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LDPGPR
CH-NE
Art. 134 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Oggetto e autorità
1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici - TITOLO V - Mezzi di diritto
Art. 134 Legge sui diritti politici (LDP), del 17 ottobre 1984 - Oggetto e autorità · Oggetto e autorità
[172] 1 Tutte le contestazioni relative all'organizzazione dello scrutinio, alle elezioni e votazioni popolari, così come alle iniziative popolari e alle domande di referendum nel cantone e nei comuni, possono essere portate davanti alla cancelleria di Stato
– tramite la via della reclamazione quando i motivi di contestazione sono indirizzati alla cancelleria di Stato;
– tramite la via del ricorso negli altri casi.
2. Le decisioni su ricorso o reclamazione della cancelleria di Stato sono soggette a ricorso al Tribunale cantonale.
3. Il ricorso al Tribunale cantonale contro le decisioni del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato non è ricevibile.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)
TA.2005.179 · ne (art.134 al.2, 136 al.2 [LDP])
Challenge to Cantonal Hospital Law Vote Due to Omission of Text and Allegedly Biased Explanatory Material
Cited to confirm that the appeal was filed within the proper form and time limits.
TA.2005.142 · ne (art.134 al.2 LDP)
Administrative Decision Upholding Tacit Election Lawfulness
Cited as the procedural basis confirming that the appeal was filed within the legal form and deadline.