Trattato concernente la regolazione della questione di Neuchâtel, del 26 maggio 1857
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Sua Maestà il Re di Prussia acconsente a rinunciare in perpetuo, per sé, i suoi eredi e successori, ai diritti sovrani che l'articolo 23 del Trattato concluso a Vienna, il 9 giugno 1815, gli attribuisce sulla Principato di Neuchâtel e il Conte di Valangin.
Lo Stato di Neuchâtel, ormai autonomo, continuerà a fare parte della Confederazione Svizzera allo stesso titolo degli altri cantoni e in conformità all'articolo 75 del Trattato sopra menzionato.
La Confederazione Svizzera si fa carico di tutte le spese risultanti dagli eventi di settembre 1856. Il Cantone di Neuchâtel non potrà essere chiamato a contribuire a tali spese se non come qualsiasi altro cantone e in proporzione al suo contingente finanziario.
Le spese che restano a carico del cantone di Neuchâtel saranno ripartite tra tutti gli abitanti secondo i principi di una esatta proporzionalità, senza che, tramite un'imposta eccezionale o in qualsiasi altro modo, possano essere imputate esclusivamente o principalmente a una classe o categoria di famiglie o individui.
1. Un'amnistia piena e intera sarà proclamata per tutti i delitti o contravvenzioni politiche o militari in rapporto con gli ultimi eventi, e in favore di tutti i Neocastellani, Svizzeri o Stranieri, e in particolare in favore degli uomini della milizia che si sono sottratti, recandosi all'estero, all'obbligo di prendere le armi.
2. Nessuna azione, sia penale, sia correzionale, in danni e interessi, potrà essere intentata né dal cantone di Neuchâtel, né da alcuna corporazione o persona qualsiasi, contro coloro che hanno preso parte, direttamente o indirettamente, agli eventi di settembre.
3. L'amnistia dovrà estendersi altresì a tutti i delitti politici o di stampa precedenti agli eventi di settembre.
I redditi dei beni della Chiesa, che nel 1848 sono stati uniti al demanio dello Stato, non potranno essere distolti dalla loro destinazione originaria.
I capitali e i redditi delle fondazioni pie, delle istituzioni private di pubblica utilità, così come il patrimonio lasciato in eredità dal Barone de Pury alla Borghesia di Neuchâtel, saranno rispettati rigorosamente; saranno mantenuti conformemente alle intenzioni dei fondatori e agli atti che hanno istituito queste fondazioni e non potranno mai essere deviati dal loro scopo.
Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate entro un termine di ventuno giorni o prima, se possibile. Lo scambio avrà luogo a Parigi.
In fede di ciò i rispettivi Plenipotenziari lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Parigi, il 26 maggio 1857.
Trattato approvato l'11 giugno 1857 dal Consiglio Nazionale e il 12 giugno 1857 dal Consiglio degli Stati.
Ratifiche scambiate il 16 giugno 1857.