1 Stato - Popolo - Autorità - 14 Diritti politici
Testo normativo (4 Articoli)
1 La cancelleria dello Stato è designata come ufficio elettorale del cantone per l'elezione del Consiglio nazionale.
2. Essa dirige e sorveglia le operazioni elettorali, riceve e elabora le liste dei candidati e riepiloga i risultati delle elezioni.
Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio nazionale devono essere depositate presso la cancelleria di Stato al più tardi entro il cinquantacinquesimo giorno (cioè il lunedì dell'ottava settimana) prima del giorno delle votazioni.
L'atto che designa l'ufficio elettorale cantonale per l'elezione del Consiglio nazionale, del 21 agosto 1985 [3], è abrogato.
1 Il presente decreto entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.