1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Il presente regolamento stabilisce la procedura davanti alla commissione delle petizioni e delle grazie (di seguito: la commissione) per il trattamento delle richieste di grazia.
1. A seguito della presentazione di una domanda di grazia, la commissione richiede alle autorità giudicanti competenti la consultazione dei fascicoli relativi alle condanne oggetto della domanda di grazia.
2. Può inoltre richiedere la consultazione di altri fascicoli che ritiene pertinenti per la valutazione della domanda di grazia.
3. Invita le autorità giudicanti e il pubblico ministero a esprimere le loro osservazioni.
4. Può ascoltare la ricorrente o il ricorrente.
I commissari possono consultare il fascicolo presso la segreteria della commissione.
[3] 1 Abrogato.
2. La relatrice o il relatore, assistito da un altro membro della commissione, è incaricato di analizzare il fascicolo per conto della commissione. Dopo aver consultato il fascicolo, lui o lei prepara un progetto di relazione che serve da base per le deliberazioni della commissione.
1 Dopo aver deliberato sulla domanda di grazia, la commissione adotta un rapporto destinato al Gran Consiglio.
2. La commissione può concludere per il rigetto della domanda di grazia o per la sua accettazione. In caso di accettazione della domanda di grazia, essa può essere parziale o condizionale.
3. Se la commissione non conclude per il rigetto della domanda di grazia, può in particolare proporre
b) la commutazione della pena in una pena più lieve.
La commissione si riunisce tutte le volte che è necessario per esaminare le richieste di grazia.
[4]
1. Un giurista del servizio legale dello Stato partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.
2. La commissione può richiedere la partecipazione occasionale alle sue sedute di altri membri dell'amministrazione cantonale la cui presenza è ritenuta necessaria o auspicabile, in particolare i rappresentanti del servizio penitenziario e dell'ufficio di applicazione delle pene.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2010.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione del Cantone di Neuchâtel.