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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1 Il presente regolamento ha come obiettivo quello di concretizzare, nel rispetto della lingua francese, il principio di uguaglianza tra i sessi nella formulazione dei testi ufficiali (linguaggio inclusivo).

2. Si applica all'insieme degli atti emanati dal Consiglio di Stato e dai suoi dipartimenti, dall'amministrazione cantonale e dagli enti cantonali di diritto pubblico, dotati o meno di personalità giuridica, così come a tutti gli altri avvisi, moduli e pubblicazioni ufficiali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Il testo dei documenti ufficiali, in particolare gli atti normativi e i documenti che li accompagnano, deve rispettare il principio dell'uguaglianza di genere. A tal fine, viene applicata la combinazione delle seguenti regole di redazione: riformulazione del testo, uso di forme neutre o epicene e uso congiunto della forma femminile e della forma maschile.

2. Tuttavia, devono essere rispettati i seguenti principi

a) La formulazione dei testi ufficiali che rispetta l'uguaglianza di genere deve essere realizzata prioritariamente tramite la riformulazione del testo o mediante l'impiego di forme neutre o epicene.

b) Qualora non sia possibile riformulare il testo, non esistano forme neutre o epicene, o sia indicato menzionare espressamente le donne e gli uomini come soggetti attivi, si utilizzano congiuntamente la forma femminile e quella maschile.

c) È ammesso l'uso dei trattini, per le parole le cui varianti femminili e maschili differiscono solo molto leggermente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. La revisione parziale di testi ufficiali non è effettuata per motivi esclusivamente linguistici.

2. Durante la revisione di un testo ufficiale, le norme di redazione previste nell'articolo 2 sono applicate nella misura in cui la comprensione del testo e la sua omogeneità lo permettono.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Nei documenti personalizzati, le donne sono chiamate «Signora», gli uomini «Signor».

2. I titoli, le funzioni e le professioni sono indicati al femminile o al maschile, a seconda del sesso del destinatario.

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Il regolamento riguardante la formulazione non sessista dei testi ufficiali, del 30 maggio 1995 [2], è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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