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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (15)

Art. premier Legge sulla videosorveglianza delle installazioni statali, del 6 novembre 2018 - Campo di applicazione Art. 2 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, del 6 novembre 2018 - Scopi della videosorveglianza Art. 3 Legge sulla videosorveglianza degli impianti dello Stato, del 6 novembre 2018 Art. 4 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, del 6 novembre 2018 - Zone di videosorveglianza Art. 5 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni statali, del 6 novembre 2018 - Proporzionalità Art. 6 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni statali, del 6 novembre 2018 Art. 7 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, del 6 novembre 2018 - Sicurezza dei dati Art. 8 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, del 6 novembre 2018 - Trattamento dei dati Art. 9 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni statali, del 6 novembre 2018 - Comunicazione dei dati Art. 10 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, 6 novembre 2018 - Informazione Art. 11 Legge sulla videosorveglianza degli impianti dello Stato, del 6 novembre 2018 - Orario di funzionamento Art. 12 Legge sulla videosorveglianza degli impianti dello Stato, del 6 novembre 2018 - Durata di conservazione Art. 13 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni statali, del 6 novembre 2018 - Durata d'uso della videosorveglianza Art. 14 Legge sulla videosorveglianza delle installazioni dello Stato, del 6 novembre 2018 Art. 15 Legge sulla videosorveglianza degli impianti dello Stato, del 6 novembre 2018

Testo normativo (15 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La presente legge disciplina la videosorveglianza delle installazioni

a) dello Stato;

b) degli enti di diritto pubblico cantonali;

c) delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone di diritto privato che svolgono compiti di interesse pubblico o delegati dallo Stato;

d) delle istituzioni, enti o società di diritto privato o di diritto pubblico cantonale in cui lo Stato o un ente di diritto pubblico cantonale detiene almeno una partecipazione maggioritaria, nella misura in cui svolgono compiti di interesse pubblico.

2 Resta riservata la legislazione speciale che disciplina la videosorveglianza all'interno delle entità menzionate al capoverso 1.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

**La videosorveglianza ai sensi della presente legge ha i seguenti scopi:**

a) prevenire la commissione di reati contro le installazioni appartenenti a una delle entità menzionate all'articolo primo o poste sotto la sua responsabilità;

b) fornire mezzi di prova in caso di reato contro queste installazioni;

c) garantire la sicurezza degli utenti dell'installazione sorvegliata;

d) fornire assistenza agli utenti dell'installazione sorvegliata in caso di problemi tecnici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Le zone che possono essere oggetto di videosorveglianza sono

a) gli edifici, i locali, i cantieri e altri spazi interni o esterni, nonché i loro accessi;

b) le strutture sportive (in particolare stadi di calcio, piscine, piste di pattinaggio) e le loro pertinenze;

c) le installazioni tecniche, comprese quelle destinate a regolamentare e sorvegliare la circolazione stradale;

d) le installazioni disposte negli spazi pubblici (in particolare mobili, giochi, opere d'arte, segnaletica, distributori automatici).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La videosorveglianza può essere attuata solo se non è possibile raggiungere altrimenti e senza costi sproporzionati uno degli scopi menzionati all'articolo 2.

2. L'entità che intende attivare un impianto di videosorveglianza deve preliminarmente consultare il responsabile della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: «il RPD») e assicurarsi di rispettare le sue raccomandazioni.

3. Il RPD esamina in particolare se la registrazione delle immagini e l'identificazione delle persone siano necessarie per raggiungere lo scopo della videosorveglianza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. L'entità che gestisce le immagini è il responsabile del file delle registrazioni effettuate tramite l'impianto di videosorveglianza.

2. L'entità responsabile

a) adotta le misure necessarie per prevenire il trattamento illecito delle immagini catturate;

b) si assicura del rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati;

c) riceve ed esamina le richieste di accesso alle registrazioni e gestisce le contestazioni relative alla videosorveglianza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Vengono adottate misure di sicurezza appropriate per evitare qualsiasi trattamento illecito dei dati. In particolare, l'accesso ai dati registrati e alle strutture che li contengono deve essere limitato.

2. Un sistema di registrazione degli accessi ai dati consente di controllare gli accessi alle immagini.

3. Per il resto, il Consiglio di Stato emana le misure di sicurezza appropriate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Qualsiasi nuova installazione di videosorveglianza deve consentire l'oscuramento delle immagini e la loro trasmissione in modo sicuro.

2. Le immagini registrate possono essere visionate solo in caso di vandalismo, aggressione o incidente. Esse possono essere trattate solo per raggiungere gli scopi definiti all'articolo 2.

3. Oltre alla polizia, solo le persone seguenti sono autorizzate a visionare le immagini per identificare il/ i responsabile/i dell'infrazione constatata e rendere nitide le immagini

a) per le entità menzionate all'articolo 1, comma 1, lettere a e b: le persone designate dal Consiglio di Stato;

b) per le entità menzionate all'articolo 1, comma 1, lettere c e d: le persone designate dal titolare del file.

4. Le parti di immagini che superano il perimetro stabilito non possono essere rese nitide.

5. L'entità responsabile mantiene aggiornata una lista delle persone autorizzate a visionare le immagini registrate e la sottopone al PPDT.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La comunicazione delle immagini è autorizzata presso qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, con l'obiettivo di denunciare atti costitutivi di reati che sarebbero stati constatati in loco.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Le telecamere devono essere perfettamente visibili.

2. Cartelli informativi chiari e visibili informano le persone che si trovano in una zona di videosorveglianza.

3. Questi cartelli indicano inoltre la base legale su cui si fonda la videosorveglianza e specificano quale sia l'entità responsabile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

Il responsabile del trattamento dei dati fissa l'orario di funzionamento di un impianto prima di consultare il GEPD in conformità con l'articolo 5, comma 2.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Le immagini sono conservate per 7 giorni, salvo circostanze particolari.

2. Il Consiglio di Stato può prevedere un periodo di conservazione più lungo. La durata non può in alcun caso superare i 100 giorni.

3. Il PPDT deve essere consultato dall'entità responsabile prima di qualsiasi proroga della conservazione delle immagini delle zone sorvegliate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1 La necessità della videosorveglianza è soggetta a una rivalutazione ogni cinque anni da parte dell'entità responsabile. Essa informa il PPDT in maniera motivata sulla sua intenzione di proseguire, o meno, la videosorveglianza.

2. L'entità responsabile privilegia il mezzo di sorveglianza che provoca nel minor modo possibile un'attentato alla personalità, disponibile sul mercato al momento della sua valutazione e corrispondente ai progressi della tecnologia, purché l'installazione o il suo cambiamento non comportino costi sproporzionati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2018.

L'entrata in vigore è fissata con effetto dal 1° gennaio 2019.

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