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Art. 137 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Decisione su ricorso o reclamo

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto
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Art. 137 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 · Decisione su ricorso o reclamo

1. Le decisioni sono emesse senza ritardo.

2. Quando il ricorso o il reclamo sono presentati prima del giorno della votazione, la decisione deve essere emessa il più rapidamente possibile affinché possa dispiegare i suoi effetti durante la votazione.

3. Le elezioni o le votazioni possono essere annullate solo se è verosimile che le irregolarità denunciate abbiano influenzato in modo determinante il risultato della votazione.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

TA.2005.179 · ne (art.137 al.3 LDP)
Challenge to Cantonal Hospital Law Vote Due to Omission of Text and Allegedly Biased Explanatory Material
Cited as the provision establishing that votes can only be annulled if the irregularities likely influenced the result of the ballot.