Regolamento di esecuzione della legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali delle persone e il controllo degli abitanti (RHRCH), del 2 giugno 2010 - Dipartimento (RHRCH)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
[4] 1 Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (di seguito: DSDC) è il dipartimento competente in materia di armonizzazione dei registri ufficiali delle persone.
2. È l'autorità di vigilanza in merito.
Le DSJS svolge i suoi compiti attraverso il servizio dell'economia il cui organo di esecuzione è il servizio di statistica (di seguito: STAT) che garantisce la corretta esecuzione dell'armonizzazione dei registri.
Il servizio informatico dell'Entità neocastellana (di seguito: SIEN) si occupa delle mansioni informatiche e tecniche.
In collaborazione con il SIEN, sono tenuti in forma elettronica
b) il registro degli elettori.
1. I comuni tengono, in forma elettronica, il registro degli abitanti e quello degli elettori.
2. Essi si assicurano che le persone che vivono nei nuclei familiari collettivi (art. 2, lett. a bis OHR) siano iscritte nel registro degli abitanti e, se del caso, in quello degli elettori.
1. I dati comunali sono raccolti nella Banca dati delle persone (BDP) cantonale.
2. I comuni comunicano alla BDP, quotidianamente e tramite la rete informatica cantonale, ogni evento di stato civile e cambiamento di indirizzo nel loro registro degli abitanti.
Finché non esiste un registro cantonale degli edifici e delle abitazioni, i comuni devono utilizzare il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL) per registrare, in forma informatica, gli edifici e le abitazioni che si trovano sul loro territorio, nonché per la realizzazione della statistica della costruzione richiesta dall'Ufficio federale di statistica (OFS).
1. I comuni forniscono al Sistema Informativo del Territorio Neocastellano (SITN) la nomenclatura delle strade e degli indirizzi situati sul loro territorio e devono applicarla.
2. Il SITN gestisce il repertorio cantonale delle strade e degli indirizzi e lo mette a disposizione attraverso il suo sportello cartografico.
Conformemente alle disposizioni in materia, lo STAT
a) annuncia, collettivamente per tutti i servizi del cantone che tengono i registri previsti dalla LHR, l'uso sistematico del numero di assicurato AVS alla Centrale di compensazione che ne pubblica l'elenco sul proprio sito Internet;
b) si assicura che i servizi comunali del controllo degli abitanti (designato in seguito: il servizio comunale) ottengano attraverso il SIEN i numeri di assicurato AVS, al momento della sua prima attribuzione globale.
I comuni sono responsabili dell'aggiornamento dei numeri di assicurazione AVS, allo stesso modo delle altre informazioni del loro registro anagrafico.
Nell'ambito dell'armonizzazione dei registri, un numero di edificio (identificatore federale di edificio, EGID) e un numero di alloggio (identificatore federale di alloggio, EWID) sono assegnati, dal servizio comunale, a ogni persona iscritta nel registro degli abitanti.
1. Ogni alloggio deve poter essere facilmente individuato senza ambiguità.
2. A tal fine e se necessario, deve essere garantito l'accesso all'alloggio.
3. Nei complessi edilizi, i comuni possono scegliere di numerare fisicamente gli alloggi.
1. I dati che consentono l'attribuzione e l'introduzione del numero di alloggio devono essere trasmessi al servizio comunale in una forma che consenta un trattamento informatico.
2. In linea di principio, il servizio comunale gestisce i contatti con i fornitori di dati (proprietari, amministratori, locatari).
3. In caso di necessità, lo STAT può proporre un formato, un giorno di riferimento e modalità di trasmissione dei dati.
1. I dati contenuti nei registri comunali sono messi sistematicamente a disposizione dell'amministrazione cantonale attraverso la BDP, ai fini di gestione amministrativa o per scopi statistici.
2. Su proposta del STAT, in collaborazione con il SIEN, il DESC stabilisce delle direttive riguardanti la procedura di consultazione, la trasmissione e l'uso reciproco dei dati tra lo Stato e i comuni.
La persona incaricata del controllo degli abitanti comunica d'ufficio, in forma criptata e per via elettronica, tramite la rete cantonale e la piattaforma informatica federale sicura, gli arrivi e le partenze intercantonali o intercomunali, rispettivamente ai comuni di provenienza e di destinazione.
**Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (DSDC) è il dipartimento competente in materia di controllo degli abitanti.**
2. Ne è l'autorità di sorveglianza.
[5] 1 La DSDC svolge le sue funzioni tramite il servizio cantonale della popolazione [6].
2. Oltre alle competenze che sono conferite dalla legge e dalla DSDC, il servizio cantonale della popolazione
a) garantisce che le disposizioni sul controllo degli abitanti siano applicate in modo uniforme dalle persone preposte al controllo degli abitanti;
b) consiglia e informa le persone preposte al controllo degli abitanti;
c) elabora le direttive necessarie e ne garantisce l'applicazione;
d) stabilisce, previa consultazione delle persone preposte al controllo degli abitanti, i moduli standard relativi, in particolare, all'attestato di domicilio, all'attestato di soggiorno e alla dichiarazione di domicilio;
e) assicura la formazione delle persone preposte al controllo degli abitanti e dei loro sostituti.
1 La dichiarazione di arrivo (art. 39 LHRCH) deve contenere, per ciascuna persona, le seguenti informazioni
a) il numero di assicurato AVS a tredici cifre (NAVS 13);
b) il numero attribuito dall'ufficio al comune e il nome ufficiale del comune;
c) l'identificatore di edificio secondo il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL) dell'ufficio;
d) l'identificatore di abitazione secondo il RegBL, il nucleo familiare di cui la persona è membro e la categoria del nucleo familiare;
e) il nome ufficiale della persona e altri nomi registrati all'anagrafe;
f) tutti i prenomi citati nell'ordine esatto;
g) l'indirizzo e l'indirizzo postale, compresi il numero di codice di avviamento postale e il luogo;
h) la data di nascita e il luogo di nascita;
i) il luogo di origine, se la persona è di nazionalità svizzera;
j) il sesso;
k) lo stato civile;
l) l'appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta di diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal cantone;
m) la nazionalità;
n) il tipo di autorizzazione, se la persona è di nazionalità straniera;
o) l'istituzione o la residenza nel comune;
p) il comune di residenza o il comune di soggiorno;
q) la data, il comune o lo Stato di provenienza;
r) il diritto di voto e l'eleggibilità ai livelli federale, cantonale e comunale.
2. Inoltre, può contenere le seguenti informazioni
a) la lingua madre;
b) la filiazione completa;
c) la professione;
d) il nome e l'indirizzo del datore di lavoro e, per le persone autonome, il luogo di lavoro;
e) altre nazionalità;
f) relazioni familiari (legami con il coniuge o i figli minori);
g) l'eventuale rappresentante legale;
h) i nomi abituali o da nubile/celibe.
3. In caso di soggiorno (art. 44, cpv. 3 LHRCH), ciascuna persona di nazionalità straniera presenterà come documento di legittimazione una carta d'identità o un passaporto non scaduto, rilasciato dalla sua rappresentanza diplomatica o consolare.
La dichiarazione di soggiorno (art. 47 LHRCH) è applicabile, per analogia, alle persone in soggiorno in un nucleo familiare collettivo (art. 2, lett. a bis OHR), nonché alle persone ("globe-trotter") il cui ultimo domicilio si trova nel comune e che, non avendo stabilito un nuovo domicilio, né in Svizzera né all'estero (art. 24, comma 1 CC), sono iscritte sotto la voce "nucleo familiare amministrativo".
1 La dichiarazione di partenza contiene le seguenti informazioni
c) in caso di decesso: la data.
2. Durante una dichiarazione di partenza (art. 50 LHRCH), i dati raccolti possono essere comunicati dalla persona incaricata del controllo degli abitanti ad altri servizi o enti che ne abbiano bisogno per l'esecuzione delle loro mansioni.
1. Sono percepiti i seguenti emolumenti per adulto
a) rilascio di un'attestazione di domicilio in caso di arrivo, cambio di dati o su richiesta............................................................................................ Fr. 10.—
b) rilascio e rinnovo di un'attestazione di soggiorno.................... Fr. 10 . —
c) rilascio e rinnovo di una dichiarazione di domicilio................. Fr. 10.—
d) duplicato e altre attestazioni.......................................................... Fr. 10.—
e) rilascio di un'attestazione di domicilio e di vita........................... Fr. 10.—
f) rilascio di un'attestazione di partenza........................................... Fr. 10.—
2. Le informazioni fornite, in qualsiasi forma siano, sono soggette a un emolumento compreso tra 10 e 200 franchi, in base al tempo dedicato; la gratuità può essere concessa per utilizzi non commerciali.
3. Gli emolumenti sono percepiti e incassati dalle persone incaricate del controllo degli abitanti; essi restano acquisiti al comune.
1 Oltre alle informazioni contenute nella dichiarazione di arrivo, il registro comunale degli abitanti deve contenere le seguenti informazioni di carattere tecnico
a) i numeri d'identificazione individuali (numero delle persone, NAVS13);
b) il tipo di documenti depositati;
c) il tipo di autorizzazione di soggiorno (per le persone di nazionalità straniera);
d) le relazioni "familiari" (persone che vivono nella stessa abitazione);
e) l'indirizzo tramite i numeri EGID, EWID, amministrativi o altri dell'edificio e dell'alloggio;
f) gli altri tipi di indirizzi (altri luoghi di residenza eventuali, domicilio attuale in caso di soggiorno, indirizzi precedenti nel comune, ecc.);
g) le date relative ad uno o più eventi o caratteristiche della dichiarazione di arrivo o di partenza (data di deposito dei documenti, data di partenza, data di decesso, data di cambiamento di stato civile, di nome, di nazionalità, di indirizzo, ecc.);
h) se conosciute, le date relative alle autorizzazioni rilasciate ai cittadini stranieri (data di ingresso in Svizzera, data di deposito dei documenti nel cantone, date di inizio e scadenza di validità dell'autorizzazione, data di deposito di una domanda di asilo, data di ammissione provvisoria, data di cambiamento del tipo di autorizzazione di soggiorno, ecc.);
i) le date di inizio di validità e di scadenza dei documenti forniti dal servizio comunale di controllo degli abitanti.
2. Il SIEN può autorizzare le persone incaricate del controllo degli abitanti a differire provvisoriamente l'inserimento di queste informazioni nel registro comunale, tenendo conto, in particolare, dei mezzi informatici di cui dispongono.
1. Le persone preposte al controllo degli abitanti sono tenute a rispettare le procedure definite dagli editori di software per i registri degli abitanti e approvate dal SIEN.
2. Esse devono collaborare ai controlli periodici di qualità organizzati dal SIEN e partecipare all'aggiornamento necessario dei registri.
Le informazioni contenute nei registri comunali degli abitanti sono trasmesse, ogni giorno, automaticamente tra registri, tramite la rete sicura cantonale e federale.
Il regolamento di esecuzione della legge sul controllo degli abitanti (RLCdH), del 23 dicembre 1998 [7], è abrogato.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2010.
2. Sarà pubblicato nel Foglio Ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.