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§ 25 Legge sugli assegni familiari (Legge cantonale sugli assegni familiari, FZG) - Disposizioni transitorie

Disposizioni finali
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§ 25 Legge cantonale sugli assegni familiari, LCAF · Disposizioni transitorie

1. Le prestazioni che riguardano il periodo precedente l'entrata in vigore di questa legge vengono rimborsate o richieste in restituzione secondo il diritto previgente.

2. I contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore di questa legge vengono richiesti secondo il diritto previgente.

3. ...

4. La cassa di compensazione familiare per i lavoratori autonomi viene sciolta. Le sue riserve devono essere utilizzate per il finanziamento delle indennità familiari per i lavoratori autonomi.

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