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Art. 80 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli eletti

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO II - CAPITOLO 3 Elezione del Consiglio di Stato
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Art. 80 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Designazione degli eletti · Designazione degli eletti

[80] 1 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più della metà del numero dei voti validi (maggioranza assoluta) e il maggior numero di suffragi.

2. In caso di parità dei suffragi per l'ultimo seggio, un nuovo scrutinio, al massimo entro tre settimane dopo il primo, determina i candidati.

3. In caso di ulteriore parità dei suffragi, decide la sorte.

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