Decreto che stabilisce le attribuzioni e l'organizzazione dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, del 26 luglio 2013 - Dipartimenti e cancelleria di Stato
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
[2] L'amministrazione cantonale è divisa in cinque dipartimenti
a) il Dipartimento della sanità, della gioventù e dello sport (DSJS);
b) il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (DSDC);
c) il Dipartimento della formazione e delle finanze (DFFI);
d) il Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell'ambiente (DDTE);
e) il Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (DECS).
2. Comprende inoltre la cancelleria di Stato.
1. Ogni dipartimento è diretto da un membro del Consiglio di Stato.
2. La cancelleria di Stato è diretta dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato.
[3] 1 I dipartimenti dispongono
a) di un segretariato generale incaricato dei compiti di coordinamento, pianificazione, consulenza e informazione;
b) dei servizi necessari all'esecuzione delle loro funzioni;
c) degli stabilimenti, istituzioni e altri organismi ad essi collegati.
2. La cancelleria di Stato dispone dei servizi necessari per l'esecuzione delle sue funzioni.
3. I servizi possono essere suddivisi in uffici o altre unità amministrative.
[4] Il Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (DSJS) assume i compiti assegnati allo Stato nei settori della salute pubblica, della protezione dell'adulto e della gioventù, degli edifici, dell'alloggio, degli sport, delle statistiche, nonché in materia di organizzazione e sviluppo delle regioni.
[5] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (DSDC) assume i compiti assegnati allo Stato nei settori della popolazione, della polizia, della sicurezza civile e militare, dell’esecuzione delle pene, delle esecuzioni e fallimenti, dell’informatica e della digitalizzazione, dei trasporti, della cultura, delle risorse umane, delle istituzioni politiche, nonché in materia di servizi giuridici, di legislazione e di cassa pensione.
[6] Il Dipartimento della formazione e delle finanze (DFFI) assume i compiti attribuiti allo Stato nei settori della formazione, delle finanze, delle contribuzioni pubbliche, nonché in materia di relazioni con i comuni e di responsabilità dello Stato.
[7] Il Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell’ambiente (DSRA) assume i compiti devoluti allo Stato nei settori della pianificazione territoriale, delle reti di mobilità e idrografiche, dell'energia, dell'agricoltura, della viticoltura, della protezione dell’ambiente, della natura, delle foreste, della fauna, dell'approvvigionamento economico, nonché in materia di consumo, di affari veterinari, di catasto, di registro fondiario, di politica fondiaria, di politiche climatiche e di sostenibilità.
[8] 1 Il Dipartimento dell'Economia e della Coesione Sociale (DECS) si assume le responsabilità attribuite allo Stato nei settori dello sviluppo e della promozione economica, del turismo e della domiciliazione, del registro del commercio, della politica regionale, dell'occupazione e della lotta contro la disoccupazione, dell'integrazione professionale e dell'inserimento sociale, dell'inclusione e del supporto delle persone con disabilità, delle migrazioni, della coesione multiculturale, della prevenzione del razzismo e di altre forme di discriminazione, della protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle assicurazioni sociali federali AVS, AI e APG, delle allocazioni familiari, così come in materia di azione sociale, assicurazione malattia, lotta contro la violenza domestica e politica familiare e di parità, delle relazioni tra le chiese e lo Stato, dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.
2. Esercita la sorveglianza sull'ufficio di controllo dei prodotti in metalli preziosi.
[9] 1 La Cancelleria di Stato svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Stato.
2. Essa assume i compiti assegnati allo Stato nei settori dei diritti politici, delle relazioni esterne e della comunicazione, delle pubblicazioni ufficiali, delle legalizzazioni, delle unioni registrate, degli acquisti, dell'approvvigionamento, della logistica e delle stampe.
L'organizzazione di ciascun dipartimento e della cancelleria di Stato è oggetto di regolamenti particolari.
Gli atti del Consiglio di Stato seguenti sono abrogati
a) decreto che stabilisce le attribuzioni e l'organizzazione dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, del 25 maggio 2005 [10] (RSN 152.100.0);
b) decreto che stabilisce provvisoriamente le attribuzioni e l'organizzazione dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, del 28 maggio 2013 [11];
c) decreto che porta adattamento provvisorio della normativa cantonale al decreto che stabilisce provvisoriamente le attribuzioni e l'organizzazione dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, del 28 maggio 2013 [12];
d) decreto complementare che porta adattamento provvisorio della normativa cantonale al decreto che stabilisce provvisoriamente le attribuzioni e l'organizzazione dei dipartimenti e della cancelleria di Stato, del 17 giugno 2013 [13];
e) regolamento d'organizzazione del Dipartimento della giustizia, della sicurezza e delle finanze, del 20 febbraio 2006 [14] (RSN 152.100.01);
f) decreto che istituisce il Dipartimento della giustizia, della sicurezza e delle finanze come autorità cantonale di sorveglianza del controllo degli abitanti, del 25 maggio 2005 [15] (RSN 152.100.010);
g) decreto che istituisce il Dipartimento della giustizia, della sicurezza e delle finanze come autorità cantonale di sorveglianza dello stato civile, del 25 maggio 2005 [16] (RSN 152.100.011);
h) regolamento d'organizzazione del Dipartimento della sanità e delle politiche sociali, del 24 marzo 2010 [17] (RSN 152.100.02);
i) regolamento d'organizzazione del Dipartimento della gestione del territorio, dell'8 marzo 2006 [18] (RSN 152.100.03);
j) decreto che istituisce il Dipartimento della gestione del territorio come autorità cantonale di sorveglianza in materia di esecuzione della legislazione federale sul diritto fondiario rurale, del 25 maggio 2005 [19] (RSN 152.100.030);
k) decreto che istituisce il Dipartimento della gestione del territorio come autorità cantonale di sorveglianza del registro fondiario, del 25 maggio 2005 [20] (RSN 152.100.031);
l) regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia, del 10 dicembre 2007 [21] (RSN 152.100.04);
m) decreto che istituisce il Dipartimento dell'economia come autorità cantonale inferiore di sorveglianza degli uffici d'esecuzione e fallimenti, del 25 maggio 2005 [22] (RSN 152.100.040);
n) decreto che istituisce il Dipartimento dell'economia come autorità cantonale di sorveglianza del registro di commercio, del 25 maggio 2005 [23] (RSN 152.100.041);
o) regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, del 18 ottobre 2006 [24] (RSN 152.100.05);
p) regolamento d'organizzazione della cancelleria di Stato, del 14 febbraio 2007 [25] (RSN 152.100.06).
1 Il servizio giuridico dello Stato è incaricato di adattare, senza procedura formale, gli atti del Consiglio di Stato figuranti nel Raccolta sistematica della legislazione neocastellana (RSN) alla nuova denominazione dei dipartimenti e alle loro nuove attribuzioni.
1 Il presente decreto entra in vigore il 1º agosto 2013.
2. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Compendio della legislazione neocastellana.
ALLEGATO [26]