1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali (RELSTAT)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
[2] 1 Il Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (di seguito: il dipartimento) è incaricato dell'applicazione della legge.
2. Il servizio di statistica (di seguito: il servizio) è l'organo di esecuzione del dipartimento.
Il servizio ha in particolare i seguenti compiti
a) fornire alle autorità cantonali e comunali nonché alla collettività informazioni statistiche pertinenti, significative, affidabili e coerenti;
b) raccogliere, produrre, elaborare, analizzare e archiviare dati a scopo statistico sulla base di principi scientifici scelti in totale indipendenza, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati e della carta della statistica pubblica svizzera;
c) contribuire allo sviluppo del sistema svizzero di informazione statistica collaborando con la Confederazione, gli altri cantoni, i comuni e diversi partner.
Il servizio è incaricato di effettuare indagini su richiesta del Consiglio di Stato.
1. Il servizio svolge il ruolo di tramite per l'Ufficio federale di statistica nel contesto di indagini federali, in particolare dell'indagine strutturale e delle indagini tematiche legate al censimento federale della popolazione.
2. È l'interlocutore privilegiato dell'amministrazione cantonale per quanto riguarda lo scambio di dati a fini statistici con la Confederazione e gli altri cantoni.
1. Ogni persona che esercita un'attività all'interno del servizio è considerata come persona debitamente autorizzata a trattare e sfruttare i dati ai sensi della LStat.
2. Tali persone sono tenute a rispettare il segreto statistico ai sensi dell'articolo 7 LStat, le norme cantonali relative alla protezione dei dati nonché la carta della statistica pubblica svizzera.
1 Conformemente all'articolo 19, comma 2 LStat, il numero minimo di unità statistiche richiesto per la pubblicazione o la trasmissione di dati statistici è, salvo quanto previsto dal comma 2, di tre unità.
2. Quando si tratta di dati che non sono sensibili o che rendono impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, si può derogare a tale numero minimo.
[3] I dati statistici possono essere pubblicati o trasmessi senza restrizioni quando si riferiscono a una zona geografica di carattere ufficiale (comune, quartiere, strada, ecc.) e a qualsiasi altro suddivisione geografica, nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 LStat.
1. I dati statistici risultanti da censimenti, senza indicazione di caratteri statistici complementari, possono essere trasmessi per indirizzo, o addirittura per alloggio.
2. La trasmissione di tali dati è possibile a condizione che siano utilizzati a fini di ricerca, pianificazione o statistica. Essa avviene su richiesta scritta debitamente motivata.
3. La trasmissione dei dati richiesti è soggetta a un impegno scritto del richiedente a rispettare tutte le disposizioni cantonali in materia di segreto statistico e può richiedere la comunicazione al servizio dei risultati dei lavori basati sui dati trasmessi.
Quando riguarda dati individuali, la trasmissione a terzi avviene, nel rispetto degli articoli 53 o 54 della convenzione intercantonale dell’8 e 9 maggio 2012 relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE) [4], su richiesta scritta debitamente motivata presso il servizio. Essa è soggetta a un contratto scritto che ne vieta qualsiasi altro uso diverso da quello menzionato, che impegna in particolare il richiedente a non ritrasmetterli a terzi, a prendere le misure organizzative e tecniche proprie per garantirne la protezione, a cancellarli dopo l’uso, a rispettare le disposizioni cantonali in materia di segreto statistico e che può richiedere la trasmissione al servizio dei risultati basati sui dati trasmessi.
Sono considerate come prestazioni ai sensi del presente regolamento i tre gruppi seguenti
c) i lavori su richiesta e sfruttamenti speciali.
1. Sono considerati risultati statistici di base l'insieme dei dati direttamente disponibili al servizio, senza un lavoro particolare fornito dal servizio. Essi sono, in linea di principio, forniti gratuitamente e comprendono in particolare
a) la risposta alle richieste di informazioni statistiche correnti e brevi;
b) l'accesso al centro di documentazione e la consultazione di tutti i documenti pubblici all'interno del servizio o attraverso il sito internet del servizio.
2. In caso di richieste la cui ripetizione genera una massa di lavoro importante, il servizio può addebitare le proprie prestazioni, conformemente all'articolo 13, comma 3.
Le prestazioni e i prodotti standard sono a pagamento e comprendono in particolare le pubblicazioni, i rapporti, le carte, i grafici, le tabelle standard, ecc. Le tariffe e i prezzi delle prestazioni e dei prodotti sono stabiliti dal servizio.
1 I servizi effettuati su richiesta e le operazioni speciali sono a pagamento se la loro esecuzione richiede una mezz'ora di lavoro o più; in tal caso, la fatturazione si applica anche alla prima mezz'ora. Tali servizi comprendono in particolare
d) i lavori amministrativi legati al servizio.
2. Su richiesta dell'interessato, il servizio fornisce un preventivo prima di iniziare il lavoro.
3. I servizi a pagamento sono fatturati alla tariffa oraria di 150 franchi, esclusa IVA, quando riguardano lavori ai sensi delle lettere da a a c del comma 1 e di 90 franchi, esclusa IVA, quando riguardano lavori ai sensi della lettera d del comma 1.
1 Il servizio può addebitare le seguenti spese vive
f) le spese di viaggio e trasporto.
2. Le spese vive corrispondono ai costi effettivamente sostenuti.
Quando un medesimo utente richiede ripetutamente prestazioni ai sensi degli articoli 13 e 14, il servizio può fissare tariffe di abbonamento invece di fatturarle individualmente.
Il servizio può decidere una riduzione dell'importo fatturato o un'esenzione dalla fatturazione quando le prestazioni fornite sono utilizzate a scopo di utilità pubblica o scientifica.
Il dipartimento è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.
2. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.