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132.020 CEDA CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 1 Campo di applicazione (CEDA)

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (49)

Art. premier Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 2 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 3 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 4 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Organi Art. 5 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Conferenza; attribuzioni Art. 5 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Attribuzioni Art. 6 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Composizione Art. 7 Patto sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Organizzazione Art. 8 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Segretariato della Conferenza Art. 9 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Commissione concordataria Art. 11 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Composizione Art. 12 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Attribuzioni Art. 13 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Luogo Art. 14 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Principi Art. 15 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Informazione Art. 16 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Separazione dei sessi Art. 17 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Questioni personali Art. 18 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Visite e cure mediche Art. 19 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Occupazione e attività Art. 20 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Passeggiata Art. 21 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Corrispondenza Art. 22 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Visite Art. 23 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Telefono Art. 24 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Cultura e informazione Art. 25 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Viatico Art. 26 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Perquisizione e ispezione Art. 27 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Sanzioni disciplinari Art. 28 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Diritto di visita e di reclamo Art. 29 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 30 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Stabilimenti Art. 31 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 32 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Fondazione Art. 33 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Bilancio, conti e copertura del deficit Art. 34 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 35 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Obbligo di collocamento Art. 36 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Procedura e competenze Art. 37 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Regolamento degli istituti Art. 38 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Sorveglianza delle condizioni di detenzione Art. 39 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 40 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Mandato esteso Art. 41 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Accesso ai luoghi di detenzione da parte di altre autorità o persone Art. 42 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 43 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Relazioni con la Confederazione Art. 44 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Ricorso alla forza pubblica Art. 45 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Contenzioso concordatario Art. 46 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 47 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Adesione successiva Art. 48 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 Art. 49 Concordato sull'esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (CEDA) del 4 luglio 1996 - Denuncia

Testo normativo (49 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 1 Campo di applicazione

L'esecuzione della detenzione amministrativa ordinata ai sensi della legislazione federale sugli stranieri è disciplinata dal presente concordato

b) se avviene in un istituto concordatario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 1 Campo di applicazione

1 L'esecuzione della detenzione amministrativa per una durata inferiore a 96 ore non è imperativamente disciplinata dal concordato. La Conferenza, definita all'articolo 4 qui di seguito, può modificare tale durata con una decisione presa all'unanimità.

2. L'esecuzione delle altre misure coercitive previste dal diritto federale (assegnazione a residenza, divieto di penetrare in una regione determinata, perquisizione, ricerca), non è disciplinata dal concordato.

3. Gli organi concordatari possono tuttavia stabilire raccomandazioni sulla detenzione di breve durata o sulle altre misure coercitive, in particolare quando queste hanno implicazioni intercantonali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 1 Campo di applicazione

1. I cantoni firmatari rimangono competenti in particolare nei seguenti ambiti

a) designazione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ai sensi dell'articolo 13c LSEE;

b) organizzazione dei mezzi di ricorso relativi alla decisione di detenzione, alla sua continuazione o revoca;

c) assistenza, assistenza giudiziaria e rappresentanza delle persone interessate;

d) preparazione ed esecuzione dell'espulsione.

2. In virtù di un accordo particolare con l'autorità cantonale del luogo di detenzione, un cantone firmatario può delegarle l'esecuzione materiale dell'espulsione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri

Gli organi del concordato sono

a) la Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri (di seguito: la Conferenza);

b) il Segretariato della Conferenza;

c) la Commissione del concordato;

d) la Commissione consultiva.

Concordato sulla detenzione amministrativa degli stranieri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri

1 La Conferenza è l'organo superiore del concordato.

2. La Conferenza elabora, nei settori in cui lo ritiene necessario, regolamenti di applicazione del concordato. Questi regolamenti sono adottati dai cantoni concordatari secondo le norme del loro diritto interno.

3. Essa adotta, nei settori in cui lo ritiene necessario, direttive destinate ai cantoni concordatari.

4. Essa prende le decisioni che il concordato mette nella sua competenza.

5. Essa sorveglia l'applicazione e l'interpretazione del concordato.

6. Essa può indirizzare ai cantoni concordatari raccomandazioni e proposte.

7. Essa è competente per stipulare convenzioni con un cantone non concordatario o un'organizzazione intercantonale per l'esecuzione extraconcordataria della detenzione amministrativa.

8. Essa vigila sulla formazione professionale e sulla formazione continua del personale degli istituti concordatari e del personale dei cantoni concordatari assegnato all'esecuzione della detenzione amministrativa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segretariato della Conferenza C. Commissione del concordato D. Commissione consultiva

1 La commission dei concordati ha il compito di

a) studiare le questioni che le vengono sottoposte dalla Conferenza, dal suo segretariato o da uno dei suoi propri membri;

b) presentare alla Conferenza, per il tramite del suo presidente, tutte le proposte utili all'applicazione del concordato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Residenza - Soggiorno - 132 Residenza e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri

1 La Conferenza è composta da un rappresentante di ciascuno dei cantoni contraenti, che è un consigliere di Stato designato dal governo cantonale a cui appartiene.

2. I membri della Conferenza possono farsi assistere dai loro collaboratori incaricati dell'esecuzione della detenzione amministrativa. Anche i membri della direzione degli stabilimenti contraenti possono partecipare alle riunioni. La Conferenza può inoltre invitare uno o più rappresentanti della commissione consultiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segreteria della Conferenza

1 La Conferenza designa il suo presidente.

2. Costituisce un segretariato le cui spese sono sostenute congiuntamente dai cantoni concordatari. Essa stabilisce il contributo di ciascun cantone.

3. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta un cantone concordatario ne faccia richiesta.

4. Essa stabilisce il proprio modo di procedere.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segretariato della Conferenza C. Commissione concordataria

1. La Conferenza designa il suo segretario.

2. Il segretario prepara le sessioni della Conferenza, le sottopone delle proposte e redige i verbali.

3. Vigila sull'esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori di cui è incaricato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segretariato della Conferenza C. Commissione concordataria

1 La commissione concordataria è composta da persone incaricate dell'applicazione della LMC nei cantoni concordatari, nonché dalla direzione degli stabilimenti concordatari.

2. I membri sono designati dal capo dipartimento da cui dipendono e dal consiglio della Fondazione definita nell'articolo 32 qui di seguito.

3. Essa è presieduta dal segretario della Conferenza.

4. La commissione concordataria stabilisce il proprio metodo di procedere.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segretariato della Conferenza C. Commissione del concordato D. Commissione consultiva

1. La commissione consultiva è composta da un rappresentante per ciascun cantone, designato da quest'ultimo, scelto - al di fuori dell'amministrazione e delle autorità - tra le opere di assistenza attive nell'accoglienza o nell'assistenza agli stranieri.

2. Un rappresentante della commissione concordataria, designato da essa, partecipa alle sedute con diritto di parola consultivo.

3. La commissione consultiva stabilisce il proprio modo di procedere.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 2 Organi A. Conferenza romanda dei capi dei dipartimenti competenti in materia di polizia degli stranieri B. Segretariato della Conferenza C. Commissione del concordato D. Commissione consultiva

1 La commissione consultiva ha i seguenti compiti

a) procedere agli studi richiesti dalla Conferenza o dal suo segretario;

b) sottoporre alla Conferenza, tramite il segretario di quest'ultima, o alla commissione concordataria, tramite il presidente di quest'ultima o il suo rappresentante, tutte le proposte che ritiene opportune.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 La detenzione amministrativa avviene in un istituto chiuso.

2. La direzione dell'istituto (di seguito: la direzione) può ordinare la detenzione cellulare se questa risulta necessaria per garantire la protezione del detenuto o di un terzo, oppure come sanzione disciplinare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto ha diritto al rispetto e alla protezione della sua dignità, della sua integrità fisica e psichica e delle sue convinzioni religiose.

2. L'esercizio dei diritti del detenuto può essere limitato solo nella misura richiesta dalla privazione della libertà, dalle esigenze della vita collettiva nell'istituto o dal normale funzionamento dell'istituto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 Al suo arrivo nell’istituto, al detenuto viene fornita, in una lingua che comprende, una informazione sui diritti e doveri derivanti dal regolamento dell’istituto, nonché sulle condizioni di detenzione. Gli viene consegnata una lista delle opere di mutuo aiuto e delle permanenze legali.

2. La direzione propone al detenuto di avvertire una persona di sua scelta, residente in Svizzera, della sua detenzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Le detenute devono essere separate, per quanto possibile, dai detenuti di sesso maschile, almeno durante il riposo notturno.

2. La direzione può autorizzare delle eccezioni per tener conto dei legami familiari.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto dispone dei suoi effetti personali.

2. La direzione può sequestrare gli oggetti pericolosi, quelli che possono servire a un'evasione e quelli che sono di natura tale da perturbare seriamente l'ordine interno.

3. L'autorità cantonale può confiscare tali oggetti a condizione che la sua legislazione lo permetta.

4. Il denaro del detenuto è depositato presso l'istituto.

5. I beni del detenuto, aumentati degli accrediti effettuati nel frattempo dall'istituto o da terzi e diminuiti dell'importo dei pagamenti a carico del detenuto (ad esempio, acquisti, noleggi o riparazioni, fatture varie), gli vengono restituiti contro ricevuta al momento della sua uscita dall'istituto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Non appena possibile e al più tardi il quarto giorno successivo al suo ingresso nell'istituto, il detenuto si sottopone a una visita medica.

2. L'istituto organizza un servizio medico che provvede alle cure ambulatoriali e alle cure d'urgenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 La direzione propone al detenuto, nella misura del possibile, occupazioni retribuite e attività varie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. In linea generale, il detenuto può accedere liberamente a uno spazio all'aperto durante il giorno.

2. Ha diritto ad almeno un'ora di passeggiata al giorno, fin dall'inizio della detenzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto può corrispondere liberamente.

2. Ad eccezione della corrispondenza del mandante, la posta in arrivo può essere controllata se vi sono indizi seri riguardanti la presenza di oggetti pericolosi o illeciti. Il detenuto viene informato del controllo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto può ricevere visitatori liberamente e senza sorveglianza.

2. L'organizzazione dell'istituto può giustificare restrizioni sulla frequenza e sulla durata delle visite. Il detenuto ha diritto ad almeno due ore di visita a settimana.

3. I visitatori possono essere perquisiti. La direzione può ordinare la sorveglianza delle visite se ci sono seri indizi di abuso, rischio di fuga o pericolo per la sicurezza dell'istituto. La visita del rappresentante legale non può essere sorvegliata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto può comunicare liberamente per telefono o per fax, a proprie spese.

2. La direzione può ordinare la sorveglianza delle comunicazioni se vi sono seri indizi di abuso, rischio di fuga o messa in pericolo della sicurezza dell'istituto. Le comunicazioni con il rappresentante legale non possono essere sorvegliate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. L'istituto mette a disposizione del detenuto apparecchi televisivi e radiofonici. Può richiedere al detenuto di contribuire alle spese.

2. L'istituto dispone di una biblioteca.

3. Il detenuto può abbonarsi a proprie spese ai giornali e alle riviste di sua scelta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 Durante il suo soggiorno nell'istituto, al detenuto viene accreditato un importo giornaliero, stabilito dalla Conferenza, a copertura delle sue piccole spese.

2. Il detenuto che ha un'occupazione remunerata riceve in conto un importo giornaliero stabilito dalla Conferenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 Il detenuto può essere perquisito. I suoi effetti personali e la sua stanza possono essere ispezionati.

2. Le perquisizioni corporee devono essere eseguite da una persona dello stesso sesso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 La direzione può infliggere una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto che viola colpevolmente le regole del regime di detenzione o il regolamento dell'istituto.

2. Le sanzioni disciplinari sono l'ammonimento scritto, il ritiro dei benefici acquisiti e l'isolamento cellulare. L'isolamento non può durare più di cinque giorni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1. Il detenuto ha in ogni momento il diritto di ottenere un colloquio con la direzione.

2. Il detenuto ha in ogni momento il diritto di presentare un reclamo riguardo alle sue condizioni di detenzione o alle misure restrittive cui è sottoposto. Il reclamo può essere indirizzato a qualsiasi autorità cantonale o concordataria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 3 Regime di esecuzione

1 Un regolamento di concordato stabilisce le condizioni e le modalità generali del regime di detenzione. Esso prescrive i mezzi e le autorità di ricorso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Insediamento - Soggiorno - 132 Insediamento e soggiorno - Capitolo 4 Istituzioni/Fondazione A. Istituzioni concordatarie

1 I cantoni concordatari dispongono dei seguenti istituti per l'esecuzione della detenzione amministrativa degli stranieri

a) l'istituto o gli istituti gestiti dalla fondazione concordataria;

b) l'istituto o gli istituti gestiti da uno dei cantoni concordatari, riconosciuti dalla Conferenza.

2. Il riconoscimento (ai sensi della lettera b sopra) è deciso dalla Conferenza considerando il rispetto da parte dell'istituto cantonale delle condizioni materiali e delle esigenze qualitative applicabili alla detenzione amministrativa. Può essere accompagnato da condizioni o essere limitato nel tempo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 4 Stabilimenti/Fondazione A. Stabilimenti concordatari B. Fondazione romanda

1 La Conferenza stabilisce il prezzo di pensione di ciascun istituto concordatario.

2. Il prezzo di pensione tende alla copertura dei costi. Può essere differenziato a seconda che il cantone che ordina il collocamento sia un cantone concordatario o meno.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 4 Stabilimenti/Fondazione A. Stabilimenti concordatari B. Fondazione romanda

1 Una fondazione di diritto pubblico (di seguito: la Fondazione) sarà creata dalla Conferenza, che ne determinerà la sede e l'atto costitutivo secondo i seguenti elementi essenziali

a) lo scopo consiste in particolare nel – studiare e definire le esigenze infrastrutturali per la detenzione amministrativa, – realizzare, gestire e amministrare uno o più stabilimenti per l'esecuzione della detenzione amministrativa;

b) il capitale di dotazione è sottoscritto dai cantoni concordatari nella misura di 100.000 franchi (centomila franchi) ciascuno, restando riservata la sottoscrizione successiva o in caso di adesione parziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 4 Stabilimenti/Fondazione A. Stabilimenti concordatari B. Fondazione romanda

1 La Fondazione sottopone il suo bilancio e i suoi conti alla Conferenza per approvazione. Essa invia un rapporto di attività annuale.

2. Un eventuale disavanzo della Fondazione sarà coperto nei seguenti modi

a) dai cantoni sede degli istituti per un importo stabilito dalla Conferenza in funzione dei benefici economici e delle altre ricadute per il cantone sede;

b) il saldo, dai cantoni concordatari in proporzione alla loro popolazione residente. La Conferenza prende a tal proposito una decisione almeno una volta all'anno e può tenere conto dell'occupazione di un istituto cantonale riconosciuto a beneficio di un altro cantone concordatario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 4 Stabilimenti/Fondazione A. Stabilimenti concordatari B. Fondazione romanda

1 La Conferenza costituisce la Fondazione e stabilisce il suo statuto tramite un regolamento, ai sensi dell'articolo 5 di cui sopra.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Cittadinanza - Domicilio - Soggiorno - 132 Domicilio e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento

1. I cantoni concordatari si impegnano a collocare nei stabilimenti concordatari i detenuti amministrativi che ricadono sotto la loro autorità.

2. L'istituto è tenuto a ricevere questi detenuti.

3. Il collocamento o il trasferimento di un detenuto in un istituto non concordatario rimane riservato in circostanze particolari, in particolare per motivi di sicurezza o di salute.

4. Se, nel corso della detenzione, la direzione ritiene che un detenuto debba essere trasferito in un altro istituto, invia una richiesta all'autorità di esecuzione del cantone che ha ordinato la detenzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Cittadinanza - Domicilio - Soggiorno - 132 Domicilio e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento

1 L'autorità competente di ciascun cantone (autorità di esecuzione) procede al collocamento o al trasferimento secondo la sua libera valutazione, in particolare in base alle formalità amministrative da adempiere, alle modalità prevedibili del respingimento e a considerazioni di sicurezza o di ordine nell'istituto.

2. Questa autorità di esecuzione rimane sola competente per, in particolare

a) ordinare la revoca della detenzione, sia per una liberazione o in vista del respingimento o per la consegna a un'altra autorità;

b) ordinare restrizioni al regime generale di detenzione fissato dal regolamento dell'istituto;

c) prendere qualsiasi disposizione riguardo ai beni depositati in conto dal detenuto all'ingresso in detenzione;

d) prendere qualsiasi disposizione al fine di preparare, avviare, facilitare e garantire le procedure volte all'uscita dalla Svizzera del detenuto.

3. La direzione è competente per qualsiasi decisione relativa al regime di detenzione, all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento B. Sorveglianza delle condizioni di detenzione

1 Il regolamento degli istituti concordatari è adottato dalla Fondazione o dal cantone da cui l’istituto dipende. Esso è soggetto all'approvazione della Conferenza, su proposta della commissione concordataria. Non deve contenere nulla in contraddizione con il concordato o le sue disposizioni applicative.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento B. Sorveglianza delle condizioni di detenzione

1 La sorveglianza delle condizioni di detenzione negli stabilimenti concordatari è esercitata da un comitato di visitatori (di seguito: il comitato) e da ciascuno dei membri di questo comitato secondo le modalità determinate dal comitato.

2. Questo comitato è composto da tre a nove persone scelte in base alle loro competenze professionali nel settore della detenzione, alla loro indipendenza e neutralità politica.

3. I membri del comitato sono nominati per quattro anni dalla Conferenza.

4. Il loro mandato è rinnovabile.

5. Il comitato determina il proprio metodo di procedere. Può avvalersi di esperti la cui missione è temporanea o speciale e il cui mandato è comunicato alla Conferenza.

6. La Conferenza decide gli altri termini del mandato affidato al comitato.

7. Le spese del comitato sono inserite nel bilancio della segreteria della Conferenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento B. Sorveglianza delle condizioni di detenzione

1. Il comitato esercita la sua sorveglianza attraverso

– visite nei luoghi di detenzione;

– visite ai detenuti, con i quali può dialogare senza testimoni;

– colloqui con la direzione e il personale degli istituti di detenzione;

– la comunicazione, su sua richiesta, di qualsiasi documento utile detenuto dalla Fondazione, dai cantoni concordatari o dagli organi concordatari;

– l’audizione di qualsiasi persona che ritenga utile ascoltare.

2. Il comitato indirizza alla Conferenza un rapporto scritto riguardo alle sue visite. Può anche riferire oralmente. Il comitato riferisce sulle sue constatazioni e può formulare proposte o raccomandazioni. Riferisce inoltre su richieste particolari della Conferenza o di un cantone concordatario.

3. I rapporti del comitato sono confidenziali. Le modalità di un’eventuale pubblicazione sono decise congiuntamente dal comitato e dalla Conferenza. La Conferenza decide in merito alla comunicazione dei rapporti di visite alle autorità giudiziarie.

4. Il comitato e ciascuno dei suoi membri, nonché gli esperti designati di volta in volta, hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone detenute.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento B. Sorveglianza delle condizioni di detenzione

1. In virtù di un mandato particolare, un cantone concordatario può affidare al comitato la sorveglianza delle condizioni di detenzione non rientranti nel concordato.

2. In tal caso, le modalità della sorveglianza non dovranno essere meno estese di quelle previste dal concordato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 5 Norme comuni A. Collocamento B. Sorveglianza delle condizioni di detenzione

1. I cantoni concordatari possono designare le autorità e i funzionari autorizzati a visitare gli stabilimenti.

2. Le autorità giudiziarie dei cantoni concordatari incaricate di pronunciare la detenzione, di controllarne i motivi, di prolungarla o di revocarla, possono accedere agli stabilimenti al fine di esercitare la loro competenza legale.

3. La Fondazione è competente per autorizzare la visita dei luoghi di detenzione da parte di altre persone, in particolare dai membri della commissione consultiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 6 Varie e casi particolari

1. Salvo che siano a carico del detenuto o di un terzo, le spese mediche necessarie sono a carico dell'autorità di esecuzione del cantone che ha ordinato la detenzione.

2. La Conferenza può decidere le modalità.

3. Le conseguenze di un incidente avvenuto durante la detenzione sono a carico dell'istituto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 6 Varie e casi particolari

1. La Conferenza e il segretario mantengono i rapporti del concordato con le autorità federali, senza pregiudizio dei rapporti usuali dei cantoni concordatari con la Confederazione.

2. La Fondazione comunica direttamente con le autorità federali riguardo all'applicazione dell'articolo 14e, comma 1 LSEE e beneficia delle prestazioni federali eventuali, se del caso subordinate alle competenze del proprietario dell'istituto.

3. L'autorità di esecuzione cantonale comunica direttamente con le autorità federali riguardo all'applicazione dell'articolo 14e, comma 2 LSEE. Incassa l'eventuale contributo federale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 6 Varie e casi particolari

1 La direzione è autorizzata a richiedere la forza pubblica del cantone in cui è situato l'istituto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 7 Disposizioni finali

1 Ogni controversia tra cantoni concordatari o organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza come unica istanza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 7 Disposizioni finali

1 Negli articoli 1 a 12, 30 a 34 e 43 a 49, il concordato entrerà in vigore il 1° febbraio 1997 se sarà stato approvato dalle autorità competenti di almeno due cantoni. Tale approvazione deve essere pubblicata dai cantoni secondo le norme della loro legislazione.

2. L’entrata in vigore delle altre disposizioni del concordato sarà decisa dalla Conferenza, che comunicherà la data ai cantoni concordatari, in particolare ai fini della pubblicazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 7 Disposizioni finali

1 Il concordato è aperto all'adesione successiva di ogni cantone svizzero che lo approvi secondo le forme della sua legislazione. La domanda di adesione è indirizzata alla Conferenza, che stabilisce le modalità di tale adesione, in particolare per quanto riguarda gli oneri finanziari e la partecipazione al capitale della Fondazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 7 Disposizioni finali

1 L'esecuzione della detenzione amministrativa in corso al momento dell'entrata in vigore o dell'adesione successiva è regolata dal presente concordato, salvo che il diritto precedente sia più favorevole al detenuto.

2. La Conferenza regola le altre questioni relative al periodo transitorio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 13 Diritto di cittadinanza - Stabilimento - Soggiorno - 132 Stabilimento e soggiorno - Capitolo 7 Disposizioni finali

1. Ciascuno dei cantoni firmatari può denunciare il concordato per la fine di un anno civile, osservando un termine di preavviso di due anni.

2. La dichiarazione di risoluzione deve essere indirizzata dal governo cantonale al presidente della Conferenza.

Il presente Concordato è firmato giovedì 4 luglio 1996 a Bellevue, Cantone di Ginevra, dai seguenti membri della Conferenza dei capi del dipartimento di giustizia e polizia della Svizzera romanda e del Ticino: a nome del capo del Dipartimento di giustizia, polizia e affari militari del Cantone di Vaud, il Sig. Vincent Grandjean, segretario generale di detto dipartimento, il Sig. Maurice Jacot, capo del Dipartimento di Giustizia, Sanità e Sicurezza del Cantone di Neuchâtel, il Sig. Gérard Ramseyer, consigliere di Stato incaricato del Dipartimento di Giustizia e Polizia e dei Trasporti del Cantone di Ginevra.

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