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152.100.04 OR-GJSRO-DSJS CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OR-GJS)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (17)

Art. premier Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 2 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Organizzazione Art. 3 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della sanità, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 4 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Strutture e competenze Art. 5 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 6 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della sanità, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 7 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 8 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 9 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 10 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 11 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 12 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Servizio dei comuni Art. 13 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Servizio di statistica Art. 14 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 15 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 Art. 16 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Disposizione transitoria Art. 17 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (RO-DSJS), del 27 maggio 2025 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (17 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

Il Dipartimento della salute, della gioventù e degli sport (DSJS; di seguito: il dipartimento) assume i compiti devoluti allo Stato nei settori della salute pubblica, della protezione degli adulti e della gioventù, degli edifici, dell'alloggio, degli sport, della statistica, nonché in materia di organizzazione e sviluppo delle regioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

[3] 1. Il dipartimento dispone di un segretariato generale.

2. Comprende i seguenti servizi

e) il servizio di statistica.

3. È incaricato delle relazioni con le seguenti entità

d) AROSS – Accoglienza rete orientamento salute sociale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. La direttrice o il direttore del dipartimento incontra regolarmente i/le dirigenti dei servizi e delle altre entità, in forma di riunione generale o individuale.

2. La o il segretario generale partecipa a queste riunioni e assicura il collegamento tra la direttrice o il direttore del dipartimento e i servizi.

3. Il segretariato degli incontri è garantito dal segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Le competenze dei servizi sono fissate dal presente regolamento.

2. L'assegnazione di compiti o mandati speciali è riservata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 2: Segretariato generale

1. Il segretariato generale è incaricato dei compiti di coordinamento, pianificazione, consulenza e informazione.

2. Ha in particolare il compito di

a) fornire consulenza e assistenza al capo del dipartimento;

b) gestire e amministrare il segretariato del capo del dipartimento;

c) coordinare le attività interne al dipartimento;

d) coordinare le attività interdipartimentali;

e) pianificare, dirigere e coordinare la gestione finanziaria in applicazione della legge sulle finanze dello Stato e dei Comuni (LFinEC), del 24 giugno 2014;

f) svolgere i compiti che competono al dipartimento in materia di risorse umane;

g) provvedere alla comunicazione e informazione interna ed esterna in collaborazione con la cancelleria di Stato.

3. L'ufficio per l'organizzazione è a lui amministrativamente collegato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 2: Segretariato generale

1. L'ufficio di organizzazione lavora in stretta collaborazione con il Consiglio di Stato, i dipartimenti e i servizi dell'amministrazione cantonale.

2. Supporta il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio nella conduzione dello Stato operando come centro di competenze nei settori dell'organizzazione e della gestione dei progetti.

3. Assiste le unità amministrative nel migliorare la loro efficienza e la loro efficacia.

4. Agisce come cellula di innovazione e ha il compito di sviluppare, testare e implementare soluzioni nel settore della gestione dei servizi, dell'organizzazione, del funzionamento dell'amministrazione e dell'e-government.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio di salute pubblica è l'organo esecutivo del dipartimento in materia di salute pubblica. Esso vigila sul mantenimento della salute e dell'igiene pubblica e garantisce un accesso equo alle cure.

2. In questo contesto, assume i compiti che gli sono affidati dalle legislazioni federali e cantonali in materia di salute pubblica.

3. Il centro di supporto e prevenzione per il personale professionale degli istituti scolastici è ad esso amministrativamente collegato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il/la medico cantonale e il/la farmacista cantonale assumono i compiti che sono loro affidati dalle legislazioni federale e cantonale nel settore della salute pubblica.

2. Il/la medico cantonale è in particolare responsabile di tutte le questioni mediche riguardanti la salute pubblica.

3. Il/la farmacista cantonale è in particolare responsabile nel campo dei prodotti terapeutici ad uso umano.

4. Essi sono amministrativamente assegnati al servizio della salute pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio di protezione dell'adulto e della gioventù assicura la prevenzione, la promozione e la protezione della gioventù e si occupa degli adulti in difficoltà sociale.

2. Gestisce e finanzia il sistema di assistenza ambulatoriale per i bambini e quello di accoglienza extrafamiliare per i bambini, nonché le istituzioni di educazione specializzata.

3. Funziona come organo di collegamento con gli altri cantoni e la Confederazione per le istituzioni citate al comma 2, così come per le scuole specializzate dipendenti dal dipartimento.

4. Le sue attribuzioni e la sua organizzazione sono oggetto di un regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio degli edifici è responsabile della gestione globale del patrimonio immobiliare dello Stato, della realizzazione delle nuove costruzioni, della bonifica, della ristrutturazione, della manutenzione e dell'esercizio degli edifici esistenti. Inoltre, propone e attua la politica cantonale dell'alloggio.

2. Il servizio degli edifici ha in particolare il compito di garantire

a) le esigenze di superfici edificate dell’amministrazione consigliando e supportando le utilizzatrici e gli utilizzatori coinvolti;

b) la pianificazione e la realizzazione degli edifici necessari all'esecuzione dei compiti cantonali, tenendo conto degli aspetti culturali, economici ed ecologici;

c) la manutenzione regolare del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché la gestione dei contratti di manutenzione e degli abbonamenti di servizio necessari al loro esercizio;

d) il funzionamento del servizio di portineria per gli edifici occupati dallo Stato;

e) l'ottimizzazione del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, così come garantire la gestione dei contratti immobiliari;

f) l'attuazione della politica cantonale dell'alloggio mediante la concessione di aiuti all'alloggio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1. L'ambito di attività del servizio sportivo comprende

a) l'incoraggiamento, la promozione e il coordinamento dello sport in tutte le sue forme e a tutti i livelli di pratica, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni competenti in materia;

b) la supervisione dei progetti di costruzione e dello sviluppo delle strutture sportive, in collaborazione con i comuni, le scuole e le organizzazioni sportive;

c) la responsabilità e i compiti del cantone in relazione al movimento Gioventù+Sport;

d) l'amministrazione di fondi provenienti dalla Confederazione, dal cantone o da qualsiasi altra fonte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

[5]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio di statistica è responsabile dell'applicazione della legislazione in materia di statistica.

2. In particolare, ha come ambito di attività

a) la comunicazione di informazioni statistiche pertinenti, significative, affidabili e coerenti alle autorità cantonali e comunali, nonché alla collettività nel suo complesso;

b) la raccolta, la produzione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione dei dati a scopo statistico sulla base di principi scientifici scelti in totale indipendenza, nel rispetto della carta della statistica pubblica svizzera;

c) lo sviluppo del sistema svizzero di informazione statistica in collaborazione con la Confederazione, gli altri cantoni, i comuni e vari partner.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il dipartimento può stabilire disposizioni particolari riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dei servizi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il regolamento di organizzazione del Dipartimento della salute, delle regioni e degli sport (RO-DSRS), del 6 marzo 2024, è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

A partire dal 1° settembre 2025, il servizio dei comuni diventerà l'ufficio dei comuni e gestione fiduciaria all'interno del servizio finanziario (DFFI). Fino a tale data, il DSJS svolge le funzioni attribuite allo Stato in materia di relazioni con i comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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