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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[2] I mandati delle delegazioni sono definiti dalla commissione per gli affari esteri (di seguito: la commissione).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Salvo in caso di urgenza, le delegazioni sono designate dalla commissione rispettando l'equilibrio politico.

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La commissione conferisce preventivamente un mandato alla delegazione.

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La delegazione

a) si organizza autonomamente e nomina la capodelegazione o il capodelegazione e la relatrice o il relatore della delegazione;

b) segue i pareri della commissione;

c) tiene prioritariamente conto dell'interesse del cantone.

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Il/la capo della delegazione

e) informa la presidenza della commissione.

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La relatrice o il relatore redige un rapporto scritto conciso sulle attività della delegazione destinato alla commissione.

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La presidenza della commissione è tenuta al corrente dell'evoluzione dei fascicoli delegati.

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La corrispondenza indirizzata alla delegazione è trattata direttamente dalla capo o dal capo della delegazione.

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Le dichiarazioni scritte delle delegazioni sono firmate dalla presidenza della commissione e dalla capo o dal capo della delegazione.

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Il segretariato della commissione gestisce amministrativamente le delegazioni.

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1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2003.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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