1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
[2] 1 L'ufficio è composto dalla presidente o dal presidente, dalla vicepresidente o dal vicepresidente, nonché dal membro relatore generale.
2. Fatte salve le disposizioni che seguono, l'ufficio della commissione si pronuncia su ogni questione di organizzazione interna della commissione.
[3] 1 La commissione nomina un relatore generale all'inizio della legislatura.
2. Essa può nominare un altro membro come relatore per argomenti specifici.
3. Nell'ambito delle relazioni della commissione degli affari esteri relative all'esame delle relazioni annuali delle commissioni interparlamentari trattate senza dibattito al Gran Consiglio, l'indennità del relatore non è aumentata.
1 La commissione si riunisce secondo le necessità, ma almeno quattro volte all'anno.
2. È convocata su iniziativa della sua presidenza o su richiesta del suo ufficio, di un terzo dei suoi membri o del Consiglio di Stato.
3. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
4. La commissione decide quali informazioni intende comunicare a terzi sui suoi lavori.
1 La commissione delibera e prende le sue decisioni in seduta.
2. Su iniziativa della sua presidenza, può anche prendere le sue decisioni per via di circolazione, se nessun membro richiede una deliberazione in seduta.
1 La commissione può nominare delle delegazioni incaricate di un mandato particolare.
2. Essa definisce il loro funzionamento in un regolamento ad hoc.
Art. 6 [4]
Sezione 6 [4]
1 La corrispondenza indirizzata alla commissione è trasmessa immediatamente alla sua presidenza. Quest'ultima informa senza indugio l'ufficio del Gran Consiglio e ne dà comunicazione agli altri membri della commissione nella seduta successiva.
2. La presidenza informa l'ufficio del Gran Consiglio dei suoi contatti e ne riferisce alla commissione.
[5]
[6] 1 In linea generale, partecipano alle sedute della commissione, con voto consultivo
b) una persona rappresentante il servizio giuridico.
2. La commissione può richiedere la partecipazione occasionale alle sue sedute dei membri dell'amministrazione cantonale la cui presenza ritiene necessaria o auspicabile.
[7]
1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.