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Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Scopo

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (18)

Art. premier Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 2 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Archivio centrale Art. 3 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Definizioni Art. 4 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 5 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 6 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Scopo del trattamento Art. 7 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 8 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 9 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 10 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Comunicazione Art. 11 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 12 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Storico delle transazioni Art. 13 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 14 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Esecuzione Art. 15 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Protezione dei dati Art. 16 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 Art. 17 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017 - Referendum Art. 18 Legge sul trattamento dei dati a fini di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato, del 5 dicembre 2017

Testo normativo (18 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La presente legge disciplina il trattamento e l'accesso online ai dati personali e sensibili, così come ai dati soggetti al segreto fiscale, necessari per l'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria all'interno dello Stato.

2. I dati trattati a fini statistici e analitici sono gestiti in conformità alla legge sulla statistica cantonale (LStat), del 25 gennaio 2011 [3].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. È istituito un archivio destinato a consentire il trattamento dei dati conformemente alla presente legge (di seguito: «archivo centrale»).

2. Il Consiglio di Stato esercita l'alta sorveglianza su questo archivio.

3. Designa l'entità o le entità incaricate, nell'ambito della gestione dell'archivo centrale, di

a) organizzare amministrativamente la gestione;

b) mantenere aggiornato il registro dei beneficiari di accesso;

c) stabilire le condizioni di accesso e di utilizzo;

d) controllare l'operatore;

e) assicurarsi che le norme di sicurezza siano sufficienti;

f) stabilire la procedura di distruzione degli storici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Ai sensi della presente legge, si intende per

destinatari: le entità amministrative, giudiziarie e legislative dello Stato, così come le funzioni e gli incarichi ad esse collegati, che devono ricorrere, ai fini del compimento delle loro mansioni, ai dati detenuti da altre entità dello Stato;

diffusori: le entità amministrative, giudiziarie e legislative dello Stato, e le funzioni e gli incarichi ad esse collegati, nonché le autorità comunali, che detengono dati necessari al compimento delle mansioni dei destinatari.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. I destinatari sono responsabili del rispetto delle disposizioni relative alla protezione e al mantenimento del segreto dei dati trattati.

2. I diffusori informano i destinatari dell'esistenza di prescrizioni particolari applicabili ai dati trattati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Oltre ai dati personali, solo i dati sensibili rientranti nelle seguenti categorie possono essere trattati dai destinatari, nella misura necessaria per l'adempimento delle loro funzioni

a) i dati sulle attività politiche e sindacali;

b) i dati sulla salute, limitati alle cause di assenze di un collaboratore e alla loro durata, o alle sue esigenze particolari;

c) i dati sull'appartenenza religiosa;

d) i dati sulle misure di assistenza sociale o assistenziale;

e) i dati sulle azioni perseguibili o sanzioni penali o amministrative.

2. È esclusa, nell'ambito della presente legge, la trasmissione di dati sulle opinioni religiose, filosofiche, politiche e sindacali, così come i dati sulle attività religiose e filosofiche.

3. Le autorità fiscali possono trasmettere i dati soggetti al segreto fiscale necessari per l'adempimento delle funzioni dei destinatari.

4. Il Consiglio di Stato specifica quali dati personali e sensibili e quali dati soggetti al segreto fiscale possono essere trasmessi conformemente alla presente legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Il servizio responsabile delle finanze può trattare i dati menzionati all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di recupero, pagamento e contabilizzazione.

2. Il Consiglio di Stato specifica i compiti che richiedono il trattamento di dati sensibili e di dati soggetti al segreto fiscale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il servizio responsabile della logistica e delle acquisizioni può trattare i dati menzionati nell'articolo 5, comma 1 necessari per l'espletamento delle sue funzioni di fatturazione, contabilizzazione, gestione degli ordini di prestazioni o di merci presso terzi o da parte di terzi, nonché del loro monitoraggio.

2. Il Consiglio di Stato specifica i compiti che richiedono il trattamento di dati sensibili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

**1. Il servizio responsabile delle risorse umane può raccogliere e trattare i dati menzionati all'articolo 5, comma 1, nella misura necessaria all'adempimento dei propri compiti come previsto dalla legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt) del 28 giugno 1995 [4] e dal suo regolamento di esecuzione [5].**

2. Il servizio responsabile delle risorse umane può trasmettere dati relativi al personale dello Stato alle autorità e alle funzioni seguenti, al solo fine di permettere loro di svolgere i loro compiti come previsto dalla LSt e dal suo regolamento di esecuzione

– Consiglio di Stato;

– capi e capi di dipartimento;

– segretari generali;

– capi di servizio o di ufficio;

– responsabili di unità amministrative;

– quadri designati dal Consiglio di Stato.

3. I dati trattati sono forniti dai dipendenti stessi o dalla loro gerarchia, fatto salvo un trattamento di dati previsto da altre leggi cantonali o federali.

4. Il servizio responsabile delle risorse umane tratta i dati relativi al personale degli enti autonomi cantonali nella misura necessaria all'adempimento delle attività di gestione del personale come affidatogli da una legge di organizzazione o da un contratto di prestazioni.

5. Il Consiglio di Stato specifica i compiti che richiedono il trattamento di dati sensibili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. I dati del diffusore, inclusi quelli soggetti al segreto fiscale, possono essere consultati o raccolti online dal destinatario.

2. Ogni utente dell'archivio centrale riceve diritti di accesso personali e segreti.

3. Il Consiglio di Stato definisce gli accessi ai dati personali e sensibili, nonché ai dati soggetti al segreto fiscale, e le relative modalità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Il diffusore può comunicare i dati, inclusi i dati soggetti a segreto fiscale, inserendoli nel file del destinatario o nel file centrale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 I dati trattati sono conservati per tutto il tempo necessario all'adempimento dei compiti del controllo cantonale delle finanze, in aggiunta a quelli dei servizi competenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Il servizio informatico dell'entità neocastellana implementa un sistema di registrazione che consente di controllare gli accessi ai dati trattati.

2. Implementa altresì un sistema di registrazione per la modifica dei dati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

**1 Il servizio informatico dell'entità neocastellana è incaricato:**

a) di procedere all'estrazione dei dati a fini statistici quando richiesto;

b) di procedere all'estrazione dei dati su richiesta del responsabile del file o con il suo consenso;

c) di concedere i diritti di accesso conformemente alla presente legge e al suo regolamento di applicazione;

d) di assicurarsi che i dati siano protetti contro un uso improprio adottando misure organizzative e tecniche adeguate;

e) di vigilare sull'integrità, sulla disponibilità e sulla riservatezza dei dati;

f) di stabilire uno storico delle transazioni;

g) di gestire l'infrastruttura tecnica del file centrale;

h) di proporre alle entità designate dal Consiglio di Stato conformemente all'articolo 2, capoverso 3, l'adattamento delle norme di sicurezza in funzione dell'evoluzione tecnologica.

**2. Esso effettua una revisione annuale dei diritti di accesso.**

**3. Ha accesso ai dati personali e ai dati sensibili trattati nella misura necessaria per l’adempimento dei compiti descritti al capoverso 1.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni di esecuzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Le regole sulla protezione dei dati si applicano per il resto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La modifica del diritto vigente si trova nell'allegato 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione e all'esecuzione della presente legge.

2. Stabilisce la data della sua entrata in vigore.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 22 gennaio 2018.

L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1º gennaio 2018.

MODIFICA DEL DIRITTO VIGENTE

La legge sul controllo cantonale delle finanze (LCCF), del 3 ottobre 2006 [7], è modificata come segue

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