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9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (9)

Art. premier Decreto che fissa la tariffa degli emolumenti percepiti dall'incaricato della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 Art. 2 Decreto che stabilisce la tariffa degli onorari percepiti dal Responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla Commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli onorari CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 - Valutazione dell'onorario Art. 3 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 - Temerità, leggerezza o abuso Art. 4 Decreto che stabilisce la tariffa dei compensi percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione di protezione dei dati e della trasparenza (tariffa dei compensi CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 Art. 5 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile per la protezione dei dati e la trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 Art. 6 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile per la protezione dei dati e la trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 - Spese vive Art. 7 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 Art. 8 Decreto che stabilisce la tariffa degli emolumenti percepiti dal preposto alla protezione dei dati e alla trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (tariffa degli emolumenti CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 - Entrata in vigore Art. 9 Ordinanza che stabilisce la tariffa degli onorari percepiti dal delegato alla protezione dei dati e alla trasparenza nonché dalla commissione per la protezione dei dati e la trasparenza (tariffa degli onorari CPDT-JUNE), del 5 marzo 2014 - Pubblicazione

Testo normativo (9 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

**L'Articolo presente fissa gli emolumenti e le spese che possono essere percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: il responsabile) nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: la commissione) nei seguenti casi, previsti all'articolo 41, comma 2, e al capitolo V CPDT-JUNE:**

a) una persona agisce con temerarietà o leggerezza, o abusa in altro modo dei propri diritti (art. 41, co. 2, e art. 81, co. 2, lett. a, CPDT-JUNE);

b) il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può invocare un interesse pressante (art. 81, co. 2, lett. b, CPDT-JUNE);

c) il trattamento della richiesta richiede un lavoro di una certa importanza o comporta spese significative (art. 81, co. 2, lett. c, CPDT-JUNE);

d) le spese di intervento sono imputate all'entità responsabile a causa del suo comportamento (art. 82 CPDT-JUNE).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Disposizioni generali

Quando il presente decreto lascia un margine di discrezionalità, l'ufficiale e la commissione stabiliscono l'onorario in ragione del loro coinvolgimento, dell'importanza della causa e delle sue difficoltà.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 2 Emolumenti e spese

Quando una persona agisce con temerarietà o leggerezza, o abusa in altro modo dei propri diritti, il responsabile e la commissione possono imporle un emolumento da 100 a 1.000 franchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 2 Emolumenti e spese

Quando il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può far valere un interesse urgente, l'ufficiale e la commissione possono addebitargli un emolumento compreso tra 100 e 1.000 franchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 2 Emolumenti e spese

Quando il trattamento di una domanda richiede un lavoro di una certa importanza, l'incaricato e la commissione possono percepire un compenso da 100 a 2.000 franchi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 2 Emolumenti e spese

Il preposto e la commissione percepiscono inoltre i rimborsi delle spese che hanno sostenuto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Spese a carico di un'entità

1. Quando il funzionario o la commissione fattura il proprio intervento al prezzo di costo (art. 82 CPDT-JUNE), si basa su una tariffa oraria che tiene conto di tutte le sue spese, e in particolare delle spese infrastrutturali (segreteria, informatica, locali).

2. Il funzionario e la commissione riscuotono inoltre le spese vive che sono loro state causate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 4 Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale e nella Gazzetta ufficiale, e inserito nel Raccolta sistematica della legislazione giurassiana nonché nel Raccolta sistematica della legislazione neocastellana.

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