Scopo
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
**L'Articolo presente fissa gli emolumenti e le spese che possono essere percepiti dal responsabile della protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: il responsabile) nonché dalla commissione per la protezione dei dati e della trasparenza (di seguito: la commissione) nei seguenti casi, previsti all'articolo 41, comma 2, e al capitolo V CPDT-JUNE:**
a) una persona agisce con temerarietà o leggerezza, o abusa in altro modo dei propri diritti (art. 41, co. 2, e art. 81, co. 2, lett. a, CPDT-JUNE);
b) il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può invocare un interesse pressante (art. 81, co. 2, lett. b, CPDT-JUNE);
c) il trattamento della richiesta richiede un lavoro di una certa importanza o comporta spese significative (art. 81, co. 2, lett. c, CPDT-JUNE);
d) le spese di intervento sono imputate all'entità responsabile a causa del suo comportamento (art. 82 CPDT-JUNE).
Quando il presente decreto lascia un margine di discrezionalità, l'ufficiale e la commissione stabiliscono l'onorario in ragione del loro coinvolgimento, dell'importanza della causa e delle sue difficoltà.
Quando una persona agisce con temerarietà o leggerezza, o abusa in altro modo dei propri diritti, il responsabile e la commissione possono imporle un emolumento da 100 a 1.000 franchi.
Quando il richiedente ha già ottenuto la stessa informazione negli ultimi dodici mesi e non può far valere un interesse urgente, l'ufficiale e la commissione possono addebitargli un emolumento compreso tra 100 e 1.000 franchi.
Quando il trattamento di una domanda richiede un lavoro di una certa importanza, l'incaricato e la commissione possono percepire un compenso da 100 a 2.000 franchi.
Il preposto e la commissione percepiscono inoltre i rimborsi delle spese che hanno sostenuto.
1. Quando il funzionario o la commissione fattura il proprio intervento al prezzo di costo (art. 82 CPDT-JUNE), si basa su una tariffa oraria che tiene conto di tutte le sue spese, e in particolare delle spese infrastrutturali (segreteria, informatica, locali).
2. Il funzionario e la commissione riscuotono inoltre le spese vive che sono loro state causate.
Il presente decreto entra in vigore il 1º aprile 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale e nella Gazzetta ufficiale, e inserito nel Raccolta sistematica della legislazione giurassiana nonché nel Raccolta sistematica della legislazione neocastellana.