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150.60 RELSTAT CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali (RELSTAT)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (18)

Art. premier Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Organizzazione Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Servizio Art. 3 Regolamento d'esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Collaborazione federale e intercantonale Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Persone debitamente autorizzate Art. 6 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Numero minimo di unità Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Dati statistici geolocalizzati Art. 8 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Trasmissione dei dati derivati dai censimenti Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 Art. 10 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Prestazioni Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Risultati statistici di base Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 Art. 13 Regolamento d'esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Spese Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Prestazioni periodiche Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Esenzione da tariffazione Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Applicazione Art. 18 Regolamento d'esecuzione della legge sulla statistica cantonale (RELStat), del 29 giugno 2016 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (18 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

[2] 1 Il Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (di seguito: il dipartimento) è incaricato dell'applicazione della legge.

2. Il servizio di statistica (di seguito: il servizio) è l'organo di esecuzione del dipartimento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

Il servizio ha in particolare i seguenti compiti

a) fornire alle autorità cantonali e comunali nonché alla collettività informazioni statistiche pertinenti, significative, affidabili e coerenti;

b) raccogliere, produrre, elaborare, analizzare e archiviare dati a scopo statistico sulla base di principi scientifici scelti in totale indipendenza, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati e della carta della statistica pubblica svizzera;

c) contribuire allo sviluppo del sistema svizzero di informazione statistica collaborando con la Confederazione, gli altri cantoni, i comuni e diversi partner.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

Il servizio è incaricato di effettuare indagini su richiesta del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

1. Il servizio svolge il ruolo di tramite per l'Ufficio federale di statistica nel contesto di indagini federali, in particolare dell'indagine strutturale e delle indagini tematiche legate al censimento federale della popolazione.

2. È l'interlocutore privilegiato dell'amministrazione cantonale per quanto riguarda lo scambio di dati a fini statistici con la Confederazione e gli altri cantoni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

1. Ogni persona che esercita un'attività all'interno del servizio è considerata come persona debitamente autorizzata a trattare e sfruttare i dati ai sensi della LStat.

2. Tali persone sono tenute a rispettare il segreto statistico ai sensi dell'articolo 7 LStat, le norme cantonali relative alla protezione dei dati nonché la carta della statistica pubblica svizzera.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Segreto statistico

1 Conformemente all'articolo 19, comma 2 LStat, il numero minimo di unità statistiche richiesto per la pubblicazione o la trasmissione di dati statistici è, salvo quanto previsto dal comma 2, di tre unità.

2. Quando si tratta di dati che non sono sensibili o che rendono impossibile qualsiasi deduzione sulla situazione di una persona fisica o giuridica, si può derogare a tale numero minimo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Segreto statistico

[3] I dati statistici possono essere pubblicati o trasmessi senza restrizioni quando si riferiscono a una zona geografica di carattere ufficiale (comune, quartiere, strada, ecc.) e a qualsiasi altro suddivisione geografica, nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 LStat.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Segreto statistico

1. I dati statistici risultanti da censimenti, senza indicazione di caratteri statistici complementari, possono essere trasmessi per indirizzo, o addirittura per alloggio.

2. La trasmissione di tali dati è possibile a condizione che siano utilizzati a fini di ricerca, pianificazione o statistica. Essa avviene su richiesta scritta debitamente motivata.

3. La trasmissione dei dati richiesti è soggetta a un impegno scritto del richiedente a rispettare tutte le disposizioni cantonali in materia di segreto statistico e può richiedere la comunicazione al servizio dei risultati dei lavori basati sui dati trasmessi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Segreto statistico

Quando riguarda dati individuali, la trasmissione a terzi avviene, nel rispetto degli articoli 53 o 54 della convenzione intercantonale dell’8 e 9 maggio 2012 relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE) [4], su richiesta scritta debitamente motivata presso il servizio. Essa è soggetta a un contratto scritto che ne vieta qualsiasi altro uso diverso da quello menzionato, che impegna in particolare il richiedente a non ritrasmetterli a terzi, a prendere le misure organizzative e tecniche proprie per garantirne la protezione, a cancellarli dopo l’uso, a rispettare le disposizioni cantonali in materia di segreto statistico e che può richiedere la trasmissione al servizio dei risultati basati sui dati trasmessi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

Sono considerate come prestazioni ai sensi del presente regolamento i tre gruppi seguenti

c) i lavori su richiesta e sfruttamenti speciali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

1. Sono considerati risultati statistici di base l'insieme dei dati direttamente disponibili al servizio, senza un lavoro particolare fornito dal servizio. Essi sono, in linea di principio, forniti gratuitamente e comprendono in particolare

a) la risposta alle richieste di informazioni statistiche correnti e brevi;

b) l'accesso al centro di documentazione e la consultazione di tutti i documenti pubblici all'interno del servizio o attraverso il sito internet del servizio.

2. In caso di richieste la cui ripetizione genera una massa di lavoro importante, il servizio può addebitare le proprie prestazioni, conformemente all'articolo 13, comma 3.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

Le prestazioni e i prodotti standard sono a pagamento e comprendono in particolare le pubblicazioni, i rapporti, le carte, i grafici, le tabelle standard, ecc. Le tariffe e i prezzi delle prestazioni e dei prodotti sono stabiliti dal servizio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

1 I servizi effettuati su richiesta e le operazioni speciali sono a pagamento se la loro esecuzione richiede una mezz'ora di lavoro o più; in tal caso, la fatturazione si applica anche alla prima mezz'ora. Tali servizi comprendono in particolare

d) i lavori amministrativi legati al servizio.

2. Su richiesta dell'interessato, il servizio fornisce un preventivo prima di iniziare il lavoro.

3. I servizi a pagamento sono fatturati alla tariffa oraria di 150 franchi, esclusa IVA, quando riguardano lavori ai sensi delle lettere da a a c del comma 1 e di 90 franchi, esclusa IVA, quando riguardano lavori ai sensi della lettera d del comma 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

1 Il servizio può addebitare le seguenti spese vive

f) le spese di viaggio e trasporto.

2. Le spese vive corrispondono ai costi effettivamente sostenuti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

Quando un medesimo utente richiede ripetutamente prestazioni ai sensi degli articoli 13 e 14, il servizio può fissare tariffe di abbonamento invece di fatturarle individualmente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni e fatturazione

Il servizio può decidere una riduzione dell'importo fatturato o un'esenzione dalla fatturazione quando le prestazioni fornite sono utilizzate a scopo di utilità pubblica o scientifica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 4 Disposizioni finali

Il dipartimento è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 4 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.

2. Esso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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