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Convenzione tra i cantoni di Berna e Neuchâtel in merito alla rettifica delle frontiere cantonali lungo la Thielle superiore, del 18 ottobre 1895

1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Testo normativo (1 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali

È stato esposto e concordato quanto segue

A seguito della correzione della Thielle superiore, parte della correzione delle acque del Giura, una certa quantità di terreni appartenenti al cantone di Berna sono stati separati dal territorio di questo cantone dal nuovo canale della Thielle e si trovano di fatto incorporati nel cantone di Neuchâtel e viceversa.

Questi fatti impegnano i cantoni di Berna e di Neuchâtel a scegliere una nuova delimitazione tra i due territori, ciò a cui si procede mediante la seguente convenzione

1. °In futuro, l'asse del nuovo canale della Thielle dovrà formare il confine tra i cantoni di Berna e di Neuchâtel. Il cantone di Berna cede al cantone di Neuchâtel tutte le sue porzioni di territorio che si trovano sulla riva sinistra di questo canale, consistenti in un'ampia sezione nel luogo chiamato "Grissachmoos" e due sezioni più piccole sopra il ponte della Thielle, e il cantone di Neuchâtel cede al cantone di Berna le sue porzioni di territorio situate sulla riva destra della Thielle, comprendenti: le proprietà del castello di Thielle, dell'antica casa dei pedaggi neocastellani e della Casa Rossa.

2. °Le due dighe nel lago di Neuchâtel rimangono di proprietà del cantone di Neuchâtel e il confine, nel lago di Neuchâtel, tra i due cantoni è formato da una linea retta che va dal cippo situato alla base della diga sul lato destro, vicino alla Casa Rossa, fino al cippo posto alla base della diga sul lato destro, alla foce della Broye nel lago di Neuchâtel.

Allo stesso modo, il cantone di Berna sarà proprietario delle due dighe nel lago di Bienne. Il confine tra i due cantoni, nel lago di Bienne, è formato da una linea retta che va dal cippo esistente alla base della diga della riva sinistra fino alla foce del ruscello di Vaux, in un punto ammesso sull'asse di questo ruscello e contrassegnato da un cippo posto sulla riva sinistra a 104 m dalle mura del vigneto a monte.

I nuovi confini sono stati inoltre riconosciuti e delimitati dai delegati dei due cantoni contraenti, il 25 giugno 1894, come risulta da un verbale e da una carta topografica datati e firmati dai suddetti delegati e allegati alla presente convenzione.

3. Relativamente alla manutenzione del canale della Thielle e delle dighe su entrambi i lati, è stabilito quanto segue

a) la manutenzione delle due dighe nel lago di Neuchâtel spetta al cantone di Neuchâtel;

b) il cantone di Berna si incarica di provvedere alla manutenzione delle due dighe nel lago di Bienne;

c) ogni cantone si incarica della manutenzione della sponda del canale che si trova nel proprio territorio;

d) in vista dell'effettuazione di tutti i dragaggi che potranno essere necessari, il canale della Thielle è diviso in due parti. Il cantone di Neuchâtel si incarica dei dragaggi nella parte occidentale, ossia quella dal lato del lago di Neuchâtel, e quelli da effettuare nella parte orientale, cioè dal lato del lago di Bienne, spettano al cantone di Berna.

La linea di demarcazione attraversa il canale della Thielle nel punto segnato 435, sulla carta topografica (atlante Siegfried), ovvero dove l'antico letto si allontana dal nuovo canale e nel luogo delimitato come indicato nel verbale sopra menzionato.

4. I due cantoni si incaricano in comune e in parti uguali della manutenzione dei due ponti esistenti sulla Thielle, vale a dire: il nuovo ponte in ferro, vicino a Thielle, e il ponte di legno, vicino a Saint-Jean. Allo stesso modo tutti gli altri nuovi ponti da costruire sul canale della Thielle saranno sempre mantenuti in comune. L'obbligo di mantenere l'antico ponte in pietra, vicino a Thielle, passa al cantone di Berna; tuttavia il cantone di Neuchâtel si impegna fin d'ora a pagare per una correzione da effettuare presso l'antico ponte di Thielle una somma di cinquemila franchi (Fr. 5.000.–) che sarà pagata non appena i lavori necessari saranno stati eseguiti conformemente al progetto ammesso dagli interessati.

5. Il diritto di pesca appartiene a ciascun cantone nelle acque della Thielle che gli sono attribuite dalla presente convenzione. Un regolamento speciale tra i governi regolerà la forma in cui questo diritto potrà essere esercitato da ciascuno di essi. Tuttavia la pesca con rete, nassa e con qualsiasi altra specie di attrezzo analogo è da ora formalmente vietata su tutta l'estensione della Thielle.

6. Il diritto di pesca nel lago di Bienne e la giurisdizione che ne deriva apparterranno al cantone di Berna come in passato. Non viene apportato alcun cambiamento quanto al diritto di pesca nel lago di Neuchâtel, così come alla giurisdizione che ne è la conseguenza.

Tuttavia la giurisdizione civile e penale, fatta astrazione di quella riguardante il diritto di pesca nei laghi, sarà esercitata da ciascun cantone nelle acque del proprio territorio, secondo i limiti sopra determinati.

La pesca a lenza tenuta a mano, con uno o più ami innescati naturalmente o artificialmente, nel lago di Bienne, dalla riva neocastellana, e nel lago di Neuchâtel, dalla riva bernese, è autorizzata in ogni momento e stagione, gratuitamente e senza permesso.

7. I terreni reciprocamente ceduti devono pagare, dopo come prima, la miglioranza loro imposta per contribuire alle spese della correzione delle acque del Giura, nel cantone al quale sono appartenuti finora. I proprietari di detti terreni rimangono, di conseguenza, fino al completo pagamento di questa miglioranza, sotto la giurisdizione di quel cantone e l'altro cantone si impegna a far eseguire le sentenze dell'autorità competente relative a tale obbligo.

I decreti dei Grandi Consigli sopraccitati sono stati prodotti e rimarranno allegati alla presente convenzione.

Così fatto e firmato in doppio originale, a Berna, il 18 ottobre 1895.

Ai fini della firma della convenzione definitiva riguardante la rettifica dei confini cantonali lungo la Thielle superiore, i rappresentanti degli Stati interessati si sono riuniti oggi nella sala del Consiglio esecutivo, all'Hôtel de Ville, a Berna.

Si constata innanzitutto che la convenzione sopra menzionata è stata ratificata dal Gran Consiglio del cantone di Neuchâtel nella sua seduta del 25 ottobre 1894, secondo un decreto sottoposto ai termini del referendum, senza che abbia dato luogo a nessuna opposizione, e dal Gran Consiglio del cantone di Berna, nella sua seduta del 26 febbraio 1895.

I rappresentanti dei cantoni di Berna e di Neuchâtel dichiarano quindi che la convenzione non contiene alcuna stipulazione relativa al diritto di caccia sui laghi di Bienne e di Neuchâtel.

È formalmente inteso tra le parti contraenti che questo diritto è regolato allo stesso modo del diritto di pesca.

Di conseguenza, il diritto di caccia sul lago di Bienne e la polizia che vi si collega appartengono al cantone di Berna. Reciproca, il diritto di caccia e la polizia sulla parte del lago di Neuchâtel attribuita al cantone di Berna sono di proprietà del cantone di Neuchâtel. I due cantoni non avranno quindi alcuna rivendicazione da fare quanto all'esercizio del diritto di caccia così come è appena stato determinato.

La convenzione entrerà in vigore dal 1° gennaio 1896 e dispiegherà tutti i suoi effetti a partire da questa data.

Il presente verbale formerà corpo con la convenzione e i suoi allegati, come appena firmato dai rappresentanti dei cantoni.

Così fatto e firmato a Berna, il 18 ottobre 1895.

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