ricorso al dipartimento competente, quindi al Tribunale cantonale, conformemente alla LPA e alla legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (LCE), del 22 marzo 1983.

2. I ricorsi contro le decisioni riguardanti l'andamento del servizio rese ai sensi dell'articolo 80 non hanno effetto sospensivo.

3. Le decisioni del Consiglio di Stato relative al pensionamento anticipato (art. 41), alla cessazione dei rapporti di servizio a seguito di una soppressione di posto (art. 44), al licenziamento per giusti motivi o ragioni gravi (art. 45), al biasimo e al trasferimento in un altro posto o funzione (art. 48), alla destituzione del diritto di insegnare (art. 49) e alla sospensione provvisoria (art. 51) possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO III - Applicazione della legge

[50] Fatte salve le disposizioni particolari della presente legge, la LPA è applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[51] 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di servizio esistenti proseguono secondo il nuovo diritto.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[52]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[53] 1 Abrogato.

2. I titolari di funzioni pubbliche con un solo figlio a carico alla data di entrata in vigore della presente legge riceveranno, oltre all'assegno supplementare menzionato all'articolo 58, l'assegno mensile previsto al comma 1 del presente articolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[54] Per i titolari di funzioni pubbliche che vanno in pensione tra il 1° gennaio 2014 e l'entrata in vigore della presente modifica, il rinvio dell'età ordinaria di pensionamento da 62 a 64 anni (art. 32b LCPFPub introdotto dalla legge del 26 giugno 2013, con effetto dal 1° gennaio 2014) non è preso in considerazione se conduce a un miglioramento delle condizioni di pensionamento dell'interessato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[55] Su loro richiesta presentata con sei mesi di anticipo, le insegnanti nate tra il 1961 e il 1963 possono andare in pensione il 31 gennaio dell'anno in cui compiono 65 anni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

[56]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

La legge riguardante lo statuto generale del personale a carico del bilancio dello Stato, del 4 febbraio 1981 [57], è abrogata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali Tabella degli stipendi versati dallo Stato [58] Stipendi annuali di base al 1º gennaio 2013 Legge sullo statuto della funzione pubblica

1 Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione e all'esecuzione della presente legge.

2. Stabilisce la data della sua entrata in vigore.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 18 dicembre 1995.

L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1º gennaio 1996, fatta salva l'applicazione degli articoli 34, 40, 52 a 55, 67 e 87.

Conformemente all'articolo 89, la legge concernente lo statuto generale del personale dipendente dal bilancio dello Stato, del 4 febbraio 1981, viene abrogata, ad eccezione degli articoli 27, 49 a 68a, 75 a 78, 104b e 104f, comma 2.

Con decreto del 18 dicembre 1996, il Consiglio di Stato ha fissato al 1º gennaio 1997 l'entrata in vigore degli articoli 34, 40, 52 a 55, 67 e 87 (FO 1996 N° 97).

ai titolari di funzioni pubbliche

(art. 53 della legge sullo statuto della funzione pubblica)

(in franchi, indice dei prezzi al consumo di riferimento 99.8, di maggio 2012, secondo base 100 di dicembre 2010).

1. . Abrogato ..........................................................

2. Funzionari ........................................................

50.642.–

193.361.–

3. . Membri di una direzione scolastica .....................

116.019.–

179.315.–

4. . Personale docente .............................................

61.182.–

138.897.–

– professore all'Università

147.673.–

193.361.–

5. . Supplemento straordinario ................................

fino a 35.171.–

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