Regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione di gestione, del 26 novembre 2024 - Commissione
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
Gli articoli da 63 a 79 e da 82 a 87 OGC sono applicabili.
L'ufficio è composto dalla presidente o dal presidente della commissione di gestione e valutazione (di seguito: la commissione o COGES), dalla vicepresidente o dal vicepresidente, nonché dal membro relatore generale.
1. La commissione designa un/a membro relatore/rice generale all'inizio della legislatura e, se del caso, a metà legislatura.
2. Il/la membro relatore/rice generale riferisce in particolare su tutto ciò che riguarda i seguenti oggetti
a) il rapporto annuale del Consiglio di Stato sulla sua gestione;
b) i rapporti del Consiglio di Stato relativi al raggiungimento degli obiettivi che ha fissato alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, e l'analisi del modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza su queste entità.
3. La commissione può designare un/a altro/a membro relatore/rice per gli altri oggetti da trattare.
1. All'inizio di ogni legislatura, durante la sua prima seduta, la commissione designa al suo interno cinque sotto-commissioni composte ciascuna da tre membri, su proposta dell'ufficio di presidenza.
2. I commissari non possono sedere nella stessa sotto-commissione per più di due legislature consecutive, salvo eccezioni decise dalla commissione.
3. Uno dei tre membri è designato come presidente relatore. Questo membro ha il compito di convocare e dirigere le sedute e di relazionare alla commissione plenaria sui lavori della sua sotto-commissione.
4. I presidenti relatori delle sotto-commissioni non devono, nella misura del possibile, appartenere allo stesso partito politico del capo del dipartimento. Le sotto-commissioni devono essere costituite da membri di diverse tendenze politiche.
5. Ogni sotto-commissione beneficia dei servizi di un assistente parlamentare. Quest'ultimo accompagna i lavori della sotto-commissione e dispone di una buona conoscenza dei fascicoli trattati o da trattare.
1 L'articolo 78 OGC è applicabile.
2. I sostituti dei membri della commissione sono in linea di principio sempre gli stessi.
3. Quando un membro di una sotto-commissione non può partecipare a una seduta, egli o ella organizza la sua sostituzione con un membro della commissione plenaria.
4. Durante l'esame del bilancio e dei conti, quando un membro di una sotto-commissione non può partecipare a una seduta, egli o ella organizza la sua sostituzione con un membro del suo gruppo politico.
1 Conformemente all’articolo 82, comma 2, OGC, la commissione è incaricata di esercitare l’alta sorveglianza sulla gestione del Consiglio di Stato, dell’amministrazione cantonale nonché del segretariato generale.
2. Le sottocommissioni esercitano l’alta sorveglianza sulla gestione dei dipartimenti interessati.
3. La sottocommissione del dipartimento competente per le finanze esercita l’alta sorveglianza sulla gestione delle autorità legislative, esecutive e del controllo cantonale delle finanze (CCFI).
4. La sottocommissione del dipartimento competente per la sicurezza esercita l’alta sorveglianza sulla gestione del responsabile per la protezione dei dati e la trasparenza (PPDT).
5. L’alta sorveglianza sulla gestione delle autorità giudiziarie è esercitata dalla commissione giudiziaria.
1. La commissione, il suo ufficio e le sue sotto-commissioni si riuniscono secondo le loro esigenze per l’esercizio delle loro funzioni.
2. La commissione può inoltre riunirsi su richiesta del suo ufficio, di una sotto-commissione o del Consiglio di Stato.
3. Su invito della presidente o del presidente della commissione o della sotto-commissione, la capo o il capo del dipartimento, la sua segretaria generale o il suo segretario generale, o qualsiasi altra collaboratrice o collaboratore del dipartimento, di un servizio centrale o di un'entità autonoma, può partecipare alla seduta della commissione o della sotto-commissione.
4. Ogni sotto-commissione si riunisce almeno due volte all’anno in presenza della capo o del capo del dipartimento interessato in occasione dell’esame del bilancio e dei conti.
5. La presidente o il presidente della commissione o della sotto-commissione stabilisce il suo ordine del giorno.
Gli articoli 42 a 46 OGC sono applicabili in materia di ricusazione.
1 Conformemente all'articolo 75 OGC, viene tenuto un verbale delle sedute della commissione e delle sotto-commissioni.
2. Il verbale della COGES è riservato ai suoi membri e ai partecipanti alla seduta.
3. I verbali delle sotto-commissioni sono destinati esclusivamente ai partecipanti alla seduta, sono confidenziali e non sono trasmissibili ai membri della COGES.
1 Gli articoli 67 e 84 OGC sono applicabili.
2. Ogni sottocommissione dispone degli stessi mezzi d'indagine della commissione.
1. La commissione redige un rapporto a sostegno della gestione finanziaria dello Stato per la sessione dei conti, che riporta, in particolare, i lavori svolti dalle sotto-commissioni con i dipartimenti durante l'anno civile. In caso di cambiamento di legislatura, la commissione uscente redige il suo rapporto prima della fine del suo mandato.
2. Ogni sotto-commissione presenta alla commissione un rapporto scritto sulla gestione effettuata dal dipartimento interessato.
3. I rapporti delle sotto-commissioni sono discussi in seduta plenaria e integrati nel rapporto della commissione, se del caso, dopo essere stati emendati.
1. Per mandato dell'Ufficio del Gran Consiglio, la commissione vigila sul rispetto dei termini di risposta da parte del Consiglio di Stato alle raccomandazioni, mozioni e postulati conformemente agli articoli 224, 233 e 242 OGC.
2. La commissione delega tale compito alle sue sotto-commissioni, che sono incaricate di assicurare il seguito del trattamento degli oggetti in sospeso all'interno del loro dipartimento. L'ufficio della COGES garantisce il seguito del trattamento degli oggetti in sospeso relativi alla presidenza del Consiglio di Stato.
3. Un prospetto di monitoraggio riepilogativo degli oggetti in sospeso, per i quali il termine di risposta è scaduto, è messo a loro disposizione dal SGGC.
4. Alla fine di ogni anno civile, i prospetti sono completati dai dipartimenti, che indicano la causa del ritardo e propongono una nuova scadenza. Queste proposte sono preavvisate dalle sotto-commissioni, poi esaminate e validate dalla commissione plenaria.
5. Un capitolo del rapporto annuale della commissione è dedicato agli oggetti in sospeso il cui termine è scaduto al 31 dicembre dell'anno in questione. Per ognuno di questi oggetti, la commissione formula una proposta al plenum. Può in particolare proporre l'archiviazione di determinati oggetti.
1 Nel quadro definito dall'alta sorveglianza, ciascuna sotto-commissione è incaricata di seguire un dipartimento, dal punto di vista della gestione.
2. In particolare, ciascuna sotto-commissione ha, in relazione al dipartimento che segue, le seguenti missioni
a) esaminare il rapporto di gestione;
b) esaminare, dal punto di vista della gestione, i rapporti del Consiglio di Stato relativi al raggiungimento degli obiettivi che ha fissato alle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato;
c) esaminare, dal punto di vista della gestione, il modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sulle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato;
d) assicurare su delega della commissione il monitoraggio del trattamento degli oggetti in sospeso dopo la sessione di dicembre e prima della metà di febbraio;
e) esaminare i rapporti stabiliti dal CCFI sui servizi del dipartimento interessato. Le sotto-commissioni ricevono i rapporti del loro dipartimento, sulla base delle liste dei rapporti del CCFI stabilite ogni mese e trasmesse ai membri della commissione plenaria;
f) proporre alla commissione plenaria soggetti che possono essere oggetto di una valutazione dal punto di vista delle politiche pubbliche;
g) realizzare essa stessa, o con l'aiuto di un terzo, il lavoro di valutazione affidato dalla commissione plenaria.
Le visite e gli incontri dei diversi servizi dello Stato e delle entità autonome sono effettuati dalle sottocommissioni dei dipartimenti interessati o dall'ufficio del COGES. Hanno l'obiettivo di incontrare regolarmente i diversi interlocutori e le diverse interlocutrici dei servizi e delle entità autonome, affinché questi possano presentare il loro servizio, la loro missione, le sfide da affrontare e comunicare le loro preoccupazioni.
1 Se le circostanze lo impongono, la commissione, il suo ufficio o la sotto-commissione, dopo aver informato l'ufficio di presidenza della COGES, può eccezionalmente decidere che una visita o un incontro con un servizio dello Stato, un'entità autonoma o persone che esercitano compiti pubblici avvenga sotto forma di visita non annunciata.
2. La presidente o il presidente della COGES ne informa, il giorno precedente alla visita e a titolo confidenziale, la capo o il capo del dipartimento o la capo o il capo dell'entità autonoma interessato.
3. In conformità con l'articolo 84, commi 2 e 3, OGC, la capo o il capo del dipartimento o la capo o il capo dell'entità è ascoltato-a, su richiesta e con la massima urgenza, dall'ufficio di presidenza della COGES o dalla sotto-commissione interessata.
4. Le visite non annunciate hanno l'obiettivo di procedere a tutte le indagini e, in particolare, alle audizioni che la commissione, il suo ufficio o la sotto-commissione ritenga utili.
1. Le sottocommissioni informano in modo sintetico la commissione plenaria sui fascicoli in corso all'interno della loro sottocommissione. Comunicano inoltre le date delle loro prossime sessioni.
2. I dati riservati e sensibili non vengono trasmessi durante la seduta plenaria. Solo la presidente o il presidente ha accesso a queste informazioni. È ammessa un'eccezione quando l'interesse pubblico lo richiede, previa discussione e decisione dell'ufficio.
3. Durante ogni seduta, la commissione redige un rapporto sullo stato dei fascicoli in corso (COGES, ufficio COGES e sottocommissioni).
In conformità con l’articolo 83a OGC, la COGES procede alla valutazione delle politiche pubbliche.
1. I soggetti oggetto di valutazione sotto il profilo delle politiche pubbliche sono determinati dalla commissione, su proposta di uno dei suoi membri, di una delle sue sottocommissioni o di qualsiasi altra persona o ente che goda del diritto di iniziativa ai sensi dell'articolo 26 OGC.
2. Ogni proposta indirizzata alla commissione deve essere motivata e accompagnata da una comprensione dettagliata del soggetto proposto per la valutazione, nonché dell'obiettivo perseguito da quest'ultima. La commissione può richiedere qualsiasi informazione supplementare utile.
3. La commissione decide sovranamente sui soggetti che essa tratta sotto il profilo della valutazione delle politiche pubbliche e, se del caso, se il lavoro di valutazione deve essere affidato a un terzo o realizzato da una delle sue sottocommissioni.
La CCFI fornisce supporto organizzativo e amministrativo alla commissione per la definizione di mandati di valutazione delle politiche pubbliche eseguiti da terzi.
1. La relazione di valutazione redatta da una sottocommissione è trasmessa alla commissione plenaria insieme al risultato dei suoi lavori. Essa comprende in particolare le sue conclusioni e le sue proposte, nonché le relazioni eventualmente redatte da terzi.
2. Prima dell'adozione della sua relazione, la sottocommissione ascolta il dipartimento e, eventualmente, la o le commissioni parlamentari interessate sul risultato della valutazione.
3. Le loro osservazioni sono oggetto di menzione nella relazione.
1 La commissione esamina i rapporti di valutazione e decide se è opportuno redigere un rapporto da presentare al Gran Consiglio. Quest'ultimo può assumere la forma di un rapporto informativo o contenere delle proposte.
2. In assenza di un rapporto specifico, le valutazioni condotte sono menzionate nel rapporto annuale della commissione sulla gestione dello Stato.
Durante l'esame della gestione finanziaria e del bilancio, la commissione coordina i suoi lavori con quelli della commissione delle finanze.
1. I membri della sottocommissione finanze partecipano all'esame della gestione finanziaria.
2. La presidenza è assunta dal presidente o dalla presidente della sottocommissione di gestione.
3. Le sottocommissioni esaminano la gestione finanziaria dei dipartimenti di cui sono responsabili.
4. La sottocommissione del dipartimento responsabile delle finanze esamina la gestione finanziaria delle autorità legislative ed esecutive.
5. La sottocommissione del dipartimento responsabile della sicurezza esamina la gestione finanziaria del responsabile della protezione dei dati e della trasparenza (RPDT).
6. La sottocommissione del dipartimento responsabile delle finanze esamina la gestione finanziaria delle autorità giudiziarie, alla presenza di una delegazione della commissione giudiziaria.
1. I membri della sottocommissione di gestione partecipano all'esame del bilancio.
2. La presidenza è assunta dalla presidente o dal presidente della sottocommissione delle finanze.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione di gestione, del 2 novembre 2021 [2], è abrogato.
1 Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato.
2. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.