1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OR-SDK)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
Il Dipartimento della Sicurezza, della Digitalizzazione e della Cultura (DSDC; di seguito: il Dipartimento) assume le funzioni attribuite allo Stato nei settori della popolazione, della polizia, della sicurezza civile e militare, dell’esecuzione delle pene, delle procedure esecutive e fallimentari, dell’informatica e della digitalizzazione, dei trasporti, della cultura, delle risorse umane, delle istituzioni politiche, nonché in materia di servizi giuridici, legislazione e cassa pensioni.
1 Il dipartimento dispone di un segretariato generale.
2. Comprende i seguenti servizi
j) il servizio legale.
3. È incaricato delle relazioni con le seguenti entità
a) Istituto cantonale di prevenzione e assicurazione dei danni dovuti all'incendio e agli elementi naturali (ICAP);
b) Cassa pensioni del servizio pubblico del Cantone di Neuchâtel (CPCN).
1. La direttrice o il direttore del dipartimento incontra regolarmente i/le dirigenti dei servizi e delle altre entità, in forma di riunione generale o individuale.
2. La o il segretario generale partecipa a queste riunioni e assicura il collegamento tra la direttrice o il direttore del dipartimento e i servizi.
3. Il segretariato degli incontri è garantito dal segretariato generale.
1. Le competenze dei servizi sono fissate dal presente regolamento.
2. L'assegnazione di compiti o mandati speciali è riservata.
1. Il segretariato generale è incaricato dei compiti di coordinamento, pianificazione, consulenza e informazione.
2. Ha in particolare la missione di
a) consigliare e assistere la capo o il capo del dipartimento;
b) gestire e amministrare il segretariato della capo o del capo del dipartimento;
c) coordinare le attività interne del dipartimento;
d) coordinare a livello interdipartimentale;
e) pianificare, dirigere e coordinare la gestione finanziaria in applicazione della legge sulle finanze dello Stato e dei comuni (LFinEC), del 24 giugno 2014 [3];
f) svolgere i compiti che competono al dipartimento in materia di risorse umane;
g) comunicare e informare sia internamente che esternamente in collaborazione con la cancelleria di Stato.
1. Il servizio delle esecuzioni e fallimenti è incaricato in particolare di fornire agli uffici il componente tutte le prestazioni che facilitano le loro missioni in materia di esecuzione forzata.
2. Informa e sensibilizza il pubblico sui servizi offerti dagli uffici e sulle conseguenze amministrative, civili o penali che ne derivano.
3. Esercita per conto dell'autorità competente la sorveglianza pratica dell'ufficio delle esecuzioni e dell'ufficio dei fallimenti.
4. La sua organizzazione è oggetto di un decreto.
1 Il servizio cantonale della popolazione esegue per delega i compiti affidati al dipartimento in materia di
a) controllo dell'accesso alla formazione degli avvocati e dei notai;
b) organizzazione degli esami per l’abilitazione alla professione forense e notarile;
c) gestione della popolazione tramite il rilascio di documenti d’identità, la sorveglianza dello stato civile, il controllo dei residenti, la procedura di naturalizzazione e la procedura di cambiamento del nome, controllo dell’accesso alla BDP;
d) riscossione di crediti giudiziari;
e) gestione dei dossier di assistenza giudiziaria;
f) realizzazione dei beni definitivamente devoluti allo Stato.
2. Sostiene le autorità giudiziarie nella comunicazione delle decisioni in materia di
a) casellario giudiziale;
b) cancellazione dei profili del DNA.
1 Il servizio penitenziario è, nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, l'autorità competente o di esecuzione secondo il codice penale svizzero (CP), del 21 dicembre 1937 [4] e il codice di procedura penale (CPP), del 5 ottobre 2007 [5], salvo disposizione contraria del diritto federale o cantonale.
2. Ha in particolare come campo di attività
a) l'attuazione della politica penitenziaria cantonale;
b) l'amministrazione degli istituti di detenzione;
c) l'esecuzione della detenzione preventiva, della detenzione per motivi di sicurezza e delle pene privative della libertà e delle misure pronunciate nei confronti delle persone adulte;
e) i compiti previsti dal CP nell'ambito della messa alla prova e dell'assistenza sociale;
f) la segreteria della commissione di pericolosità;
g) il ruolo di servizio di collegamento con le diverse autorità federali, intercantonali e cantonali.
La polizia neocastellana è disciplinata dalla legge sulla polizia neocastellana (LPol), del 20 febbraio 2007 [6], e dalle sue disposizioni di applicazione.
1 Il servizio di sicurezza civile e militare è l'organo esecutivo cantonale delle funzioni derivanti da
a) la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, del 4 ottobre 2002 [7], e delle sue disposizioni di applicazione federali e cantonali;
b) la legge sulla prevenzione e la difesa contro gli incendi e gli elementi naturali, nonché i soccorsi (LPDIENS), del 27 giugno 2012 [8], e delle sue disposizioni di applicazione, su delega del Consiglio di Stato che esercita l'alta sorveglianza.
2. Esso esercita la sorveglianza delle tariffe di spazzacamino e della loro applicazione.
3. Assume l'attuazione dell'organizzazione e coordinamento dei soccorsi in occasione di eventi maggiori, crisi e catastrofi in tempo di pace, in applicazione del regolamento di esecuzione della legge di applicazione della legislazione federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, del 25 maggio 2005.
4. Amministra il fondo delle contribuzioni di sostituzione dei rifugi di protezione civile nonché il fondo di protezione civile regionale.
1 Il servizio di sicurezza civile e militare è l'organo di esecuzione cantonale dei compiti derivanti da
a) la legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare (LAAM), del 3 febbraio 1995 [9];
b) la legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo di servirsi (LTEO), del 12 giugno 1959 [10], e dalle sue disposizioni di applicazione federali e cantonali.
2. Esso esegue i compiti militari amministrativi e logistici delegati al cantone dalla Confederazione sulla base della legislazione e dei contratti di prestazione.
1 Il servizio di sicurezza civile e militare svolge i compiti di manutenzione dei veicoli a beneficio dei servizi dello Stato e degli enti para-statali.
2. Gestisce le infrastrutture e le installazioni militari del cantone, situate nel sito di Colombier e sue dipendenze, in conformità con la legislazione vigente.
1 Il servizio informatico dell’Ente di Neuchâtel ha la responsabilità dell’informatica dello Stato
2. Ha principalmente i seguenti compiti
a) la proposta e l’attuazione, attraverso il piano direttore, della politica informatica dello Stato e dei partner sotto convenzione;
b) l’attuazione della strategia digitale cantonale orchestrando il processo di trasformazione digitale;
c) lo studio dei bisogni dell’amministrazione e l’elaborazione di concetti informatici globali;
d) il supporto degli utenti nell’utilizzo degli strumenti di office automation;
e) l’installazione e la gestione del parco informatico dell’amministrazione cantonale e della scuola dell’obbligo;
f) lo sviluppo, il mantenimento e lo sfruttamento delle applicazioni informatiche;
g) la gestione della rete informatica cantonale e della rete pedagogica neocastellana;
h) lo sfruttamento delle infrastrutture dello Sportello unico sicuro delle collettività pubbliche neocastellane;
i) la gestione delle banche dati relative alle persone e alle imprese utili all’insieme dell’amministrazione;
j) la gestione della rete telefonica dello Stato e, in collaborazione con il servizio degli edifici, il cablaggio degli edifici.
3. Collabora con i partner federali, cantonali e comunali.
**1. Il servizio dei trasporti ha il seguente ambito di attività:**
a) la promozione dei trasporti pubblici;
b) la pianificazione e la programmazione annuale delle prestazioni nei trasporti pubblici in traffico regionale e traffico locale che servono il territorio cantonale;
c) il coordinamento delle prestazioni delle aziende di trasporti pubblici e la gestione dell'indennizzazione di queste ultime;
d) la difesa degli interessi del cantone nella rete RER, nelle linee ferroviarie nazionali e internazionali.
Il servizio della cultura ha per campo di attività
a) la creazione e la diffusione nei vari settori dell'attività culturale e artistica;
b) la salvaguardia, la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale;
c) la mediazione presso il pubblico.
1 Il servizio delle risorse umane attua una politica di gestione delle risorse umane che risponda alle esigenze dell'amministrazione cantonale. Ne propone le modifiche e le adattamenti necessari.
2. Fornisce per l’insieme della funzione pubblica cantonale, in senso ampio, le prestazioni amministrative in materia di gestione delle risorse umane, come definite nella legislazione relativa al personale dello Stato.
3. Assicura il rispetto della legislazione, nonché i principi di equità di trattamento interno dei titolari di funzioni pubbliche.
4. Offre prestazioni di competenza e consulenza nonché soluzioni che rispondano alle esigenze dell'amministrazione cantonale e dei suoi titolari.
5. Può fornire, a condizioni che determina, prestazioni amministrative o di consulenza a soggetti terzi.
6. Preavvisa i progetti presentati al Consiglio di Stato che hanno conseguenze sulle risorse umane.
1 Il servizio legale è un servizio centrale dello Stato che fornisce le sue prestazioni alle autorità nonché all’amministrazione cantonale.
2. Esso esercita la sua attività in particolare sotto le seguenti forme
a) consulenze, pareri legali e preavvisi;
b) istruzione di ricorsi, istanze, denunce, reclami e opposizioni, e preparazione di decisioni;
c) redazione di testi legislativi o regolamentari e supporto in legistica;
d) rappresentanza della Repubblica e Cantone di Neuchâtel davanti alle giurisdizioni amministrative, civili o penali.
3. Esso assicura la gestione, l’aggiornamento e la divulgazione del Compendio sistematico della legislazione neocastellana.
4. Gestisce la biblioteca giuridica dello Stato.
5. Preavvisa i progetti di carattere giuridico presentati al Consiglio di Stato.
Il dipartimento può stabilire disposizioni particolari riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dei servizi.
Il regolamento d’organizzazione del Dipartimento dell’economia, della sicurezza e della cultura (RO-DESC), del 5 luglio 2021 [11], è abrogato.
1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.