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Art. 7 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Autorità competente

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO PRIMO - CAPITOLO 2 Organizzazione delle votazioni
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Art. 7 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Autorità competente · Autorità competente

1. Il Consiglio di Stato organizza le votazioni del cantone e dei sindacati intercomunali; il Consiglio comunale organizza le votazioni del comune.

2. Il Consiglio di Stato può, su richiesta di un Consiglio comunale, organizzare in via occasionale o permanente le votazioni di un comune.

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