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LDPGPR
CH-NE
Art. 81 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ballottaggio
1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato
Art. 81 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ballottaggio · Ballottaggio
[81] 1 Se rimangono seggi da assegnare, si procede a un secondo turno di scrutinio per i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta.
2. Il secondo turno dello scrutinio ha luogo al massimo entro tre settimane dopo il primo turno.