Legislator Giurisprudenza & Legislazione
141 LDPGPR CH-NE

Art. 81 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ballottaggio

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato
Apri la fonte ufficiale Atto completo (222 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 81 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Ballottaggio · Ballottaggio

[81] 1 Se rimangono seggi da assegnare, si procede a un secondo turno di scrutinio per i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta.

2. Il secondo turno dello scrutinio ha luogo al massimo entro tre settimane dopo il primo turno.

← Art. 80 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli eletti 1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - Disposizioni generali Art. 82 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Candidatura per il secondo turno →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →