1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Sezione 1: Disposizioni generali (IVTH)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1 Il presente accordo intercantonale è concluso al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che sussistono tra la Svizzera e i paesi esteri o tra i cantoni.
2. L’accordo disciplina
a. la cooperazione tra i cantoni;
b. l'organizzazione dell’autorità intercantonale degli ostacoli tecnici al commercio (l'autorità intercantonale) nonché i suoi compiti e le sue competenze;
c. il finanziamento delle attività dell’autorità intercantonale.
Ai sensi del presente accordo, si intende per
a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di prodotti che derivano dalla divergenza delle prescrizioni o delle norme tecniche, dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme, o dalla non riconoscibilità in particolare delle prove, delle valutazioni della conformità, delle registrazioni o delle omologazioni [2];
b. prescrizioni tecniche: le norme giuridiche che fissano requisiti la cui realizzazione costituisce una condizione per l’offerta, l'immissione sul mercato, la messa in servizio, l’utilizzazione o l’eliminazione di un prodotto e riguardano in particolare
1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il segno di conformità dei prodotti,
2. la produzione, il trasporto o il magazzinaggio dei prodotti,
3. le prove, la valutazione di conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura di ottenimento del segno di conformità [3];
c. norme tecniche: le regole, direttive o particolarità senza vincolo giuridico, stabilite da organizzazioni ad hoc e relative in particolare alla fabbricazione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio e all’etichettatura di prodotti, all’esame o all’apprezzamento della conformità [4].
1. Per l'esecuzione del presente accordo, sarà creata un'autorità intercantonale degli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotterà il proprio regolamento organizzativo.
2. Ogni governo cantonale dei cantoni che partecipano all'accordo delega uno dei propri membri in tale autorità intercantonale.
3. Per la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni, l'autorità intercantonale può designare
c. commissioni di esperti permanenti o temporanee.
4. L'autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di tali istanze in un regolamento organizzativo.
L'autorità intercantonale è competente in particolare per
a. emanare prescrizioni riguardanti i requisiti in materia di opere (art. 6);
b. emanare direttive per l'esecuzione delle prescrizioni sulla messa in commercio di prodotti (art. 7 e 8);
c. emanare prescrizioni riguardanti la messa in commercio di prodotti (art. 9);
d. coordinare le proprie attività con quelle della Confederazione.
1. L'autorità intercantonale prende le sue decisioni con la maggioranza di 18 voti.
2. Ogni cantone parte all'accordo dispone di un voto.
3. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di organizzazione dell'autorità intercantonale.
1. Nella misura in cui non rientrano nella competenza della Confederazione, l'autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rivelano necessari per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.
2. Tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può considerare eventuali differenze nelle condizioni geografiche o climatiche o nello stile di vita, così come le eventuali differenze nel livello di protezione esistente tra i cantoni e i comuni.
3. Queste prescrizioni sono obbligatorie per i cantoni.
4. Rimangono riservate le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.
1 Su richiesta di un cantone o dell'Ufficio, l'autorità intercantonale adotta direttive volte ad armonizzare l'esecuzione delle prescrizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti, nella misura in cui la Confederazione ha affidato tale esecuzione ai cantoni.
2. Queste direttive sono vincolanti per i cantoni.
1 L'autorità intercantonale può emanare direttive esecutive nel settore dell'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda
a. i prodotti che rivestono solo un ruolo minore in materia di salute e sicurezza [5];
b. i prodotti che sono destinati a un'applicazione specifica unica [6].
2. Queste direttive esecutive sono obbligatorie per i cantoni.
1. L'autorità intercantonale stabilisce disposizioni sulla commercializzazione dei prodotti nella misura in cui esse non rientrano nella competenza della Confederazione o laddove la Confederazione non abbia stabilito disposizioni in questo ambito e nella misura in cui si dimostrino necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio tra i cantoni o tra i cantoni e i paesi esteri.
2. Essa può designare delle norme tecniche armonizzate a livello internazionale.
3. Queste disposizioni sono obbligatorie per i cantoni.
I costi relativi all'attività dell'autorità intercantonale, della sua segreteria e delle commissioni di esperti saranno ripartiti tra i cantoni che sono parte del presente accordo in base al numero della loro popolazione.
I Cantoni assicurano la pubblicazione delle disposizioni e direttive stabilite dall'autorità internazionale secondo le proprie norme.
1. L'adesione al presente accordo o la denuncia deve essere dichiarata all'autorità intercantonale che ne informerà la Confederazione.
2. Fino all'entrata in vigore dell'accordo, tali comunicazioni devono essere fatte alla Conferenza dei governi cantonali.
3. La denuncia diventa effettiva alla fine del terzo anno civile successivo.
**1. Il presente accordo**
Il presente accordo entrerà in vigore non appena almeno diciotto cantoni vi avranno aderito e sarà stato pubblicato nel Raccolta ufficiale delle leggi federali; per i cantoni che vi aderiscono successivamente, l'accordo entrerà in vigore con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Adottato dalla Conferenza dei governi cantonali a Berna, il 23 ottobre 1998.
**Adesioni**
| Cantone | Data dell'adesione | Entrata in vigore |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zurigo | 23.11.2001 | 04.02.2003 |
| Berna | 13.09.2000 | 04.02.2003 |
| Lucerna | 17.01.2000 | 04.02.2003 |
| Uri | 01.10.2002 | 04.02.2003 |
| Svitto | 16.08.2000 | 04.02.2003 |
| Obvaldo | 27.10.2000 | 04.02.2003 |
| Glarona | 07.05.2000 | 04.02.2003 |
| Zugo | 10.04.2001 | 04.02.2003 |
| Friburgo | 01.01.2000 | 04.02.2003 |
| Soletta | 05.03.2001 | 04.02.2003 |
| Basilea Città | 07.06.2000 | 04.02.2003 |
| Basilea Campagna | 26.06.2001 | 04.02.2003 |
| Sciaffusa | 03.04.2001 | 04.02.2003 |
| Appenzello Interno | 28.02.2000 | 04.02.2003 |
| San Gallo | 11.01.2001 | 04.02.2003 |
| Grigioni | 23.05.2000 | 04.02.2003 |
| Argovia | 27.06.2000 | 04.02.2003 |
| Ticino | 05.11.2001 | 04.02.2003 |
| Ginevra | 25.07.2001 | 04.02.2003 |
| Neuchâtel | 07.01.2003 | 08.04.2003 |