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151.10 OGCLOGC CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo primo - Disposizioni generali (OGC)

394 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (394)

Art. 2 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Carattere politico preponderante delle decisioni Art. 3 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione ed elezione Art. 4 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 5 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rielezione e vacanza Art. 6 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Gruppi Art. 7 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 8 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 9 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ottenimento di informazioni Art. 10 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Trasparenza: accesso del pubblico e informazione Art. 11 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Regolamento Art. 12 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Incompatibilità di funzione Art. 13 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 14 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 15 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 16 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 17 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 18 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Del Gran Consiglio Art. 19 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 20 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 21 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Membri delle commissioni e dell'ufficio Art. 22 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 23 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 24 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Denuncia penale Art. 25 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Persone terze Art. 26 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 27 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 28 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 29 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 30 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Elezione dei membri supplenti Art. 31 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Statuto dei membri supplenti Art. 32 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 33 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 34 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Informazioni sui lavori delle commissioni e dell'ufficio Art. 35 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 36 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 37 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 38 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 39 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Obbligo di indicare i legami d'interesse Art. 40 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Registro dei legami d'interesse Art. 40A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Annuncio Art. 41 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 42 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 43 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Eccezioni Art. 43A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Alta sorveglianza Art. 44 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Procedura Art. 45 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Controversie Art. 46 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Effetto Art. 47 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Bollettino ufficiale Art. 48 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Archiviazione Art. 49 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 50 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione Art. 51 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LGC), del 30 ottobre 2012 - Competenze Art. 52 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Mantenimento dell'ordine Art. 53 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rappresentanza Art. 53A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Comunicazione esterna Art. 54 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione Art. 55 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Impedimento Art. 56 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 57 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGL), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione della segretaria generale o del segretario generale Art. 58 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Competenze Art. 59 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Funzionamento Art. 60 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Decisioni Art. 61 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 62 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 63 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Tipi di commissioni Art. 64 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti Art. 64A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Comunicazione esterna Art. 65 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Composizione Art. 66 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Organizzazione e funzionamento Art. 67 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Diritto di ottenere informazioni Art. 68 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 69 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 70 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 71 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti della presidente o del presidente Art. 72 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione del Consiglio di Stato Art. 73 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 74 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 75 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 76 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 77 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 78 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Sostituzione dei membri Art. 79 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Investitura Art. 80 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Enumerazione Art. 81 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 82 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione e missioni Art. 83 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti generali Art. 83A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Valutazione delle politiche pubbliche Art. 84 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Mezzi d'indagine particolari Art. 84A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 85 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Mezzi finanziari Art. 86 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione del Consiglio di Stato Art. 87 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 88 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 89 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Mezzi di investigazione particolari Art. 90 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Mezzi finanziari Art. 91 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione del Consiglio di Stato Art. 92 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 93 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 94 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 95 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione e missioni Art. 96 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione del Consiglio di Stato Art. 97 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione e missioni Art. 98 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Composizione e missioni Art. 99 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 100 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Natura degli affari trattati Art. 101 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione delle missioni Art. 102 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 103 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Statuto Art. 104 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti Art. 105 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 106 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 107 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 108 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 109 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Collaborazione dell'amministrazione Art. 110 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 111 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Bilancio e conti Art. 112 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 113 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 114 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 115 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 116 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 117 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ufficio provvisorio Art. 118 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 119 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Sessione costitutiva Art. 120 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 121 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 122 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 123 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 124 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 125 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Giuramento Art. 126 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 127 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Elezioni Art. 128 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Carte di legittimazione Art. 129 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Organizzazione Art. 130 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 131 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 132 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Convocazione Art. 133 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 134 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 135 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 136 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 137 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Preparazione della sessione Art. 138 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Quorum Art. 139 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Pubblicità Art. 140 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 141 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Seduta a porte chiuse Art. 142 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 143 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 144 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Presenza dei membri del Gran Consiglio Art. 145 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 146 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 147 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 148 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 149 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 150 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Informazione Art. 151 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 152 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Deposito e invio Art. 153 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Contenuto Art. 154 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 155 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Ritiro Art. 156 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 157 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Informazione del Gran Consiglio Art. 158 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 159 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Forma Art. 160 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Contenuto Art. 161 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 162 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rapporto di minoranza di una commissione Art. 163 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 164 Legge sull’organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 165 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 166 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 167 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Oggetti Connessi Art. 168 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ritiro Art. 169 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 170 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Eccezioni Art. 171 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 172 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti della commissione Art. 173 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 174 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 175 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOCG), del 30 ottobre 2012 Art. 176 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 177 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 178 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Deposito Art. 179 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Invio Art. 180 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Ritiro della proposta Art. 181 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 182 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 183 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento delle proposte Art. 184 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Firmatario che non è più membro del Gran Consiglio Art. 185 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Risposta scritta Art. 186 Legge d'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 187 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 188 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 189 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Forma Art. 190 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Invio in commissione Art. 191 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Partecipazione ai lavori della commissione Art. 192 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Autore che non è più membro del Gran Consiglio Art. 193 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 194 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 195 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 196 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Intervento del Consiglio di Stato Art. 197 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Termine Art. 198 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 199 Legge d'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rinvio legislativo Art. 200 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 201 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 202 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 203 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 204 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 205 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 206 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 207 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 208 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 209 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 210 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 211 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Risposta scritta Art. 212 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Presa di posizione dell'autore Art. 213 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 214 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Affari riguardanti le autorità giudiziarie Art. 215 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 216 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 217 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Firmatari Art. 218 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 219 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 220 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 221 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 222 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 223 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 224 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 225 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Inazione del Consiglio di Stato Art. 226 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Rinvio legislativo Art. 227 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 228 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 229 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 230 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 231 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 232 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 232A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 233 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rapporto del Consiglio di Stato Art. 234 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 235 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 236 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 237 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 238 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 239 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 240 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 241 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 242 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 243 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Inazione del Consiglio di Stato Art. 244 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 245 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 246 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 247 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Risposta scritta Art. 248 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Esame Art. 249 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Emendamenti Art. 250 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ritiro Art. 251 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 252 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 253 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Urgenza Art. 254 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Deposito Art. 255 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Trattamento Art. 256 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 257 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 258 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 259 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 260 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 261 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 262 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Modalità di espressione Art. 263 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Uso del tribuna Art. 264 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 265 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 266 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 267 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Mozione d'ordine Art. 268 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 269 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Sospensione o chiusura della seduta Art. 270 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 271 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Chiusura dei dibattiti Art. 272 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Modalità di trattamento Art. 273 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 273 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Dibattito libero Art. 274 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 275 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 276 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 277 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 278 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Tempo di parola Art. 279 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Procedura senza dibattito Art. 280 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 281 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 282 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 283 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 284 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 285 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rinvio Art. 286 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 287 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 288 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 288A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 289 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Definizione Art. 290 Legge sull'Organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Limiti dell'emendamento Art. 291 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 292 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 293 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 294 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 295 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Forma Art. 296 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ritiro Art. 297 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Votazione Art. 298 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 299 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Preparazione ai voti Art. 300 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 301 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 302 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 303 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 304 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 305 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 306 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 307 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Proclamazione del risultato definitivo Art. 308 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Adozione tacita Art. 309 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 310 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 311 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Votazione a porte chiuse Art. 312 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 313 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 314 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 315 Legge d'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 316 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 Art. 317 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 318 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Candidature Art. 319 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Modalità di votazione Art. 320 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 321 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Principi Art. 321A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Rinvio dell'elezione Art. 322 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Candidature Art. 323 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Modalità di elezione Art. 324 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Rinvio dell'elezione Art. 325 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 326 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 326A Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 326B Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOC), del 30 ottobre 2012 - Procedura Art. 326C Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Sospensione provvisoria Art. 326D Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Scioglimento del Consiglio di Stato Art. 326E Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Dimissioni, decesso e rielezione Art. 326F Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 326G Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Ricorso Art. 327 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Principio Art. 328 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Indennità di presenza Art. 329 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 330 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 331 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Indennità informatiche Art. 332 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Indennità di trasferta Art. 333 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 334 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 335 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Indennità per sedute fuori cantone Art. 336 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 337 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOG), del 30 ottobre 2012 - Indennità per casi particolari Art. 338 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Riduzione o soppressione di un'indennità Art. 339 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Versamento delle indennità Art. 340 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Controversie relative alle indennità Art. 341 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Regolamento Art. 342 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Indennità annuale Art. 343 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 344 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 345 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Natura delle indennità Art. 346 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 347 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 348 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Istituzione Art. 349 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Iniziativa Art. 350 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 351 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Missioni e mezzi finanziari Art. 352 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 353 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Ricusazione Art. 354 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 355 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Conseguenze della violazione delle regole sulla ricusazione Art. 356 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Autorità e personale giudiziario: Dovere di informazione Art. 357 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Procedura Art. 358 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 359 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 360 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 361 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Diritto delle autorità giudiziarie Art. 362 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Obblighi dei membri della magistratura dell'ordine giudiziario e dei titolari di funzioni pubbliche Art. 363 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Diritto delle persone interessate Art. 364 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 365 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Obbligo di mantenere il segreto Art. 366 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Effetti su altre procedure Art. 367 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Determinazione del Gran Consiglio Art. 368 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 369 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Revoca del segreto e accesso ai documenti Art. 370 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), 30 ottobre 2012 - Diritto suppletivo Art. 371 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 372 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Luogo di attività Art. 373 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 Art. 374 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (LOGC), del 30 ottobre 2012 - Compiti delle nuove commissioni tematiche Art. 375 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 376 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Abrogazione del diritto vigente Art. 378 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 Art. 379 Legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012 - Referendum Art. 380 Legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012

Testo normativo (394 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo primo - Disposizioni generali

Gli atti del Gran Consiglio e dei suoi organi non possono essere oggetto di un ricorso cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

[2] 1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.

2. È composto da cento deputati e deputate (di seguito: membri del Gran Consiglio).

3. I membri del Gran Consiglio sono eletti dal popolo per quattro anni, secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

1 All'apertura della sessione ordinaria del mese di maggio, il Gran Consiglio elegge per una durata di un anno la sua presidente o il suo presidente, una prima vicepresidente o un primo vicepresidente e una seconda vicepresidente o un secondo vicepresidente, due membri dell'ufficio (di seguito: ufficio), quattro scrutatrici o scrutatori e due scrutatrici o scrutatori supplenti.

2. Essi entrano in carica immediatamente.

3. I gruppi sono rappresentati in queste funzioni sulla base della rappresentanza proporzionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

1. La presidente o il presidente del Gran Consiglio non può essere rieletto a tale funzione nella stessa legislatura.

2. In caso di vacanza nel corso dell'anno, una sostituta o un sostituto è eletto per il termine del periodo di funzione.

3. In caso di vacanza della presidente o del presidente del Gran Consiglio, il comma 1 non è applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

1 Ogni partito che abbia ottenuto almeno cinque seggi al Gran Consiglio costituisce un gruppo.

2. Un partito può rinunciare a formare un gruppo e associarsi con uno o più altri partiti per formare un gruppo se insieme hanno ottenuto almeno cinque seggi al Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

1. I gruppi sono annunciati all'ufficio dai partiti all'inizio della legislatura e per tutta la durata della stessa, anche se successivamente il numero di seggi del gruppo non è più di cinque.

2. Nel corso della legislatura, un gruppo risultante da un'associazione può decidere di sciogliersi.

3. L'articolo 6 è allora applicabile per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

1 I membri del Gran Consiglio che lasciano un gruppo non possono crearne uno nuovo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

Il Gran Consiglio ha il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti, in particolare nell’esercizio dell’alta sorveglianza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

L'accesso del pubblico alle sedute del Gran Consiglio, dell'ufficio e delle commissioni, il suo accesso ai documenti ufficiali nonché l'informazione del pubblico sono disciplinati dalla legge sulla trasparenza delle attività statali (LTAE), del 28 giugno 2006 [3].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 2 - Gran Consiglio

Il Gran Consiglio può dotarsi di un regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

1 Dopo la convalida delle elezioni da parte del Gran Consiglio, la cancelleria di Stato segnala al segretariato generale i membri e i membri supplenti del Gran Consiglio le cui funzioni sembrano essere incompatibili con il loro mandato al Gran Consiglio.

2. Fa lo stesso dopo le giuramenti nel corso della legislatura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

1 Il segretariato del Gran Consiglio trasmette alla commissione giudiziaria questi casi di incompatibilità di funzione apparenti.

2. La commissione giudiziaria li istruisce.

3. Essa riferisce al Gran Consiglio sul risultato dei suoi lavori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

1. Dopo le elezioni generali, questo rapporto deve essere discusso durante la sessione ordinaria che segue l'assemblea costitutiva.

2. Negli altri casi, questo rapporto deve essere discusso durante la sessione ordinaria che segue il giuramento.

3. Questo rapporto può essere consegnato il giorno stesso della sessione ai membri del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

Il Gran Consiglio si pronuncia definitivamente sui casi di incompatibilità di funzione che gli sono sottoposti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

1. In caso di incompatibilità di funzione che abbia dato luogo a una decisione del Gran Consiglio, il termine per l'opzione è di dieci giorni a partire dalla pronuncia di tale decisione.

2. Per gli altri casi di incompatibilità di funzione, il termine per l'opzione è di dieci giorni a partire dalla convalida delle elezioni da parte del Gran Consiglio.

3. In assenza di scelta, prevale la nuova funzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 3 - Incompatibilità di funzione

Il segretariato generale informa il Consiglio di Stato del risultato della procedura di opzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

Se un'autorità ha revocato il segreto d'ufficio per permettere al Gran Consiglio di esercitare le sue competenze, i membri e i supplenti del Gran Consiglio sono a loro volta soggetti al segreto d'ufficio per le informazioni e i documenti che vengono loro così comunicati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

1. I membri e i membri supplenti del Gran Consiglio sono soggetti al segreto d'ufficio nella misura prevista dalla legge.

2. A questo titolo, essi devono trattare in modo confidenziale qualsiasi fatto, documento o informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del loro mandato e la cui divulgazione

a) è limitata in virtù di una legge o di una decisione di un'autorità competente a pronunciare tale limitazione;

b) lede un interesse pubblico o privato preponderante o i diritti della personalità;

c) interferisce in un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

1 L'ufficio decide la revoca del segreto d'ufficio dei membri del Gran Consiglio.

2. Il segreto d'ufficio è revocato, totalmente o parzialmente, con la maggioranza semplice dei membri presenti se un interesse pubblico o privato preponderante lo giustifica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

I membri e i membri supplenti delle commissioni e dell'ufficio sono soggetti al segreto d'ufficio, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

[4] 1 I membri o i membri supplenti delle commissioni e dell'ufficio sono tenuti a mantenere il segreto sul contenuto di tutti i supporti destinati a riprodurre o a riassumere le dichiarazioni o i discorsi tenuti in commissione o in ufficio, come i verbali.

2. La revoca del segreto d'ufficio è decisa all'unanimità di tutti i membri dell'ufficio o della commissione interessata.

3. I beneficiari di tale revoca del segreto d'ufficio devono essere designati dall'ufficio o dalla commissione interessata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

[5] 1 Per quanto riguarda gli altri documenti e lavori delle commissioni, l'ufficio o la commissione interessata, se ancora in funzione, decide la revoca del segreto d'ufficio a maggioranza semplice dei membri presenti; i beneficiari di tale revoca devono essere designati dall'ufficio o dalla commissione interessata.

2. Abrogato.

3. Il segreto d'ufficio è revocato, totalmente o parzialmente, se un interesse pubblico o privato prevalente lo richiede.

4. Se un'autorità ha revocato il segreto d'ufficio per permettere all'ufficio o a una commissione di esercitare le proprie competenze, essa viene ascoltata preliminarmente e può opporre veto a una successiva revoca del segreto.

5. Se il segreto riguarda un'informazione fornita da una persona, questa viene ascoltata preliminarmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

1 La violazione del segreto d'ufficio rientra nelle disposizioni del codice penale svizzero.

2. Questo reato deve essere oggetto di una denuncia penale al pubblico ministero da parte dell'ufficio o della commissione interessata non appena ne venga a conoscenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 4 - Segreto d'ufficio

1. Le persone che hanno conoscenza di fatti, documenti o informazioni soggetti al segreto di funzione nell'ambito o in occasione della loro attività presente o passata all'interno o al servizio del Gran Consiglio o dei suoi organi, sono sottoposte al segreto di funzione.

2. Questo segreto di funzione può essere revocato dall'ufficio o dalla commissione competente, se è ancora in funzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 5 - Iniziativa

1L'iniziativa spetta a ciascun membro e membro supplente del Gran Consiglio, così come all'ufficio, ai gruppi e alle commissioni.

2. Essa spetta anche al Consiglio di Stato e a ciascun comune.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 5 - Iniziativa

1. Per iniziativa, si intende il diritto di presentare al Gran Consiglio una proposta in una delle seguenti forme

g) emendamento.

2. L'iniziativa comprende anche il diritto di porre una domanda al Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

[6] 1 I membri del Gran Consiglio impossibilitati a partecipare possono farsi sostituire da membri supplenti durante le sessioni.

2. I membri supplenti possono sostituire solo i membri del Gran Consiglio della lista su cui sono eletti.

3. L'annuncio della supplenza deve essere comunicato alla segreteria generale fino all'apertura della seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

I membri supplenti possono essere designati per rappresentare il loro gruppo nelle commissioni permanenti, tematiche o temporanee.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

L'elezione dei membri supplenti è disciplinata dagli articoli 63a a 63d della legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 [7].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

1. I membri supplenti sono prestati giuramento insieme ai membri del Gran Consiglio all'inizio della legislatura.

2. Sostituiscono per almeno una seduta i membri impediti del Gran Consiglio durante le sessioni.

3. Ricevono la stessa documentazione e le stesse indennità dei membri del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

1. I membri supplenti non possono essere né membri dell'ufficio, né scrutatori o scrutatrici, né scrutatori supplenti o scrutatrici supplenti.

2. Se un membro supplente esercita la funzione di membro relatore di una commissione, viene supplito, se necessario, durante i dibattiti in plenaria, da un commissario, membro del Gran Consiglio.

3. Può essere invitato a esprimersi davanti al Gran Consiglio su invito della presidente o del presidente del Gran Consiglio; non partecipa alla votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 6 - Supplenza

Per il resto, le disposizioni della presente legge relative ai membri del Gran Consiglio sono applicabili ai membri supplenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo primo Informazioni ai membri del Gran Consiglio

1. I membri del Gran Consiglio hanno accesso ai documenti risultanti dai lavori delle commissioni e dell'ufficio e redatti da questi ultimi.

2. Essi hanno accesso ai documenti e alle informazioni che sono portati a conoscenza dei membri delle commissioni e dell'ufficio nell'ambito del loro mandato, salvo decisione contraria di coloro che hanno stilato tali documenti o fornito tali informazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo primo Informazioni ai membri del Gran Consiglio

1 Se il corretto svolgimento dei loro compiti lo giustifica o se i loro lavori possono ledere un interesse pubblico o privato preponderante o i diritti della personalità, le commissioni e l'ufficio possono decidere che i loro membri siano soggetti al segreto di funzione per tutto o parte dei loro lavori.

2. I membri del Gran Consiglio non hanno più accesso a questi lavori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo primo Informazioni ai membri del Gran Consiglio

[8] 1 In caso di contestazione sul principio o sull'estensione delle informazioni da trasmettere, il membro del Gran Consiglio richiedente adisce la commissione giudiziaria.

2. La commissione giudiziaria istruisce la contestazione e ascolta l'ufficio o la commissione.

3. Essa decide definitivamente la contestazione.

4. Se la commissione giudiziaria è parte della contestazione, le sue competenze sono esercitate dalla commissione di gestione e di valutazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo primo Informazioni ai membri del Gran Consiglio

1. I membri del Gran Consiglio hanno il diritto di consultare i documenti di cui il Consiglio di Stato ha disposto e che si riferiscono agli oggetti trattati dal Gran Consiglio.

2. Hanno anche il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall'amministrazione cantonale tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.

3. Possono consultare i documenti pertinenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo primo Informazioni ai membri del Gran Consiglio

1. I membri del Gran Consiglio presentano una richiesta motivata al Consiglio di Stato o al capo del dipartimento interessato, se del caso alla cancelliera o al cancelliere di Stato.

2. Se la richiesta viene respinta con una decisione motivata, a causa di interessi pubblici o privati prevalenti, i richiedenti possono rivolgersi alla commissione della protezione dei dati e della trasparenza.

3. La decisione della commissione è definitiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 2 Conflitti di interesse

1. Prima del suo giuramento, ogni membro del Gran Consiglio e ogni membro supplente comunica alla segreteria generale, salvo il segreto professionale

a) la sua attività professionale;

b) le sue funzioni all'interno di organi di direzione o di sorveglianza di fondazioni, società ed enti svizzeri o stranieri, di diritto pubblico o di diritto privato;

c) le sue funzioni permanenti di direzione o di consulenza per conto di gruppi di interesse svizzeri o stranieri;

d) le sue funzioni all'interno di commissioni o di altri organi della Confederazione, del cantone e dei comuni;

e) le sue funzioni politiche.

2. Le modifiche che intervengono nel corso della legislatura sono comunicate senza indugio alla segreteria generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 2 Conflitti di interesse

1 Il segretariato generale tiene un registro dei legami d'interesse indicati dai membri e dai membri supplenti del Gran Consiglio.

2. Questo registro è pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 2 Conflitti di interesse

[9] I membri del Gran Consiglio e i membri supplenti segnalano i loro legami d'interesse relativi a un oggetto trattato dal Gran Consiglio quando si esprimono al riguardo in plenaria o durante una seduta di commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 3 Immunità

I membri e i membri supplenti del Gran Consiglio non possono essere perseguiti per le dichiarazioni che formulano davanti al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

[10] Se l'oggetto della discussione riguarda in modo particolare e diretto un membro del Gran Consiglio a titolo personale o professionale, questi deve ritirarsi spontaneamente durante la discussione e la votazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

[11] Non vi è motivo di ricusazione quando la discussione e il voto riguardano

a) un atto normativo di portata generale e astratta;

b) il bilancio e i conti;

c) l'accettazione o l'archiviazione di una risoluzione, di una raccomandazione, di una mozione, di un postulato o di un parere durante le consultazioni federali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

[12] In materia di alta sorveglianza e valutazione delle politiche pubbliche in generale e più particolarmente nel contesto dei lavori delle commissioni di gestione e valutazione e giudiziaria, o durante l'esame delle domande di grazia, i membri delle commissioni o delle sotto-commissioni si ricusano non solo per i motivi di cui all'articolo 42, ma anche quando la loro imparzialità potrebbe essere messa in discussione per altre ragioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

1. All'apertura del dibattito, il membro del Gran Consiglio informa la presidente o il presidente del Gran Consiglio, dell'ufficio o della commissione che si trova in un caso di ricusazione.

2. La presidente o il presidente del Gran Consiglio, dell'ufficio o della commissione informa l'assemblea e invita il membro del Gran Consiglio coinvolto a lasciare la sala della seduta.

3. La ricusazione è registrata nel verbale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

1 Le contestazioni sorte all'interno del Gran Consiglio, dell'ufficio o delle commissioni riguardo a un caso di ricusazione, sono risolte seduta stante.

2. Esse sono sollevate mediante mozione d'ordine.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 7 - Capitolo 4 Ricusazione

Un'omissione nella ricusazione non ha conseguenze sulla decisione presa dal Gran Consiglio, dalla commissione o dall'ufficio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 8 - Bollettino ufficiale – Archiviazione

1. I verbali delle sedute del Gran Consiglio sono stampati e costituiscono il Bollettino ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

2. Tre esemplari del Bollettino ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio, muniti del sigillo del Gran Consiglio e delle firme della presidente o del presidente e della segretaria generale o del segretario generale del Gran Consiglio, sono depositati rispettivamente negli archivi del Gran Consiglio, dello Stato e del Consiglio di Stato.

3. I documenti allegati sono rilegati separatamente per ogni sessione.

4. Gli atti del Gran Consiglio sono registrati in ordine cronologico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 8 - Bollettino ufficiale – Archiviazione

1. Un inventario degli archivi del Gran Consiglio è tenuto costantemente aggiornato dal segretariato generale.

2. Gli archivi del Gran Consiglio e dei suoi organi sono, per il resto, disciplinati dalla legge sull'archiviazione (LArchiv), del 22 febbraio 2011 [13].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Organi del Gran Consiglio

Gli organi del Gran Consiglio sono

d) le commissioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo primo Presidenza

1 La presidenza del Gran Consiglio è costituita dalla presidente o dal presidente del Gran Consiglio.

2. In caso di impedimento o ricusazione della presidente o del presidente o durante il periodo in cui questa o questo esprime la propria opinione come membro del Gran Consiglio, la sua funzione è esercitata dalla prima vicepresidente o dal primo vicepresidente e, in mancanza, dalla seconda vicepresidente o dal secondo vicepresidente.

3. Se queste tre persone sono impedite o ricusate, la funzione è esercitata dalla presidentessa o dal presidente uscenti del Gran Consiglio presenti più recentemente usciti di carica o, in mancanza, dalla decana o dal decano di anzianità del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo primo Presidenza

1. La presidente o il presidente

a) convoca il Gran Consiglio;

b) dirige le sedute del Gran Consiglio e dell'ufficio e vigila affinché adempiano tempestivamente le loro funzioni;

c) assicura il rispetto della legislazione relativa al Gran Consiglio, nonché la dignità dei dibattiti e il mantenimento dell'ordine;

d) garantisce che il Consiglio di Stato adotti le misure di sicurezza necessarie per il buon funzionamento delle sessioni del Gran Consiglio;

e) adotta, in caso di urgenza, le misure e le decisioni indispensabili al posto dell'ufficio; informa l'ufficio alla sua prossima seduta;

f) firma, insieme alla segretaria generale o al segretario generale, tutti gli atti e le lettere del Gran Consiglio e dell'ufficio.

2. Per l'esecuzione delle sue mansioni, la presidente o il presidente gode del supporto del segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo primo Presidenza

1. In caso di manifestazione, disordine o tumulto alla tribuna pubblica, la presidente o il presidente può farla evacuare se un avvertimento è rimasto senza effetto.

2. La seduta è quindi sospesa fino a quando l'ordine non venga ristabilito.

3. La presidente o il presidente può anche sospendere la seduta e far evacuare la sala in caso di disordine o tumulto grave nella sala.

4. Egli o ella può richiedere l'intervento della polizia neocastellana.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo primo Presidenza

Gli inviti rivolti al Gran Consiglio sono onorati dalla presidente o dal presidente o, in loro assenza, dalla prima vicepresidente o dal primo vicepresidente, e, in loro assenza, dalla seconda vicepresidente o dal secondo vicepresidente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo primo Presidenza

[14] 1 Quando la presidente o il presidente ritiene necessario fornire un'informazione specifica ai media tramite una conferenza, un briefing o un comunicato stampa, il progetto è preliminarmente sottoposto all'ufficio del Gran Consiglio.

2 La trasmissione ai media è assicurata dalla segreteria generale del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

L'ufficio è composto dalla presidente o dal presidente del Gran Consiglio che lo presiede, dalla prima o dal primo vicepresidente, dalla seconda o dal secondo vicepresidente e da due membri eletti, nonché dalle presidenti o dai presidenti dei gruppi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

In caso di impedimento, solo la presidente o il presidente del gruppo può essere sostituito da un membro del suo gruppo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

1 La presidente o il presidente del Consiglio di Stato o un suo membro può partecipare su invito e con voce consultiva, a tutta o parte delle sedute dell'ufficio.

2. La cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato partecipa su invito e con voce consultiva, a tutta o parte delle sedute dell'ufficio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

Il segretario generale o la segretaria generale del Gran Consiglio partecipa su invito alle sedute dell'ufficio di presidenza, con voce consultiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

[15] 1 L'ufficio assicura la direzione amministrativa e la gestione del Gran Consiglio, fatti salvi i poteri generali del plenario e quelli della presidenza.

2. Esamina le questioni che gli sono attribuite dalla legislazione o dal Gran Consiglio, nonché quelle che non competono ad altro organo del Gran Consiglio.

3. Ha in particolare le seguenti attribuzioni

a) vigila sul buon funzionamento del Gran Consiglio, dei suoi organi e del suo segretariato generale;

b) garantisce il trattamento diligente delle proposte dei membri del Gran Consiglio;

c) costituisce le commissioni, assegna loro le questioni e nomina i loro membri, qualora tali competenze non spettino al Gran Consiglio;

d) riunisce all'occorrenza i presidenti o le presidenti delle commissioni permanenti e tematiche per coordinare i loro lavori;

e) pianifica le sedute del Gran Consiglio e ne stabilisce le date;

f) verifica l'ammissibilità e stabilisce l'elenco e l'ordine degli oggetti da trattare dal Gran Consiglio, nonché il loro modo di trattazione;

g) gestisce la corrispondenza indirizzata al Gran Consiglio, oltre alle altre questioni correnti;

h) sorveglia il trattamento diligente delle questioni affidate al Consiglio di Stato dal Gran Consiglio;

i) verifica il rispetto delle condizioni di eleggibilità di un membro del Gran Consiglio durante la legislatura e riferisce al Gran Consiglio l'esito di tale verifica;

j) stabilisce la determinazione del Gran Consiglio nelle procedure amministrative e giudiziarie che coinvolgono il Gran Consiglio;

k) si pronuncia sulla revoca del segreto d'ufficio;

l) vigila sul rispetto dell'obbligo di indicare i legami d'interesse e sulla tenuta del registro, e si pronuncia sui casi controversi;

m) può esprimere la posizione del Gran Consiglio in vista delle votazioni popolari;

n) stabilisce, se necessario, il suo regolamento;

o) approva la distribuzione dei posti dei membri del Gran Consiglio nella sala del Gran Consiglio;

p) assicura che i membri del Gran Consiglio siano presenti alle sessioni del Gran Consiglio o debitamente scusati e, se necessario, li richiama al loro dovere;

q) decide sui conflitti in materia di partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle riunioni delle commissioni;

r) risolve le controversie riguardanti il contenuto del verbale delle sessioni del Gran Consiglio;

s) risolve le controversie in materia di emendamenti;

s bis) decide sul destino degli emendamenti (art. 294, cpv. 1 bis);

t) decide sui progetti di comunicazione esterna che gli sono trasmessi dalla presidenza (art. 53a) o dalle commissioni (art. 64a); informa il Consiglio di Stato delle comunicazioni fatte a terzi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

1. L'ufficio si riunisce ogni volta che le questioni lo richiedono, su convocazione della presidente o del presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

2. L'ufficio può incaricare una delegazione dei suoi membri di esercitare competenze a suo nome in aree da lui definite.

3. Può inoltre delegare la preparazione di un'affare a una delegazione dei suoi membri, a una commissione o al segretariato generale.

4. Per il resto, si organizza liberamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 2 Ufficio

1. Le decisioni dell'ufficio sono prese a maggioranza dei membri presenti.

2. La presidente o il presidente dell'ufficio vota.

3. In caso di parità, lei o lui decide anche se ha già votato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 3 Scrutatori e scrutatrici

1 Il Gran Consiglio è dotato di quattro scrutatrici o scrutatori e di due scrutatrici o scrutatori supplenti.

2. Le scrutatrici e gli scrutatori si organizzano autonomamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 3 Scrutatori e scrutatrici

[16] Le scrutatrici e gli scrutatori sono incaricati di

a) controllare l'elenco delle presenze;

b) procedere all'appello nominale nei casi previsti dalla legge;

c) validare i verbali di voto elettronico, distribuire e raccogliere le schede di voto, effettuare lo spoglio dei voti, contare ad alta voce i voti quando il voto avviene per alzata di mano e comunicare il risultato alla presidente o al presidente del Gran Consiglio;

d) stabilire il numero dei membri del Gran Consiglio presenti in sala nei casi previsti dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

Esistono all'interno del Gran Consiglio delle commissioni permanenti, tematiche e temporanee.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

[17] 1 Le commissioni svolgono i compiti loro assegnati dalla legislazione, dal Gran Consiglio o dal suo ufficio.

2. Riferiscono al Gran Consiglio sull'insieme dei loro lavori sotto forma di rapporti scritti.

3. Abrogato.

4. In caso di necessità, informano il Gran Consiglio in qualsiasi momento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

[18] 1 In linea di principio le commissioni rendono pubblici i loro lavori esclusivamente tramite rapporti scritti.

2. Quando una commissione ritiene necessario fornire un'informazione puntuale ai media attraverso una conferenza, un punto stampa o un comunicato, il progetto è preventivamente sottoposto all'ufficio del Gran Consiglio.

3. Quando comunicano in questo contesto, le commissioni si esprimono tramite il/la loro presidente o tramite un membro appositamente designato.

4. La trasmissione ai media è assicurata dal segretariato generale del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1. I membri delle commissioni, la loro presidente o il loro presidente e la loro vicepresidente o il loro vicepresidente sono designati dall'ufficio su proposta dei gruppi, sulla base della rappresentanza proporzionale.

2. La legge può prevedere una diversa ripartizione per la composizione delle commissioni.

3. Salvo decisione contraria dell'ufficio, i gruppi sono designati in testa alla lista per rotazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Ogni commissione organizza i suoi primi lavori al più tardi durante la sessione del Gran Consiglio che segue la sua nomina.

2. Nomina un membro relatore per ciascun oggetto trattato.

3. Può costituire delle sottocommissioni.

4. Può, nei limiti delle sue competenze, adottare un regolamento sulla propria organizzazione e funzionamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Le commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato, da ogni consigliera o consigliere di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti, in particolare nell’esercizio dell’alta sorveglianza.

2. Per ottenere queste informazioni, rivolgono le loro richieste al Consiglio di Stato, al dipartimento competente o alla cancelleria di Stato.

3. Possono anche rivolgere le loro richieste a un’entità amministrativa, previo accordo del dipartimento da cui essa dipende.

4. La richiesta deve consentire al destinatario di identificare chiaramente le informazioni da trasmettere.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

[19] 1. In caso di contestazione sul principio o sull'estensione delle informazioni da trasmettere, la commissione richiedente sottopone la questione alla commissione giudiziaria.

2. La commissione giudiziaria istruisce la contestazione e ascolta il Consiglio di Stato.

3. Essa indirizza il suo rapporto al Gran Consiglio, che decide definitivamente sulla contestazione.

4. Se la commissione giudiziaria è parte della contestazione, le sue competenze sono esercitate dalla commissione di gestione e valutazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Le commissioni del Gran Consiglio possono consultare i verbali e i documenti ricevuti o elaborati da un'altra commissione o dall'ufficio, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Tuttavia, non possono consultare i verbali e i documenti ricevuti o elaborati da un'altra commissione o dall'ufficio sotto il sigillo del segreto senza che quest'ultimo sia stato previamente sollevato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

Le commissioni possono procedere alle audizioni e consultazioni che ritengono utili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

La presidente o il presidente della commissione, in particolare

f) in caso di parità di voti, decide anche se ha già votato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Fatte salve le disposizioni particolari della presente legge, i membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute delle commissioni che trattano oggetti di competenza del loro dipartimento o della loro funzione.

2. Possono prendere la parola e fare proposte.

3. Possono essere accompagnati da membri dell'amministrazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1 La commissione può invitare il Consiglio di Stato a rinunciare a partecipare a tutto o parte di una delle sue sedute.

2. Se il Consiglio di Stato non intende dare seguito a tale invito, la commissione può coinvolgere l’ufficio.

3. L’ufficio delibera in via definitiva dopo aver ascoltato il Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

La cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato può partecipare, su invito della commissione, a tutte o parte delle sedute.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

[20] 1 Le commissioni redigono un verbale delle loro sedute.

2. Tale verbale contiene in particolare le presenze, le proposte messe in discussione, il riassunto essenziale della discussione, le decisioni prese e i voti a esse relative.

3. Eccezionalmente e all'unanimità dei membri presenti, si può rinunciare a includervi il riassunto essenziale della discussione (verbale esclusivamente decisionale).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

Quando il Consiglio di Stato non è presente a una seduta della commissione, questa decide in quale misura il verbale della riunione gli viene comunicato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

Quando si verifica una vacanza in una commissione, l'ufficio designa senza indugio un nuovo membro su proposta del gruppo a cui appartiene il commissario da sostituire.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

I membri delle commissioni possono farsi sostituire durante le loro sedute da membri del loro gruppo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni - Sezione 1: Disposizioni generali

1. L'ufficio decide a quale commissione i rapporti, così come i progetti di legge o di decreto, sono inviati per l'esame.

2. Decide anche a quale commissione gli altri atti del Gran Consiglio sono inviati per l'esame o istruzione.

3. La commissione incaricata può proporre all'ufficio il rinvio ad un'altra commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa - Sezione 2: Commissioni permanenti

[21] 1 Le commissioni permanenti sono

g) la commissione delle petizioni e delle grazie.

2. I membri delle commissioni permanenti sono designati dall'ufficio alla prima sessione della legislatura, per la durata della stessa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[22] 1 La commissione legislativa è composta da tredici membri.

a) qualsiasi revisione parziale della Costituzione;

b) qualsiasi progetto di legge o decreto la cui adozione richiede una modifica della Costituzione;

c) qualsiasi revisione totale o parziale della legge sui diritti politici, della legge di organizzazione del Gran Consiglio, della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale;

d) qualsiasi revisione totale o parziale della legge di organizzazione giudiziaria e delle leggi sulla magistratura dell'ordine giudiziario e sulla sorveglianza delle autorità giudiziarie;

e) qualsiasi progetto di legge o decreto che assicuri l’esecuzione del codice civile svizzero, del codice delle obbligazioni, della legge federale sull'esecuzione per debiti e sulla bancarotta, del codice penale svizzero e dei codici di procedura;

f) qualsiasi revisione totale o parziale delle leggi sulla procedura e sulla giurisdizione amministrativa.

3. Può inoltre essere incaricata dall'ufficio dell'esame di rapporti a sostegno di progetti di legge o decreto e di rapporti informativi riguardanti altre materie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[24] 1 La commissione di gestione e valutazione è composta da quindici membri.

2. Essa è incaricata di esercitare l'alta sorveglianza sulla gestione del Consiglio di Stato, dell'amministrazione cantonale nonché del segretariato generale.

3. Essa esercita la sua attività di alta sorveglianza sotto il profilo della legalità, dell'opportunità, dell'efficacia e dell'efficienza economica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[25] Nell'ambito delle sue funzioni, la commissione di gestione e valutazione è particolarmente incaricata di

a) esaminare il rapporto annuale del Consiglio di Stato sulla sua gestione;

b) redigere rapporti specifici ogni volta che il Gran Consiglio le affida mandati particolari;

c) redigere tali rapporti di propria iniziativa nell'ambito delle sue missioni;

d) controllare l'applicazione delle leggi e l'esecuzione delle proposte accettate dal Gran Consiglio;

e) esaminare, dal punto di vista gestionale, i rapporti del Consiglio di Stato relativi alla realizzazione degli obiettivi che ha fissato alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato;

f) esaminare, dal punto di vista gestionale, il modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sulle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato;

g) istruire le contestazioni sul principio o sulla portata delle informazioni da trasmettere a un membro o membro supplente del Gran Consiglio quando la commissione giudiziaria è parte in causa (art. 36);

h) istruire le contestazioni sul principio o sulla portata delle informazioni da trasmettere a una commissione quando la commissione giudiziaria è parte in causa (art. 68).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[26] 1 La commissione di gestione e valutazione procede alla valutazione delle politiche pubbliche.

2. A tal fine, può conferire mandati esterni, avvalendosi in particolare delle competenze del controllo cantonale delle finanze.

3. Decide la pubblicazione dei rapporti di valutazione e la loro trasmissione al Gran Consiglio. L'articolo 64a non è applicabile.

4. Nell'ambito del suo rapporto annuale all'ufficio del Gran Consiglio sulla gestione dello Stato, la COGES informa sulle sue attività, in particolare sulla valutazione delle politiche pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[27] 1 Oltre alle informazioni accessibili a tutte le commissioni, la commissione di gestione e valutazione può richiedere alle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio del suo mandato.

2. Quando un titolare di carica pubblica o un membro di un'entità che esercita compiti pubblici delegati dallo Stato deve essere sentito o devono essere condotte indagini, la commissione di gestione e valutazione comunica per iscritto al capo del dipartimento o alla direzione dell'entità interessata la propria intenzione.

3. Se il capo del dipartimento o la direzione dell'entità interessata ne fa richiesta, viene ascoltato/a preventivamente.

4. Il segreto d’ufficio non è opponibile alla commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[28] Se un membro del Consiglio di Stato è perseguito penalmente a causa di un reato o di un delitto intenzionale, ne informa immediatamente l'ufficio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

[29] La commissione di gestione e valutazione dispone di un bilancio che le consente di affrontare spese per mandati, perizie o studi, in particolare quando procede alla valutazione delle politiche pubbliche ai sensi dell’articolo 83a.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] - Sezione 2: Commissioni permanenti

I membri del Consiglio di Stato possono, su invito della commissione, partecipare in tutto o in parte alle sedute di quest'ultima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze - Sezione 2: Commissioni permanenti

[30] 1 I rapporti della commissione di gestione e di valutazione sono indirizzati simultaneamente al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato può formulare osservazioni scritte sul contenuto di questi rapporti fino all'apertura dei dibattiti.

3. I rapporti della commissione di gestione e di valutazione possono contenere ingiunzioni all'attenzione del Consiglio di Stato.

4. Se queste ingiunzioni sono accettate dal Gran Consiglio, sono trasmesse al Consiglio di Stato per l'esecuzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze - Sezione 2: Commissioni permanenti

[31] 1 La commissione delle finanze si compone di quindici membri.

2. Essa è in particolare incaricata di

a) esaminare il programma di legislatura e il piano finanziario che l'accompagna;

b) procedere all'esame del bilancio e dei conti nonché della pianificazione finanziaria dello Stato;

c) pronunciarsi sui crediti urgenti, conformemente alla procedura prevista dalla legge sulle finanze;

d) verificare che i crediti votati ricevano l'impiego voluto e non siano superati;

e) esaminare, sotto il profilo finanziario, le relazioni del Consiglio di Stato relative alla realizzazione degli obiettivi che ha fissato alle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato;

f) esaminare, sotto il profilo finanziario, il modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sulle entità che esercitano compiti pubblici delegati dallo Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze - Sezione 2: Commissioni permanenti

1. Oltre alle informazioni accessibili a tutte le commissioni, la commissione delle finanze può richiedere alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria per l'esercizio del suo mandato.

2. Quando un titolare di funzione pubblica o un membro di un'entità che svolge compiti pubblici delegati dallo Stato deve essere ascoltato o devono essere condotte indagini, la commissione delle finanze informa per iscritto il capo o la capa del dipartimento o la direzione dell'entità interessata della sua intenzione.

3. Se il capo o la capa del dipartimento o la direzione dell'entità interessata ne fa richiesta, la commissione l'ascolta preventivamente.

4. Il segreto di ufficio non è opponibile alla commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze - Sezione 2: Commissioni permanenti

La commissione delle finanze dispone di un bilancio che le permette di sostenere spese per mandati, perizie o studi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze - Sezione 2: Commissioni permanenti

I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute della commissione, in tutto o in parte, solo su invito di quest'ultima quando esamina il modo in cui il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza sulle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato (art. 88, cpv. 2, lett. f).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri - Sezione 2: Commissioni permanenti

1. I rapporti della commissione delle finanze sono indirizzati simultaneamente al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

2. Il Consiglio di Stato può formulare osservazioni scritte sul contenuto di questi rapporti fino all'apertura dei dibattiti.

3. I rapporti della commissione delle finanze possono contenere ingiunzioni all'attenzione del Consiglio di Stato.

4. Se queste ingiunzioni sono accettate dal Gran Consiglio, sono trasmesse al Consiglio di Stato per l'esecuzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri - Sezione 2: Commissioni permanenti

[32] 1 La commissione delle relazioni esterne è composta da tredici membri.

2. Essa è incaricata di

a) esaminare le questioni che riguardano gli affari intercantonali e internazionali, nonché le modifiche legislative che ne derivano;

b) riferire sull'approvazione di trattati, convenzioni e concordati internazionali e intercantonali, che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato;

c) rappresentare il Gran Consiglio nelle commissioni interparlamentari nell'ambito della procedura di elaborazione, ratifica, esecuzione e modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l'estero;

d) rappresentare il Gran Consiglio nelle commissioni interparlamentari ai fini dell'esercizio del controllo di gestione interparlamentare.

3. Essa è regolarmente informata dal Consiglio di Stato sulla politica portata avanti dalle organizzazioni internazionali e intercantonali alle quali il cantone partecipa, nonché sulle negoziazioni intraprese in vista della conclusione di trattati o concordati.

4. Essa può essere consultata dal Consiglio di Stato su qualsiasi questione riguardante le relazioni esterne del cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione per gli affari esteri e) Commissione giudiziaria - Sezione 2: Commissioni permanenti

Su proposta della commissione degli affari esteri, l'ufficio può nominare altri membri del Gran Consiglio per rappresentare la suddetta commissione in una commissione interparlamentare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione per gli affari esteri e) Commissione giudiziaria - Sezione 2: Commissioni permanenti

1. La commissione giudiziaria è composta da sei membri.

2. I suoi compiti sono definiti dalla legge sulla sorveglianza superiore della gestione delle autorità giudiziarie e l'esercizio delle altre competenze del Gran Consiglio in materia giudiziaria (legge sulla sorveglianza superiore, LSS), del 27 gennaio 2004 [33].

3. Inoltre, la commissione giudiziaria ha le seguenti missioni

a) istruire i casi di incompatibilità (art. 13);

b) istruire le contestazioni sul principio o sulla portata delle informazioni da trasmettere a un membro o membro supplente del Gran Consiglio (art. 36);

c) istruire le contestazioni sul principio o sulla portata delle informazioni da trasmettere a una commissione (art. 68);

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione - Sezione 2: Commissioni permanenti

I membri del Consiglio di Stato possono, su invito della commissione, partecipare in tutto o in parte alle sedute di quest'ultima.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione per gli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 2: Commissioni permanenti

1. La commissione di redazione è composta da sei membri.

2. Essa è incaricata di esaminare le leggi e i decreti, nonché gli altri atti votati dal Gran Consiglio e che le sono sottoposti dall'ufficio.

3. Essa rivede solo l'ordonnamento e la forma dei testi che le sono sottoposti.

4. Ogni modifica del testo deve essere decisa all'unanimità dei membri presenti della commissione.

5. Il Gran Consiglio ne è informato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione per gli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 2: Commissioni permanenti

[34] 1 La commissione delle petizioni e delle grazie è composta da nove membri.

2. Essa ha il compito

b) di esaminare le lettere o le petizioni che l'ufficio le rinvia.

3. Nel caso in cui una petizione sia inviata contemporaneamente al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, la risposta ai firmatari della petizione spetta prioritariamente alla commissione delle petizioni e delle grazie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione per gli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 2: Commissioni permanenti

I membri del Consiglio di Stato non possono partecipare alle sessioni della commissione per le petizioni e le grazie quando essa istruisce ed esamina le domande di grazia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 3: Commissioni tematiche

1. Le commissioni tematiche sono costituite dal Gran Consiglio per trattare affari importanti che presentano una forte analogia tra loro e sono di una certa durata temporale.

2. Il Gran Consiglio decide la loro dissoluzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 3: Commissioni tematiche

Il Gran Consiglio stabilisce per decreto le missioni delle commissioni tematiche al momento della loro costituzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 9 - Capitolo 4 Commissioni a) Commissione legislativa b) Commissione di gestione e di valutazione [23] c) Commissione delle finanze d) Commissione degli affari esteri e) Commissione giudiziaria f) Commissione di redazione g) Commissione delle petizioni e delle grazie - Sezione 4: Commissioni temporanee

1 Le commissioni temporanee sono istituite dal Gran Consiglio per esaminare affari specifici.

2. Sono sciolte al momento dell'adozione del loro rapporto finale da parte del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1 Il segretariato generale del Gran Consiglio (di seguito: segretariato generale) è lo stato maggiore del Gran Consiglio.

2. È direttamente collegato al Gran Consiglio.

3. È indipendente dall'amministrazione.

4. Ha i suoi locali presso il Castello di Neuchâtel.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1 Il segretariato generale assiste il Gran Consiglio e i suoi organi nell'esercizio delle loro missioni.

2. Gli fornisce supporto logistico.

3. Fornisce ai membri del Gran Consiglio informazioni sugli aspetti procedurali della loro attività parlamentare.

4. Svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge o dal regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

[35] Il segretariato generale è particolarmente incaricato di

a) pianificare e organizzare le sessioni del Gran Consiglio e le riunioni dei suoi organi;

b) svolgere i lavori di segreteria e redigere i verbali del Gran Consiglio e dei suoi organi;

c) garantire il sostegno del presidente del Gran Consiglio durante manifestazioni e rappresentazioni;

d) preparare il progetto di bilancio e produrre i conti;

e) informare il pubblico sul Gran Consiglio e sui suoi lavori;

f) gestire e conservare gli atti e la documentazione del Gran Consiglio e dei suoi organi e proporli per l'archiviazione;

g) provvedere alla registrazione audiovisiva delle sedute del Gran Consiglio;

h) pubblicare il Bollettino ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio;

i) tenere il registro dei legami d'interessi;

j) mantenere i registri utili per l'attività del Gran Consiglio e dei suoi organi;

k) organizzare, durante la legislatura, delle sessioni di formazione per i membri del Gran Consiglio;

l) assumere tutti gli altri compiti pertinenti all'amministrazione del Gran Consiglio e dei suoi organi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1 Il segretario generale o la segretaria generale è nominato dal consiglio.

2. Egli o ella è soggetto alla legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt), del 28 giugno 1995 [36] e alla sua normativa di attuazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1 La segretaria generale o il segretario generale dirige il segretariato generale.

2. Lei o lui dirige il personale del segretariato generale.

3. Lei o lui assume gli altri compiti che le o gli sono attribuiti dalla legge o dal regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1. Il personale della segreteria generale è composto

c) dal personale amministrativo.

2. Su proposta del segretario generale o della segretaria generale e dopo consultazione del Consiglio di Stato, l’ufficio fissa l’organico del personale della segreteria generale.

3. Il personale della segreteria generale è nominato dall’ufficio su proposta del segretario generale o della segretaria generale.

4. Il personale della segreteria generale è soggetto alla LSt e al suo regolamento di esecuzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 10 - Segretariato generale del Gran Consiglio

1. Il segretariato generale può richiedere il supporto dei servizi dell'amministrazione per il compimento della sua missione.

2. In accordo con la Cancelleria di Stato, può avvalersi del servizio degli uscieri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

Le regole applicabili all'amministrazione nel settore della gestione finanziaria e della procedura di bilancio si applicano per analogia al Gran Consiglio e al suo segretariato generale, fatte salve le disposizioni della presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

1. Il Gran Consiglio dispone, per le proprie necessità e quelle del suo segretariato generale, delle risorse finanziarie iscritte nel suo bilancio.

2. I centri di costo del Gran Consiglio e del segretariato generale costituiscono un capitolo del bilancio e dei conti dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

[37] 1 Il segretariato generale elabora il progetto di bilancio e redige i conti del Gran Consiglio e i suoi nell'ambito del bilancio e dei conti dello Stato.

2. Collabora in stretta collaborazione con il dipartimento responsabile delle finanze.

3. Sottopone il progetto di bilancio e i conti all'ufficio per l'accettazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

[38] 1 Il progetto di bilancio e i conti del Gran Consiglio e del segretariato generale accettati dall'ufficio sono incorporati senza modifiche nel bilancio e nei conti dello Stato.

2. Il Consiglio di Stato si pronuncia sul progetto di bilancio e sui conti nel suo rapporto a sostegno del bilancio e dei conti.

3. Il primo vicepresidente o la prima vicepresidente del Gran Consiglio difende il bilancio e presenta i conti del Gran Consiglio e quelli del segretariato generale davanti al Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

[39] 1 La commissione delle finanze può proporre al Gran Consiglio degli emendamenti al progetto di bilancio accettato dall'ufficio.

2. Questo progetto non può essere oggetto di proposte di emendamenti da parte del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

[40] Il segretario generale o la segretaria generale risponde, davanti alla commissione delle finanze e, se del caso, davanti al Gran Consiglio, alle domande relative al progetto di bilancio e ai conti del Gran Consiglio e della segreteria generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 11 - Bilancio e conti

Quando il Gran Consiglio approva, per i propri bisogni o per quelli del suo segretariato generale, un credito per una spesa che deve essere effettuata durante l'esercizio e che il bilancio non prevede nessun credito a tal riguardo o prevede un credito insufficiente, il Consiglio di Stato mette a disposizione del Gran Consiglio le somme necessarie alla prima richiesta dell'ufficio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

L'ufficio provvisorio è composto dalla decana o dal decano d'anzianità del Gran Consiglio e, in caso di parità, dalla più anziana o dal più anziano, nonché dai quattro membri più giovani del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

[41] L'ufficio provvisorio designa, tra i membri del Gran Consiglio, una commissione di convalida delle elezioni composta da tredici membri in cui tutti i partiti sono rappresentati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1. Il Gran Consiglio si riunisce per costituirsi l'ultimo martedì del mese di maggio che segue le elezioni generali.

2. L'ufficio provvisorio convoca questa sessione e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Questa sessione è preceduta da una cerimonia solenne, in linea di principio alla Collegiata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1. Il segretariato generale assegna provvisoriamente i posti nella sala del Gran Consiglio tenendo conto, nella misura del possibile, delle preferenze dei gruppi.

2. L'ufficio approva tale assegnazione o, se del caso, la modifica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1 Dopo la verifica delle presenze, la prima seduta è aperta sotto la presidenza della decana o del decano per anzianità del Gran Consiglio e, in caso di parità, del membro più anziano o della membro più anziana.

2. Se questa persona rifiuta o è impedita, la presidenza spetta al membro del Gran Consiglio che ha servito per il periodo più lungo dopo di lei.

3. Gli altri membri dell'ufficio provvisorio agiscono come scrutatori o scrutatrici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1. Il Gran Consiglio convalida per decreto il risultato della sua elezione e quello dell'elezione dei membri del Consiglio di Stato.

2. La commissione di convalida delle elezioni verifica i verbali delle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

3. Il Gran Consiglio discute il rapporto della commissione di convalida delle elezioni e delibera sulle sue proposte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1. Se la commissione di convalida delle elezioni constata altre cause di contestazione dell'elezione diverse da quelle previste all'articolo 134 LDP, essa ascolta senza indugio le persone interessate e istruisce il fascicolo.

2. Il rapporto della commissione di convalida delle elezioni contiene proposte su ciascuna delle contestazioni rilevate.

3. Le persone la cui elezione non è convalidata dal Gran Consiglio si ritirano immediatamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1 La commissione di validazione delle elezioni non è competente per trattare le contestazioni presentate presso la cancelleria di Stato.

2. Queste contestazioni non ostacolano la validazione delle elezioni da parte del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1 Dopo la convalida delle elezioni, la presidente o il presidente dell'ufficio provvisorio invita l'assemblea e il pubblico ad alzarsi, quindi legge la formula del giuramento nei seguenti termini

"Prometto di rispettare i diritti e le libertà del popolo e delle cittadine e dei cittadini, di osservare rigorosamente la Costituzione e le leggi costituzionali e di adempiere fedelmente e coscienziosamente ai doveri del mio incarico."

2. Alla convocazione del suo nome, ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio alza la mano destra e dice

"Lo prometto" oppure "Lo giuro" o "Lo giuro davanti a Dio".

3. Il membro o membro supplente del Gran Consiglio assente o nominato nel corso della legislatura presta giuramento allo stesso modo nella prima seduta a cui partecipa.

4. Il membro o membro supplente del Gran Consiglio che si rifiuta di prestare questo giuramento perde seduta stante il beneficio della sua elezione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

La convalida dell'elezione del Consiglio di Stato e il giuramento dei suoi membri avvengono simultaneamente e nelle stesse forme di quelle dei membri e supplenti del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

Dopo il giuramento, il Gran Consiglio procede all'elezione della presidenza, dell'ufficio così come delle scrutatrici e degli scrutatori, in conformità con l'articolo 4.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 1: Sessione costitutiva

1 Al termine della seduta costitutiva del Gran Consiglio, ciascun membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve dal segretariato generale una carta di legittimazione.

2. Il membro o il membro supplente dimissionario restituisce questa carta al termine del suo mandato al segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 2: Sessioni e convocazioni

[42] 1 Il Gran Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie dieci volte all'anno, tenendo due sedute il martedì e una seduta il mercoledì mattina in occasione dell'esame del bilancio.

2. Le date e gli orari delle sessioni sono stabiliti dall'ufficio.

3. L'anno di legislatura del Gran Consiglio inizia con la sessione ordinaria del mese di maggio successivo alle elezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 2: Sessioni e convocazioni

[43] 1 Il Gran Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie su richiesta dell'ufficio di presidenza o di trenta dei suoi membri.

2. Il Consiglio di Stato può invitare il Gran Consiglio a una sessione straordinaria.

3. La sessione straordinaria convocata su invito del Consiglio di Stato è organizzata dalla segreteria generale, in accordo con il Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 2: Sessioni e convocazioni

[44] 1 L'ufficio può stabilire, secondo le necessità, delle sedute di aggiornamento.

2. Queste sedute di aggiornamento non sono oggetto di pubblicazione e di convocazione particolari.

3. Esse non danno luogo all'istituzione di un ordine del giorno specifico.

4. Le sedute di aggiornamento si svolgono preferibilmente il mercoledì mattina.

5. L'articolo 129, comma 2, è applicabile alle sedute di aggiornamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 2: Sessioni e convocazioni

[45] 1 I membri del Gran Consiglio sono convocati alla sessione almeno dieci giorni prima di essa tramite posta elettronica.

2. Se necessario, questo termine può essere abbreviato dall'ufficio, che deve poi indicarne i motivi al Gran Consiglio all'inizio della prima seduta della sessione.

3. Questa convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora dell'inizio della sessione.

4. Essa può contenere altre indicazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 3: Ordine del giorno della sessione

1. Dopo consultazione del Consiglio di Stato, l'ufficio stabilisce l'ordine del giorno della sessione.

2. Stabilisce liberamente l'ordine di trattazione dei seguenti oggetti

a) giuramenti;

b) elezioni degli organi del Gran Consiglio;

c) elezioni dei membri della magistratura dell'ordine giudiziario e degli assessori e assessori supplenti del Tribunale penale dei minorenni;

d) programma di legislatura e piano finanziario;

e) bilancio e conti dello Stato;

f) pareri durante le consultazioni federali;

g) altre interventi del Gran Consiglio;

h) rapporti del Consiglio di Stato, dell'ufficio e delle commissioni;

i) iniziativa dei membri del Gran Consiglio, dell'ufficio, delle commissioni e dei gruppi;

j) mozioni popolari, lettere e petizioni e iniziativa dei comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 3: Ordine del giorno della sessione

I rapporti che sono già stati oggetto di un dibattito d'ingresso in materia o il cui dibattito articolo per articolo è già iniziato durante la sessione precedente, sono collocati all'inizio degli oggetti da trattare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 3: Ordine del giorno della sessione

[46] 1 L'ordine del giorno e i documenti pertinenti sono inviati, via posta elettronica, ai membri del Gran Consiglio, almeno dieci giorni prima della sessione.

2. L'ordine del giorno è pubblicato sul Foglio ufficiale che precede la sessione.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 3: Ordine del giorno della sessione

La convocazione del Gran Consiglio, nonché l'ordine del giorno e i documenti ad esso relativi, sono inviati per posta elettronica al Consiglio di Stato, almeno dieci giorni prima della sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1 Prima di ogni sessione, l'ufficio prepara la sessione.

2. L'ordine del giorno della sessione ha valore di regola salvo decisione contraria del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

[47] 1 Il Gran Consiglio non può deliberare validamente se non sono presenti in aula almeno cinquantuno dei suoi membri (maggioranza assoluta dei membri).

2. Se il quorum non è raggiunto, la seduta è tolta.

3. Se il quorum non è raggiunto nella seduta successiva della stessa sessione, il Gran Consiglio può allora deliberare validamente, indipendentemente dal numero di membri del Gran Consiglio presenti in aula.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1 Le sessioni del Gran Consiglio sono pubbliche, fatto salvo il caso di seduta a porte chiuse.

2. Posti speciali sono messi a disposizione dei media nella sala del Gran Consiglio.

3. Questi posti sono accessibili alle persone munite di tessera stampa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1 Il pubblico può seguire i dibattiti del Gran Consiglio dalla tribuna.

2. Deve mantenere il silenzio e astenersi da qualsiasi manifestazione di approvazione o disapprovazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

[48] 1 Se un interesse prevalente pubblico o privato lo esige, il Gran Consiglio può, su proposta di uno dei suoi organi, di un gruppo, di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato, ordinare la seduta a porte chiuse o autorizzare solo la presenza dei media.

2. Questa decisione è presa con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio (sessanta membri).

3. Rimangono nella sala solo i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, i membri dell'amministrazione che accompagnano il Consiglio di Stato, il personale della segreteria generale e gli uscieri, se necessario, i media.

4. La registrazione audiovisiva della seduta e la sua messa online sono interrotte per la durata della seduta a porte chiuse.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

Tutte le persone presenti sono tenute al segreto delle deliberazioni, il quale può essere revocato solo dal Gran Consiglio deliberante in plenaria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1. Il verbale delle delibere che hanno avuto luogo a porte chiuse non è riportato nel Bollettino ufficiale delle delibere del Gran Consiglio.

2. Tali delibere sono soggette a un verbale speciale redatto dal segretario generale o dalla segretaria generale e conservato dal segretariato generale, conformemente alla legislazione sull'archiviazione.

3. Questo verbale non è soggetto a modifiche e il suo contenuto fa fede senza approvazione del Gran Consiglio.

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Il segretariato generale è incaricato di registrare la presenza dei membri del Gran Consiglio all'inizio di ogni seduta.

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1. Le deliberazioni sono registrate su supporti audiovisivi.

2. Sulla base di tali registrazioni, il segretariato generale redige un verbale autentico delle deliberazioni.

3. Le proposte dei membri del Gran Consiglio così come le risposte scritte del Consiglio di Stato devono essere inserite nel verbale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1. In caso di malfunzionamento dei supporti audiovisivi, la seduta è sospesa.

2. Il presidente o la presidente del Gran Consiglio decide la ripresa dei dibattiti non appena la segreteria generale è in grado di garantire la redazione di un verbale, anche sommario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

1. Il verbale è inviato ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio e al Consiglio di Stato tramite posta elettronica per osservazioni di carattere redazionale, non essendo permesso alcun cambiamento di fondo.

2. Queste osservazioni devono essere comunicate alla segreteria generale al più tardi durante la seconda sessione che segue l'invio, pena la mancata considerazione.

3. Quando la segreteria generale decide di non dare seguito a queste osservazioni modificando il verbale, esse sono trasmesse all'ufficio che decide in via definitiva, basandosi sulle registrazioni audiovisive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo Primo Sessioni del Gran Consiglio - Sezione 4: Svolgimento della sessione

Il verbale è adottato dal Gran Consiglio e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

Il Gran Consiglio può esprimere il proprio parere al Consiglio di Stato in occasione delle consultazioni federali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

Il segretariato generale informa i membri e i membri supplenti del Gran Consiglio sulle procedure di consultazione federale in corso e su quelle previste.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

[49] L'ufficio, le commissioni, i gruppi o almeno trenta membri del Gran Consiglio possono proporre al Gran Consiglio di esprimere un parere su una consultazione federale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

[50] 1 La proposta di parere è depositata presso il segretariato generale dai suoi autori.

2. Essa è inviata senza indugio, per posta elettronica, ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio, ai gruppi e al Consiglio di Stato.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

1. La proposta di parere deve essere interamente redatta.

2. Deve contenere almeno una conclusione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

1 La proposta di parere è inserita all'ordine del giorno della sessione successiva al suo deposito presso il segretariato generale.

2. Tuttavia, essa non può essere posta in deliberazione meno di ventiquattro ore dopo il suo invio.

3. Essa è esposta oralmente dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio da lui designato a tal fine.

4. Essa è discussa immediatamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

La proposta di parere può essere ritirata dal suo autore in qualsiasi momento, ma al massimo fino al voto sull'entrata in materia, mediante una dichiarazione orale in plenum, per iscritto o tramite posta elettronica indirizzata al segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

L'avviso è inviato dalla segreteria generale al Consiglio di Stato, tramite posta elettronica, al più tardi il giorno successivo alla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 1: Pareri durante le consultazioni federali

1. La risposta del Consiglio di Stato alla consultazione federale in questione è consegnata alla segreteria generale.

2. Quest'ultima ne assicura la diffusione presso i membri e i membri supplenti del Gran Consiglio nonché presso i gruppi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 2: Altri interventi del Gran Consiglio

Gli oggetti che rientrano nella competenza del Gran Consiglio ai sensi dell'articolo 61 Cst.NE, ad eccezione della sua lettera c, sono iscritti all'ordine del giorno e trattati secondo le forme che sono loro proprie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.1: Generalità

1. Il Consiglio di Stato, l'ufficio o una commissione investono il Gran Consiglio esclusivamente

a) sotto forma di un progetto di legge o di decreto interamente redatto, accompagnato da un rapporto, oppure

b) sotto forma di un rapporto informativo.

2. Questi documenti sono presentati in forma scritta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

[51] 1 Il rapporto del Consiglio di Stato, dell'ufficio o di una commissione a supporto di un progetto di legge o di decreto informa in particolare sui seguenti punti

a) l'origine del progetto;

b) la necessità del progetto;

b bis) l'inclusione delle persone che vivono con disabilità;

c) i lavori preparatori e le principali proposte del progetto;

d) le conseguenze finanziarie e le conseguenze sul personale del progetto;

e) la maggioranza richiesta per l'adozione del progetto da parte del Gran Consiglio;

f) l'influenza del progetto sulla ripartizione dei compiti tra lo Stato e i comuni;

g) la conformità del progetto al diritto superiore;

h) la sottoposizione o meno della legge o del decreto al referendum popolare facoltativo o obbligatorio;

i) se necessario, la giustificazione dell’urgenza o la necessità di un'approvazione federale della legge o del decreto;

j) le conseguenze economiche, sociali e ambientali del progetto nonché le sue conseguenze per le generazioni future.

2. I rapporti delle commissioni devono inoltre menzionare tutti i suggerimenti avanzati nel corso dei dibattiti e i risultati delle votazioni relative.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

Il rapporto di esame preliminare di una commissione potrebbe non coprire tutti questi punti se il rapporto del Consiglio di Stato, dell'ufficio o di un'altra commissione che ne è oggetto li tratta già.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

[52] 1 Se una commissione non è unanime, la sua minoranza può presentare le proprie proposte e giustificare il proprio punto di vista in un rapporto separato che annuncia al più tardi al momento dell’adozione del rapporto da parte della commissione.

2. Essa deposita il suo rapporto presso la segreteria generale entro un termine di venti giorni dall'adozione del rapporto da parte della commissione.

3. Tale rapporto è trasmesso senza indugio tramite posta elettronica al Consiglio di Stato per un parere scritto, che può essere depositato fino all'apertura dei dibattiti.

4. La minoranza della commissione può designare un membro relatore per difendere le proprie proposte davanti al Gran Consiglio.

5. Il termine di dieci giorni previsto all'articolo 165, comma 2, si applica per analogia al rapporto di minoranza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

[53] 1 I rapporti sono depositati presso la segreteria generale dai loro autori.

2. Sono inviati senza ritardo, per posta elettronica, ai membri e membri supplenti del Gran Consiglio, ai gruppi e al Consiglio di Stato.

3. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

Il Consiglio di Stato e le commissioni informano regolarmente l'ufficio sullo stato di avanzamento dei loro lavori e sul momento in cui desiderano che i loro rapporti siano trattati dal Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

1. Per essere trattati dal Gran Consiglio, i rapporti devono essere inviati ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio almeno trenta giorni prima dell’apertura della sessione.

2. Questo termine è ridotto a dieci giorni per quanto riguarda i rapporti di esame preliminare delle commissioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

1. Questi termini non si applicano a un rapporto riguardante un progetto considerato urgente dal suo autore.

2. L'urgenza deve essere accettata dall'ufficio del Gran Consiglio.

3. Tuttavia, questo rapporto non può essere messo in deliberazione meno di ventiquattro ore dopo il suo invio ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio, ai gruppi e al Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

1 Un rapporto può trattare qualsiasi altra proposta, mozione popolare o proposta di comune in sospeso davanti al Gran Consiglio e che sia collegata con il suo oggetto.

2. Questa proposta, mozione popolare o proposta di comune è trattata contemporaneamente a tale rapporto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.2: Progetti di leggi e decreti - Relazioni

Un rapporto può essere ritirato dal suo autore in qualsiasi momento, ma al più tardi fino al voto per l'entrata in materia, mediante una dichiarazione orale in plenum, per iscritto o tramite e-mail indirizzata al segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.3: Invio all'esame preliminare di una commissione dei rapporti del Consiglio di Stato

I rapporti del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sono inviati all'esame preliminare di una commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.3: Invio all'esame preliminare di una commissione dei rapporti del Consiglio di Stato

[54] 1 Non sono tuttavia inviati all'esame preliminare di una commissione

a) i rapporti del Consiglio di Stato relativi all'ammissibilità materiale di un'iniziativa popolare;

b) i rapporti informativi del Consiglio di Stato;

c) i rapporti del Consiglio di Stato la cui urgenza è stata accettata dall'ufficio.

2. L'ufficio può decidere a maggioranza dei tre quinti dei membri presenti di non inviare altri rapporti all'esame preliminare di una commissione oppure, al contrario, di inviare i rapporti menzionati al comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.3: Invio all'esame preliminare di una commissione dei rapporti del Consiglio di Stato

1 Il rapporto sottoposto alla commissione è oggetto di un dibattito sull'entrata in materia seguito da una votazione.

2. Se l'entrata in materia è rifiutata dalla commissione, il rapporto è inviato al Gran Consiglio accompagnato da un rapporto esplicativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.3: Invio all'esame preliminare di una commissione dei rapporti del Consiglio di Stato

1 Se l'esame preliminare è accettato, la commissione

d) riferisce al Gran Consiglio sul risultato dei suoi lavori.

2. Con il suo rapporto, la commissione raccomanda al Gran Consiglio l'adozione del progetto di legge o di decreto come depositato, il suo rifiuto o l'adozione del progetto di legge o di decreto modificato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.4: Invio all'esame preliminare di una commissione delle relazioni dell'ufficio o delle commissioni

L'ufficio può decidere l'invio all'esame preliminare di una commissione di un rapporto di un'altra commissione o di un rapporto di cui è l'autore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.4: Invio all'esame preliminare di una commissione delle relazioni dell'ufficio o delle commissioni

Per il resto, gli articoli 171 e 172 sono applicabili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.5: Rapporti informativi, programma legislativo e piano finanziario

1. I rapporti informativi del Consiglio di Stato, dell'ufficio e delle commissioni, nonché il programma di legislatura e il piano finanziario del Consiglio di Stato, sono oggetto di un dibattito davanti al Gran Consiglio.

2. Questo dibattito non è seguito da un voto, a meno che il Gran Consiglio non decida diversamente. Questo voto è indicativo.

3. Il programma di legislatura e il piano finanziario del Consiglio di Stato sono soggetti a un voto di presa in considerazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.5: Rapporti informativi, programma legislativo e piano finanziario

1 Un rapporto informativo così come il programma di legislatura e il piano finanziario possono essere accompagnati da proposte o domande sottoposte al Gran Consiglio.

2. Le proposte sono soggette a votazione.

3. Le domande chiuse sono soggette a votazione.

4. Le domande aperte ricevono una risposta fornita dal Gran Consiglio al loro autore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 3.5: Rapporti informativi, programma legislativo e piano finanziario

1. La relazione informativa, il programma legislativo o il piano finanziario che contiene questioni aperte è inviato all'esame di una commissione.

2. Questa commissione prepara a beneficio del Gran Consiglio un rapporto contenente un progetto di risposta alle questioni sollevate.

3. Il Gran Consiglio prende una decisione e comunica le sue risposte all'autore delle domande in forma scritta o tramite posta elettronica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

[55] 1 La proposta assume la forma scritta.

2. È redatta a partire da un file informatico messo a disposizione dal segretariato generale.

3. È depositata in qualsiasi momento al segretariato generale dal suo autore, mediante posta elettronica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

[56] 1 La proposta è inviata senza indugio, tramite posta elettronica, ai membri e ai supplenti del Gran Consiglio, ai gruppi e al Consiglio di Stato.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

1 A eccezione delle raccomandazioni, il primo firmatario di una proposta può ritirarla in qualsiasi momento, ma al più tardi prima della votazione finale, attraverso una dichiarazione orale in plenaria, per iscritto o tramite posta elettronica indirizzata alla segreteria generale.

2. La proposta è quindi cancellata dall'ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

[57] 1. Le questioni sono trattate in via prioritaria.

2. A seguito delle questioni, le proposte, ad eccezione dei progetti di legge o di decreto, così come le mozioni popolari e le proposte dei comuni, sono iscritte all'ordine del giorno di una sessione in ordine cronologico di ricezione, indipendentemente dalla forma.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

[58] 1 Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza dei membri presenti, l'urgenza delle proposte menzionate alle lettere b a f dell'articolo 27.

2. Il voto relativo all'urgenza deve avvenire durante la sessione successiva al deposito della proposta.

3. Se la proposta è depositata durante la sessione, il voto relativo all'urgenza deve avvenire nel corso della stessa.

4. Se l'urgenza è ammessa, la proposta è inserita nell'ordine del giorno prima delle altre proposte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

[59] 1 Ad eccezione delle sessioni sui conti e sul bilancio, il Gran Consiglio dedica almeno un'ora e trenta minuti, durante ogni sessione, al trattamento delle questioni e alla discussione delle proposte, ad eccezione dei progetti di legge o di decreto, così come delle mozioni popolari e delle proposte dei comuni.

1bis Ad eccezione delle proposte la cui urgenza è riconosciuta, sono trattate solo le proposte depositate entro le ore 12:00 del venerdì precedente la sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

1. Quando la prima firmataria o il primo firmatario di una proposta non è più membro del Gran Consiglio, le sue prerogative sono esercitate dalla firmataria o dal firmatario successivo.

2. In assenza di firmatari ancora membri del Gran Consiglio, la proposta viene cancellata dall'ordine del giorno, salvo diversa disposizione di legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

La risposta scritta del Consiglio di Stato è inviata senza indugio, tramite posta elettronica, all'ufficio, ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio e ai gruppi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.1. Principi

Quando il contenuto di una proposta non corrisponde alla sua definizione legale, l'ufficio può trasformarla in un'altra proposta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

La legge è un atto che contiene norme di diritto di natura generale e astratta, rivolte a un numero indeterminato di persone e che disciplinano un numero indeterminato di situazioni di fatto, senza riferimento a un caso o a una persona determinata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

**Il decreto è un atto per il quale non è prescritta la forma della legge e che deve assumere in particolare:**

a) l'atto per il quale la forma del decreto è prevista da una disposizione legale;

b) l'atto il cui unico scopo è eseguire un ordine prescritto da una disposizione legale, come l'approvazione del bilancio, dei conti dello Stato e del rapporto di gestione;

c) le approvazioni che il Gran Consiglio è chiamato a dare in virtù della legislazione;

d) l'atto che ha per oggetto una misura individuale presa a proposito di un caso concreto;

e) l'atto che si rivolge a un cerchio indeterminato di persone, ma regola un caso concreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

Il progetto di legge o di decreto è interamente redatto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

L'ufficio trasmette il progetto di legge o di decreto per il trattamento a una commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

L'autore del progetto di legge o di decreto o il membro del Gran Consiglio che egli designa a tal fine partecipa ai lavori della commissione con voce consultiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

1. Se l'autore del progetto di legge o di decreto non è più membro del Gran Consiglio, la commissione può decidere di fare suo detto progetto.

2. Se non decide in tal senso, il progetto di legge o di decreto non viene trattato ed è definitivamente cancellato dal ruolo della commissione.

3. Il Gran Consiglio ne è informato oralmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

1. Se l'autore lo richiede al momento del deposito, la commissione può decidere, a maggioranza dei membri presenti, l'urgenza di un progetto di legge o di decreto.

2. La votazione relativa all'urgenza deve aver luogo durante la seduta della commissione che segue il deposito del progetto di legge o di decreto.

3. Se l'urgenza è riconosciuta, il progetto di legge o di decreto è posto in testa all'ordine del giorno di quella seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

1 Il progetto di legge o di decreto è soggetto a un dibattito d'ingresso sulla materia seguito da un voto.

2. Se l'ingresso sulla materia è rifiutato, il progetto di legge o di decreto è inviato al Gran Consiglio accompagnato da una relazione esplicativa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

1. Se l'esame preliminare è accettato, la commissione

d) riferisce al Gran Consiglio sul risultato dei suoi lavori.

2. Con il suo rapporto, la commissione raccomanda al Gran Consiglio l'adozione del progetto di legge o di decreto così come depositato, il suo rifiuto, o l'adozione del progetto di legge o di decreto emendato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

[60] 1. Contemporaneamente all'invio del suo rapporto al Gran Consiglio, la commissione lo trasmette al Consiglio di Stato.

2. Quest'ultimo può fornire il suo parere scritto al Gran Consiglio al più tardi dieci giorni prima dell'apertura dei dibattiti su questo rapporto.

3. Questo parere può contenere proposte di emendamenti.

3bis Quando il termine di trasmissione del parere del Consiglio di Stato non consente materialmente di darvi seguito nei termini impartiti, il trattamento del rapporto è rinviato al più tardi alla sessione successiva.

4. L'articolo 135, comma 1, è applicabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

La commissione tratta il progetto di legge o di decreto entro i due anni successivi al suo deposito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

[61] 1 Se una commissione non è entrata nel merito di un progetto di legge o decreto e il Gran Consiglio decide diversamente, il rapporto è rinviato alla commissione che lo ha trattato per un nuovo esame.

1bis La commissione può chiedere all'ufficio del Gran Consiglio di essere esonerata da questo progetto.

1ter In tal caso, l'ufficio può trasmettere il progetto a un'altra commissione.

2. La commissione incaricata del progetto non può allora rifiutarsi di entrare nel merito del progetto di legge o decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

Le disposizioni relative al contenuto del rapporto della commissione, sul rapporto di minoranza, sul deposito e l'invio del rapporto alla segreteria generale, sull'invio di tale rapporto ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio, ai gruppi e al Consiglio di Stato, sul suo trattamento e sul trattamento degli oggetti connessi previsti agli articoli da 160 a 168 sono applicabili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.2: Legge e decreto

Il segretariato generale tiene aggiornata la lista dei progetti di legge e dei decreti in sospeso con indicazione della commissione alla quale sono stati inviati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.3: Risoluzione

[62] 1 La risoluzione è la proposta fatta al Gran Consiglio di esprimere in maniera puramente dichiarativa la propria opinione su un evento di attualità, senza effetto vincolante per il suo destinatario.

2. Essa può assumere in particolare la forma di un auspicio, di una protesta, di un incoraggiamento o di un messaggio.

2bis Essa è accompagnata da uno sviluppo scritto depositato contemporaneamente.

3. Una proposta che può assumere un'altra forma di iniziativa non può essere oggetto di una risoluzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.3: Risoluzione

1 Se l'autore del progetto di risoluzione non è più membro del Gran Consiglio, quest'ultimo può decidere di dargli seguito.

2. Se il Gran Consiglio rinuncia, il progetto di risoluzione non viene trattato ed è definitivamente cancellato dal suo ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.3: Risoluzione

[63] 1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Il progetto di risoluzione è presentato oralmente dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio da lui designato a tale scopo.

4. Viene messo in discussione in dibattito libero e sottoposto a votazione entro e non oltre l'anno successivo al suo deposito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.3: Risoluzione

[64]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.3: Risoluzione

1 La delibera è accolta se ottiene almeno i due terzi dei voti dei membri del Gran Consiglio presenti in aula.

2. Prima del voto, il presidente o la presidente del Gran Consiglio ricorda l'esigenza di questa maggioranza qualificata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

L'interpellanza è una richiesta motivata di spiegazioni indirizzata per iscritto al Consiglio di Stato e riguardante qualsiasi questione che interessa il cantone e rientra nella sua competenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

La perdita della qualità di membro del Gran Consiglio dell'autore dell'interpellanza non ha conseguenze sul trattamento della stessa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

[65] 1 Quando l'urgenza è ammessa dal Gran Consiglio conformemente all'articolo 182, il Consiglio di Stato risponde oralmente nel corso della stessa sessione.

2. Abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

[66] 1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Solo su richiesta, l'interpellazione può essere sviluppata oralmente dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio da lui designato a tale scopo.

4. Fatto salvo l'articolo 211, l'interpellazione è oggetto di una risposta orale del Consiglio di Stato di fronte al plenum nella sessione ordinaria successiva.

5. L'interpellazione è trattata dal Gran Consiglio al più tardi entro sei mesi dal suo deposito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

[67]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

[68] 1 L'autore o l'autrice può richiedere che si risponda alla sua interpellanza per iscritto.

2. Negli altri casi, il Consiglio di Stato può scegliere di rispondere all'interpellanza per iscritto.

3. La risposta scritta è inviata ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio tramite posta elettronica al più tardi fino all'apertura della sessione ordinaria successiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

Dopo la risposta orale o scritta del Consiglio di Stato, l'autore dell'interpellanza o il membro del Gran Consiglio da lui designato a tal fine, può dichiarare oralmente se è soddisfatto o meno della risposta fornita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.1: Interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato

1. L'autore dell'interpellanza o il membro del Gran Consiglio che questi ha designato a tale scopo, ogni membro del Gran Consiglio e il Consiglio di Stato possono chiedere l'apertura di un dibattito sull'argomento trattato.

2. Il Gran Consiglio ne decide.

3. Questo dibattito è un dibattito libero e non è seguito da un voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.2: Interrogazione indirizzata alle autorità giudiziarie

[69] 1 L'interpellanza riguardante un argomento attinente alle autorità giudiziarie e rientrante nelle loro competenze è trasmessa alla segreteria generale per il Consiglio della magistratura e la Commissione amministrativa delle autorità giudiziarie.

2. L'interpellanza non può riguardare una procedura determinata, pendente, già conclusa o la cui apertura imminente è prevedibile.

3. L'interpellanza non può essere oggetto di una richiesta di apertura di dibattito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.4.2: Interrogazione indirizzata alle autorità giudiziarie

[70] Dopo la consultazione tra la Commissione amministrativa delle autorità giudiziarie e il Consiglio della magistratura, una risposta all'interpellanza viene trasmessa alla segreteria generale del Gran Consiglio per la diffusione, al più tardi entro tre mesi dal suo deposito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1 La raccomandazione è l'invito rivolto al Consiglio di Stato a prendere una misura in un ambito che rientra nella sua competenza regolamentare.

2. Non può riguardare le competenze giurisdizionali del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

[71] 1 Quando la raccomandazione proviene da membri o membri supplenti del Gran Consiglio, deve essere munita di almeno diciassette firme al momento della sua presentazione.

2. Ciascun firmatario può ritirare la propria firma in qualsiasi momento, ma al più tardi fino allo sviluppo orale della raccomandazione, mediante una dichiarazione orale in plenum, per iscritto o tramite posta elettronica indirizzata alla segreteria generale.

3. Tale ritiro non ha alcuna conseguenza sul trattamento della raccomandazione da parte del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1. Tutti i firmatari di una raccomandazione possono, in qualsiasi momento ma non oltre il suo sviluppo orale, ritirarla mediante una dichiarazione scritta comune o tramite email indirizzate al segretariato generale.

2. La raccomandazione è quindi eliminata dall'ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1 Quando l'urgenza è ammessa dal Gran Consiglio conformemente all'articolo 182, la raccomandazione può essere sviluppata oralmente e seduta stante da uno dei firmatari, dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio che è stato designato a tale scopo.

2. Il Consiglio di Stato comunica la propria posizione oralmente nel corso della stessa sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

[72] La raccomandazione è trattata al più tardi nell'anno successivo alla sua presentazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1 La raccomandazione è sviluppata oralmente da uno dei firmatari, dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio che ha designato a tale scopo.

2. Un eventuale sviluppo scritto deve essere depositato con la raccomandazione stessa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato non combatte la raccomandazione, questa è accettata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1. Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato contesta la raccomandazione, il Consiglio di Stato si pronuncia immediatamente dopo lo sviluppo orale della raccomandazione, se questo ha luogo.

2. La discussione è aperta in dibattito libero e il Gran Consiglio si pronuncia mediante un voto.

3. Prima dell'apertura della discussione, il Gran Consiglio può decidere il rinvio a una prossima seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

In caso di accettazione della raccomandazione, il Consiglio di Stato invia al Gran Consiglio, entro un termine di sei mesi, una relazione che indica il modo in cui ha seguito la raccomandazione o le ragioni per cui non ha dato seguito o non intende dare seguito alla stessa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

1. Se, alla scadenza del termine, il Consiglio di Stato non ha inviato il suo rapporto al Gran Consiglio, l'ufficio

a) concede al Consiglio di Stato un termine di al massimo due mesi o

b) nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio le vie e i mezzi per raggiungere l'obiettivo della raccomandazione oppure

c) propone al Gran Consiglio l'archiviazione della raccomandazione.

2. Scaduto il termine concesso al Consiglio di Stato, l'ufficio nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio le vie e i mezzi per raggiungere l'obiettivo della raccomandazione o propone la sua archiviazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.5: Raccomandazione

Le disposizioni relative al contenuto della relazione, alla presentazione e all'invio della relazione al segretariato generale, all'invio di tale relazione ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio e ai gruppi, al suo trattamento e al trattamento degli oggetti connessi previste agli articoli 160 a 168 sono applicabili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

1 La mozione è l'ingiunzione fatta dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato di inviargli un rapporto informativo o un rapporto accompagnato da un progetto di legge o di decreto.

2. Per ingiunzione, si intende l'ordine imperativo di agire entro il termine fissato dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

1. Quando l'urgenza è ammessa dal Gran Consiglio conformemente all'articolo 182, la mozione può essere presentata oralmente e in seduta stante dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio da lui designato a tale scopo.

2. Il Consiglio di Stato comunica la sua posizione oralmente nel corso della stessa sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

[73] 1 La mozione è trattata dal Gran Consiglio al più tardi nell'anno successivo al suo deposito.

2. La mozione e il progetto di legge o di decreto o il rapporto a cui si riferisce sono trattati contemporaneamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

1. La mozione è accompagnata da una relazione scritta depositata contemporaneamente ad essa.

2. Questa relazione deve essere distinta dalla mozione stessa e non può essere emendata.

3. La mozione può, inoltre, essere oggetto di un intervento orale da parte del suo autore o del membro del Gran Consiglio designato a tal fine.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato non combatte la mozione, essa è accettata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

[74] 1 Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato contesta la mozione, il Consiglio di Stato si pronuncia immediatamente dopo lo sviluppo orale della mozione se quest'ultimo ha luogo.

2. Il Consiglio di Stato che contesta la mozione deposita preventivamente per iscritto la sua presa di posizione motivata sulla mozione, la quale è inviata ai membri del Gran Consiglio con l'ordine del giorno.

2bis L'articolo 196, comma 3bis, si applica per analogia alla mozione.

3. La discussione è aperta in dibattito libero e il Gran Consiglio si pronuncia per voto.

4. Prima dell'apertura della discussione, il Gran Consiglio può decidere di rinviare la mozione a una prossima seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

[75] La mozione avente un nesso diretto con un progetto di legge o di decreto o con un rapporto trattato durante una sessione del Gran Consiglio è sviluppata oralmente immediatamente dopo l'adozione della legge o del decreto o dopo il dibattito o il voto sul rapporto al quale essa si riferisce.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

[76] 1 In caso di accettazione della mozione, il Consiglio di Stato vi dà seguito entro un termine di due anni.

2. Il trattamento del rapporto del Consiglio di Stato è immediatamente seguito da una votazione sullo stato della mozione.

3. In caso di rifiuto di classificazione, la mozione è rinviata al Consiglio di Stato per la redazione di un nuovo rapporto.

4. Il termine indicato al capoverso 1 si applica nuovamente in caso di rinvio al Consiglio di Stato ai sensi del capoverso 3.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.6: Mozione

1. Se alla scadenza del termine, il Consiglio di Stato non ha inviato il suo rapporto al Gran Consiglio, l'ufficio

a) concede al Consiglio di Stato un termine massimo di tre mesi oppure

b) nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio i mezzi e le modalità per raggiungere l'obiettivo della mozione oppure

c) propone al Gran Consiglio l'archiviazione della mozione.

2. Trascorso il termine concesso al Consiglio di Stato, l'ufficio nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio i mezzi e le modalità per raggiungere l'obiettivo della mozione oppure propone la sua archiviazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

**Articolo: Il postulato**

Il postulato è la proposta fatta dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato

a) di esaminare l'opportunità di prendere una misura o di legiferare in un determinato ambito e di redigere un rapporto sui risultati del suo esame, accompagnato, se del caso, da proposte,

b) di esaminare l'opportunità di redigere un rapporto informativo su qualsiasi altro argomento e di presentare i risultati del suo esame in un rapporto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

1. Quando l'urgenza è ammessa dal Gran Consiglio conformemente all'articolo 182, il postulato può essere sviluppato oralmente e immediatamente dal suo autore o dal membro del Gran Consiglio da lui designato a tal fine.

2. Il Consiglio di Stato comunica la sua posizione oralmente nel corso della stessa sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

[77] 1 L'interpellanza è trattata dal Gran Consiglio entro l'anno successivo al suo deposito.

2. L'interpellanza e il progetto di legge o decreto o il rapporto a cui si riferisce sono trattati contemporaneamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

1. Il postulato è oggetto di uno sviluppo scritto.

2. Questo sviluppo deve essere distinto dal postulato stesso e non può essere emendato.

3. Il postulato può, inoltre, essere soggetto a uno sviluppo orale da parte del suo autore o del membro del Gran Consiglio che ha designato a tal fine.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato non combattono il postulato, questo è accettato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

[78] 1 Se un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato si oppone al postulato, il Consiglio di Stato si pronuncia immediatamente dopo lo sviluppo orale del postulato, se questo ha luogo.

2. Il Consiglio di Stato che si oppone al postulato deposita preventivamente per iscritto la sua presa di posizione motivata sul postulato, la quale viene inviata ai membri del Gran Consiglio con l'ordine del giorno.

2bis L'articolo 196, comma 3bis, si applica per analogia al postulato.

3. La discussione è aperta in dibattito libero e il Gran Consiglio si pronuncia mediante voto.

4. Prima dell'apertura della discussione, il Gran Consiglio può decidere di rinviare la questione a una prossima seduta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

Il postulato avente un collegamento diretto con un progetto di legge o di decreto o con un rapporto discusso durante una sessione del Gran Consiglio è sviluppato oralmente immediatamente dopo l'adozione della legge o del decreto o dopo il dibattito o la votazione sul rapporto al quale si riferisce.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

[79] 1 In caso di accettazione del postulato, il Consiglio di Stato vi dà seguito entro un termine di un anno.

2. L'esame del rapporto del Consiglio di Stato è immediatamente seguito da una votazione sul deposito del postulato.

3. In caso di rifiuto del deposito, il postulato è rinviato al Consiglio di Stato per la redazione di un nuovo rapporto.

4. Il termine indicato al capoverso 1 si applica nuovamente in caso di rinvio al Consiglio di Stato ai sensi del capoverso 3.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.7: Mozione

1. Se, alla scadenza del termine, il Consiglio di Stato non ha trasmesso il suo rapporto al Gran Consiglio, l'ufficio

a) concede al Consiglio di Stato un termine di grazia di al massimo tre mesi oppure

b) nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio le vie e i mezzi per raggiungere l’obiettivo del postulato oppure

c) propone al Gran Consiglio l’archiviazione del postulato.

2. Trascorso il termine concesso al Consiglio di Stato, l'ufficio nomina una commissione incaricata di proporre al Gran Consiglio le vie e i mezzi per raggiungere l’obiettivo del postulato oppure propone la sua archiviazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.8: Interrogazione

[80] 1 L'interrogazione è una domanda concisa di chiarimenti indirizzata per iscritto al Consiglio di Stato su argomenti di attualità riguardanti il cantone.

2. Il suo contenuto è limitato ad un massimo di 500 caratteri, spazi inclusi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.8: Interrogazione

La questione sollevata da una persona che non è più membro del Gran Consiglio è cancellata d'ufficio dall'ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.8: Interrogazione

[81] 1. La questione non è sviluppata oralmente.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288a, paragrafi 2 e 3, il Consiglio di Stato risponde oralmente davanti al plenum, nel corso della sessione, a tutte le domande presentate prima delle 12:00 del venerdì che precede la sessione.

3. Il Consiglio di Stato risponde alle altre domande nella sessione successiva.

4. Non può esserci dibattito né sulla questione né sulla risposta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 4.8: Interrogazione

[82] 1 L'autore può chiedere che alla sua domanda si risponda per iscritto.

2. Negli altri casi, il Consiglio di Stato può scegliere, salvo quanto previsto dall'articolo 288a, capoverso 2, di rispondere a una domanda per iscritto.

3. La risposta scritta è inviata ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio tramite posta elettronica al più tardi fino all'apertura della sessione successiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

Non appena le firme sono validate dalla cancelleria di Stato, l'ufficio esamina la mozione popolare e la classifica senza seguito se essa ha un carattere ingiurioso, diffamatorio o incoerente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

La mozione popolare non può essere soggetta ad emendamenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

La mozione popolare può essere ritirata dal suo primo firmatario o dalla sua prima firmataria fino all'apertura dei dibattiti al Gran Consiglio mediante una dichiarazione scritta consegnata alla segreteria generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

La mozione popolare è trattata dal Gran Consiglio al più tardi nell'anno successivo al suo deposito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

1. La mozione popolare non è oggetto di alcun sviluppo durante la seduta.

2. Per il resto, gli articoli 230 a 234 sono applicabili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 5: Mozione popolare

1. Quando la mozione popolare lo richiede, il Gran Consiglio può decidere l'urgenza di una mozione popolare a maggioranza dei membri presenti.

2. Il voto relativo all'urgenza ha luogo durante la sessione che segue il deposito della mozione popolare presso la segreteria generale e, se ciò non è possibile, al più tardi nella sessione successiva.

3. Se l'urgenza è ammessa, la mozione popolare è trattata prima delle altre mozioni, delle mozioni popolari e delle proposte dei comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

1. Le lettere e le petizioni indirizzate al Gran Consiglio possono essere depositate in qualsiasi momento presso la segreteria generale.

2. La segreteria generale tiene un elenco delle petizioni con l'indicazione della sorte che è stata loro riservata.

3. Essa fa lo stesso con le lettere.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

1. L'ufficio prende conoscenza delle lettere e delle petizioni.

2. Decide sul destino loro riservato e, se del caso, le trasmette alla commissione delle petizioni e delle grazie per il trattamento.

3. Il Gran Consiglio ne è informato oralmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

1. È data lettura al Gran Consiglio di una petizione o di una lettera se l'ufficio o lo stesso Gran Consiglio lo decide.

2. In sostituzione della lettura di una lettera o di una petizione, l'ufficio o lo stesso Gran Consiglio può decidere di fornire una copia ai membri e ai membri supplenti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

Se la lettera o la petizione ha un carattere ingiurioso, diffamatorio, incoerente o è anonima, l'ufficio la archivia senza seguito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

Le disposizioni generali della legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 [83], sono applicabili al trattamento delle petizioni da parte del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 6: Lettere e petizioni

Se la commissione delle petizioni e delle grazie intende proporre di dare seguito, in tutto o in parte, a una lettera o una petizione, deve esercitare il suo diritto di iniziativa (art. 26 e 27).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 2 Oggetti all'ordine del giorno - Sezione 7: Iniziativa dei comuni

1. I comuni hanno il diritto d'iniziativa previsto agli articoli 26 e 27.

2. Gli articoli da 178 a 247 sono applicabili per analogia.

3. I comuni non possono esprimersi oralmente davanti al Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

1 I dibattiti sono organizzati dalla presidente o dal presidente del Gran Consiglio.

2. Dall'apertura dei dibattiti, la parola è concessa nell'ordine delle richieste.

3. Questo principio non si applica né ai membri relatori né ai membri del Consiglio di Stato, che possono ottenere la parola nel momento in cui lo ritengono opportuno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

1. La parola deve essere rivolta solo alla presidente o al presidente del Gran Consiglio, all'assemblea o al Consiglio di Stato.

2. Ogni membro del Gran Consiglio può, con l'autorizzazione preventiva dell'ufficio, utilizzare il proiettore della sala del Gran Consiglio per illustrare i propri discorsi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

Durante la discussione d'ingresso in materia, le presidentesse o i presidenti delle commissioni e la portavoce o il portavoce di ciascun gruppo o partito esprimono la posizione iniziale del loro gruppo, partito o commissione alla tribuna.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

Per le discussioni orali delle risoluzioni, delle interpellanze, delle raccomandazioni, delle mozioni e dei postulati, i membri del Gran Consiglio parlano dal podio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

Quando non interviene a titolo particolare, il membro del Gran Consiglio prende la parola oralmente in piedi dal suo posto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

1. I membri relatori delle commissioni occupano il posto a loro riservato.

2. Parlano in piedi da quel posto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato possono in qualsiasi momento intervenire, tramite una mozione d'ordine, sullo svolgimento della procedura parlamentare o richiedere una sospensione della seduta.

2. La mozione d'ordine viene trattata con precedenza su tutte le altre questioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

1. La presidente o il presidente del Gran Consiglio richiama all'ordine l'oratrice o l'oratore che si discosta dall'argomento trattato.

2. Egli o ella richiama all'ordine colui o colei che disturba la seduta non rispettando le regole del dibattito o compromettendo il rispetto reciproco che i membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si devono.

3. Egli o ella può togliere la parola o rifiutarla, e, come ultima risorsa, procedere all'espulsione per la durata della seduta dalla sala del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

La presidente o il presidente del Gran Consiglio può sospendere o chiudere la seduta in caso di necessità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

Quando la presidente o il presidente desidera partecipare ai dibattiti, lei o lui è sostituito conformemente all'articolo 50, comma 2.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 1: Principi generali

Quando la parola non è più richiesta o la sua concessione non è più giustificata, la presidente o il presidente del Gran Consiglio chiude i dibattiti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1 L'ufficio decide il modo di trattamento dei progetti di legge e di decreto.

2. Questi progetti sono classificati in una delle seguenti categorie

c) procedura senza dibattito.

3. L'ufficio comunica la sua decisione al Gran Consiglio contemporaneamente all'ordine del giorno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1 Quando un progetto di legge o di decreto è trattato secondo la procedura del dibattito libero, ciascun membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato può chiedere la parola.

2. Durante il dibattito sull'entrata in materia, il tempo di parola è limitato

a) a 30 minuti per il membro relatore della commissione;

b) a 30 minuti per il membro relatore della minoranza della commissione;

c) a 15 minuti per i portavoce di ciascun gruppo, suddivisi se necessario a metà tra i portavoce della maggioranza e della minoranza;

d) a 5 minuti per ciascun membro del Gran Consiglio che interviene a titolo individuale;

e) a 30 minuti per il Consiglio di Stato.

3. Solo i membri relatori della commissione, i relatori dei gruppi, i presidenti o le presidentesse di gruppi e il Consiglio di Stato possono prendere la parola più di due volte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1 Durante il dibattito articolo per articolo, il tempo di parola è limitato, per ciascun emendamento

a) a 10 minuti per il membro relatore della commissione;

b) a 10 minuti per il membro relatore della minoranza della commissione;

c) a 5 minuti per i portavoce di ciascun gruppo, ripartiti se necessario a metà tra i portavoce della maggioranza e della minoranza;

d) a 5 minuti per i membri del Gran Consiglio che intervengono a titolo individuale o come autori dell'emendamento;

e) a 10 minuti per il Consiglio di Stato.

2. Solo i membri relatori della commissione, i relatori dei gruppi, le presidentesse o i presidenti dei gruppi e il Consiglio di Stato possono prendere la parola più di due volte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

Quando un progetto è trattato secondo la procedura del dibattito ristretto, il diritto di chiedere la parola è limitato

a) al membro relatore della commissione;

b) al membro relatore della minoranza della commissione;

c) ai portavoce di ciascun gruppo, esercitato se necessario dai portavoce della maggioranza e della minoranza;

d) ai membri del Gran Consiglio che presentano proposte relative all'entrata in materia o che propongono emendamenti;

e) al Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1. Durante il dibattito generale, il tempo di parola è limitato

a) a 15 minuti per il membro relatore della commissione;

b) a 15 minuti per il membro relatore della minoranza della commissione;

c) a 10 minuti per i portavoce di ciascun gruppo, distribuiti, se necessario, per metà tra i portavoce della maggioranza e della minoranza;

d) a 5 minuti per ciascun membro del Gran Consiglio che presenta proposte relative all'entrata in materia;

e) a 15 minuti per il Consiglio di Stato.

2. Soltanto i membri relatori della commissione e il Consiglio di Stato possono intervenire più di due volte.

3. Le presidentesse e i presidenti dei gruppi possono anche intervenire nel dibattito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

Durante la discussione articolo per articolo, il tempo di parola è limitato, per ciascun emendamento

a) a 10 minuti per il membro relatore della commissione;

b) a 10 minuti per il membro relatore della minoranza della commissione;

c) a 5 minuti per i portavoce di ciascun gruppo, suddivisi se necessario a metà tra i portavoce della maggioranza e della minoranza;

d) a 5 minuti per i membri del Gran Consiglio che presentano emendamenti;

e) a 10 minuti per il Consiglio di Stato.

2. Solo i membri relatori della commissione e il Consiglio di Stato possono prendere la parola più di due volte.

3. I presidenti e le presidentesse dei gruppi possono anche intervenire nel dibattito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

Il presidente o la presidente del Gran Consiglio vigila sul rispetto dei tempi di parola.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1. Un progetto di legge o di decreto non può essere sottoposto alla procedura senza dibattito se non su decisione unanime dell'ufficio del Gran Consiglio.

2. Il Gran Consiglio può decidere diversamente.

3. Il progetto di legge o di decreto è immediatamente sottoposto al voto del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

Non possono essere sottoposti alla procedura senza dibattito

a) le leggi o i decreti che modificano la Costituzione;

b) i decreti relativi al bilancio e ai conti dello Stato;

c) i decreti relativi all'approvazione dei trattati internazionali e intercantonali;

d) i decreti relativi all'approvazione dei concordati conclusi con le Chiese e le altre comunità religiose riconosciute;

e) i decreti relativi all'amnistia e alla grazia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1. Ad eccezione dei casi sottoposti alla procedura senza dibattito, il Gran Consiglio esamina il progetto di legge o di decreto e decide se entrare nel merito.

2. Il Gran Consiglio può rinunciare al dibattito d'ingresso nel merito se nessun membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato vi si oppone.

3. L'autore di un rapporto può fare una dichiarazione preliminare come introduzione al dibattito d'ingresso nel merito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1 Dopo l’accettazione della trattazione di merito, il Gran Consiglio esamina il progetto di legge o di decreto articolo per articolo.

2. La presidente o il presidente del Gran Consiglio può decidere di procedere all’esame di un progetto di legge o di decreto parte per parte o in blocco.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1 Il dibattito articolo per articolo ha luogo immediatamente dopo il dibattito sull'entrata in materia.

2. Il membro relatore della commissione prende la parola per primo.

3. Quando il dibattito è terminato, il Gran Consiglio esamina il titolo e il preambolo del progetto di legge o di decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

1. Prima della votazione finale, il progetto di legge o di decreto può essere oggetto di un dibattito finale durante il quale gli oratori e le oratrici devono limitarsi a esprimere osservazioni generali o a motivare il loro voto.

2. Il diritto di chiedere la parola è limitato al membro relatore della commissione, a quello della sua minoranza, ai portavoce della maggioranza e della minoranza dei gruppi, ai presidenti e alle presidentesse dei gruppi e al Consiglio di Stato.

3. Se la parola non è richiesta, il presidente o la presidentessa del Gran Consiglio procede immediatamente alla votazione finale.

4. Se la parola è richiesta, il tempo di parola di ciascun oratore o oratrice è limitato a 3 minuti, una sola volta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

Il Gran Consiglio può decidere in qualsiasi momento, prima del voto finale, di rinviare il progetto di legge o di decreto a una commissione o al Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.1: Progetti di legge e di decreto

La votazione finale ha luogo immediatamente dopo la chiusura del dibattito articolo per articolo o del dibattito finale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.2: Interpellanza

1. Durante lo sviluppo orale dell'interpellanza, il tempo di parola è limitato a 5 minuti per il suo autore o per il membro del Gran Consiglio che questi ha designato a tal fine.

2. Il tempo di parola per la risposta orale del Consiglio di Stato è limitato a 10 minuti.

3. Il tempo di parola per la risposta dell'autore o del membro del Gran Consiglio che questi ha designato a tal fine per dichiarare la sua soddisfazione o meno alle spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato è limitato a 1 minuto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.3: Risoluzione, recommandation, mozione e postulato

1 La discussione di queste proposte è aperta in dibattito libero.

2. Le disposizioni sui tempi di intervento degli articoli 273 e 274 sono applicabili per analogia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti - Sezione 2.4: Domanda [84]

[85] 1 Il tempo di parola per la risposta orale del Consiglio di Stato è limitato a 3 minuti.

2. Se la risposta dovesse essere più lunga, il Consiglio di Stato risponde per iscritto.

3. L'articolo 247, comma 3, è applicabile alla risposta scritta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

L'emendamento è una proposta che mira a modificare un testo sottoposto all'esame del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1 Un emendamento non può mirare

c) se non a modificare il titolo, il preambolo o il testo dell'oggetto in discussione.

2. La segreteria generale archivia senza seguito ogni emendamento che esula dall'ambito dell'oggetto in discussione.

3. Ne informa l'ufficio di presidenza, che decide in caso di contestazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1. Quando un testo proposto al Gran Consiglio non è sottoposto a esame preliminare da parte di una commissione, gli emendamenti devono essere depositati presso la segreteria generale dai loro autori al più tardi cinque giorni prima dell'apertura della sessione durante la quale il testo a cui si riferiscono sarà discusso.

2. La segreteria generale archivia senza seguito gli emendamenti depositati in ritardo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1. Gli emendamenti devono essere depositati presso il segretariato generale dai loro autori al più tardi fino all'apertura della prima seduta della commissione incaricata dell'esame del testo a cui si riferiscono.

2. Il segretariato generale archivia senza seguito gli emendamenti depositati tardivamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

[86] 1 Le disposizioni oggetto di emendamenti sottoposti all'esame della commissione o proposti da essa possono essere oggetto di nuovi emendamenti.

2. Questi nuovi emendamenti devono essere depositati presso il segretariato generale prima delle 12:00 del venerdì che precede la sessione durante la quale il testo a cui si riferiscono sarà dibattuto.

3. Il segretariato generale archivia senza seguito gli emendamenti depositati tardivamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

[87] 1 Soltanto la commissione, le presidentesse o i presidenti dei gruppi e il Consiglio di Stato possono presentare nuovi emendamenti durante il dibattito, ai sensi dell'articolo 293, comma 1.

1bis L'ufficio decide, con voto a maggioranza semplice, in merito al destino degli emendamenti che non rispettano le condizioni dell'articolo 293, comma 1.

2. Quando un testo non è stato sottoposto all'esame preliminare di una commissione, l'ufficio e le presidentesse o i presidenti dei gruppi possono anch'essi presentare nuovi emendamenti durante il dibattito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1. La modifica è redatta a partire da un file informatico messo a disposizione dal segretariato generale.

2. In caso contrario, è irricevibile.

3. Riporta l'indicazione del giorno e dell'ora in cui viene ricevuta dal segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

[88] L'emendamento può essere ritirato dal suo autore fino al momento della votazione.

2. Se l'emendamento è stato accettato da una commissione, quest'ultima deve anch'essa acconsentire al ritiro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1. Se vengono presentati più di due emendamenti, essi sono posti ai voti successivamente e due alla volta, fino a che non ne rimangono più che due da opporre.

2. Gli emendamenti sono opposti due alla volta in ordine cronologico inverso rispetto alla loro presentazione.

3. L'emendamento che prevale è opposto in ultimo luogo all'eventuale emendamento della commissione.

4. L'emendamento rimanente è quindi opposto alla proposta iniziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 3 Dibattiti Emendamenti - Sezione 3

1 La presidente o il presidente del Gran Consiglio, ogni membro del Gran Consiglio, così come il Consiglio di Stato, possono proporre un voto separato su ogni emendamento.

2. Decide il Gran Consiglio.

3. L'emendamento che ha ottenuto il maggior numero di voti è opposto alla proposta iniziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1 Prima della votazione, la presidente o il presidente fornisce, se necessario, una breve panoramica delle proposte presenti e sottopone quindi all'assemblea l'ordine in cui queste saranno messe ai voti.

2. In caso di contestazione, il Gran Consiglio decide immediatamente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. Il voto si svolge tramite un sistema elettronico.

2. I membri relatori e i membri del Gran Consiglio votano dal loro posto.

3. Nessun membro del Gran Consiglio è obbligato a votare.

4. Il voto per delega è escluso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

In caso di malfunzionamento del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano su decisione della presidente o del presidente del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

Non appena un voto è iniziato, la parola non è più concessa sulla proposta messa al voto, fino a quando il risultato non sia proclamato dalla presidente o dal presidente del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. Il voto è espresso con "sì", "no" o "astensione".

2. Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti espressi.

3. Il voto nominale e il risultato del voto (sì, no, astensione) sono visualizzati su schermi elettronici visibili dai membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dal pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1 I risultati delle votazioni elettroniche sono pubblicati sotto forma di lista nominativa.

2. Per ciascuno dei membri del Gran Consiglio, una delle seguenti menzioni figura sulla lista nominativa

e) assente giustificato.

3. Il membro del Gran Consiglio che, prima dell'inizio della seduta, ha comunicato la sua assenza per l'intera seduta è considerato come assente giustificato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. La votazione avviene per alzata e seduta.

2. Si procede sempre alla controprova, salvo le eccezioni previste dalla legge.

3. In caso di forte dubbio sul risultato della votazione, la presidente o il presidente del Gran Consiglio può rifiutare di proclamarla e far procedere a una nuova votazione per appello nominale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. In caso di malfunzionamento del sistema di voto elettronico, dieci membri del Gran Consiglio possono richiedere che la votazione avvenga mediante appello nominale.

2. I dettagli della votazione (sì, no, astensione) sono registrati nel verbale, con l'indicazione dei membri del Gran Consiglio assenti.

3. I membri del Gran Consiglio che non rispondono all'appello del loro nome sono considerati come non partecipanti al voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

La presidente o il presidente del Gran Consiglio proclama ad alta voce il risultato definitivo del voto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. Le proposte che non sono contestate sono adottate tacitamente.

2. La procedura di adozione tacita non può essere utilizzata per il voto finale o quando il voto richiede una maggioranza qualificata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

Le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei votanti salvo disposizione contraria della Costituzione o della legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1 In caso di evidente maggioranza durante una votazione per alzata di mano, la presidente o il presidente del Gran Consiglio può rinunciare alla controprova.

2. La proposta è allora considerata approvata.

3. Questa procedura non può essere utilizzata per la votazione finale o quando la votazione richiede una maggioranza qualificata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

Il voto avviene per alzata di mano, senza appello nominale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. La presidente o il presidente del Gran Consiglio vota.

2. In caso di parità, lei o lui decide anche se ha già votato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

[89] 1 Perché un atto del Gran Consiglio sia sottoposto a referendum facoltativo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera g, Cst.NE, è necessario che trenta membri del Gran Consiglio presentino, prima del voto finale, una dichiarazione scritta che lo richieda al segretariato generale.

2. Il referendum facoltativo è oggetto di una clausola speciale inserita nell'atto stesso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 12 - Capitolo 4 Procedura di voto

1. I risultati delle votazioni elettroniche sono oggetto di registrazione.

2. La segreteria generale conserva in modo adeguato tali registrazioni, che fanno parte degli archivi del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 13 - Clausola d'urgenza – promulgazione ed esecuzione

1. Le leggi la cui entrata in vigore non può essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Gran Consiglio che partecipano al voto.

2. Queste leggi possono entrare in vigore immediatamente.

3. Se viene richiesta una votazione popolare, la legge diventa caduce un anno dopo che è entrata in vigore, a meno che nel frattempo non sia stata accettata dal popolo.

4. La legge caduce non può essere rinnovata secondo la procedura d'urgenza.

5. La clausola d'urgenza è oggetto di un'indicazione speciale inserita nella legge stessa e ne limita la durata d'applicazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 13 - Clausola d'urgenza – promulgazione ed esecuzione

Il segretariato generale trasmette le leggi e i decreti votati dal Gran Consiglio, se del caso dopo il controllo da parte della commissione di redazione, al Consiglio di Stato che provvede alla loro promulgazione e alla loro esecuzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO PRIMO Membri degli organi del Gran Consiglio

Un'elezione può aver luogo solo se è iscritta all'ordine del giorno della sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO PRIMO Membri degli organi del Gran Consiglio

1. Le candidate e i candidati per ogni carica soggetta a elezione si annunciano al segretariato generale.

2. Sono presentati al plenum del Gran Consiglio dalla presidente o dal presidente del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO PRIMO Membri degli organi del Gran Consiglio

1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi nei primi due turni, quindi a maggioranza relativa al terzo e quarto turno.

2. Se il numero delle persone che hanno ottenuto la maggioranza assoluta supera il numero delle persone da eleggere, vengono eliminate quelle che hanno ottenuto il minor numero di voti.

3. In caso di parità di voti al quarto turno, la sorte decide.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO PRIMO Membri degli organi del Gran Consiglio

Quando il numero delle candidate e dei candidati non supera quello delle persone da eleggere, l'elezione è tacita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 1: Generalità

[90] Gli articoli da 317 a 319 si applicano alla rielezione e all'elezione dei membri della magistratura dell'ordine giudiziario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 1: Generalità

[91] 1 Quando una candidata o un candidato, o un membro uscente della magistratura dell'ordine giudiziario, senza concorrente, non ottiene la maggioranza assoluta dopo due turni di votazione, non è eletto, rispettivamente rieletto.

2. L'elezione è rinviata a una sessione successiva.

3. La nuova elezione è soggetta alla procedura prevista dalla legge sulla alta sorveglianza (LHS).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 2: Rielezione

1. Durante la rielezione generale per il successivo periodo di funzione delle autorità giudiziarie, le candidature sono annunciate presso la segreteria generale fino all'apertura della sessione.

2. Il membro della magistratura dell'ordine giudiziario che si candida, lo fa come candidato o candidata per il rinnovo del suo mandato nella posizione che occupa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 2: Rielezione

1. I membri della magistratura dell'ordine giudiziario la cui funzione non è oggetto di alcun'altra candidatura sono presentati all'elezione su una lista unica.

2. Quando i membri della magistratura dell'ordine giudiziario sono in competizione con altri candidati o candidate, l'elezione avviene funzione per funzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 2: Rielezione

[92]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 2 Membri della magistratura dell'ordine giudiziario - Sezione 3: Elezione

Le elezioni dei membri della magistratura dell'ordine giudiziario sono soggette alle disposizioni della legge sulla alta sorveglianza, LHS e dell'articolo 321.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14 - CAPITOLO 3 Membri assessori e assessori supplenti del Tribunale penale dei minori

Gli articoli 321 a 324 si applicano all'elezione e alla rielezione dei membri assessori e degli assessori supplenti del Tribunale penale dei minori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[94] 1 Il Gran Consiglio può, mediante un decreto votato a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, destituire un membro del Consiglio di Stato per giusti motivi.

2. Sono considerati giusti motivi tutte le circostanze, anche non imputabili a colpa, che, secondo le regole della buona fede, escludono la prosecuzione del mandato.

3. In particolare, il Gran Consiglio può destituire un membro del Consiglio di Stato quando questi

a) si trova nell'incapacità duratura di esercitare il proprio mandato;

b) viola gravemente i doveri del proprio mandato o arreca gravemente danno alla dignità del proprio mandato, intenzionalmente o per negligenza;

c) è stato condannato per un reato la cui natura o gravità risultano incompatibili con l'esercizio del proprio mandato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[95] 1 L'iniziativa di proporre l'avvio di una procedura di destituzione spetta al Consiglio di Stato, all'ufficio e alla commissione di gestione e valutazione.

2. Se il Gran Consiglio acconsente alla proposta di avviare una procedura di destituzione, viene istituita una commissione temporanea ad hoc.

3. La procedura è regolata dagli articoli 350 a 360 e 362 a 370 applicabili per analogia, con riserva delle disposizioni speciali del presente titolo.

4. Il membro del Consiglio di Stato oggetto della procedura di destituzione non può rappresentare il Consiglio di Stato dinanzi al Gran Consiglio o davanti alla commissione.

5. Se propone la destituzione, la commissione allega un progetto di decreto in tal senso al suo rapporto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[96] 1 Non appena la procedura di destituzione è avviata, il Gran Consiglio può, mediante un decreto votato a maggioranza di tre quarti dei suoi membri, pronunciare la sospensione provvisoria del membro del Consiglio di Stato, con o senza privazione del salario.

2. Se il Gran Consiglio rinuncia successivamente a destituirlo, il membro del Consiglio di Stato ha diritto al versamento del salario di cui eventualmente è stato privato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[97] 1 In caso di rifiuto del Gran Consiglio di avviare la procedura o di concludere per la destituzione, qualora la richiesta di destituzione sia stata proposta dal Consiglio di Stato, le dimissioni di quattro dei suoi membri comportano lo scioglimento di questa autorità.

2. In tal caso, viene organizzata senza indugio una nuova elezione del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[98] 1 Le dimissioni e il decesso, così come la rielezione, pongono automaticamente fine alla procedura di destituzione.

2. La commissione incaricata dell'istruzione della richiesta di destituzione constata la fine della procedura nel suo rapporto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[99] I decreti del Gran Consiglio che pronunciano la sospensione provvisoria o la destituzione valgono come decisione, ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [100].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 14A [93] - Rimozione di un membro del Consiglio di Stato

[101] 1 In deroga all'articolo 2, la decisione di sospensione provvisoria e la decisione di destituzione possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale, conformemente alla LPA.

2. Il ricorso è privo di effetto sospensivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

1. Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio è indennizzato per il lavoro svolto a favore della collettività.

2. Le indennità mirano in particolare a consentire ai membri e membri supplenti del Gran Consiglio di liberare il tempo necessario per l'esercizio del loro mandato e a coprire le spese legate alla loro funzione.

3. Esse non sono sovvenzioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

[102] 1 Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve un'indennità di presenza per ogni seduta del Gran Consiglio, dell'ufficio, di una commissione o di un gruppo parlamentare a cui partecipa.

2. L'indennità è calcolata secondo la tariffa oraria definita nel regolamento dell'ufficio del Gran Consiglio sull'indennizzo dei membri e membri supplenti del Gran Consiglio, del 16 maggio 2023 [103].

3. Abrogato.

4. L'indennità copre in modo forfettario il tempo dedicato alla preparazione della seduta.

5. Un membro o membro supplente del Gran Consiglio espulso da una seduta non ha diritto alle indennità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

L'indennità è aumentata del 50%

a) per le persone che presiedono una seduta del Gran Consiglio, dell'ufficio, di una commissione o di un gruppo parlamentare;

b) per i membri relatori delle commissioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

[104] 1 Per le sedute dell'ufficio di presidenza e delle commissioni, non è dovuta alcuna indennità supplementare se la seduta si svolge interamente durante una seduta del Gran Consiglio.

2. La partecipazione alle sedute dei gruppi parlamentari è indennizzata fino ad un massimo di due sedute per sessione del Gran Consiglio, di massimo 3 ore ciascuna.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

[105] 1 Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve un'indennità annuale forfettaria per spese informatiche.

2. I beneficiari di questa indennità ricevono tutti i documenti, in particolare i documenti delle sedute del Gran Consiglio e delle commissioni, esclusivamente in formato elettronico.

3. L'indennità è fissata a 1'000 franchi all'anno per il primo anno di legislatura e a 500 franchi all'anno per gli anni successivi. I membri del Gran Consiglio entrati in carica nel corso della legislatura ricevono un'indennità di 1'000 franchi per il loro primo anno di funzione, poi di 500 franchi all'anno per gli anni successivi.

4. L'ufficio ne determina le modalità di pagamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

[106] 1 Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve un'indennità chilometrica di spostamento, indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato, per ogni seduta del Gran Consiglio, dell'ufficio o di una commissione alla quale partecipa.

2. Il numero di chilometri è fissato secondo la tabella allegata al regolamento dell'ufficio del Gran Consiglio sull'indennizzazione dei membri e membri supplenti del Gran Consiglio, e l'importo per chilometro secondo la tariffa applicabile ai titolari di funzioni pubbliche.

2bis L'indennità è limitata al valore dell'abbonamento annuale della Comunità tariffaria neocastellana «Onde verte» adulti, 2ª classe, per il massimo del numero di zone esistenti.

3. L'ufficio può concedere indennità di spostamento supplementari se queste sono giustificate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

1. Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve un'indennità di trasferta forfettaria, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal luogo della riunione, per ogni seduta di gruppo a cui partecipa.

2. L'ufficio ne stabilisce l'importo su proposta della segreteria generale.

3. È applicabile l'articolo 330, comma 2.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

[107] 1 Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio può rinunciare all'indennità chilometrica di spostamento a favore di buoni che permettono l'acquisto di abbonamenti di aziende di trasporto pubblico.

2. Il valore dei buoni corrisponde a 1,5 volte l'indennità chilometrica di spostamento.

3. La rinuncia all'indennità chilometrica è comunicata tramite posta elettronica alla segreteria generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

1. Ogni membro e membro supplente del Gran Consiglio riceve un'indennità di presenza, di spostamento, di sussistenza e di alloggio per ogni sessione al di fuori del cantone a cui partecipa, alle condizioni stabilite dagli articoli 332 e 334.

2. L'indennità è inoltre versata alle stesse condizioni previste per i titolari di cariche pubbliche, salvo disposizioni contrarie della presente legge.

3. L'ufficio può concedere indennità supplementari se queste sono giustificate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

Ogni membro dell'ufficio riceve un'indennità di presenza, di trasferta, di sussistenza e di alloggio per ciascun evento in cui rappresenta ufficialmente il Gran Consiglio, alle condizioni stabilite dall'articolo 335.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

1 Su richiesta motivata, l'ufficio può concedere indennità speciali a determinati membri o membri supplenti del Gran Consiglio per prestazioni particolari.

2. Può altresì, al momento della nomina di una commissione, prevedere un'indennità per i suoi membri superiore a quella prevista dalla presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

L'ufficio può ridurre o addirittura eliminare un'indennità quando ciò gli sembra equo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

I membri e i membri supplenti del Gran Consiglio ricevono le loro indennità almeno semestralmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

L'ufficio delibera in via definitiva in materia di indennità, in particolare in caso di controversia sull'importo, il pagamento, la riduzione o la soppressione di un'indennità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo primo Indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio

1 L'ufficio può emanare un regolamento in materia di indennizzo dei membri e dei membri supplenti del Gran Consiglio.

2. Questo regolamento può prevedere norme diverse rispetto a quelle che prevalgono per la determinazione delle indennità corrisposte ai titolari di cariche pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 2 Indennizzo dei gruppi parlamentari

[108]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 2 Indennizzo dei gruppi parlamentari

[109]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 2 Indennizzo dei gruppi parlamentari

[110]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 2 Indennizzo dei gruppi parlamentari

[111]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 3 Indicizzazione delle indennità

[112]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Capitolo 4 Pubblicità dei conti dei partiti

[113]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

Se eventi di grande portata avvenuti in un ambito soggetto alla sorveglianza superiore del Gran Consiglio richiedono che il Gran Consiglio chiarisca in modo particolare la situazione, si può istituire una commissione d'inchiesta parlamentare (CIP) (di seguito: commissione d'inchiesta) per stabilire i fatti, raccogliere altri mezzi di apprezzamento, esprimere una valutazione politica e formulare proposte.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. L'iniziativa di proporre la costituzione di una commissione d'inchiesta appartiene a ciascun membro del Gran Consiglio, all'ufficio, ai gruppi e alle commissioni.

2. Dopo l'audizione in plenaria del presidente o della presidente del Consiglio di Stato o di uno dei suoi membri designato a tal fine, la commissione d'inchiesta è istituita tramite un decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. La commissione d'inchiesta è costituita da membri del Gran Consiglio nominati da quest'ultimo.

2. I membri supplenti del Gran Consiglio non possono farne parte.

3. Il decreto ne stabilisce il numero.

4. La presidente o il presidente della commissione d'inchiesta è nominato/a dal Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

Il Gran Consiglio deve definire nel decreto le missioni della commissione d'inchiesta e i mezzi finanziari che le sono assegnati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 La commissione d'inchiesta si costituisce e si organizza autonomamente.

2. Essa dispone di una propria segreteria.

3. Il segretariato generale mette a disposizione della commissione d'inchiesta il personale e il supporto logistico di cui ha bisogno.

4. La commissione d'inchiesta può ricorrere a personale temporaneo con contratto di diritto privato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

I membri della commissione d'inchiesta si astengono

a) se hanno un interesse personale nell'inchiesta;

b) se sono parenti o affini di una persona in linea diretta, o fino al terzo grado in linea collaterale direttamente colpita nei suoi interessi dall'inchiesta;

c) se sono uniti in matrimonio o fidanzamento con una persona direttamente colpita nei suoi interessi dall'inchiesta (di seguito: persona colpita);

d) se sono uniti a una persona colpita attraverso una partnership registrata federale o cantonale;

e) se conducono di fatto una vita di coppia con una persona colpita;

f) se rappresentano una persona colpita o hanno agito nella stessa inchiesta per essa;

g) se, per altre ragioni, possono avere un'opinione preconcetta sull'inchiesta;

h) se si candidano a una funzione incompatibile con quella di membro o di membro supplente del Gran Consiglio (art. 33 LDP).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. Le persone interessate possono chiedere la ricusazione di uno o più membri della commissione d'inchiesta se le condizioni dell'articolo 353 sono soddisfatte.

2. La richiesta di ricusazione deve essere presentata senza indugio alla commissione d'inchiesta.

3. La commissione d'inchiesta si pronuncia sulla richiesta di ricusazione.

4. Se ritiene fondata la richiesta, ricusa il o i membri interessati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. Gli atti di procedura ai quali ha partecipato un membro della commissione d'inchiesta tenuto a ricusarsi sono annullati e ripetuti.

2. Gli atti di procedura che non possono essere ripetuti possono tuttavia essere presi in considerazione dalla commissione d'inchiesta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 La commissione d'inchiesta può ottenere dalle autorità giudiziarie e dal personale giudiziario tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per l'esercizio del suo mandato.

2. La commissione d'inchiesta può accedere ai fascicoli delle cause giudiziarie in corso solo se ciò risulta indispensabile, in particolare dal punto di vista della proporzionalità, per l'adempimento dei suoi compiti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. La commissione d'inchiesta determina le misure procedurali necessarie per il compimento delle sue funzioni.

2. Essa può in particolare interrogare persone chiamate a fornire informazioni, ascoltare testimoni, richiedere informazioni e documenti alle autorità, ai membri di autorità, ai servizi amministrativi, alle entità che svolgono compiti pubblici delegati dallo Stato, ai collaboratori e funzionari dello Stato, nonché ai privati.

3. Può disporre perizie e procedere a ispezioni di luoghi.

4. Gli atti principali della procedura sono soggetti a verbale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 Il Consiglio di Stato incarica uno dei suoi membri o designa una persona per rappresentarlo davanti alla commissione d’inchiesta.

2. Il rappresentante del Consiglio di Stato può assistere alle audizioni dei testimoni e delle persone chiamate a fornire informazioni e porre loro domande supplementari.

3. Egli può consultare i documenti del fascicolo nel luogo stabilito dalla commissione d’inchiesta.

4. Il Consiglio di Stato può esprimere le proprie osservazioni sulle conclusioni dell’inchiesta in un rapporto destinato al Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. La commissione d’inchiesta può rifiutare interamente o parzialmente al rappresentante del Consiglio di Stato il diritto di essere presente alle audizioni e di consultare i documenti del fascicolo se l’inchiesta in corso o la protezione di terzi lo esigono.

2. In tal caso, essa gli comunica oralmente o per iscritto l’essenziale del contenuto di queste audizioni o di questi documenti e gli dà la possibilità di esprimersi al riguardo.

3. Il contenuto delle audizioni o dei documenti che non sono stati portati a conoscenza del rappresentante del Consiglio di Stato non può essere utilizzato a sfavore del rappresentato.

4. La consultazione da parte del rappresentante del Consiglio di Stato dei propri memoriali, dei documenti che ha prodotto e dei verbali relativi alle dichiarazioni che ha reso non può essergli rifiutata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 Non sono fornite copie dei documenti del fascicolo al rappresentante del Consiglio di Stato, salvo autorizzazione formale della commissione d'inchiesta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 Quando l'indagine riguarda l'amministrazione della giustizia, le autorità giudiziarie agiscono tramite la commissione amministrativa delle autorità giudiziarie o tramite la persona da essa designata a tal scopo, applicandosi per analogia gli articoli 358, commi 2 e 3, 359 e 360.

2 Il Consiglio della magistratura e la commissione amministrativa delle autorità giudiziarie hanno il diritto di esprimersi sulle conclusioni dell'indagine in un rapporto comune indirizzato al Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. I membri della magistratura dell'ordine giudiziario e i titolari di funzioni pubbliche dello Stato sono tenuti a fornire informazioni sulle constatazioni da loro fatte nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'adempimento del proprio servizio.

2. Sono svincolati dal segreto d'ufficio nella misura in cui rispondono agli ordini della commissione d'inchiesta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 La commissione d'inchiesta identifica le persone i cui interessi sono direttamente influenzati dall'inchiesta e le informa senza indugio.

2. Gli articoli 358, commi 2 e 3, 359 e 360 si applicano per analogia a queste persone.

3. La commissione d'inchiesta può autorizzare la persona interessata che ne fa richiesta a farsi assistere da un rappresentante per tutto o parte della procedura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. Una volta concluse le indagini e prima della presentazione del rapporto al Gran Consiglio, le persone alle quali vengono mossi dei rimproveri sono ammesse a consultare i passaggi del rapporto che le riguardano nel luogo fissato dalla commissione d'inchiesta.

2. La commissione d'inchiesta offre loro la possibilità di esprimersi per iscritto su tali passaggi entro un termine adeguato.

3. Il rapporto della commissione rende conto dei commenti fatti dalle persone chiamate in causa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato alle sedute o alle audizioni della commissione d'inchiesta sono tenute all'obbligo di riservatezza.

2. Lo stesso vale per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, sono venute a conoscenza degli atti del fascicolo.

3. La riservatezza copre tutti gli elementi e i fatti del fascicolo costituito dalla commissione d'inchiesta.

4. Tutti gli elementi contenuti nel rapporto della commissione d'inchiesta non sono più riservati una volta che il suddetto rapporto è reso pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1 Quando il Gran Consiglio ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta, nessun'altra commissione è più autorizzata a procedere a indagini sugli eventi che sono oggetto delle missioni affidate a tale commissione.

2. L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce l'avvio o la continuazione di una procedura giudiziaria, sia essa penale, civile o amministrativa.

3. Un'indagine disciplinare o amministrativa dello Stato può essere avviata solo con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta se riguarda questioni o persone che sono o sono state toccate dall'inchiesta della commissione d'inchiesta.

4. Le procedure d'inchiesta disciplinare o amministrativa dello Stato che sono in corso devono essere sospese fino a quando la commissione d'inchiesta autorizza la loro ripresa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. Il Gran Consiglio delibera sul rapporto della commissione d'inchiesta.

2. Tramite una votazione, lo accetta, lo rifiuta oppure incarica la commissione d'inchiesta di completare la sua istruzione e il suo rapporto.

3. Il Gran Consiglio si pronuncia sulle eventuali proposte fatte dalla commissione d'inchiesta che sono trattate secondo la loro natura.

4. In assenza di una decisione contraria, la commissione d'inchiesta si considera sciolta non appena il Gran Consiglio vota sul suo rapporto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. La segretaria generale o il segretario generale del Gran Consiglio assicura sotto la propria responsabilità l'organizzazione e la classificazione dei fascicoli e degli archivi della commissione d'inchiesta.

2. Prende tutte le misure utili per garantire la salvaguardia e la riservatezza dei documenti confidenziali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

1. L'ufficio o la commissione d'inchiesta, se è ancora in funzione, decide la revoca del segreto e l'accesso ai fascicoli e agli archivi.

2. L'articolo 25 è applicabile altresì.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 15 - Titolo 16 Commissione d'inchiesta parlamentare

Sono applicabili a titolo di diritto suppletivo

1. gli articoli 64 a 79;

2. gli articoli 43 a 55 della legge sulla procedura amministrativa (LPA), del 18 marzo 2025 [114], relativi alla testimonianza e alla produzione di documenti;

3. le disposizioni degli articoli 292 e 309 del codice penale svizzero, del 21 dicembre 1937 [115].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 17 - Disposizioni transitorie

1. I membri del personale del servizio del Gran Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono integrati nella segreteria generale.

2. Mantengono i benefici del loro status e del loro trattamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 17 - Disposizioni transitorie

Il segretariato generale conserva i locali attualmente occupati dal servizio del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 17 - Disposizioni transitorie

1. L'ufficio ha il compito di prendere tutte le decisioni necessarie per l'istituzione delle nuove strutture previste per il Gran Consiglio dalla presente legge.

2. Esso è incaricato in particolare di

a) organizzare il trasferimento dei dossier in corso tra la cancelleria e la segreteria generale;

b) assegnare il personale ai nuovi compiti della segreteria generale e assumere il personale supplementare necessario;

c) elaborare il bilancio 2013 del Gran Consiglio e della segreteria generale;

d) assumere la segretaria generale o il segretario generale del Gran Consiglio che entra in funzione il 1° gennaio 2013;

e) organizzare e condurre, in collaborazione con il servizio informatico dell'entità neocastellana (SIEN), il progetto di informatizzazione dei membri e dei supplenti del Gran Consiglio nonché il progetto di informatizzazione della sala del Gran Consiglio;

f) prendere tutte le misure necessarie per permettere al Gran Consiglio di essere operativo a partire dal completamento degli atti preparatori alla sua sessione costitutiva del 28 maggio 2013.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 17 - Disposizioni transitorie

1 Ogni commissione speciale in funzione all'entrata in vigore della presente legge e che si trasforma in commissione tematica conclude la sua missione in un progetto di decreto che sottopone al voto del Gran Consiglio entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

2. In mancanza, essa è sciolta di diritto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 17 - Disposizioni transitorie

1. Le mozioni e i postulati che sono stati accettati da più di due anni dal Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e ai quali il Consiglio di Stato non ha ancora dato seguito rimangono soggetti al diritto vigente al momento della loro presa in considerazione.

2. Le altre mozioni e postulati in sospeso sono soggetti al nuovo diritto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 18 - Disposizioni finali

La legge sull'organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 22 marzo 1993 [116], è abrogata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 18 - Disposizioni finali

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 18 - Disposizioni finali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio - Titolo 18 - Disposizioni finali

1 Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione della presente legge.

2. Gli articoli da 103 a 114, 116 e da 371 a 373 entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine per l'annuncio preliminare del referendum.

3. La legge entra in vigore nella sua totalità il 28 maggio 2013.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 3 dicembre 2012.

Per l'anno legislativo 2016-2017, l'indennità annuale prevista all'articolo 331, comma 3, è fissata a 500 franchi.

Per l'anno 2017, l'importo delle indennità previste all'articolo 328, commi 2 e 3, è ridotto del 2,5%.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'importo delle indennità previste all’articolo 328, commi 2 e 3, è ridotto del 2,5%.

Disposizione transitoria alla modifica legislativa del 21 febbraio 2017 [121]

Le modifiche del 21 febbraio 2017 si applicano per la prima volta all’elezione generale del Gran Consiglio del 2021

Modifica temporanea del 1° dicembre 2020 [122]

Dal 1° dicembre 2020 al 24 maggio 2021, si deroga all’articolo 28, comma 2, nel modo seguente. I membri supplenti possono sostituire solo i membri del Gran Consiglio del partito a cui appartengono. L’articolo 28, comma 3, non si applica alla seduta del 1° dicembre 2020.

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