Regolamento della commissione consultiva in materia di asilo (CCMA), del 10 febbraio 2021 - Sedute e convocazione (CCMA)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1 La commissione consultiva in materia di asilo (di seguito: la commissione) si riunisce a frequenza regolare, tutte le volte che lo richiede l'adempimento dei compiti che le sono stati affidati, ma almeno 2 volte all'anno.
2. È convocata dal presidente o dalla presidente.
3. La presidenza dirige le sedute della commissione e decide, se necessario, sull'opportunità del loro mantenimento.
1. La presidenza stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Ogni membro può far inserire uno o più argomenti all'ordine del giorno mediante comunicazione alla presidenza almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. La convocazione, l'ordine del giorno e la documentazione devono, di norma, essere inviati ai membri almeno 10 giorni prima della seduta.
1. Quando non si raggiunge un consenso durante la discussione, la presidenza propone di sottoporre il dossier a votazione.
2. In caso di votazione, la commissione emette i suoi pareri a maggioranza semplice dei membri presenti.
3. In caso di parità di voti, il voto della presidenza è determinante.
1. In caso di urgenza, la presidenza può proporre di deliberare per via di circolazione.
2. Se uno dei membri non aderisce alla proposta, la commissione si riunisce.
Le sedute della commissione non sono pubbliche.
In base alla natura dei problemi trattati, la commissione può avvalersi occasionalmente della collaborazione di persone la cui presenza è ritenuta necessaria o auspicabile.
1. Il segretariato della commissione è assicurato dalla direzione giuridica del servizio delle migrazioni.
2. Trasmette il verbale della seduta entro i 15 giorni successivi alla seduta.
La persona del servizio migrazioni incaricata del trattamento delle richieste di concessione di permessi di soggiorno, ai sensi degli articoli 14, comma 2 LAsi [3] e 84, comma 5 LEI [4], partecipa alle sedute della commissione per presentare i fascicoli da esaminare.
1. Le decisioni della commissione basate sui fascicoli assumono la forma di un preavviso di natura consultiva destinato a consigliare il servizio delle migrazioni. Esse non hanno valore di decisione amministrativa e non hanno alcun carattere vincolante.
2. La commissione fornisce il suo preavviso sulla base del riassunto presentato dal servizio delle migrazioni.
3. Il preavviso della commissione è registrato nel verbale.
1. I membri della commissione possono avere accesso ai fascicoli individuali relativi alle proposte che vengono loro sottoposte per preavviso dal servizio delle migrazioni.
2. La consultazione avviene, in linea di principio, nei locali del servizio delle migrazioni, durante l'orario di apertura del servizio.
1. I membri della commissione sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti che vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I verbali della commissione hanno carattere riservato.
3. Il trattamento e la trasmissione dei dati ottenuti consultando i dossier individuali del servizio delle migrazioni avvengono esclusivamente all'interno della commissione. I dati ottenuti per fornire un parere preliminare vengono distrutti quando la commissione ha emesso il suo parere definitivo.
**1. Indennizzo della presidenza e dei rappresentanti delle opere di mutuo soccorso**
L'indennizzo della presidenza e dei rappresentanti delle opere di mutuo soccorso, per la loro presenza e i loro spostamenti, avviene conformemente al decreto riguardante le indennità di presenza e di spostamento dei membri delle commissioni amministrative, consultive, di esami o di esperti, del 26 dicembre 1972 [6].
1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2021.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.