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101 V-NBNE CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali (V-NB)

113 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (113)

Art. premier Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - La Repubblica e Cantone di Neuchâtel Art. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Capitale del cantone Art. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Stemmi del cantone Art. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Lingua ufficiale Art. 5 Costituzione della Repubblica e Canton Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Compiti dello Stato e dei comuni Art. 5A Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 5B Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Trasporti Art. 6 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Responsabilità delle collettività pubbliche Art. 6A Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 7 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Dignità umana Art. 8 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Uguaglianza e divieto di discriminazioni Art. 9 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 10 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà personale Art. 10A Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 11 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni Art. 12 Costituzione della Repubblica e del Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritto al matrimonio, altre forme di convivenza Art. 13 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritto a condizioni minime di esistenza Art. 14 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritti del bambino Art. 15 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà di stabilimento Art. 16 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 17 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà di comunicazione e informazione Art. 18 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritto all'informazione Art. 19 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà di associazione Art. 20 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà di riunione e di manifestazione Art. 21 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Diritto di petizione Art. 22 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 23 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà dell'arte Art. 24 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 25 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Proprietà Art. 26 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà economica Art. 27 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Libertà sindacale Art. 28 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Garanzie generali di procedura Art. 29 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Garanzie di procedura giudiziaria Art. 30 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 31 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Garanzie penali Art. 32 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 33 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 34 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Formazione, lavoro, abitazione, protezione sociale, famiglia Art. 34A Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 35 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini Art. 36 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Integrazione delle persone con disabilità Art. 37 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 38 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 39 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Elezione della deputazione al Consiglio degli Stati svizzero Art. 40 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Iniziativa popolare Art. 41 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 42 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Referendum popolare facoltativo Art. 43 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 44 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Referendum popolare obbligatorio Art. 45 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Informazione preliminare Art. 46 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Separazione dei poteri Art. 47 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 48 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Casi di incompatibilità Art. 49 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Ricusazione Art. 50 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Immunità Art. 50A Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Destituzione Art. 51 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Obbligo d'informazione Art. 52 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 53 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Durata della legislatura Art. 54 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Indipendenza dei membri Art. 55 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 56 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 57 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Finanze Art. 58 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 59 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Alta vigilanza Art. 60 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 61 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Altre competenze Art. 62 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 63 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Organi Art. 64 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 65 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Pubblicità delle deliberazioni Art. 66 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 67 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Durata della carica Art. 68 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Governo Art. 69 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Legislazione Art. 70 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 71 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Finanze Art. 72 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Esecuzione Art. 73 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Sorveglianza sui comuni Art. 74 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Altre competenze Art. 75 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Poteri eccezionali in caso di situazioni straordinarie Art. 76 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Autonomia del Consiglio di Stato Art. 77 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Amministrazione cantonale e sistema dipartimentale Art. 78 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 79 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Informazioni Art. 80 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Programma di legislatura e piano finanziario Art. 81 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Mozione e raccomandazione Art. 82 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 83 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 84 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 85 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Pubblicità delle udienze, motivazione delle sentenze Art. 86 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 87 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 Art. 88 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Numero e territorio Art. 89 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Compiti Art. 90 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 91 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Garanzia dell'esistenza dei comuni Art. 92 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 93 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Potere fiscale e perequazione finanziaria intercomunale Art. 94 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Garanzia dell'autonomia dei comuni Art. 95 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Organizzazione Art. 96 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 97 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 - Principi Art. 98 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Chiese riconosciute Art. 99 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Altre comunità religiose Art. 100 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Principi Art. 101 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Revisione totale Art. 102 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 103 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 104 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 - Referendum finale Art. 105 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000 Art. 106 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost. NE), del 24 settembre 2000 Art. 107 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cst. NE), del 24 settembre 2000

Testo normativo (113 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

[1] 1 Il cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, sociale e garante dei diritti fondamentali.

2. Il potere appartiene al popolo. Esso è esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione.

3. Il cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione federale.

4. Il cantone è diviso in comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

La capitale del cantone è la città di Neuchâtel, dove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

Le armi del cantone sono

Troncato in palo di verde, d'argento e di rosso,

una crocetta del secondo al cantone sinistro del capo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

La lingua ufficiale del cantone è il francese.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

[2] 1 Nei limiti delle loro competenze e in complemento all'iniziativa e alla responsabilità degli altri enti e dei privati, lo Stato e i comuni assumono i compiti che la legge affida loro, in particolare

a) la protezione della libertà delle persone;

b) il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico;

c) l'istruzione e la formazione, scolastica e professionale, così come la formazione degli adulti;

d) l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze;

e) la promozione e la salvaguardia della salute;

f) lo sviluppo dell'economia, così come il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;

g) l'equilibrio tra le regioni, così come la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali;

h) la protezione sociale;

i) la politica dell'abitazione;

j) la protezione e il risanamento dell'ambiente, così come la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio;

k) la pianificazione territoriale, l'urbanistica e la polizia edilizia;

l) l'approvvigionamento idrico ed energetico sufficiente, diversificato, sicuro ed economico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili favorendo il risparmio energetico, così come l'incoraggiamento all'uso delle risorse indigene e rinnovabili;

m) la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l'incoraggiamento dei trasporti pubblici;

n) la promozione della cultura e delle arti;

o) il sostegno delle scienze e della ricerca;

p) l'incoraggiamento degli sport;

q) la cooperazione intercantonale e internazionale.

2. Quando svolgono i loro compiti e in caso di conflitto di interessi, lo Stato e i comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future. Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

[3] 1 L'installazione di turbine eoliche è autorizzata in un massimo di cinque siti.

2. La legge definisce i siti e stabilisce il numero massimo di turbine eoliche per sito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

[4] 1. La manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto sono determinati da una politica globale di mobilità pianificata a lungo termine.

2. Questa favorisce la complementarità dei modi di trasporto, il servizio di tutte le regioni del cantone nonché le connessioni verso l'esterno.

3. La legge definisce le modalità di attuazione della politica globale di mobilità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

1. Lo Stato e i comuni rispondono dei danni che i loro agenti, nell'esercizio delle loro funzioni, causano senza diritto a terzi.

2. La legge stabilisce le condizioni alle quali lo Stato e i comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano in modo lecito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo primo - Disposizioni generali

[5] 1 Un organo indipendente è incaricato di sorvegliare la gestione delle autorità e dell’amministrazione nonché la gestione delle finanze.

2. La legge definisce la sua forma, le sue competenze e il suo funzionamento. Essa può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali esso collabora, nonché ai comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. La dignità umana è rispettata e protetta.

2. La tortura, così come i trattamenti inumani o degradanti, sono vietati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1 L'uguaglianza di diritto è garantita. Nessuno deve subire discriminazione, in particolare a causa della sua origine, della sua etnia, del suo colore, del suo sesso, della sua lingua, della sua condizione sociale, del suo stile di vita, delle sue convinzioni religiose, filosofiche o politiche o a causa di una disabilità fisica, mentale o psichica.

2. La donna e l'uomo sono uguali di fronte alla legge. Hanno diritto in particolare alla stessa formazione, a un salario uguale per un lavoro di valore uguale, nonché a un accesso uguale alla funzione pubblica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di essere protetta nella sua buona fede e di essere trattata senza arbitrarietà dagli enti pubblici.

2. Sono vietate le leggi retroattive che comportano oneri supplementari per i privati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. La libertà personale è garantita.

2. Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica, mentale e psicologica, nonché la libertà di movimento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

[6] 1 L'integrità digitale è garantita.

2. Essa include in particolare il diritto ad essere protetti contro il trattamento abusivo dei dati relativi alla propria vita digitale, il diritto alla sicurezza nello spazio digitale, il diritto ad una vita offline, nonché il diritto all'oblio.

3. Lo Stato promuove l'inclusione digitale e sensibilizza la popolazione sulle sfide del digitale. Si impegna a favore dello sviluppo della sovranità digitale della Svizzera e collabora alla sua attuazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni.

2. Ha il diritto di essere protetta contro l'uso abusivo dei dati che la riguardano. Può consultare tali dati ed esigere la rettifica di quelli inesatti e la distruzione di quelli inutili.

3. Le autorità possono trattare dati personali solo se esiste una base legale e nella misura in cui tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti. Devono assicurarsi che questi dati siano protetti contro un uso abusivo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Il diritto al matrimonio è garantito.

2. La libertà di scegliere un'altra forma di convivenza è riconosciuta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

Ogni persona bisognosa ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili al mantenimento della propria dignità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni bambino ha diritto ad essere protetto e assistito.

2. Ha diritto, nell'ambito della scolarizzazione pubblica e obbligatoria, a una formazione gratuita corrispondente alle sue attitudini.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

La libera scelta del domicilio e del luogo di soggiorno è garantita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o collettivamente.

2. Ogni persona ha il diritto di appartenere a una comunità religiosa e di compiere un atto o seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di formare la propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l'immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo.

2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele da fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente.

3. La censura è vietata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, nella misura in cui non ci sia un interesse pubblico o privato preminente che vi si oppone. La legge regola questo diritto all'informazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

Ogni persona ha il diritto di creare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1 Ogni persona ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di prendervi parte. Nessuno può esservi costretto.

2. La legge o un regolamento comunale può subordinare a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni organizzate su dominio pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha il diritto di inviare una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tale scopo.

2. Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute a esaminare il contenuto delle petizioni e a rispondere il prima possibile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

La libertà di insegnamento e la libertà di ricerca scientifica sono garantite.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

La libertà di espressione artistica è garantita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

La libertà di lingua è garantita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. La proprietà è garantita.

2. In caso di espropriazione o di restrizione della proprietà equivalente a un'espropriazione, è dovuta una piena indennità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. La libertà economica è garantita.

2. Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e dell'impiego nonché il libero esercizio dell'attività economica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Le lavoratrici e i lavoratori, le datrici e i datori di lavoro, nonché le loro organizzazioni, hanno il diritto di sindacalizzarsi per difendere i propri interessi, di creare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti.

2. I conflitti collettivi di lavoro sono, per quanto possibile, risolti tramite negoziazione o mediazione.

3. Il diritto di sciopero e il diritto al licenziamento collettivo (lock-out) sono garantiti se si riferiscono alle relazioni di lavoro e se sono conformi agli obblighi di preservare la pace lavorativa o di ricorrere a una conciliazione. La legge può disciplinare l'esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo sciopero per alcune categorie di persone, in particolare nel settore pubblico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1 Ogni persona parte in un procedimento giudiziario o amministrativo ha diritto a un trattamento equo della sua causa e a una decisione emessa entro un termine ragionevole.

2. Le parti hanno, in ogni procedimento, il diritto di essere ascoltate, di consultare il fascicolo e di ricevere una decisione motivata.

3. Le persone le cui risorse sono insufficienti hanno diritto all'assistenza legale gratuita alle condizioni stabilite dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

Ogni persona la cui causa deve essere trattata in una procedura giudiziaria ha diritto a che questa causa sia portata davanti a un tribunale stabilito per legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'udienza e la pronuncia del giudizio sono pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1 Nessuno può essere privato della sua libertà se non nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ogni persona privata della libertà deve essere immediatamente informata, in una lingua che comprende, dei motivi di tale privazione di libertà e dei diritti che le appartengono.

3. Ogni persona arrestata dalla polizia deve essere presentata a un'autorità giudiziaria nel più breve termine possibile. Se quest'ultima conferma la detenzione, la persona detenuta ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere liberata.

4. Ogni persona privata della libertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione di libertà in una procedura giudiziaria semplice e rapida.

5. Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il danno subito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. Ogni persona è presunta innocente fino a quando non sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.

2. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che non era punibile al momento in cui è stata commessa, né essere perseguito o punito per un reato per il quale è già stato assolto o condannato in forza di una sentenza passata in giudicato.

3. Ogni persona accusata ha il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in modo dettagliato e in una lingua che comprende, delle accuse mosse contro di lei e dei diritti che le spettano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali devono essere realizzati nell'insieme dell'ordinamento giuridico.

2. Chiunque assuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo primo Diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali possono essere limitati solo se la restrizione si basa su una base legale, se è giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e se rispetta il principio di proporzionalità.

2. Ogni restrizione grave deve essere prevista dalla legge stessa. Sono riservati i casi di pericoli e di disturbi seri e diretti.

3. L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo 2 Scopi e mandati sociali

1 Nei limiti delle loro competenze e in complementare all'iniziativa e alla responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i comuni adottano misure che permettono a ogni persona

a) di formarsi e perfezionarsi secondo le proprie attitudini e gusti;

b) di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro adeguato e di essere protetta contro le conseguenze della disoccupazione;

c) di trovare un alloggio idoneo a condizioni ragionevoli;

d) di beneficiare dell'aiuto necessario quando si trova nel bisogno, in particolare per ragioni di età, malattia o carenze fisiche, mentali o psichiche.

2. Lo Stato e i comuni tengono conto degli interessi della famiglia. Essi vigilano in particolare alla creazione di condizioni che favoriscono la maternità e la paternità e che permettono, in particolare, di conciliare la vita familiare e la vita professionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo 2 Scopi e mandati sociali

[7] Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti i settori di attività economica, tenendo conto dei settori economici nonché dei salari fissati nelle convenzioni collettive, affinché ogni persona che svolge un'attività salariale possa disporre di un salario che le garantisca condizioni di vita dignitose.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo 2 Scopi e mandati sociali

Lo Stato e i comuni adottano le misure idonee a promuovere l'uguaglianza di fatto tra donne e uomini.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo II - Capitolo 2 Scopi e mandati sociali

Lo Stato e i comuni adottano misure per compensare le disuguaglianze che colpiscono le persone con disabilità e per favorire la loro integrazione economica e sociale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

1. Sono elettrici o elettori in materia cantonale, se hanno compiuto diciotto anni e non sono interdetti per infermità mentale o debolezza di spirito

a) le Svizzere e gli Svizzeri domiciliati nel cantone;

b) le Svizzere e gli Svizzeri residenti all'estero che sono iscritti nel registro elettorale di un comune del cantone in virtù della legislazione federale;

c) gli stranieri e gli apolidi beneficiari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel cantone da almeno cinque anni.

2. La legge può prevedere una procedura che consenta alla persona interdetta di ottenere, dimostrando di essere capace di discernimento, la sua reintegrazione nel corpo elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

Le elettrici e gli elettori eleggono i membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

[8] 1 Le elettrici e gli elettori eleggono la deputazione del cantone al Consiglio degli Stati svizzero.

2. La circoscrizione elettorale è il cantone. L'elezione si svolge secondo il sistema della rappresentanza proporzionale. Sono eleggibili le elettrici e gli elettori di nazionalità svizzera.

3. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale svizzero.

4. La legge disciplina la procedura elettorale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

[9] 1 L'iniziativa popolare appartiene a 4500 elettrici o elettori, le cui firme devono essere raccolte entro un termine di sei mesi.

2. L'iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può avere per oggetto l'adozione, la modifica o l'abrogazione di un atto del Gran Consiglio che è esso stesso soggetto a referendum popolare facoltativo in virtù dell'articolo 42, comma 3, lettere a a c.

3. L'iniziativa assume la forma di un progetto redatto o di una proposta generale. Deve rispettare il principio dell'unità della materia.

4. Sono riservate le disposizioni sulla revisione della Costituzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

Cento elettrici o elettori possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare come l'iniziativa di uno dei suoi membri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

[10] 1 La facoltà di richiedere il voto popolare appartiene a 4500 elettrici o elettori, le cui firme devono essere raccolte entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

2. La richiesta di voto popolare deve essere oggetto di un annuncio preliminare entro venti giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato; la legge stabilisce la procedura di annuncio.

3. La richiesta di voto popolare può avere per oggetto un atto del Gran Consiglio tra i seguenti

a) le leggi;

b) i decreti che comportano spese;

c) i decreti con i quali il Gran Consiglio trasmette un'iniziativa all'Assemblea federale;

d) i pareri che il Gran Consiglio fornisce all'autorità federale in merito all'installazione di un impianto atomico;

e) i decreti di approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivale a uno degli atti menzionati alle lettere a e b del presente comma;

f) i decreti di approvazione dei concordati conclusi con le Chiese e le altre comunità religiose riconosciute;

g) altri atti del Gran Consiglio, se trenta dei suoi membri lo decidono.

4. Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio, i conti, le elezioni, l’amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni di procedura.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

1 Le leggi la cui entrata in vigore non può subire alcun ritardo possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Gran Consiglio che prendono parte al voto. Queste leggi possono essere messe in vigore immediatamente. La loro durata di applicazione deve essere limitata.

2. Se viene richiesto il voto popolare, la legge diventa nulla un anno dopo la sua entrata in vigore, a meno che non sia stata, nel frattempo, accettata dal popolo. La legge divenuta nulla non può essere rinnovata secondo la procedura d'urgenza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

1. Sono sottoposti di diritto al voto popolare

a) le iniziative popolari che il Gran Consiglio disapprova; può in tal caso opporre un controprogetto;

b) le modifiche del territorio cantonale;

c) i decreti di approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivale a una revisione della Costituzione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo III - Il popolo

Prima delle votazioni popolari, le autorità forniscono informazioni sufficienti e obiettive sugli oggetti che vi sono sottoposti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

1 Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della separazione dei poteri.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

Sono eleggibili come membri delle autorità cantonali le elettrici e gli elettori di nazionalità svizzera. La legge può estendere l'eleggibilità alle straniere e agli stranieri per le autorità giudiziarie. Può anche dichiarare eleggibili al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie le persone che sono domiciliate in un altro cantone svizzero.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

1. Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un'autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.

2. I membri del personale dell'amministrazione cantonale non possono essere contemporaneamente membri né del Consiglio di Stato né, salvo eccezioni previste dalla legge, di alcuna autorità giudiziaria. Possono essere membri del Gran Consiglio, con l'eccezione del personale dirigente, dei membri del personale che dispongono di un potere decisionale o di polizia, del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, così come delle collaboratrici e dei collaboratori dell'entourage immediato del Consiglio di Stato e della cancelleria di Stato; la legge definisce queste categorie.

3. La legge può prevedere altri casi di incompatibilità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

[11] 1 I membri delle autorità cantonali, così come il personale dell’amministrazione cantonale, devono astenersi quando sono trattate questioni che li riguardano personalmente.

2. I casi di ricusazione nelle procedure giudiziarie o amministrative sono inoltre stabiliti dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere perseguiti per le dichiarazioni che fanno davanti al Gran Consiglio o uno dei suoi organi.

2. La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali sulla perseguibilità penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali superiori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

[12] La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie, nonché lo scioglimento del Consiglio di Stato. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo primo Generalità

Le autorità cantonali sono tenute a fornire al pubblico informazioni sufficienti sulle loro attività.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione ed altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - A. Composizione

[13] 1 Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di cento membri.

2. Il Gran Consiglio è eletto dal popolo secondo il sistema della rappresentanza proporzionale. La circoscrizione elettorale è il cantone. La legge garantisce una rappresentazione equa delle diverse regioni del cantone.

3. La legge può organizzare una supplenza per la sostituzione dei membri impediti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione ed altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - A. Composizione

Il Gran Consiglio è eletto per quattro anni e rinnovato integralmente. I suoi membri sono rieleggibili. La legislatura termina quando il Gran Consiglio di nuova elezione è costituito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione ed altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - A. Composizione

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

Il Gran Consiglio adotta le leggi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

1. Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

2. Può invitare il Consiglio di Stato a intraprendere negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

[14] 1 Il Gran Consiglio approva il bilancio e i conti. Autorizza il ricorso al prestito e fissa il limite dell'indebitamento.

2. Vota le spese e autorizza le acquisizioni e le alienazioni del demanio pubblico, salvo i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

3. Devono essere votate a maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio le leggi e i decreti che comportano nuove spese rilevanti per il cantone, una diminuzione o un aumento significativo delle sue entrate fiscali. La legge definisce le nozioni di nuova spesa rilevante, di diminuzione e di aumento significativo delle entrate fiscali.

3bis Devono essere parimenti votate a maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio le leggi e i decreti che comportano risparmi rilevanti per il cantone, quando sono adottati per rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell'indebitamento. La legge definisce la nozione di risparmi rilevanti.

4. La stessa maggioranza è richiesta per l'adozione di qualsiasi bilancio annuale che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell'indebitamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

Il Gran Consiglio esercita le competenze di pianificazione che la legge gli attribuisce.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

[15] 1 Il Gran Consiglio esercita l'alta sorveglianza sull’attività del Consiglio di Stato e dell’amministrazione.

2. Esso esercita altresì l'alta sorveglianza sulla gestione delle autorità giudiziarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell'ordine giudiziario, salvo le eccezioni previste dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - B. Competenze

1 Il Gran Consiglio

a) esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai cantoni;

b) fornisce il parere del cantone previsto dalla legislazione federale riguardo all'installazione di un impianto atomico;

c) esprime, se lo desidera, il suo parere in occasione di altre consultazioni federali;

d) tratta le iniziative popolari e decide, in particolare, sulla loro validità materiale;

e) approva i concordati conclusi con le Chiese e le altre comunità religiose riconosciute;

f) decreta l’amnistia e concede la grazia;

g) dirime i conflitti di competenza che sorgono tra le autorità cantonali;

h) esercita le altre competenze che le leggi gli attribuiscono.

2. Assume inoltre i compiti che spettano allo Stato e che non sono attribuiti a un’altra autorità cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - C. Organizzazione

[16] 1 Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all'anno. La legge può prevedere altre sessioni.

2. Il Gran Consiglio si riunisce anche su richiesta di trenta dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - C. Organizzazione

[17] 1 Il Gran Consiglio elegge ogni anno la sua presidente o il suo presidente e forma un ufficio.

2. I membri del Gran Consiglio possono costituirsi in gruppi politici.

3. Il Gran Consiglio costituisce tra i suoi membri delle commissioni che hanno in particolare il compito di preparare le sue deliberazioni; la legge ne regola il quadro istituzionale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - C. Organizzazione

1. L'iniziativa appartiene a ciascun membro del Gran Consiglio, così come all'ufficio, ai gruppi e alle commissioni.

2. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio di Stato e a ciascun comune.

3. Sono riservate le disposizioni sull'iniziativa popolare e sulla mozione popolare.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 2 Il Gran Consiglio - C. Organizzazione

Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge regola le eccezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - A. Composizione

1. Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato composto da cinque membri.

2. Il Consiglio di Stato è eletto dal popolo secondo il sistema del scrutinio maggioritario a due turni. È ammesso il voto disgiunto. La circoscrizione elettorale è il cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - A. Composizione

Il Consiglio di Stato è eletto per quattro anni, contemporaneamente al Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono riservate le elezioni complementari per il caso di vacanza durante il periodo di quattro anni. I membri del Consiglio di Stato sono rieleggibili.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

Il Consiglio di Stato conduce la politica del cantone, fatte salve le competenze del Gran Consiglio e del popolo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

1 Il Consiglio di Stato prepara, di norma, i progetti di legge.

2. Emette ordinanze nel quadro della Costituzione e delle leggi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

1 Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali.

2. L’approvazione del Gran Consiglio è riservata, a meno che una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio non disponga altrimenti.

3. Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio delle sue intenzioni in materia di politica estera e in particolare dei trattati che si propone di concludere. La legge prevede i casi nei quali consulta il Gran Consiglio o una delle sue commissioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

1. Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio e presenta i conti.

2. Decide le spese, così come le acquisizioni e le alienazioni del demanio pubblico, nei limiti stabiliti dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

Il Consiglio di Stato assicura la corretta applicazione del diritto cantonale e del diritto federale nella misura in cui essa compete al cantone.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sui comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

Il Consiglio di Stato

a) prepara, di regola, le deliberazioni del Gran Consiglio;

b) rappresenta il cantone nei suoi rapporti con l’esterno;

c) risponde alle consultazioni federali, tenendo conto del parere del Gran Consiglio se questo ne ha espresso uno;

d) stipula i concordati con le Chiese e le altre comunità religiose riconosciute, salvo approvazione del Gran Consiglio;

e) decide sulle domande di naturalizzazione;

f) garantisce la sicurezza e l’ordine pubblico e, quando questi sono seriamente e direttamente minacciati o turbati, adotta, anche in assenza di legge, le misure necessarie per ristabilirli;

g) esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - B. Competenze

1 In caso di catastrofi o altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato adotta tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione.

2. La situazione straordinaria è constatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - C. Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente.

2. Elegge ogni anno la sua presidente o il suo presidente.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - C. Organizzazione

1 Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione cantonale.

2. L'amministrazione cantonale è divisa in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti.

3. Il Consiglio di Stato nomina il personale dell'amministrazione, il quale è soggetto alle sue istruzioni e alla sua sorveglianza.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 3 Il Consiglio di Stato - C. Organizzazione

La cancelleria di Stato assiste il Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue competenze. È diretta da una cancelliera o un cancelliere di Stato, nominato dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 4 Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

1 Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall'amministrazione tutte le informazioni necessarie per adempiere ai loro compiti, in particolare nell'esercizio dell'alta sorveglianza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio decide dopo aver ascoltato il Consiglio di Stato.

2. Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio a ottenere informazioni è disciplinato dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 4 Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

1 Nella prima anno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico, in cui annuncia ciò che intende realizzare nel corso di questa legislatura. Questo programma è accompagnato da un piano finanziario.

2. Il Gran Consiglio prende conoscenza del programma e del piano. Li sottopone a un dibattito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 4 Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

[18] 1 Con la mozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di indirizzargli un rapporto o un progetto.

2. Con la raccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere una misura che rientra nella sua competenza legislativa. La proposta di raccomandazione deve essere firmata da diciassette membri del Gran Consiglio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 4 Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

[19] 1 I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio, prendere la parola e fare proposte nella misura prevista dalla legge.

2. La partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio così come la sua estensione sono regolate dalla legge.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 5 Le autorità giudiziarie

[20] 1 L'organizzazione giudiziaria è regolata dalla legge.

2. Le controversie civili, penali e amministrative sono risolte dai tribunali.

3. La legge regola la sorveglianza sulle autorità giudiziarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 5 Le autorità giudiziarie

1. I magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti per un periodo di sei anni. Sono rieleggibili.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi in maniera imparziale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 5 Le autorità giudiziarie

Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per iscritto. La legge regola le eccezioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo IV - Capitolo 5 Le autorità giudiziarie

I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non applicano le disposizioni legislative o regolamentari che sono contrarie a un diritto superiore. Sono riservate le norme del diritto federale relative all'applicazione delle leggi federali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo primo [22]

[23]

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo primo [22]

[24]

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1 Le comuni sono enti pubblici territoriali che provvedono al benessere dei loro abitanti.

2. Esse amministrano i loro beni e gestiscono i servizi pubblici locali.

3. Esse assumono inoltre i compiti che la legislazione cantonale e la legislazione federale conferiscono loro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1. La legge stabilisce il numero dei comuni e li elenca.

2. Il territorio di ciascun comune è definito conformemente agli atti catastali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1. L'esistenza dei comuni e il loro territorio sono garantiti.

2. Lo Stato incoraggia le fusioni di comuni.

3. Tuttavia, nessuna fusione né divisione di comuni, né alcuna cessione di territorio da un comune a un altro, può avere luogo senza il consenso dei comuni interessati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1. Lo Stato incoraggia la collaborazione intercomunale, sotto forma di sindacati o di altre forme di raggruppamenti.

2. La collaborazione può essere imposta in alcuni ambiti, quando è necessaria per l'adempimento dei compiti dei comuni.

3. Nel suo funzionamento, la collaborazione intercomunale deve garantire le procedure democratiche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1. Il potere fiscale dei comuni è determinato dalla legge.

2. La legge istituisce un'equa distribuzione finanziaria che attenua l'ineguaglianza delle capacità finanziarie dei comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

L'autonomia dei comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

[26] 1 Ogni comune ha un Consiglio generale, che è l'autorità legislativa, e un Consiglio comunale, che è l'autorità esecutiva.

2. Entrambi i Consigli sono eletti per quattro anni.

3. Il Consiglio generale è eletto dal popolo del comune; l'elezione avviene secondo il sistema della rappresentanza proporzionale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

4. Per quanto riguarda il Consiglio comunale, il comune decide se esso è eletto dal popolo o dal Consiglio generale e stabilisce il sistema elettorale.

5. La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché ciò che riguarda l’iniziativa, il referendum e la mozione popolari.

6. La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio comunale; regola la procedura e le condizioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo V [21] - Capitolo 2 [25]

1. L'attività delle autorità comunali è soggetta alla sorveglianza dello Stato.

2. La sorveglianza dello Stato ha come obiettivo il controllo che l'attività delle autorità comunali sia conforme alla legge. La legge può, in alcuni ambiti, estendere la sorveglianza dello Stato al controllo dell'opportunità degli atti comunali.

3. Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, dopo essere state debitamente invitate, non adottassero le misure che la legislazione impone loro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VI - Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose

1. Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del suo valore per la vita sociale.

2. Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Tuttavia, può riconoscerle come istituzioni di interesse pubblico.

3. L'indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VI - Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose

1. Lo Stato riconosce la Chiesa Evangelica Riformata, la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Cattolica Cristiana del Cantone di Neuchâtel come istituzioni di interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del paese.

2. Lo Stato riscuote gratuitamente il contributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute richiedono ai loro membri.

3. I servizi che le Chiese riconosciute offrono alla collettività sono soggetti a una partecipazione finanziaria da parte dello Stato o dei comuni.

4. Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi che esse offrono alla collettività.

5. Lo Stato può stipulare concordati con le Chiese riconosciute.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VI - Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose

Altre comunità religiose possono richiedere il riconoscimento di interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura per il riconoscimento. Regola inoltre gli effetti, a meno che questi non siano oggetto di un concordato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VII - Revisione della Costituzione

1. La Costituzione può essere revisionata in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente.

2. La revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VII - Revisione della Costituzione

1 La revisione totale può essere richiesta dal Gran Consiglio o da 10.000 elettrici o elettori tramite l'iniziativa popolare.

2. Quando viene richiesta la revisione totale, un voto popolare precedente deciderà

a) se deve aver luogo;

b) in caso affermativo, se verrà elaborata da un'Assemblea costituente o dal Gran Consiglio.

3. Se la revisione deve essere elaborata da un'Assemblea costituente, quest'ultima è composta conformemente all'articolo 52.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VII - Revisione della Costituzione

1. La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o richiesta da 6000 elettrici o elettori attraverso l'iniziativa popolare.

2. L'iniziativa popolare è indirizzata al Gran Consiglio. Si presenta sotto forma di un progetto redatto o di una proposta generale.

3. Quando l'iniziativa si presenta sotto forma di un progetto redatto, il Gran Consiglio la sottopone al voto popolare e decide se raccomandarne l'accettazione o il rigetto. In quest'ultimo caso, può opporle un controprogetto.

4. Quando l'iniziativa si presenta sotto forma di una proposta generale, il Gran Consiglio decide se approvarla o disapprovarla. Se la approva, elabora la revisione richiesta. Se la disapprova, la sottopone a un voto popolare preliminare, con o senza controprogetto. Se il voto preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione richiesta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VII - Revisione della Costituzione

Qualsiasi revisione, totale o parziale, della Costituzione è soggetta a due deliberazioni, ciascuna seguita da un voto del Gran Consiglio. Il secondo dibattito non può aver luogo prima di un mese dopo il primo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VII - Revisione della Costituzione

In tutti i casi, la nuova Costituzione o la parte revisionata della Costituzione può entrare in vigore solo se è stata accettata, mediante voto popolare, dalla maggioranza degli elettori ed elettrici che si sono espressi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VIII - Disposizioni finali

Sono abrogati

a) la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858 [27];

b) il decreto riguardante i colori cantonali, dell'11 aprile 1848 [28];

c) il decreto costituzionale riguardante l'applicazione della legge federale sull'uso pacifico dell'energia atomica e la protezione dalle radiazioni, del 29 gennaio 1979 [29].

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VIII - Disposizioni finali

1. Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal popolo dopo il 25 aprile 2000.

2. Adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.

3. Il decreto relativo non è soggetto a referendum.

1 Stato - Popolo - Autorità - 10 Costituzione e altri atti fondamentali - Titolo VIII - Disposizioni finali INDICE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA E CANTONE DI NEUCHÂTEL

1 La presente Costituzione è sottoposta a voto popolare.

2. Il Gran Consiglio fissa la data della sua entrata in vigore.

Costituzione adottata dal Gran Consiglio il 25 aprile 2000 e dal popolo il 23 e 24 settembre 2000; garanzia federale concessa il 17 e 20 settembre 2001.

Secondo decreto del Gran Consiglio, del 19 giugno 2001 (FO 2001 No 47), l’entrata in vigore è fissata al 1º gennaio 2002.

Disposizione transitoria alla modifica del 26 gennaio 2010 [30]

L'elezione della deputazione del cantone al Consiglio degli Stati svizzero secondo il sistema della rappresentanza proporzionale avviene contemporaneamente alla prossima elezione al Consiglio nazionale svizzero.

Disposizioni transitorie alla modifica del 3 dicembre 2015 [31]

1. Al fine di intraprendere senza ritardi la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds nell'ambito globale del progetto del RER neocastellano, in caso di decisione favorevole della Confederazione riguardo alla presa in carico finanziaria di questa infrastruttura, lo Stato di Neuchâtel o una società di finanziamento incaricata dallo stesso è autorizzato a contrarre un prestito e ad assumersi l'onere degli interessi passivi.

2. La legge definisce le modalità di finanziamento e le scadenze relative.

3. Le presenti disposizioni transitorie sono applicabili fino al completamento del pagamento degli interessi passivi legati alla realizzazione della linea diretta.

4. Il Gran Consiglio constata l'avvento di tale momento per decreto, la cui promulgazione comporta l'abrogazione della presente disposizione transitoria.

Disposizione transitoria alla modifica del 27 marzo 2017 [32]

Le modifiche del 27 marzo 2017 si applicano per la prima volta all'elezione generale del Gran Consiglio del 2021.

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