1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. L'introduzione a livello federale, cantonale e comunale, a titolo sperimentale, dei mezzi elettronici che facilitano l'esercizio dei diritti politici (voto elettronico, firma elettronica) è autorizzata.
2. In materia federale, è riservato l'accordo della Confederazione.
**Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per procedere alla sperimentazione dei mezzi elettronici in materia di diritti politici.**
Il Consiglio di Stato può derogare alle disposizioni della legge sui diritti politici, del 17 ottobre 1984, nella misura necessaria alla realizzazione delle sperimentazioni pilota concernenti l'utilizzo dei mezzi elettronici in materia di diritti politici.
**Il Consiglio di Stato deve assicurarsi, nell'ambito delle sperimentazioni in materia di voto elettronico a cui procede, che:**
a) i voti espressi elettronicamente non possano essere intercettati, modificati o deviati da terzi (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà degli elettori);
b) il contenuto dei voti espressi elettronicamente non possa essere conosciuto da terzi (garanzia del segreto del voto);
c) solamente le persone aventi diritto di voto possano prendere parte alla votazione (garanzia del controllo della qualità dell'elettore);
d) ciascuna persona avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare una sola volta (garanzia dell'unicità del voto);
e) la totalità dei voti sia presa in considerazione durante lo spoglio (garanzia dell'affidabilità dello spoglio);
f) ogni rischio di abuso sia eliminato (garanzia della regolarità dello scrutinio).
**Articolo 1: Competenze del Consiglio di Stato nelle sperimentazioni di firma elettronica**
Il Consiglio di Stato deve assicurarsi, nell'ambito delle sperimentazioni in materia di firma elettronica che conduce, che
a) le firme elettroniche non possano essere intercettate, modificate o deviate da terzi;
b) le firme elettroniche non possano essere usurpate da terzi;
c) il concetto dell'architettura di sicurezza del sistema escluda ogni rischio di abuso.
Il Consiglio di Stato stabilisce, in accordo con i comuni, le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli esperimenti.
Il Consiglio di Stato informa regolarmente il Gran Consiglio sull'evoluzione dei concetti che sviluppa e sui risultati delle esperienze che realizza.
[3] 1 Il presente decreto esplica i suoi effetti dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.
2. Abrogato
3. La durata di validità del presente decreto è prorogata fino al 31 dicembre 2008.
4. La validità del presente decreto è prorogata a tempo indeterminato.
Il presente decreto, che ha una portata generale, è soggetto a referendum facoltativo.
Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla promulgazione del presente decreto. Stabilisce la data della sua entrata in vigore.
Decreto promulgato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 2001.
L'entrata in vigore è fissata con effetto al 1° gennaio 2002.