§ 2 Legge sugli assegni familiari (Legge cantonale sugli assegni familiari, FZG) - Applicazione
§ 2 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF · Applicazione
1. Questo legge si applica
a. ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946, sono tenuti al versamento dei contributi, se la sede legale dell'impresa si trova nel Cantone o, in mancanza di tale sede, se il datore di lavoro ha domicilio nel Cantone,
b. ai lavoratori e lavoratrici di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di contributo ai sensi dell'articolo 6 LAVS,
c. alle persone che sono obbligatoriamente assicurate nella AVS in quanto lavoratori autonomi,
d. alle persone non attive ai sensi dell'articolo 19 paragrafi 1 e 1bis della legge sugli assegni familiari, che hanno domicilio nel Cantone.
2. Sono considerati lavoratori o lavoratrici ai sensi del paragrafo 1b, le persone registrate nella AVS nel Cantone.
3. Le succursali sono soggette a questa legge se si trovano nel Cantone. La Cassa di compensazione familiare del Cantone Lucerna può stipulare con le casse di compensazione familiare di altri cantoni accordi divergenti riguardo alla soggezione delle succursali.
4. Il Consiglio di Stato disciplina, con riserva della legge sugli assegni familiari, i dettagli relativi alla riscossione degli assegni familiari da parte delle persone non attive, come i valori fiscali rilevanti e la considerazione delle effettive condizioni economiche, tramite regolamento.