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1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (10)

Art. premier Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici facilitanti l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Mezzi elettronici Art. 2 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Autorità Art. 3 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici facilitanti l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Competenza Art. 4 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici facilitanti l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 Art. 5 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici facilitanti l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 Art. 6 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Modalità Art. 7 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Informazione Art. 8 Decreto sull'introduzione sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Durata Art. 9 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001 - Referendum Art. 10 Decreto sull'introduzione a titolo sperimentale dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica), del 3 ottobre 2001

Testo normativo (10 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

1. L'introduzione a livello federale, cantonale e comunale, a titolo sperimentale, dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica) è autorizzata.

2. In materia federale, è riservato l'accordo della Confederazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

**Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per procedere alla sperimentazione dei mezzi elettronici in materia di diritti politici.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

Il Consiglio di Stato può derogare alle disposizioni della legge sui diritti politici, del 17 ottobre 1984, nella misura necessaria alla realizzazione delle sperimentazioni pilota concernenti l'utilizzo dei mezzi elettronici in materia di diritti politici.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

**Il Consiglio di Stato deve assicurarsi, nell'ambito delle sperimentazioni in materia di voto elettronico a cui procede, che:**

a) i voti espressi elettronicamente non possano essere intercettati, modificati o deviati da terzi (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà degli elettori);

b) il contenuto dei voti espressi elettronicamente non possa essere conosciuto da terzi (garanzia del segreto del voto);

c) solamente le persone aventi diritto di voto possano prendere parte alla votazione (garanzia del controllo della qualità dell'elettore);

d) ciascuna persona avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare una sola volta (garanzia dell'unicità del voto);

e) la totalità dei voti sia presa in considerazione durante lo spoglio (garanzia dell'affidabilità dello spoglio);

f) ogni rischio di abuso sia eliminato (garanzia della regolarità dello scrutinio).

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

**Articolo 1: Competenze del Consiglio di Stato nelle sperimentazioni di firma elettronica**

Il Consiglio di Stato deve assicurarsi, nell'ambito delle sperimentazioni in materia di firma elettronica che conduce, che

a) le firme elettroniche non possano essere intercettate, modificate o deviate da terzi;

b) le firme elettroniche non possano essere usurpate da terzi;

c) il concetto dell'architettura di sicurezza del sistema escluda ogni rischio di abuso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

Il Consiglio di Stato stabilisce, in accordo con i comuni, le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli esperimenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

Il Consiglio di Stato informa regolarmente il Gran Consiglio sull'evoluzione dei concetti che sviluppa e sui risultati delle esperienze che realizza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

[3] 1 Il presente decreto esplica i suoi effetti dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.

2. Abrogato

3. La durata di validità del presente decreto è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

4. La validità del presente decreto è prorogata a tempo indeterminato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici

Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione del presente decreto. Stabilisce la data della sua entrata in vigore.

Decreto promulgato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 2001.

L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1° gennaio 2002.

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