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1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno

[2] 1 La presente legge ha lo scopo di favorire la coesione sociale, l'eguale dignità e il benessere di ogni persona che vive nel cantone di Neuchâtel, in particolare attraverso relazioni armoniose e la comprensione reciproca tra le popolazioni svizzere e straniere o derivate dalla migrazione.

2. Essa incoraggia la ricerca e l'applicazione di soluzioni per l'integrazione interculturale, la piena partecipazione delle persone derivate dalla migrazione alla società e, in modo più generale, tende a promuovere l'uguaglianza dei diritti e doveri nonché la non discriminazione per ognuno nei limiti della Costituzione e della legge.

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[3] 1 Il Consiglio di Stato determina le linee guida della politica cantonale riguardante le migrazioni, l'integrazione e la coesione multiculturale.

2. Per l'armonizzazione e il coordinamento delle attività cantonali, può creare a titolo temporaneo o definitivo un gruppo interdipartimentale o interservizi posto sotto l'autorità del capo del dipartimento designato conformemente all'alinea 3.

3. Designa il dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

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[4] Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale e cantonale, le autorità cantonali e comunali, nell'esercizio dei compiti loro attribuiti, collaborano per favorire l'integrazione delle persone straniere o provenienti dalla migrazione conformemente alla presente legge.

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[5] Una comunità per l'integrazione e la coesione multiculturale (di seguito: la comunità), un(a) delegato(a) agli stranieri (di seguito: il delegato) e il servizio per la coesione multiculturale (di seguito: il servizio) sono incaricati dei compiti elencati agli articoli 5 a 7.

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[6] 1 I membri della comunità sono nominati dal Consiglio di Stato e rappresentano i poteri pubblici, le istituzioni private interessate, i partner sociali, gli esperti e le collettività straniere.

2. La comunità è neutrale sul piano politico e religioso.

3. Ha uno status consultivo. Tuttavia, è autorizzata a prendere iniziative nell'ambito del budget che le è stato assegnato.

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[7] 1 Il delegato assicura il collegamento tra le autorità e le collettività straniere o di provenienza migratoria e, in generale, propone e coordina ogni azione che contribuisca all'integrazione ai sensi della presente legge.

2. Il servizio è incaricato in particolare del segretariato e della coordinazione delle attività della comunità.

3. Il delegato è nominato dal Consiglio di Stato.

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[8] 1 La comunità, il delegato e il servizio possono agire, in particolare, nei seguenti ambiti

a) ricercare e implementare i mezzi di integrazione delle popolazioni straniere o provenienti dalla migrazione e prevenire le discriminazioni che potrebbero ostacolare la coesione multiculturale;

b) favorire e garantire l’informazione reciproca tra persone svizzere, straniere, o provenienti dalla migrazione;

c) sostenere le associazioni di migranti e i progetti di integrazione o di prevenzione del razzismo che svolgono la loro attività nel cantone di Neuchâtel, sotto forma di aiuti finanziari, supporti occasionali e consulenze;

d) formare e sensibilizzare i responsabili e il personale delle amministrazioni pubbliche sulle problematiche della coesione multiculturale;

e) garantire una buona comprensione reciproca tra le persone allofone e le istituzioni pubbliche, in particolare promuovendo l’apprendimento della lingua francese, il plurilinguismo e, se necessario, il ricorso a interpreti e traduttori;

f) partecipare a ricerche e studi per una migliore comprensione dei fenomeni migratori e dei mezzi da implementare al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge;

g) assicurare che si tenga conto in modo appropriato delle specificità delle migrazioni femminili, in particolare prevenendo le violenze e violazioni dei diritti fondamentali delle donne e dei bambini.

2. Il servizio è incaricato di accogliere, informare e sostenere le persone che desiderano presentare una querela penale nei confronti dei titolari di funzioni pubbliche per fatti legati alla discriminazione, al razzismo o alla violenza.

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Il Consiglio di Stato stabilisce le regole riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della comunità e redige un capitolato d'oneri per il delegato.

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I mezzi finanziari della comunità e del delegato sono stabiliti dal bilancio annuale.

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La comunità e il delegato inviano un rapporto dettagliato dei loro studi, progetti e attività al Consiglio di Stato, rivolto a esso e al Gran Consiglio che stabilirà la politica in materia, almeno una volta per legislatura, oltre alla relazione annuale del dipartimento competente.

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1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

3. Esso stabilisce la data della sua entrata in vigore.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 23 ottobre 1996.

L'entrata in vigore è stabilita con effetto dal 1º gennaio 1997.

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